Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/06/2025, n. 2761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2761 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del
Giudice dott. Enrico Catanzaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11867 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
elettivamente domiciliata in VIA S. Parte_1
SERANGELI, 13 00031 ARTENA presso lo studio dell'avv. SIMEONI MARIA
FRANCESCA, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- attrice/opponente -
CONTRO
elettivamente domiciliato a VIA E. Controparte_1
NOTARBARTOLO N. 44 90100 PALERMO presso lo studio dell'avv.
CACCIATORE DOMENICO, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
– convenuto/opposto –
E CONTRO
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in SANTA TERESA
DI RIVA (ME) VIA PADRE GIAMPIETRO N. 19, presso lo studio dell'avv.
CARMELO CRISAFULLI dal quale è rappresentata e difesa giusta procura
Tribunale di Palermo
Sezione III Civile
- terza chiamata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
3457/2023, emesso all'esito del procedimento monitorio recante il n. R.G.
8353/2023, notificato unitamente all'atto di precetto in data 07.09.2023,
con cui il Tribunale di Palermo le aveva ingiunto di pagare in favore di la somma di euro 41.640,93 (comprensiva di Iva Controparte_1
e Cpa), oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 come in ricorso sino al soddisfo e le spese del procedimento.
L'avv. agisce in forza dell'“Accordo sul compenso” per il CP_1
recupero delle somme dallo stesso vantati per l'attività di assistenza legale profusa – sia in via giudiziale che pregiudiziale – in forza del mandato conferito dalla , nella qualità di mandataria dell'ATI costituita CP_2
il data 17.02.2014 e di cui anche la faceva parte, nella Parte_1
controversia con la di amministrazione committente. CP_3
Opponendosi alle pretese avversarie, l'attrice eccepisce innanzi tutto l'incompetenza del Tribunale di Palermo in favore del foro di Roma.
Nel merito, adduce l'infondatezza delle pretese avversarie stante l'intervenuta estromissione dal raggruppamento già prima che insorgesse la controversia con nonché l'esistenza di un conflitto d'interessi CP_3
che avrebbe impedito l'avv. di agire anche per conto della CP_1
. Parte_1
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Così sommariamente riassunte le difese, chiede al Parte_1
Tribunale di:
“previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto, per il quale,
ove il giudice non provveda inaudita altera parte, si formula sin d'ora
richiesta di fissazione di udienza straordinaria:
1. In via preliminare, per le ragioni in narrativa, dichiarare
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Palermo in favore di quello di
Roma.
2. In via principale, previa declaratoria di inopponibilità o
annullamento del contratto denominato “Accordo sul compenso”, accertare e
dichiarare la radicale infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa
creditoria.
3. Per effetto di quanto sopra, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
4. Autorizzare la chiamata in garanzia di e condannare CP_2
quest'ultima, in caso di condanna, a manlevare da ogni onere Parte_1
nei confronti dell'Avv. ed assumere ogni provvedimento a CP_1
riguardo.
5. Condannare l'avv. ed alla rifusione delle spese CP_1 CP_2
di giudizio anche ai sensi dell'art. 96 cpc.”.
Si è costituito l'avv. per il rigetto dell'opposizione. CP_1
Argomentando in ordine all'estendibilità degli effetti del mandato ricevuto anche alla , stante l'ultrattività della procura conferita alla Parte_1
mandataria anche dopo l'estromissione dall'esecuzione dell'appalto, chiede al Tribunale di:
“- Rigettare l'opposizione ex adverso proposta e, per l'effetto,
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confermare il decreto ingiuntivo n. 3457/2023 reso dal Tribunale di Palermo,
emettendo ogni conseguente e necessaria statuizione anche in ordine alla
fondatezza della pretesa creditoria dell'odierno convenuto opposto;
- In ogni caso, condannare la al pagamento in favore Parte_1
dell'Avv. della somma di € 41.640,93 (comprensiva di Controparte_1
Iva e Cpa), oltre interessi moratori ex D.Lvo n. 231/2002.
