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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 06/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 981/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice Rel. Est. dott. Dario Porrovecchio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 981/2023, avente ad oggetto “separazione personale”, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SARDO PATRIZIA
RICORRENTE contro
(c.f. , rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti RIZZO FABRIZIO e VERRO ALDO
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come all'udienza del 19.12.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in data 11.09.2008, regolarmente Controparte_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani (atto n. 246, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2008), e che dalla loro unione erano nati due figli, ancora minorenni.
Rappresentava che l'affectio coniugalis era venuta meno, manifestava la propria volontà di separarsi dal marito e concludeva come in ricorso. Si costituiva il resistente , associandosi alla domanda di separazione Controparte_1
e chiedendo in via riconvenzionale l'addebito alla moglie, riservandosi ulteriori iniziative.
All'udienza del 19.12.2024, la causa veniva assunta in decisione sulla sola questione di status come prospettata.
*****
Tanto premesso, è pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti e che la convivenza sia divenuta intollerabile.
Del resto, l'insanabilità della frattura del rapporto coniugale è emersa dal tenore degli scritti difensivi e dalle dichiarazioni rese direttamente dalle parti.
Pertanto, si può dare seguito all'istanza di pronunzia relativa alla sola questione di stato, con rimessione della causa sul ruolo istruttorio per la trattazione delle ulteriori domande avanzate, come da separata ordinanza.
La regolazione delle spese di lite deve essere rimessa alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE, in composizione collegiale:
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in data 11.09.2008, trascritto nel
[...]
registro degli atti di matrimonio del Comune di Trapani, al n. 246, parte II, serie A, uff. 1, anno 2008;
- rimette alla pronunzia definitiva la statuizione sulle spese di lite;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025
Il Giudice relatore
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice Rel. Est. dott. Dario Porrovecchio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 981/2023, avente ad oggetto “separazione personale”, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SARDO PATRIZIA
RICORRENTE contro
(c.f. , rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti RIZZO FABRIZIO e VERRO ALDO
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come all'udienza del 19.12.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in data 11.09.2008, regolarmente Controparte_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani (atto n. 246, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2008), e che dalla loro unione erano nati due figli, ancora minorenni.
Rappresentava che l'affectio coniugalis era venuta meno, manifestava la propria volontà di separarsi dal marito e concludeva come in ricorso. Si costituiva il resistente , associandosi alla domanda di separazione Controparte_1
e chiedendo in via riconvenzionale l'addebito alla moglie, riservandosi ulteriori iniziative.
All'udienza del 19.12.2024, la causa veniva assunta in decisione sulla sola questione di status come prospettata.
*****
Tanto premesso, è pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti e che la convivenza sia divenuta intollerabile.
Del resto, l'insanabilità della frattura del rapporto coniugale è emersa dal tenore degli scritti difensivi e dalle dichiarazioni rese direttamente dalle parti.
Pertanto, si può dare seguito all'istanza di pronunzia relativa alla sola questione di stato, con rimessione della causa sul ruolo istruttorio per la trattazione delle ulteriori domande avanzate, come da separata ordinanza.
La regolazione delle spese di lite deve essere rimessa alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE, in composizione collegiale:
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in data 11.09.2008, trascritto nel
[...]
registro degli atti di matrimonio del Comune di Trapani, al n. 246, parte II, serie A, uff. 1, anno 2008;
- rimette alla pronunzia definitiva la statuizione sulle spese di lite;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025
Il Giudice relatore
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo