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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 02/02/2026, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 394/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IA CE, Presidente VENNERI ANNA RITA, Relatore MEMMO SERGIO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1111/2019 depositato il 03/04/2019
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce Email_2 elettivamente domiciliato presso Ag. Entrate - Riscossione - Lecce - Via Grezar 00154 Roma RM
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2729/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 12/09/2018
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920160011282821001 E RUOLO IRPEF-ALTRO 1994
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920160011282821001 E RUOLO ILOR 1994
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
La contribuente chiede dichiararsi la cessata materia del contendere Ade si rimette.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2729/02/2018 pronunciata il 9/05/2018 e depositata in Segreteria il 12/09/2018, la
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce - Sez. II - ha rigettato il ricorso presentato dalla IG.ra
Ricorrente_1 Nominativo_1, nella sua qualità di erede del defunto , avverso la cartella di pagamento n. 05920160011282821001 dell'importo di € 70.299,73 per ILOR-IRPEF e contributo sanitario per l'anno di imposta 1994.
Ha proposto appello la contribuente con il quale ha chiesto l'annullamento dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, dal canto suo, ha presentato le proprie controdeduzioni con cui insiste per la conferma della sentenza di prime cure.
In data 29/04/2024 l'appellante - dopo aver rammentato che, in relazione alla succitata cartella di
Nominativo_2pagamento, risulta coobbligata in solido con la madre IG.ra , obbligata principale - ha fatto presente che la stessa, in data 31/07/2019, ebbe a presentare “... istanza di adesione alla definizione agevolata “Rottamazione-ter-Riapertura termini ex art. 16-bis D.L. 34/2019” in relazione alla cartella di cui è lite ... La società di riscossione accoglieva l'istanza comunicando le somme dovute ed il piano di rateazione ... La prima rata dovuta per la definizione, di complessivi € 9.670,59, era stata pagata entro il termine di scadenza del 30/11/2019 e precisamente il 26/11/2019 ...
Nominativo_2Successivamente, la sig.ra effettuava il versamento di quasi tutte le rate successive senza però versare le ultime ...”.
Segnalava altresì l'appellante che il debito residuo era stato poi incluso nella successiva istanza di adesione alla definizione agevolata “rottamazione-quater” dei carichi affidati all'Agenzia delle Nominativo_2Entrate-Riscossione - presentata il 18/03/2023 dalla sig.ra nella sua qualità di obbligata in via principale - il cui piano di rateazione in 18 rate, con prima rata scadente il 31/10/2023, era stato fornito dall'Agente della Riscossione con la “comunicazione delle somme dovute” in cui è riportato l'elenco delle cartelle rottamate (tra cui quella per cui è lite) già oggetto della precedente rottamazione, ma che tuttavia non risultava completamente saldata per effetto del mancato pagamento delle ultime rate della precedente rottamazione-ter.
A tal proposito l'appellante rappresentava che la stessa Agenzia delle Entrate-Riscossione, con comunicato del 10/02/2023 pubblicato sul proprio portale a seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute, aveva precisato che potevano presentare istanza di definizione agevolata
“rottamazione-quater” anche coloro che avevano precedentemente aderito alla “rottamazione-ter”, a prescindere se in regola con i pagamenti per l'anno 2022. Di conseguenza la IG.ra Nominativo_2, in qualità di obbligata principale, ha proceduto a presentare domanda di “rottamazione quater” e ad effettuare, nei termini, il versamento delle prime tre rate scadute rispettivamente il 31/10/2023, il 30/11/2023 ed il 28/02/2024; di conseguenza non può dirsi intervenuta decadenza dalla definizione agevolata (rottamazione-quater), tenuto conto del tempestivo pagamento delle prime tre rate. Chiede pertanto l'appellante la dichiarazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
TANTO PREMESSO La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia - Sezione XXIII staccata di Lecce, riunita in camera di consiglio: VISTI gli atti della causa contrassegnata dall'RGA n. 1111/2019 a seguito di impugnazione, da parte Ricorrente_1della IG.ra , della sentenza n. 2729/02/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce - Sez. II, pronunciata il 9/05/2018 e depositata in Segreteria il 12/09/2018;
PRESO ATTO della richiesta avanzata dall'appellante volta ad ottenere la cessazione della materia del contendere;
VISTO l'art. 12 bis primo comma del D.L. n. 84/2025, convertito in legge n. 108/2025, in cui è previsto che “... l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute ...”;
TENUTO CONTO di quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 29574/2025 depositata il 7/11/2025 in cui, a quanto risulta, per la prima volta si fa applicazione della disposizione interpretativa recata dall'art. 12 bis innanzi citato;
VISTI gli artt. 44 e 45 ultimo comma del D.lgs. n. 546/1992; RITENUTO pertanto che sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del processo con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo. Spese compensate.
