Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/04/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Luca Venditto, all'esito dell'udienza dell'8/4/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127 ter c.p.c. con cui è stata fissata l'udienza per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; lette le note scritte depositate in data 4/4/2025 da parte attrice;
lette le note scritte depositate in data 2/4/2025 da parte convenuta;
pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3020 R.G. Cont. dell'anno 2023
TRA
- C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in via Roma n. 104 - Terracina presso lo studio dell'avv. Vittoria
LONGO, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Via Giacomo Matteotti n. 53 – Priverno presso lo studio dell'avv. Giammarco CONCA;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 4/4/2025): “Con il presente atto si rende noto che la Sig.ra ha provveduto alla restituzione CP_1 dell'autovettura di proprietà del Sig. , così come da accordo già Parte_1
depositato in atti con le note conclusive del 07.10.2024. Dunque, si chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere.”; per parte convenuta (note scritte del 2/4/2025): “Con provvedimento del
09/10/2024 il Tribunale di Latina, in persona del Giudice Dott. Luca Venditto, rinviava la causa all'udienza del 09/04/2025 per la verifica della esecuzione dell'accordo o, in mancanza, per la decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., disponendo la sostituzione della stessa con il deposito di note scritte ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c. con termine perentorio sino al giorno 08/04/2025. Con scrittura privata sottoscritta il giorno 04/10/2024 (all. 1), il Sig. si obbligava a Parte_1
rinunciare alla domanda di rivendica introdotta con il presente giudizio a condizione che la Sig.ra riconsegnasse l'autovettura Fiat Panda avente targa CP_1
GB481BF e n. 1 chiave, allo stesso , entro il giorno 31/03/2025. Questa Parte_1
difesa da atto che la presente condizione risulta essere stata adempiuta nei modi ed entro il termine stabilito, come da dichiarazione sottoscritta dal Sig. Parte_1
(all. 2). Si chiede, pertanto, dichiararsi la cessata materia del contendere.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio al fine di ottenere, a seguito della Controparte_1
proposizione del ricorso per separazione giudiziale dei coniugi, pendente avanti il
Tribunale di Latina e individuato con R.G. n. 4084/2021, la restituzione, ai sensi dell'art. 948 c.c., dei beni mobili personali del ancora presenti nella casa Parte_1 coniugale, acquistati per arredare l'immobile di proprietà della stessa e infine chiedendo la restituzione dell'automobile in uso alla ma di proprietà CP_1 dell'attore;
che, a sostegno della propria pretesa, l'attore ha dedotto che in data
24/12/2020 sarebbe stato costretto ad abbandonare la casa coniugale, per volontà della convenuta, senza aver avuto modo di recuperare i propri effetti personali, e che la gli avrebbe, anche successivamente, impedito l'ingresso nella CP_1 abitazione per il recupero di suddetti beni, individuati in “capi di abbigliamento, scarpe, profumi, fotografie, documenti di vario genere e natura, sci ed altra attrezzatura per gli hobby”;
L'attore ha sostenuto di aver proceduto personalmente all'acquisto di vario mobilio presente nell'abitazione, di cui ha richiesto la restituzione nel presente giudizio, tra cui la cucina acquistata presso il negozio “De Angelis Arredamenti”, la lavatrice LG mod. F4J5TN3W acquistata presso il negozio “Elettronica LI di
LI SS & c. S.a.s.” e mobili vari da ufficio acquistati presso LI
LE UN & C. S.n.c.”.
Ha altresì allegato di essere proprietario di un'automobile Fiat Panda targata
GB481BF, in uso alla per la mancata volontà della stessa di CP_1
restituirla e di cui esso attore assume di essere proprietario esclusivo per averla acquistata presso il concessionario “Eco Liri S.p.A.”; deduce peraltro che provvede egli stesso al pagamento del bollo e della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi pur non utilizzando il bene.
Per le ragioni indicate, ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto di proprietà sui beni indicati e quindi di condannare parte convenuta alla restituzione dei predetti beni e al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c.
1.2 Con comparsa depositata il 22/9/2023 la convenuta Controparte_1
ha contestato quanto allegato dall'attore rilevando primariamente di aver
[...] contribuito lei stessa all'acquisto della cucina presente nella casa coniugale, allegando tre effetti cambiari in atti, del valore di Euro 1000,00, che attesterebbero il suo contributo all'acquisto della cucina dal valore totale di Euro 5.500,00; ha rilevato, inoltre, come il avesse già proceduto a recuperare tutti gli effetti Parte_1 personali richiesti nell'atto di citazione.
Il contributo economico della convenuta sarebbe stato anche fornito per l'acquisto dell'automobile Fiat Panda nonché per il pagamento della polizza assicurativa. La convenuta ha quindi chiesto il rigetto della domanda attorea ai sensi dell'art. 948 c.c..
1.2 Con ricorso ai sensi degli artt. 669-bis e quater e 670 c.p.c. l'attore ha chiesto al giudice di disporre il sequestro giudiziario dell'autovettura oggetto di giudizio adducendo la noncuranza nei confronti del veicolo che avrebbe perpetrato la
, nonché in ragione di due notificazioni all'indirizzo del CP_1 Parte_1 di violazioni del codice della strada, realizzate per il tramite dell'automobile Fiat
Pianda in uso alla controparte.
All'udienza dell'11/7/2024 è stata limitata la domanda giudiziale alla sola richiesta di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c. dell'autovettura oggetto di contestazione.
Con decreto del 11/7/2024 il Tribunale ha accolto la richiesta di anticipazione dell'udienza per la definizione del giudizio, formulata da parte attrice, e fissato per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. l'udienza dell'8/10/2024.
Con il deposito delle note per l'udienza dell'8/10/2024 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo transattivo, subordinando la definizione della controversia alla restituzione, da parte della convenuta, dell'autovettura oggetto della residua domanda e il g.i. ha fissato un termine per la verifica di quanto dedotto dalle parti.
All'esito dell'udienza dell'8/4/2025, verificata l'avvenuta restituzione dell'autovettura come da accordo transattivo, la causa è stata assunta in decisione con il modello di cui all'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
2. La cessazione della materia del contendere, istituto giuridico non regolamentato dal codice di procedura civile ma di elaborazione giurisprudenziale, costituisce una particolare forma di estinzione del processo che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio e si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessita della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione (Cass. n.16891/2021; n.
19845/2019; n. 22446/2016; n. 6909/2009) (Cass. civ., Sez. I, 17/01/2023, (ord.) n.
1257).
Inoltre, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale
(Cass. civ. sez. II, 29/07/2021, n. 21757).
Chiarisce, inoltre, la giurisprudenza di legittimità sul tema che “la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo che si verifica quando sopravviene una situazione tale da eliminare la ragione di contrasto e, con ciò, il venir meno dell'interesse delle parti ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice con riguardo all'azione proposta e alle difese svolte, sicché, qualora la predetta pronuncia derivi dalla volontà manifestata dalle stesse parti del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, nessun rilievo assume la contrarietà del terzo intervenuto che pur essendo formalmente parte del rapporto processuale, è comunque estraneo a quello sostanziale e, come tale, privo di interesse alla definizione delle reciproche pretese spiegate dagli originari contendenti” (Cass. civ., sez. III, 15/06/2021, n.16891).
L'ipotesi di estinzione del processo correlata alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio e alla impossibilità di dichiarare la rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale, ha, infine, natura di pronuncia di mero rito ed è inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, potendo il giudicato formarsi solo sul venire meno dell'interesse a proseguire quello specifico giudizio.
In altri termini la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti in corso di causa fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese.
2.1 È riconducibile alla fattispecie descritta la circostanza, sopravvenuta in corso di causa, della conciliazione della lite intervenuta tra le parti. Accordo conciliativo cui le stesse parti hanno dato esecuzione nei termini riferiti con le note scritte da ultimo depositate.
