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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/11/2025, n. 4252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4252 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5985/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 4.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5985/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Antonio Cantile Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione dell'indebito
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha impugnato il provvedimento n. 16743485 del 19/01/2022, notificato il 03/02/2022, con cui l' , ha comunicato che “a seguito accertamenti ispettivi CP_1 di cui al provvedimento pro.t n. .5105.29/11/2018.0385563” di aver revocato la CP_1
disoccupazione n. 6037539300009, chiedendo la ripetizione di € 11.894,99 poiché indebitamente percepite nel periodo dal 16/07/2011 al 15/03/2012.
Egli ha dedotto la prescrizione del credito vantato dall' e ha concluso come di seguito: CP_1
“
1. in via principale, accertata l'assenza di atti interruttivi della prescrizione nel periodo dal
31/01/2012 al 31/01/2022, dichiarare la prescrizione del credito ex art. 2033 c.c.. di €
11.894,99 vantato dall' nei confronti del sig. di cui al provvedimento n. CP_1 Parte_1
16743485 del 03/02/2022;
2. per effetto di tale declaratoria, ordinare all' , in persona del Controparte_2
presidente p.t., di annullare l'indebito previdenziale di cui al provvedimento n. 16743485 del
03/02/2022 pari ad € 11.894,99 per intervenuta prescrizione del credito ex art. 2033 c.c.;
3. in subordine, qualora dovesse emergere nelle more del giudizio, un pagamento ovvero altri pagamenti, riconducibili della Disoccupazione n. 6037539300009, successivo al
02/02/2012 e, quindi, non prescritto/i, dichiarare il diritto di parte ricorrente a dover corrispondere all' il minor importo risultante;
Controparte_3
4. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, da liquidarsi con distrazione al sottoscritto procuratore antistatario per averne fatto anticipo”.
Si è costituito in giudizio l' , il quale ha resistito con diverse argomentazioni, in fatto e CP_1
in diritto, così come meglio specificate nella memoria difensiva, alle pretese attoree. Ha concluso, dunque, per il rigetto del ricorso, spese vinte.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2 Nel merito, giova premettere che l'indebito in questione rientra nell'ambito delle prestazioni a sostegno del reddito e può affermarsi la sua natura previdenziale. Sul punto, la Corte di cassazione con sentenza n. 6369/2020 ha affermato che “secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non sono deducibili a titolo di aliunde perceptum dal risarcimento del danno per mancata costituzione del rapporto di lavoro le somme che traggono origine dal sistema di sicurezza sociale che appronta misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore, la cui eventuale non debenza dà luogo ad un indebito previdenziale ripetibile, nei limiti di legge, dall'Istituto previdenziale (cfr. Cass. n. 9724/17; n. 7794/17; Ord. sez. 6,
n. 14135/18)”; conf. Cass. sent. n. 552/2021).
Pertanto, la disciplina giuridica che opera nel caso de quo è quella dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.
Preliminare ed assorbente è l'eccezione di prescrizione formulata dalla parte ricorrente che, in quanto fondata, va accolta. Ciò in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”.
Per consolidata giurisprudenza, in tema di ripetizione di indebito, conformemente al principio dell'onere della prova, è il "solvens" a dover dimostrare l'inesistenza del vincolo o il suo successivo venir meno nonché il nesso causale fra il versamento e la mancanza del debito, e cioè che il pagamento è stato effettuato in adempimento di quell'insussistente rapporto (Cass. civ., sez. III, 22 aprile 1997, n. 3468). L'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia a sua volta fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda;
pertanto il convenuto in un giudizio di ripetizione d'indebito, il quale contesti la domanda, negando il presupposto stesso dell'azione (ossia la ripetibilità del pagamento), non è tenuto a dimostrare i fatti posti a base dell'eccezione, prima e senza che l'attore abbia compiutamente assolto l'onere della prova a suo carico sui fatti da cui nasce il diritto alla ripetizione della somma pagata (Cass. civ., sez. I, 5 marzo 1993, n. 2680). Negli stessi sensi, è stato chiarito che nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. civ., 22 giugno 1983, n. 4276).
3 Se quanto innanzi esposto attiene alla ripartizione degli oneri probatori inerenti al merito della pretesa è, comunque, senza dubbio preliminare accertare la decorrenza o meno della prescrizione.