Con il beneficio di spese e compensi”.
Autorizzata la chiamata di terzo, si è costituita la che, CP_2
aderendo alle difese dell'avv. , chiede: CP_1
“Ritenere e dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Palermo per
le motivazioni infra espresse, con il rigetto dell'eccezione di parte opponente;
Ritenere e dichiarare, nel merito, fondata l'azione promossa dall'avv.
nei confronti della quest'ultima quale Controparte_1 Parte_1
soggetto legittimato passivamente e tenuta al pagamento del compenso di
cui alla scrittura del 14.12.2022;
Rigettare l'opposizione proposta e, per l'effetto, confermare il decreto
ingiuntivo n. 3457/2023 reso dal Tribunale di Palermo;
Rigettare tutte le avverse domande nei confronti della Controparte_2
[... con riferimento alla domanda di manleva spiegata da parte opponente
per le ragioni, difese ed argomentazioni infra meglio enunciate, cui
espressamente si rinvia, avendo la piena legittimazione Parte_1
passiva rispetto alla domanda monitoria promossa dall'opposto avv. R.
Rotigliano;
In via subordinata, avendo diritto la deducente – in qualità di terzo chiamato
– a svolgere domanda riconvenzionale, in ipotesi di accoglimento della
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domanda di manleva, ritenere e dichiarare che la ha Pt_1 Parte_1
incassato la somma di euro 328.191,41 a seguito delle prestazioni
professionali rese dall'avv. in virtù del mandato conferito Controparte_1
dall'impresa mandataria dell'A.T.I. Heart Life Croce Amica s.r.l.;
Conseguentemente, in ipotesi di accoglimento della manleva, anche ai sensi
e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., condannare al rimborso Parte_1
in favore della della eventuale somma che Controparte_2
quest'ultima fosse tenuta a corrispondere in favore dell'avv. . CP_1
Col favore delle spese e dei compensi di lite”.
Con provvedimento del 17.02.2025 il G.I. ha dato atto della rinuncia all'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà formulata dall'opponente stante l'integrale pagamento dell'importo di cui al d.i.
opposto, ha rigettato le istanze istruttorie formulate dalle parti perché
vertenti su circostanze non contestate o irrilevanti ai fini del decidere e,
infine, ha rinviato all'udienza di precisazione delle conclusioni previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
La causa è stata indi posta in riserva per la decisione.
Ragioni di priorità logico-giuridica impongono di esaminare preliminarmente l'eccezione di incompetenza territoriale e funzionale (cfr.
conclusioni della memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c.) del Tribunale di
Palermo sollevata dalla parte opponente.
Sostiene la la scelta del foro di Palermo, individuato Parte_1
dall'opposto sulla base della natura liquida del credito azionato, non sarebbe condivisibile stante l'inopponibilità alla stessa del contratto il cui inadempimento viene allegato dall'avv. . Parte opposta adduce CP_1
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quindi gli altri criteri di collegamento territoriale, quali il luogo del sorgere dell'obbligazione, il luogo di esecuzione della medesima, ovvero quello del convenuto, tutti concorrenti nell'affermare la competenza del Tribunale di
Roma. Anche sotto il profilo funzionale, prosegue l'opponente, trattandosi di compensi per l'attività giudiziale, competente a decidere sarebbe comunque il Tribunale di Roma in quanto l'attività di cui l'opposto chiede il compenso si è svolta davanti al . CP_4
Entrambe le eccezioni sono infondate.
Quanto al profilo della competenza territoriale, è appena il caso di rilevare che l'eccezione relativa alla validità ed efficacia del contratto posto a fondamento della domanda non può influire sull'individuazione della giurisdizione che è rimessa all'attore secondo le regole di cui al codice di procedura civile.
Va sul punto condivisa la giurisprudenza di legittimità citata dall'opposto a mente della quale criteridi applicazione dell'art. 20 c.p.c.
vanno desunti a prescindere dalla fondatezza della domanda, senza che abbiano, a tal fine, rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto (in questo caso attrice in senso formale ma convenuta in senso sostanziale) e le diverse prospettazioni dei fatti da esso avanzate, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza (cfr. Cass. n. 10226/2001; Cass. n. 22382/2006; Cass. n.
8189/2012 e Cass. n. 18236/2020).
Secondo ormai unanime lettura delle norme di cui agli artt. 20 e
1182, co. 3, del c.p.c., laddove si tratti di un credito determinato o agevolmente determinabile (c.d. obbligazioni portabili), come nel caso di
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specie, il creditore è libero di scegliere il foro del proprio domicilio in alternativa a quelli che sarebbero invece competenti in base agli altri criteri facoltativi di collegamento (in tal senso vd. Cass. SS.UU. n. 17989/2016).
Alla luce di tali considerazioni, il foro di Palermo può quindi ritenersi territorialmente competente.
Supera poi l'eccezione di incompetenza funzionale del foro adito il richiamo all'art. 637 c.p.c. svolto dalla terza chiamata. Tale disposizione autorizza l'avvocato a proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo è
iscritto. Sul punto si è già espressa la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 5810/2015 la quale ha espressamente chiarito che il D.lgs. n. 150/2011
non ha abrogato l'art. 637 c.p.c. con la conseguenza che a conoscere l'opposizione al decreto ingiuntivo rimane territorialmente riservata al giudice che lo ha emesso a cui già appartiene funzionalmente e inderogabilmente ai sensi dell'art. 645 c.p.c.
In coerenza con la pronuncia citata, nel caso di specie, ritenuta la perdurante vigenza della norma dell'art. 637 c.p.c., comma 3, poichè l'avv.
ha chiesto ed ottenuto il provvedimento monitorio per il CP_1
pagamento del compenso sottostante l'espletamento di una prestazione giudiziale e stragiudiziale in favore della avvalendosi del Parte_1
criterio di competenza speciale stabilito da detta norma, non essendo controverso che alla data di deposito del ricorso egli fosse iscritto nell'albo degli avvocati del Tribunale di Palermo, va confermata la competenza funzionale del foro adito.
Orbene, ritenuta la competenza del Tribunale di Palermo, è appena il
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caso di chiedersi se, vertendosi in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, il procedimento sia stato correttamente incardinato nelle forme del rito ordinario, piuttosto che nelle forme del procedimento semplificato di cognizione ex art. 14, co. 1, D.Lgs. n. 150/2011.
A tal riguardo, la pronuncia appena citata della Suprema Corte (Cass.
ord. n. 5810/2015) affronta, incidenter tantum, anche la questione della ritualità nella parte in cui riferisce che “come è stato convincentemente
osservato da una parte della dottrina, nell'ambito di applicazione del
processo sommario previsto dall'art. 14 cit. rientra la sola opposizione al
decreto di cui al secondo comma, non quella di cui all'art. 637 c.p.c., comma
3”. Sicché, il presente procedimento, secondo l'interpretazione dell'ordito normativo condivisa dalla Suprema Corte, può ritenersi correttamente iscritto nelle forme del rito ordinario, dovendo escludersi l'applicazione dell'art. 14, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 150/2011 che, per la materia dei compensi professionali degli avvocati, avrebbe imposto invece l'osservanza delle forme del rito semplificato di cognizione.
Ma non solo.
Anche laddove si volesse sostenere l'applicabilità della norma speciale alla fattispecie de quo, il principio della c.d. strumentalità delle forme - in base al quale se lo scopo dell'atto è in concreto raggiunto, la nullità non può essere dichiarata - esclude che l'erroneità delle forme dell'atto possa avere effetti ai fini della procedibilità e/o ammissibilità del giudizio.
Da ciò consegue che vanno fatti comunque salvi gli effetti dell'atto introduttivo del presente procedimento anche laddove questo non abbia la
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veste prevista dalla legge purché sia stato tempestivamente notificato (nel senso del raggiungimento dello scopo si vd. Cass. n. 28240/2023: “Nel caso
di giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo in materia di
liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, regolato dall'art. 14 del
d.lgs. n. 150/2011 vigente ratione temporis, pur trattandosi di controversia
in ordine alla quale la domanda va proposta nelle forme del ricorso, qualora,
al contrario, essa sia introdotta con atto avente la forma della citazione, il
giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia stata notificata
tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono
propri”).
