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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 14/10/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2582/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2582/2025 R.G.V.G. promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Parte_1 C.F._1
Vichi, presso il cui studio in Ravenna, viale Randi, 68/a è elettivamente domiciliato, in virtù di procura allegata al ricorso e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Rijillo e CP_1 C.F._2 dall'avv. Dina Costa, presso il cui studio in Ravenna, via Guidone, 25 è elettivamente domiciliata, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti CONDIZIONI
pagina 1 di 4
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI: A) il figlio minorenne resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. è affetto da grave autismo ed ha un particolare Per_1 rapporto con la madre, alla quale è molto legato, anche perché nella sua quotidianità , Per_1 dopo la scuola che lo impegna dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30, trascorre il suo tempo quasi esclusivamente con la madre e la zia materna;
B) il figlio resterà collocato presso la dimora materna poiché di fatto la Persona_2 madre si è sempre occupata del minore in modo prevalente e da ogni punto di vista, sanitario, scolastico, educativo e pensionistico e il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo il calendario stabilito nei successivi punti;
C) il padre, sig. , potrà tenere con sé Parte_1 il figlio , compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori, due Per_1 pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola fino all'ora di cena per poi riaccompagnarlo
a casa della madre con la quale pernotterà salvo diversi accordi che possono prevedere il pernottamento del minore presso il padre con relativo riaccompagno a scuola il giorno successivo. Il padre, , potrà altresì tenere con sé il figlio a week end Parte_1 Per_1 alternati dal venerdì pomeriggio/sera alla domenica sera e/o lunedì mattina salvo diversi accordi intercorrenti con la madre, tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi;
D) le festività natalizie e pasquali saranno alternate di anno in anno con previsione della settimana
(24.12/30.12 – 31.12/06.01) e/o, in alternativa, a giorni festivi alternati di anno in anno, compatibilmente con le rispettive esigenze lavorative dei genitori che si impegnano, sin da ora,
a garantire al minore l'opportunità di trascorrere con ciascun genitore, in modo alternato di anno in anno, i giorni di festa;
E) relativamente alle vacanze estive, il minore potrà trascorrere con il padre, sig. , 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi Parte_1 preventivamente con la madre entro il mese di maggio di ogni anno e compatibilmente con le ferie lavorative di entrambi i genitori in modo che il minore possa trascorrere pari tempo con
l'uno e con l'altro;
pagina 2 di 4
3. il padre, sig. , contribuirà al mantenimento del figlio mediante la Parte_1 Per_1 corresponsione della somma di Euro 250,00= (duecentocinquanta/00) mensili da aggiornato annualmente ex Indici Istat da versarsi con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, sig.ra acceso presso Poste Italiane e avente il predetto codice IBAN IT CP_1
43M3608105138208194608204 entro il giorno 20 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna;
4. le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno e dovranno essere corrisposte entro il giorno 10 del mese successivo
a quello di richiesta;
”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/06/2025 e hanno Parte_1 CP_1 chiesto pronunciarsi la separazione consensuale tra loro e, cumulativamente, ex art. 473 bis 49 c.p.c., pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Sidi Alouane (Tunisia) in data
16/08/2014, in regime di separazione dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Ravenna dell'anno 2022, atto n. 181, p. II, Serie C, alle condizioni di cui al ricorso.
Acquisito il parere (favorevole) del Pubblico Ministero, sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata il 09/10/2025 il Giudice relatore delegato, preso atto della assenza di volontà delle parti di riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinchè, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4 c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate e sopra riportate in corsivo e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie della separazione personale tra le parti.
Quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 1 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2582/2025 R.G. V.G., così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
10/02/1979 e , nata a [...] il [...] alle condizioni da loro concordate e CP_1 sopra riportate in corsivo, avendo i coniugi contratto matrimonio con rito civile in Sidi Alouane
(Tunisia) in data 16/08/2014, in regime di separazione dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ravenna dell'anno 2022, atto n. 181, p. II, Serie C, e prende atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione delle statuizioni accessorie della separazione;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 14.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2582/2025 R.G.V.G. promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Parte_1 C.F._1
Vichi, presso il cui studio in Ravenna, viale Randi, 68/a è elettivamente domiciliato, in virtù di procura allegata al ricorso e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Rijillo e CP_1 C.F._2 dall'avv. Dina Costa, presso il cui studio in Ravenna, via Guidone, 25 è elettivamente domiciliata, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti CONDIZIONI
pagina 1 di 4
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI: A) il figlio minorenne resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. è affetto da grave autismo ed ha un particolare Per_1 rapporto con la madre, alla quale è molto legato, anche perché nella sua quotidianità , Per_1 dopo la scuola che lo impegna dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30, trascorre il suo tempo quasi esclusivamente con la madre e la zia materna;
B) il figlio resterà collocato presso la dimora materna poiché di fatto la Persona_2 madre si è sempre occupata del minore in modo prevalente e da ogni punto di vista, sanitario, scolastico, educativo e pensionistico e il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo il calendario stabilito nei successivi punti;
C) il padre, sig. , potrà tenere con sé Parte_1 il figlio , compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori, due Per_1 pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola fino all'ora di cena per poi riaccompagnarlo
a casa della madre con la quale pernotterà salvo diversi accordi che possono prevedere il pernottamento del minore presso il padre con relativo riaccompagno a scuola il giorno successivo. Il padre, , potrà altresì tenere con sé il figlio a week end Parte_1 Per_1 alternati dal venerdì pomeriggio/sera alla domenica sera e/o lunedì mattina salvo diversi accordi intercorrenti con la madre, tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi;
D) le festività natalizie e pasquali saranno alternate di anno in anno con previsione della settimana
(24.12/30.12 – 31.12/06.01) e/o, in alternativa, a giorni festivi alternati di anno in anno, compatibilmente con le rispettive esigenze lavorative dei genitori che si impegnano, sin da ora,
a garantire al minore l'opportunità di trascorrere con ciascun genitore, in modo alternato di anno in anno, i giorni di festa;
E) relativamente alle vacanze estive, il minore potrà trascorrere con il padre, sig. , 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi Parte_1 preventivamente con la madre entro il mese di maggio di ogni anno e compatibilmente con le ferie lavorative di entrambi i genitori in modo che il minore possa trascorrere pari tempo con
l'uno e con l'altro;
pagina 2 di 4
3. il padre, sig. , contribuirà al mantenimento del figlio mediante la Parte_1 Per_1 corresponsione della somma di Euro 250,00= (duecentocinquanta/00) mensili da aggiornato annualmente ex Indici Istat da versarsi con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, sig.ra acceso presso Poste Italiane e avente il predetto codice IBAN IT CP_1
43M3608105138208194608204 entro il giorno 20 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna;
4. le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno e dovranno essere corrisposte entro il giorno 10 del mese successivo
a quello di richiesta;
”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/06/2025 e hanno Parte_1 CP_1 chiesto pronunciarsi la separazione consensuale tra loro e, cumulativamente, ex art. 473 bis 49 c.p.c., pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Sidi Alouane (Tunisia) in data
16/08/2014, in regime di separazione dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Ravenna dell'anno 2022, atto n. 181, p. II, Serie C, alle condizioni di cui al ricorso.
Acquisito il parere (favorevole) del Pubblico Ministero, sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata il 09/10/2025 il Giudice relatore delegato, preso atto della assenza di volontà delle parti di riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinchè, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4 c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate e sopra riportate in corsivo e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie della separazione personale tra le parti.
Quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 1 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2582/2025 R.G. V.G., così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
10/02/1979 e , nata a [...] il [...] alle condizioni da loro concordate e CP_1 sopra riportate in corsivo, avendo i coniugi contratto matrimonio con rito civile in Sidi Alouane
(Tunisia) in data 16/08/2014, in regime di separazione dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ravenna dell'anno 2022, atto n. 181, p. II, Serie C, e prende atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione delle statuizioni accessorie della separazione;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 14.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
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