Come rilevato la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale, o la richiesta delle parti interessate di pronunciare nel senso della compensazione.
Nel caso di specie le parti nulla hanno concordato in ordine alle regolazione delle spese di lite, le spese vanno regolate secondo il principio della soccombenza virtuale.
3. La domanda di rivendica sarebbe risultata fondata nei termini di seguito esposti e accolta per quanto di ragione.
In punto di diritto, l'art. 948 c.c. consente al proprietario di rivendicare il bene da chiunque lo possiede o detiene.
Va osservato come il regime patrimoniale prescelto dalle parti in sede matrimoniale, che segue le norme di cui all'art. 215 c.c., permette a ciascuno di essi di conservare la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.
Trattandosi di una comune azione di rivendicazione di cui all'art. 948 c.c. grava sul rivendicante l'onere di provare il titolo di proprietà.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di rivendicazione di beni mobili tra coniugi, “l'art. 219 cod. civ. - riconoscendo al coniuge di poter provare con ogni mezzo, nei confronti dell'altro, la proprietà esclusiva di un bene, ed aggiungendo che quelli di cui nessuno di essi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa, per pari quota, di entrambi - riguarda essenzialmente le controversie relative a beni mobili, ed è volto principalmente a derogare, attraverso la presunzione posta nel secondo comma, alla regola generale sull'onere della prova in tema di rivendicazione” (Cass. civ., sez. I, 02/08/2013, n. 18554).
Nel caso di specie l'attore, limitando a ciò la domanda giudiziale, ha chiesto di accertare la proprietà dell'autovettura Fiat Panda targata GB481BF e contestualmente la sua restituzione da parte della convenuta allegando di esserne proprietario.
Dai documenti versati in atti si evince l'acquisto, con correlata fattura e scontrini intestati all'attore, dell'autovettura FIAT Panda, tg. GB481BF.
Lo stesso risulta, altresì, intestatario del contratto assicurativo stipulato per la circolazione del veicolo con la polizza n. 185413976. Controparte_2
Per quanto concerne la deduzione di parte convenuta relativa al contributo che la stessa avrebbe fornito al pagamento delle rate dell'autovettura, non si sarebbe potuto ritenere sufficientemente provato che la stessa abbia realmente fornito tale contributo, atteso che il deposito in atti concerne ricevute di pagamento intestate al
[...]
, anche se nei fatti depositate dalla convenuta;
in tal senso appare verosimile Pt_1
la prospettazione attorea secondo cui tali ricevute, effetto di un pagamento rateale realizzato dall'attore, siano rimaste nella disponibilità della così da CP_1
permetterle di produrle in giudizio.
Rilevato che nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo la domanda attorea avrebbe trovato accoglimento nei limiti indicati, la convenuta deve essere ritenuta soccombente virtuale.
3.1 Non può tuttavia non tenersi conto, ai fini della regolazione dele spese, che parte attrice ha rinunciato ad alcune delle domande proposte;
in particolare quella relativa alla rivendica di beni di uso comune nel ménage familiare, per i quali la domanda di restituzione non avrebbe avuto esito positivo.
Ancora assume rilievo che le parti, nel chiedere la cessazione della materia del contendere, non insistono sulla regolazione delle spese, limitandosi a dare atto della intervenuta esecuzione dell'accordo conciliativo definito con la formula: senza avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra. D'altra parte l'accordo ha ad oggetto la regolazione di ulteriori rapporti tra le medesime parti, cosicché è possibile ritenere che con lo stesso abbiano voluto definire compiutamente i diversi conflitti esistenti tra di loro. Ritenuto pertanto che, in ragione del sopravvenuto venir meno dell'interesse di entrambe le parti ad una pronuncia in ordine alla domanda proposta nel presente giudizio, essendo intervenuto tra le stesse un accordo sulla questione controversa, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e per le ragioni esposte si provvede sulle spese con integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Latina, lì 11/4/2025
Il giudice
Luca Venditto