Ebbene, nel caso di specie, dal momento che l'opposizione a decreto ingiuntivo risulta notificata all'opposto in data 27.09.2023 ed iscritta a ruolo in data 29.09.2023, ovvero venti giorni dopo la notifica dell'ordine di ingiunzione, essa è da ritenersi tempestivamente proposta e dunque idonea a produrre gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri.
Ciò detto, l'opposizione è fondata e va accolta per i motivi che di seguono si prospettano.
Nel merito, parte opponente chiede che si dichiari l'inopponibilità o l'annullamento del contratto denominato “Accordo sul compenso” del
14.12.2022 in forza del quale la stessa sarebbe tenuta al pagamento nei confronti dell'avv. di euro 32.819,14. CP_1
In tale accordo le parti si danno atto che:
- deve riconoscersi all'avv. il compenso per l'attività CP_1
giudiziale e stragiudiziale profusa nell'interesse dell'ATI avendo egli chiesto e ottenuto dalla stazione appaltante, Pt_2
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, la revisione del Parte_3
prezzo dell'appalto del servizio di soccorso sanitario in emergenza in area extra ospedaliera sul territorio della regione Lazio, Lotti 1
e 2, i cui contratti sono stati sottoscritti in data 30.12.2015;
- l'aumento del prezzo dell'appalto si è reso necessario in forza delle proroghe del contratto intervenute durante l'esecuzione dello stesso e per effetto delle quali il servizio svolto dalle aziende appaltatrici si è protratto oltre la durata complessiva inizialmente stabilita di 36 mesi;
- a tal fine, l'avv. , su mandato di aveva CP_1 CP_2
promosso ricorso al TAR Lazio avverso le delibere della stazione appaltante nella parte in cui non veniva riconosciuta la revisione dei prezzi;
- a seguito della notifica del ricorso, erano state avviate delle trattative stragiudiziali all'esito delle quali, previa rinuncia al ricorso, l aveva assunto l'impegno di riconoscere le CP_3
ragioni creditorie dell'ATI versando alle singole aziende partecipanti il maggior importo dovuto per far fronte alla revisione dei prezzi ISTAT e l'incremento del costo del personale medico;
- il compenso per l'attività legale era da determinarsi in misura pari al 10% del risultato conseguito dall'avv. per CP_1
ciascuna azienda;
- tale attività era opponibile a tutte le imprese associate avendo le stesse conferito mandato alla per la salvaguardia CP_2
delle proprie ragioni e interessi verso l'amministrazione
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appaltante per tutte le operazioni e gli atti dipendenti dalla gara,
anche in sede processuale.
Sostiene che tale accordo non le sarebbe opponibile Parte_1
in quanto, nelle more del servizio, a seguito di alcune contestazioni relative ad asseriti disservizi, a partire dal dicembre 2020 era stata estromessa dal raggruppamento e sostituita nell'esecuzione del servizio dalla;
CP_2
circostanza questa che aveva convinto la a non risolvere l'appalto CP_3
e a proseguire il rapporto.
La vicenda era sfociata in un contenzioso giudiziale, promosso da con atto di citazione notificato ad e ad Parte_1 CP_2 CP_3
in data 30.09.2021 iscritto davanti al Tribunale di Roma (cfr.
[...]
documentazione in atti) volto ad ottenere il risarcimento del danno cagionato dall'interruzione delle attività contrattuali ritenuta illegittima. In
tale giudizio, le ragioni della a difesa dell'estromissione della CP_2
erano propugnate dall'avv. . Parte_1 CP_1
Per tali motivi l'accordo per il compenso sottoscritto il 14.12.2022
non sarebbe opponibile alla ed anzi sarebbe annullabile Parte_1
in quanto (i) concluso dalla società mandataria per conto di una società
che al momento della sottoscrizione non era più parte dell'ATI e (ii) avente ad oggetto per il pagamento di attività svolta da un legale in conflitto di interessi con la sua rappresentata.
