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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/06/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
composta dai Magistrati:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere rel.
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 758 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno
2024 avverso la sentenza n. 324/2024 in data 20 maggio 2024 del Tribunale di Busto Arsizio, Giudice Dott. Milton D'Ambra, discussa e decisa all'udienza collegiale del 22 gennaio 2025
promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Sisti ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Milano alla via Lampugnano 107, presso il suo Studio;
Appellante
contro on sede legale in Milano, Via Archimede n. 57, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marc Ciceri del Foro di Lodi e dall'Avv. Fabio Fontana del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata in Lodi al Corso Ettore Archinti n. 70, presso lo Studio del primo.
Appellata
OGGETTO: Rapporto di procacciamento di affari – Crediti del procacciatore azionati in sede monitoria – Preponente committente – Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per l'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello, ogni contraria istanza disattesa, previa acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, in riforma della sentenza impugnata Sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata In via principale
Confermare il decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo € 338.971,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di provvigioni maturate e non corrisposte, oltre rivalutazione e interessi moratori, per i motivi di cui sopra
1 Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese di lite del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario Il tutto oltre accessori di legge, rivalutazione e interessi (anche nella misura di cui all'art. 4 D.Lgs. 231/2002, laddove previsto) dalle singole scadenze al saldo.
Si reiterano – se ritenute opportune – le istanze istruttorie formulate nel giudizio di prime cure. Ai fini del pagamento del contributo unificato si specifica che la controversia è di valore € 338.971,00 circa, e soggetta al versamento del contributo nella misura di € 910,50. Con riserva di agire in separata sede per i titoli non compresi nel presente giudizio.”.
Conclusioni per la IE appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE Dichiarare infondato e, dunque, rigettare l'avverso appello, e confermare la sentenza impugnata. In ogni caso, accogliere le conclusioni rassegnate e precisate dalla società Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, nel giudizio di primo grado e qui di seguito ritrascritte:
IN VIA PRELIMINARE DI RITO
Previo, se del caso, passaggio dal rito speciale al rito ordinario ex art. 427 c.p.c., accertare e/o dichiarare la carenza di giurisdizione / l'incompetenza in capo al Tribunale di Busto Arsizio, stante la previsione di clausola compromissoria ex Art. 11 inserita nel contratto di procacciamento di affari del 26.02.2022, con conseguente giurisdizione / competenza a decidere la presente controversia in capo all'Arbitro unico che verrà nominato e, conseguentemente, revocare, dichiarare inefficacie e/o nullo e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 51/2023 del 9.3.2023 – n. 129/2023 R.G., emesso dal Tribunale di Busto Arsizio,
Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Francesca La Russa.
Di conseguenza, condannare il sig. alla restituzione, in favore della società Pt_1
della somma precettata e corrisposta di € 346.435/86 oltre Iva di legge per Controparte_1 complessivi € 419.772/82 allo stesso versati, in via prudenziale, a fronte della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
IN VIA PRELIMINARE DI MERITO
Previo, se del caso, passaggio dal rito speciale al rito ordinario ex art. 427 cpc per tutte le ragioni in fatto ed in diritto di cui all'eccezione in via preliminare di merito di cui al paragrafo A) accertare e dichiarare in capo al Sig. l'inesistenza / l'insussistenza / Pt_1 la mancata maturazione / la cessazione / l'estinzione / la perdita di qualsivoglia diritto provvigionale verso la e conseguentemente revocare, dichiarare inefficacie Controparte_1
e/o nullo e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 51/2023 del 9.3.2023 – n. 129/2023 R.G., emesso dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro.