L'azione di ripetizione di indebito è soggetta al termine di prescrizione decennale che decorre dal momento del pagamento della prestazione. Nel caso di specie emerge, altresì, dal provvedimento di ripetizione delle somme, che i pagamenti sono stati effettuati dal
1.7.2012 al 31.8.2013 mentre la richiesta di ripetizione è stata azionata dall' con CP_1
riferimento alla prestazione il 22.11.2023 e, quindi, ben oltre i dieci anni.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che “In caso di erroneo pagamento delle prestazioni di integrazione salariale a lavoratore non avente diritto, trova applicazione la disciplina dell'indebito oggettivo, per cui il diritto dell' alla ripetizione CP_1
di quanto indebitamente pagato prescinde, secondo il disposto dell'art. 2033 cod. civ., dall'accertamento della scusabilità o meno dell'errore che aveva dato luogo all'erronea corresponsione della prestazione previdenziale” (Cass. n. 17404 del 17 novembre 2003).
Non ignora il Giudicante che la fattispecie in esame rientri nella disciplina dell'indebito oggettivo sopravvenuto, atteso che il carattere indebito dell'erogazione è emerso a seguito dell'accertamento compiuto dall'Ente.
In tema di indebito sopravvenuto la S.C. a S.U. ha affermato, con sentenza n. 5624 del 9 marzo 2009, che “L'art. 2033 cod. civ., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento "ab origine" indebito, è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la "causa debendi".
Sebbene si tratti di un indebito sopravvenuto la prescrizione non può che decorrere dal momento del pagamento, così come afferma la giurisprudenza di legittimità, considerato che, argomentando diversamente, sarebbero lese le comuni e generali regole dell'affidamento attribuendo all'Istituto la possibilità sine die di recuperare i crediti ritenuti presuntivamente non dovuti.
Ebbene, nel caso di specie, l' ha fornito la prova che l'ultimo pagamento è stato CP_1
effettuato in data 10.4.2012 (cfr. cassetto previdenziale in atti), mentre la missiva di indebito
è stata notificata in data 3.2.2022.
Ne consegue il rigetto della censura di prescrizione di parte attorea, unico motivo di ricorso.
4 Nulla per le spese in ragione del deposito della dichiarazione di esenzione.
P.Q.M
.
Il Giudice di Napoli Nord, Dott. Giannicola Paladino, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione:
a) Rigetta il ricorso;
b) Nulla per le spese.
Aversa, 4.11.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 4.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5985/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Antonio Cantile Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione dell'indebito
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha impugnato il provvedimento n. 16743485 del 19/01/2022, notificato il 03/02/2022, con cui l' , ha comunicato che “a seguito accertamenti ispettivi CP_1 di cui al provvedimento pro.t n. .5105.29/11/2018.0385563” di aver revocato la CP_1
disoccupazione n. 6037539300009, chiedendo la ripetizione di € 11.894,99 poiché indebitamente percepite nel periodo dal 16/07/2011 al 15/03/2012.
Egli ha dedotto la prescrizione del credito vantato dall' e ha concluso come di seguito: CP_1
“
1. in via principale, accertata l'assenza di atti interruttivi della prescrizione nel periodo dal
31/01/2012 al 31/01/2022, dichiarare la prescrizione del credito ex art. 2033 c.c.. di €
11.894,99 vantato dall' nei confronti del sig. di cui al provvedimento n. CP_1 Parte_1
16743485 del 03/02/2022;
2. per effetto di tale declaratoria, ordinare all' , in persona del Controparte_2
presidente p.t., di annullare l'indebito previdenziale di cui al provvedimento n. 16743485 del
03/02/2022 pari ad € 11.894,99 per intervenuta prescrizione del credito ex art. 2033 c.c.;
3. in subordine, qualora dovesse emergere nelle more del giudizio, un pagamento ovvero altri pagamenti, riconducibili della Disoccupazione n. 6037539300009, successivo al
02/02/2012 e, quindi, non prescritto/i, dichiarare il diritto di parte ricorrente a dover corrispondere all' il minor importo risultante;
Controparte_3
4. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, da liquidarsi con distrazione al sottoscritto procuratore antistatario per averne fatto anticipo”.
Si è costituito in giudizio l' , il quale ha resistito con diverse argomentazioni, in fatto e CP_1
in diritto, così come meglio specificate nella memoria difensiva, alle pretese attoree. Ha concluso, dunque, per il rigetto del ricorso, spese vinte.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2 Nel merito, giova premettere che l'indebito in questione rientra nell'ambito delle prestazioni a sostegno del reddito e può affermarsi la sua natura previdenziale. Sul punto, la Corte di cassazione con sentenza n. 6369/2020 ha affermato che “secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non sono deducibili a titolo di aliunde perceptum dal risarcimento del danno per mancata costituzione del rapporto di lavoro le somme che traggono origine dal sistema di sicurezza sociale che appronta misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore, la cui eventuale non debenza dà luogo ad un indebito previdenziale ripetibile, nei limiti di legge, dall'Istituto previdenziale (cfr. Cass. n. 9724/17; n. 7794/17; Ord. sez. 6,
n. 14135/18)”; conf. Cass. sent. n. 552/2021).
Pertanto, la disciplina giuridica che opera nel caso de quo è quella dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.
Preliminare ed assorbente è l'eccezione di prescrizione formulata dalla parte ricorrente che, in quanto fondata, va accolta. Ciò in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”.
Per consolidata giurisprudenza, in tema di ripetizione di indebito, conformemente al principio dell'onere della prova, è il "solvens" a dover dimostrare l'inesistenza del vincolo o il suo successivo venir meno nonché il nesso causale fra il versamento e la mancanza del debito, e cioè che il pagamento è stato effettuato in adempimento di quell'insussistente rapporto (Cass. civ., sez. III, 22 aprile 1997, n. 3468). L'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia a sua volta fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda;
pertanto il convenuto in un giudizio di ripetizione d'indebito, il quale contesti la domanda, negando il presupposto stesso dell'azione (ossia la ripetibilità del pagamento), non è tenuto a dimostrare i fatti posti a base dell'eccezione, prima e senza che l'attore abbia compiutamente assolto l'onere della prova a suo carico sui fatti da cui nasce il diritto alla ripetizione della somma pagata (Cass. civ., sez. I, 5 marzo 1993, n. 2680). Negli stessi sensi, è stato chiarito che nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. civ., 22 giugno 1983, n. 4276).
3 Se quanto innanzi esposto attiene alla ripartizione degli oneri probatori inerenti al merito della pretesa è, comunque, senza dubbio preliminare accertare la decorrenza o meno della prescrizione.
L'azione di ripetizione di indebito è soggetta al termine di prescrizione decennale che decorre dal momento del pagamento della prestazione. Nel caso di specie emerge, altresì, dal provvedimento di ripetizione delle somme, che i pagamenti sono stati effettuati dal
1.7.2012 al 31.8.2013 mentre la richiesta di ripetizione è stata azionata dall' con CP_1
riferimento alla prestazione il 22.11.2023 e, quindi, ben oltre i dieci anni.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che “In caso di erroneo pagamento delle prestazioni di integrazione salariale a lavoratore non avente diritto, trova applicazione la disciplina dell'indebito oggettivo, per cui il diritto dell' alla ripetizione CP_1
di quanto indebitamente pagato prescinde, secondo il disposto dell'art. 2033 cod. civ., dall'accertamento della scusabilità o meno dell'errore che aveva dato luogo all'erronea corresponsione della prestazione previdenziale” (Cass. n. 17404 del 17 novembre 2003).
Non ignora il Giudicante che la fattispecie in esame rientri nella disciplina dell'indebito oggettivo sopravvenuto, atteso che il carattere indebito dell'erogazione è emerso a seguito dell'accertamento compiuto dall'Ente.
In tema di indebito sopravvenuto la S.C. a S.U. ha affermato, con sentenza n. 5624 del 9 marzo 2009, che “L'art. 2033 cod. civ., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento "ab origine" indebito, è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la "causa debendi".
Sebbene si tratti di un indebito sopravvenuto la prescrizione non può che decorrere dal momento del pagamento, così come afferma la giurisprudenza di legittimità, considerato che, argomentando diversamente, sarebbero lese le comuni e generali regole dell'affidamento attribuendo all'Istituto la possibilità sine die di recuperare i crediti ritenuti presuntivamente non dovuti.
Ebbene, nel caso di specie, l' ha fornito la prova che l'ultimo pagamento è stato CP_1
effettuato in data 10.4.2012 (cfr. cassetto previdenziale in atti), mentre la missiva di indebito
è stata notificata in data 3.2.2022.
Ne consegue il rigetto della censura di prescrizione di parte attorea, unico motivo di ricorso.
4 Nulla per le spese in ragione del deposito della dichiarazione di esenzione.
P.Q.M
.
Il Giudice di Napoli Nord, Dott. Giannicola Paladino, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione:
a) Rigetta il ricorso;
b) Nulla per le spese.
Aversa, 4.11.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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