Di contro l'avv. sostiene che “Grazie all'attività CP_1
professionale dell'odierno comparente, con verbale prot. n. 7548 del 18
novembre 2022 […], redatto e sottoscritto dall'avv. , le Controparte_1
parti coinvolte nel contezioso addivenivano ad un'intesa, ivi meglio precisata,
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per effetto della quale alle imprese dell'a.t.i., tra cui Parte_1
veniva riconosciuto, per il periodo pregresso (durante il quale l'appalto era
stato eseguito anche dall'opponente), l'adeguamento del corrispettivo, in
parte in funzione dell'indice FOI dell'Istat, in parte in funzione dell'aumento
del costo orario del personale medico in regime libero professionale” (cfr.
comparsa di costituzione). Sicché le ragioni opposte al pagamento sarebbero del tutto infondate.
Adduce in sostanza che l'opponente sarebbe incorsa in equivoco nella misura in cui confonde l'estromissione dall'esecuzione dell'appalto (che sarebbe effettivamente avvenuta) dalla cessazione del rapporto di mandato
(che non sarebbe invece mai avvenuta).
Soggiunge sul punto che, nell'ambito degli appalti pubblici, al soggetto mandatario di un'ATI è riconosciuta la rappresentanza esclusiva,
anche processuale, dei mandanti nei confronti dell'appaltante per tutti gli atti dipendenti dall'appalto, anche successivamente al collaudo, ossia anche dopo che ha avuto integrale esecuzione il contratto di appalto. E
tanto in ragione del vincolo di solidarietà che sorge con la presentazione dell'offerta delle imprese riunite in associazione.
Conclude quindi per la sopravvivenza del rapporto di mandato all'estromissione dall'esecuzione dell'appalto, tenuto conto che le ragioni creditorie dell'ATI (o, al contrario, le azioni di danni della stazione appaltante nei suoi confronti) avrebbero potuto essere avviate anche in epoca successiva al fatto giuridico della integrale esecuzione dell'opera.
Sicché la circostanza che l'opponente sia stata estromessa dall'esecuzione dell'appalto non escluderebbe la permanenza del rapporto di mandato
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“irrevocabile” a suo tempo conferito.
Ebbene, la difesa non coglie nel segno. Non è possibile, infatti,
sostenere che le vicissitudini che hanno segnato l'esecuzione dell'appalto non abbiano avuto alcuna influenza sul mandato conferito.
All'origine della controversia vi sono le contestazioni formulate nei confronti di nello svolgimento del servizio (oggetto del Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Roma e sulle quali non si ritiene di soffermarsi) e che avrebbero giustificato la sua estromissione dal raggruppamento per evitare la risoluzione dell'appalto per grave inadempimento con l'impegno della a subentrare alla stessa CP_2
nell'esecuzione per il mantenimento in vita dell'appalto.
Ai fini della risoluzione della controversia ci si deve chiedere se l'estromissione di una mandante dall'esecuzione dell'appalto da parte della mandataria sia o meno una causa di estinzione del mandato.
Ritiene questo giudice che dal venir meno dell'impresa rispetto all'esecuzione dell'appalto sia derivato inevitabilmente anche il venir meno del presupposto che giustificava la sua partecipazione all'associazione temporanea e, quindi, il rapporto di mandato sul quale tale associazione si basava. Del resto, tale conclusione, imposta dalla logica giuridica, non può
ritenersi superata per il fatto che il mandato di cui si tratta era irrevocabile e ciò in quanto l'irrevocabilità (salva giusta causa) risultante dalle norme generali del mandato (specie se in rem propriam) è sancita a tutela degli interessi del mandatario. Tale principio lo si desume dall'art. 1723, co. 2,
c.c. secondo il quale la revoca del mandato concluso anche nell'interesse del mandatario o di terzi non è normalmente possibile e la morte o la
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sopravvenuta incapacità del mandante non lo estinguono. Da ciò consegue che, di regola, il mandato prosegue fintantoché il mandatario non consegua il proprio interesse.