Di conseguenza, condannare il sig. alla restituzione, in favore della società Pt_1
della somma precettata e corrisposta di € 346.435/86 oltre Iva di legge, per Controparte_1 complessivi € 419.772/82 allo stesso versati, in via prudenziale, a fronte della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Di conseguenza IN VIA RICONVENZIONALE condannare il sig. alla restituzione in Pt_1 favore della società di tutte le somme versategli in corso di rapporto Controparte_1 contrattuale, pari ad € 288.984/00. IN ULTERIORE VIA PRELIMINARE DI MERITO
Previo, se del caso, passaggio dal rito speciale al rito ordinario ex art. 427 cpc accertare e dichiarare violazione del patto di non concorrenza ex art. 8 del contratto di procacciatore
2 d'affari del 2.4.2021 con conseguente inesistenza / insussistenza / mancata maturazione / cessazione / estinzione / perdita del diritto provvigionale, nonché tutte le ragioni in fatto ed in diritto di cui all'eccezione in via preliminare di merito di cui al paragrafo B) e conseguentemente revocare, dichiarare inefficacie e/o nullo e/o annullare il Decreto
Ingiuntivo n. 51/2023 del 9.3.2023 – n. 129/2023 R.G., emesso dal Tribunale di Busto Arsizio,
Sezione Lavoro.
Di conseguenza, condannare il sig. alla restituzione, in favore della società Pt_1
della somma precettata e corrisposta di € 346.435/86 oltre Iva di legge, per Controparte_1 complessivi € 419.772/82 allo stesso versati, in via prudenziale, a fronte della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
Previo, se del caso, il passaggio dal rito speciale al rito ordinario ex art. 427 c.p.c., revocare, dichiarare inefficacie e/o nullo e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 51/2023 del 9.3.2023 –
n. 129/2023 R.G., emesso dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro e rigettare la domanda proposta dal sig. in sede monitoria, in quanto infondata in fatto e Parte_1 in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa.
Di conseguenza, condannare il sig. alla restituzione, in favore della società Pt_1
della somma precettata e corrisposta di € 346.435/86 oltre Iva di legge, per Controparte_1 complessivi € 419.772/82 allo stesso versati, in via prudenziale, a fronte della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Fatto e motivi della decisione
Con la sentenza n. 324 del 2024, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Busto Arsizio, pronunciando sull'opposizione proposta dalla IE , ha revocato - CP_1 compensando le spese del grado- il decreto ingiuntivo n. 51/2023, emesso dal medesimo Tribunale in favore di che aveva rivendicato poste provvigionali discendenti Parte_1 da un rapporto di procacciamento di affari, con la conseguente sua condanna a restituire all' preponente la somma di € 419.772,82. Pt_2
Il Tribunale, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla IE, ha dichiarato “il difetto di competenza per essere la causa compromessa in arbitrato”, in continuità peraltro con la soluzione decisoria adottata dal medesimo Tribunale in altro giudizio tra le stesse parti avente analogo oggetto.
Il primo Giudice ha osservato che l'oggetto del giudizio era rappresentato dall'opposizione al decreto ingiuntivo e pertanto la causa petendi era unicamente quella individuata dal Pt_1 con la propria azione in sede monitoria per come connotata dalla richiesta di pagamento della somma di € 338.971,00, a titolo di provvigioni maturate nell'ambito di una relazione di procacciamento di affari intrattenuta con la , per circa due anni dall'aprile 2021 (sino CP_1 al recesso della mandante), allo scopo di promuovere delle installazioni e degli interventi edili a sfondo edilizio/ecologico nell'ambito di interventi meritevoli di essere ricompresi nel c.d. superbonus 110% (corrispondente al tipo di opere curate dalla IE, che aveva incaricato il in vista della raccolta di ordini per abitazioni unifamiliari e condomini). Pt_1
Il Tribunale ha disatteso la tesi propugnata dal creditore opposto per cui la sua attività collaborativa con la opponente era riconducibile a una fattispecie disciplinata dall'art. CP_2
409, co. 1, n. 3 c.p.c., dovendosi qualificare il rapporto alla stregua di contratto di agenzia o, comunque, rientrante tra i casi di “collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non ha carattere
3 subordinato”, con conseguente competenza del Giudice del Lavoro e nullità della clausola compromissoria per contrarietà a norma imperativa.
Secondo il Giudice, l'opposto non aveva fornito prova della riconducibilità Parte_1 del suo rapporto al contratto di agenzia o ad altro connotato dai presupposti di continuità, coordinazione e personalità posseduti da quel genere di contratto di procacciamento di affari.