Lecce, 24 novembre 2025
Il Relatore Il Presidente
NA RI ER CO IA
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IA CE, Presidente VENNERI ANNA RITA, Relatore MEMMO SERGIO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1111/2019 depositato il 03/04/2019
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce Email_2 elettivamente domiciliato presso Ag. Entrate - Riscossione - Lecce - Via Grezar 00154 Roma RM
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2729/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 12/09/2018
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920160011282821001 E RUOLO IRPEF-ALTRO 1994
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920160011282821001 E RUOLO ILOR 1994
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
La contribuente chiede dichiararsi la cessata materia del contendere Ade si rimette.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2729/02/2018 pronunciata il 9/05/2018 e depositata in Segreteria il 12/09/2018, la
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce - Sez. II - ha rigettato il ricorso presentato dalla IG.ra
Ricorrente_1 Nominativo_1, nella sua qualità di erede del defunto , avverso la cartella di pagamento n. 05920160011282821001 dell'importo di € 70.299,73 per ILOR-IRPEF e contributo sanitario per l'anno di imposta 1994.
Ha proposto appello la contribuente con il quale ha chiesto l'annullamento dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, dal canto suo, ha presentato le proprie controdeduzioni con cui insiste per la conferma della sentenza di prime cure.
In data 29/04/2024 l'appellante - dopo aver rammentato che, in relazione alla succitata cartella di
Nominativo_2pagamento, risulta coobbligata in solido con la madre IG.ra , obbligata principale - ha fatto presente che la stessa, in data 31/07/2019, ebbe a presentare “... istanza di adesione alla definizione agevolata “Rottamazione-ter-Riapertura termini ex art. 16-bis D.L. 34/2019” in relazione alla cartella di cui è lite ... La società di riscossione accoglieva l'istanza comunicando le somme dovute ed il piano di rateazione ... La prima rata dovuta per la definizione, di complessivi € 9.670,59, era stata pagata entro il termine di scadenza del 30/11/2019 e precisamente il 26/11/2019 ...
Nominativo_2Successivamente, la sig.ra effettuava il versamento di quasi tutte le rate successive senza però versare le ultime ...”.
Segnalava altresì l'appellante che il debito residuo era stato poi incluso nella successiva istanza di adesione alla definizione agevolata “rottamazione-quater” dei carichi affidati all'Agenzia delle Nominativo_2Entrate-Riscossione - presentata il 18/03/2023 dalla sig.ra nella sua qualità di obbligata in via principale - il cui piano di rateazione in 18 rate, con prima rata scadente il 31/10/2023, era stato fornito dall'Agente della Riscossione con la “comunicazione delle somme dovute” in cui è riportato l'elenco delle cartelle rottamate (tra cui quella per cui è lite) già oggetto della precedente rottamazione, ma che tuttavia non risultava completamente saldata per effetto del mancato pagamento delle ultime rate della precedente rottamazione-ter.
A tal proposito l'appellante rappresentava che la stessa Agenzia delle Entrate-Riscossione, con comunicato del 10/02/2023 pubblicato sul proprio portale a seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute, aveva precisato che potevano presentare istanza di definizione agevolata
“rottamazione-quater” anche coloro che avevano precedentemente aderito alla “rottamazione-ter”, a prescindere se in regola con i pagamenti per l'anno 2022. Di conseguenza la IG.ra Nominativo_2, in qualità di obbligata principale, ha proceduto a presentare domanda di “rottamazione quater” e ad effettuare, nei termini, il versamento delle prime tre rate scadute rispettivamente il 31/10/2023, il 30/11/2023 ed il 28/02/2024; di conseguenza non può dirsi intervenuta decadenza dalla definizione agevolata (rottamazione-quater), tenuto conto del tempestivo pagamento delle prime tre rate. Chiede pertanto l'appellante la dichiarazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
TANTO PREMESSO La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia - Sezione XXIII staccata di Lecce, riunita in camera di consiglio: VISTI gli atti della causa contrassegnata dall'RGA n. 1111/2019 a seguito di impugnazione, da parte Ricorrente_1della IG.ra , della sentenza n. 2729/02/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce - Sez. II, pronunciata il 9/05/2018 e depositata in Segreteria il 12/09/2018;
PRESO ATTO della richiesta avanzata dall'appellante volta ad ottenere la cessazione della materia del contendere;
VISTO l'art. 12 bis primo comma del D.L. n. 84/2025, convertito in legge n. 108/2025, in cui è previsto che “... l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute ...”;
TENUTO CONTO di quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 29574/2025 depositata il 7/11/2025 in cui, a quanto risulta, per la prima volta si fa applicazione della disposizione interpretativa recata dall'art. 12 bis innanzi citato;
VISTI gli artt. 44 e 45 ultimo comma del D.lgs. n. 546/1992; RITENUTO pertanto che sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del processo con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo. Spese compensate.
Lecce, 24 novembre 2025
Il Relatore Il Presidente
NA RI ER CO IA