Nel caso di specie, tuttavia, non si è trattato di revoca del mandato da parte della mandante, ma di scioglimento unilaterale da parte della sulla base di (contestate) ragioni di opportunità nella CP_2
prosecuzione del rapporto, finanche concordando con le sigle sindacali il passaggio dei lavoratori.
Ebbene, la legittimità o meno del comportamento della CP_2
non è oggetto del presente giudizio. Ciò che rileva invece è la possibilità che il mandato conferito sia venuto meno con l'estromissione della mandante dall'ATI. A tale quesito, ritiene questo giudice che debba darsi risposta positiva.
Se dunque l'impresa mandante non poteva più concorrere nell'esecuzione dell'appalto perché erano venute a mancare “le garanzie di
affidabilità nella resa del servizio essenziale” (cfr. nota del 15.12.2020 in atti), allora è venuto meno anche il presupposto che giustificava la sua partecipazione all'associazione temporanea e al mandato che la sottendeva,
essendo l'uno e l'altro volti a consentire la partecipazione coordinata delle imprese riunite alla realizzazione del servizio appaltato.
La stretta correlazione del rapporto di mandato speciale con rappresentanza con l'esecuzione dell'appalto è sottolineata dallo stesso contratto del 17.02.2014 ove è previsto che “l'associazione temporanea
d'imprese di scioglierà automaticamente […] per il verificarsi di una delle
cause di estinzione del contratto di appalto previste dal vigente ordinamento”
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(cfr. mandato speciale allegato al fascicolo monitorio). Se, dunque, il mandato esiste in funzione dell'appalto, il venir meno dell'appalto fa venir meno anche il mandato.
Non vale a sostenere l'ultrattività del rapporto di mandato speciale nemmeno la previsione dell'irrevocabilità del mandato di cui al contratto del 17.02.2014 e dell'art. 37, co. 15 del D.Lgs. n. 163/2006 ratione temporis
applicabile e ciò in quanto tale irrevocabilità più che stabilita nell'interesse della mandataria, come più volte è stato detto dalla giurisprudenza di legittimità, è stabilita preminentemente nell'interesse dell'amministrazione appaltante (cfr. Cass. n. 19165/2007) - nei confronti della quale le modifiche nella gestione interna dell'associazione non hanno alcun effetto.
Nel caso di specie, poi, ciò che rileva non è l'estinzione del mandato
sic et simpliciter, bensì le implicazioni di tale circostanza ai fini della stipula dell'accordo per i compensi del 14.12.2022. La precisazione non è ultronea ma rilevante in quanto l'esercizio del potere di rappresentanza estrinsecato nell'accordo con l'avv. non era necessario alla soddisfazione CP_1
dell'interesse della : nessuna pretesa poteva vantare CP_2
quest'ultima rispetto al potere di rappresentanza originariamente conferito.
In altre parole, la rappresentanza della non era Parte_1
indispensabile per la mandataria, la quale avrebbe potuto agire per la cura degli interessi propri e delle altre componenti del raggruppamento - sia nelle trattative stragiudiziale con sia nelle trattative con l'avv. CP_3
- senza la necessità del mandato dell'odierna opponente. CP_1
Alla luce di quanto esposto in precedenza, deve dunque ritenersi che nella conclusione dell'accordo del 14.12.2022 abbia agito in CP_2
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difetto di rappresentanza ovvero senza averne i poteri. Tale accordo,
dunque, in assenza di ratifica, non può produrre effetti nella sfera giuridica della . Parte_1
L'odierno giudicante ritiene infatti di aderire alla condivisibile soluzione della Corte di cassazione secondo la quale “il contratto stipulato
in difetto o in eccesso di rappresentanza non vincola il falsamente
rappresentato verso il terzo, perché chi ha agito non aveva il potere di farlo.