Nel caso di specie, dalla regolazione negoziale dei rapporti emergeva infatti che la relazione col soggetto incaricato era caratterizzata dall'assenza di coordinazione e dall'assenza di uno stabile inserimento nell'organizzazione aziendale. L'attività di mediazione atipica si svolgeva senza alcuna soggezione alla proponente, sulla base delle libere iniziative del procacciatore, difettando quindi anche il presupposto della stabilità che caratterizza il rapporto di agenzia (l'art. 3 del contratto prevedeva espressamente che “Il procacciatore di affari svolgerà l'attività oggetto del presente contratto in piena autonomia e senza alcun vincolo” quale concetto ribadito nel successivo art.
4.2 laddove era previsto che “Il procacciatore di affari sarà libero di organizzare come meglio ritiene opportuno la propria operatività”). Al riguardo, è stato anche osservato che le parti avevano esplicitamente escluso poteri di rappresentanza e rapporti di esclusiva e non era indicata una specifica zona geografica di svolgimento dell'attività di mediazione. Quindi “non vi sono dubbi, pertanto, che il rapporto, caratterizzato da assoluta libertà nei tempi, nei luoghi e nelle concrete modalità di esecuzione, rientri tra le fattispecie di mediazione atipica non inquadrabili, per le concrete modalità di svolgimento, nell'alveo della parasubordinazione, così come l'assenza della stabilità di cui all'art. 1742 c.c. esclude la riqualificazione del rapporto secondo la disciplina del contratto di agenzia, dal momento che la prestazione a carico del procacciatore dipende esclusivamente dalla sua iniziativa, libera nell'an, nel quando e nel quomodo.”
Ciò premesso, il Tribunale ha concluso per “la non riconduzione del rapporto alle fattispecie previste dall'art. 409 c.p.c. e, pertanto, la non assoggettabilità al rito del lavoro comporta l'esclusione delle limitazioni di arbitrabilità previste dall'art. 806, co. 2, c.p.c., dovendosi, in ogni caso, ritenere che, per come è strutturata la clausola arbitrale e, in particolare, dall'inequivoco tenore letterale del relativo art. 11 (“La sua decisione [la decisione cioè della Camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Lodi] viene sin d'ora riconosciuta dalle parti come manifestazione della loro volontà contrattuale”), l'arbitrato inteso dalle parti ha indubbia natura irrituale (“manifestazione della volontà contrattuale”) e, pertanto, trova regolazione nella diversa fattispecie di cui all'art. 808-ter c.p.c., con conseguente esclusione del divieto, invocato da parte opposta, posto dall'art. 806, co. 2, c.p.c. in tema di arbitrato rituale”.
ha appellato la sentenza formulando le seguenti doglianze. Parte_1
NULLITA' DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA L'appellante censura la pronuncia per non aver il primo Giudice rilevato la nullità della clausola compromissoria, che peraltro non sarebbe nemmeno specificata come tale, dato che mancava nel contratto di assunzione (del 2 aprile 2021, doc. in atti) la doppia sottoscrizione richiesta a pena di nullità dell'art. 1341 c.c. In ogni caso, essendo l'attività svolta dall'odierno appellante sicuramente riconducibile alla disciplina di cui all'art. 409, n .3 c.p.c., la competenza del Giudice del Lavoro determinava la nullità della clausola compromissoria, sia che si trattasse di arbitrato rituale, sia che si trattasse di arbitrato irrituale.
SULLA COMPETENZA DEL TRIBUNALE ADITO
4 Lamenta una carente individuazione del reale svolgimento rapporto collaborativo e sostiene la riconducibilità del contratto di lavoro a una fattispecie agenziale. Anche nel caso di un procacciamento d'affari ricorreva comunque la competenza del giudice del lavoro, dal momento che la relazione presentava le caratteristiche del coordinamento, della continuità e della prevalente personalità della prestazione. E “anche limitando la propria analisi al contratto de quo il Giudice avrebbe dovuto accertare la competenza (incontrovertibile) del Tribunale del Lavoro”, con conseguente nullità della clausola compromissoria.