Si tratta di un contratto - non nullo e neppure annullabile - ma inefficace in
assenza di ratifica (Sez. 2^, 15 dicembre 1984, n. 6584; Sez. 1^, 14 maggio
1997, n. 4258; Sez. 2^, 11 ottobre 1999, n. 11396; Sez. 2^, 7 febbraio 2008,
n. 2860): il negozio stipulato, in rappresentanza di altri, da chi non aveva il
relativo potere, è privo di ogni efficacia come tale, potendo acquistarla
soltanto in seguito all'eventuale ratifica da parte dell'interessato (Sez. 2^, 26
novembre 2001, n. 14944). Il terzo contraente, pertanto, non ha titolo per
esercitare nei confronti dello pseudo rappresentato l'azione di
inadempimento (Sez. 1^, 29 agosto 1995, n. 9061) ne' quella per l'esecuzione
del contratto (Sez. 3^, 23 marzo 1998, n. 3076)” (cfr. Cass. SS.UU. n.
11377/2015).
Quella della sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui - sostiene sempre la Suprema Corte - è elemento costitutivo della pretesa che il terzo contraente intenda far valere in giudizio sulla base di detto negozio e non costituisce eccezione di parte ma mera difesa, potendo essere rilevata anche d'ufficio.
Non vale a sconfessare la suesposta ricostruzione la circostanza che l'odierna opponente si sia in concreto avvantaggiata dell'attività svolta
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dall'avv. . Il vantaggio è, infatti, un effetto diretto e inevitabile CP_1
del contenzioso avviato nell'interesse del raggruppamento quando, va ribadito, già era stata estromessa. Parte_1
Le questioni relative alla posizione dell'impresa estromessa avrebbero dovuto comportare una maggiore attenzione da parte dell'odierno opposto già al momento della proposizione del ricorso davanti al TAR Lazio, al fine di escludere il rischio che la propria attività potesse essere soggetta alle contestazioni.
Tuttavia, sul punto va precisato che la circostanza secondo cui, al momento della sottoscrizione dell'accordo per il compenso, l'avv.
stesse difendendo nel giudizio intentato da CP_1 CP_2
per l'estromissione, non costituisce una causa di Parte_1
annullamento del contratto per conflitto d'interesse (vertendosi al più
nell'ambito dell'illecito deontologico).
In conclusione, nessun onere può essere posto a carico dell'odierna opponente in forza dell'accordo del 14.12.2022 sotteso al decreto ingiuntivo opposto.
La dichiarazione d'inefficacia dell'accordo rispetto a Parte_1
assorbe ogni questione riguardo la domanda di manleva formulata dall'opponente contro la e le domande riconvenzionali CP_2
conseguentemente formulate da quest'ultima.
Per tutti i motivi sopra esposti, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
La complessità dei rapporti sottesi all'odierna controversia osta all'accoglimento della domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
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richiesta da parte opponente.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nei valori medi tariffari (ad eccezione della fase istruttoria che viene liquidata nei minimi), tenuto conto del valore della domanda, delle fasi effettivamente svolte, del contegno difensivo e della complessità delle questioni ad esso sottese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
- ritenuta la competenza del Tribunale di Palermo;
- accoglie l'opposizione promossa da in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto
- revoca il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
3457/2023, emesso dal Tribunale di Palermo all'esito del procedimento monitorio portante R.G. n. 8353/2023, notificato in uno ad atto di precetto in data 07.09.2023;
- condanna a ripetere in favore di Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, quanto Parte_1
dalla stessa pagato in esecuzione del decreto ingiuntivo revocato;
- condanna al pagamento in favore Controparte_1
dell'opponente delle spese di lite che si liquidano in euro 6.713,00, oltre rimborso spese vive, spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura legalmente dovuta;
- rigetta ogni altra domanda e compensa integralmente le spese di lite
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Tribunale di Palermo
Sezione III Civile
tra in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
e in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore.
Così deciso in Palermo, in data 23/06/2025
Il Giudice
Dott. Enrico Catanzaro
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Tribunale di Palermo
Sezione III Civile