SULLE PROVVIGIONI DOVUTE
Nel merito, ribadisce di aver promosso la sottoscrizione di contratti per il complessivo ammontare di € 20.501.727,27, maturando il diritto ad una provvigione di € 1.025.086,36, (a cui deve essere detratta la somma di € 288.984,00 già ricevuta come acconto). Evidenzia inoltre che, trattandosi di credito provvigionale, la prova della debenza del credito risiedeva nella conclusione dell'affare per effetto dell'intervento del L'odierno appellante Pt_1 avrebbe assolto a tale onere deducendo la conclusione dell'affare per effetto del suo intervento e la quantificazione del proprio credito. Ricorda poi che la società non aveva mai consegnato al gli estratti conto provvigionali, unico documento utile alla Pt_1 quantificazione delle provvigioni in via di maturazione, omettendo tale produzione anche a scorta del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Il produce inoltre documentazione raccolta prima che la società lo scollegasse dai Pt_1 sistemi informatici, che farebbe emergere “incontrovertibilmente” l'attività da lui svolta.
La società si è costituita chiedendo la conferma integrale della sentenza di Controparte_1 primo grado. Eccepisce l'inammissibilità del primo motivo di appello avversario per violazione del divieto di nova in appello. Nel merito insiste sulla legittimità della clausola compromissoria. Quanto al secondo motivo di appello, sostiene che l'intercorso rapporto non poteva che essere qualificato come un genuino contratto di procacciamento di affari.
In ordine alle provvigioni rivendicate dall'avversario contesta la pretesa dell'appellante specificando “che spettava esclusivamente alla controparte, ex art. 2697 c.c., dimostrare di avere assolto a tutte le obbligazioni contrattuali pendenti in Suo capo al fine della maturazione delle provvigioni illegittimamente recriminate in via monitoria”. Inattendibile sarebbe per giunta tutta la documentazione versata in atti da controparte. Contesta infine l'eccezione sollevata dall'appellante sugli effetti della mancata produzione, da parte di degli estratti conto provvigionali (neppure richiesta in primo grado dal Controparte_1 ai sensi dell'art. 210 c.p.c.). Pt_1
All'udienza del 22 gennaio 2025 la causa è stata discussa e decisa coma da dispositivo trascritto in calce.
-:<
Il mezzo di impugnazione adottato nei confronti della sentenza resa dal Tribunale di Busto
Arsizio fa capo ad una iniziativa processuale inammissibile, tenuto conto che tale sentenza di primo grado si è pronunciata soltanto sulla competenza del giudice adito stabilendone il difetto, pur dopo aver analizzato le particolarità fattuali della fattispecie dedotta in giudizio, quale attività però strettamente strumentale e valutativa rispetto al tipo di pronuncia conseguentemente assunta dal Tribunale.
5 Si valuti al proposito quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 34999 del 17/11/2021, secondo la quale “Qualunque sentenza - escluse quelle del giudice di pace - che decida esclusivamente sulla competenza deve essere impugnata con istanza di regolamento di competenza, anche se il giudice esamini questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, purché l'estensione della decisione alle stesse sia strumentale alla soluzione della questione sulla competenza e non abbia, al contrario, autonomia rispetto ad essa, nel qual caso la risoluzione di dette questioni appartiene al merito, con conseguente ricorso ai mezzi ordinari di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto soggetta ad appello la pronuncia che, a seguito di eccezione dell'opposto, aveva statuito sulla intempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, per errore nella forma dell'atto introduttivo prescelto, nonché sul rito adottato, trattandosi della decisione - sebbene non riprodotta in uno specifico capo del dispositivo, limitato alla sola declinatoria di incompetenza - di questioni pregiudiziali di rito con carattere di autonomia)”.
Pacifico, infine, il fatto che l'avere valorizzato l'esistenza e la concreta influenza di una clausola arbitrale abbia proiettato i suoi effetti su di una questione di vera e propria competenza.
Si provvede pertanto come da dispositivo che segue in cui le spese del presente grado sono interamente compensate in rapporto alle trascuratezze ascrivibili, sia pure in diversa misura, alle parti del presente processo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello nei confronti della sentenza n. 324/2024 del Tribunale di Busto Arsizio in quanto impugnabile con il regolamento necessario di competenza ex art. 42
c.p.c.. Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado. Sussistono nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante. Milano, 22 gennaio 2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
Roberto Vignati Silvia Marina Ravazzoni
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