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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/11/2025, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R. G. 1044/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE LAVORO
in persona del dott. RI RI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'odierna udienza ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta nel ruolo al n. 1044/2023, promossa da:
, nato a [...] il [...], c.f. , ivi Parte_1 C.F._1 residente nella via Is Gruttixeddas n. 14, elettivamente domiciliato in Cagliari, nella Via Alghero n. 29, presso lo studio dell'avv. Luigi Pateri, che lo rappresenta e difende giusta delega depositata nel fascicolo telematico Parte attrice Contro
, C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante in carica, con sede legale in Roma, P.IVA_1 elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in Cagliari, via P. Delitala, n.2, presso l'avv. Laura Furcas e con l'avv. Marina Olla, che lo rappresentano e difendono per procura generale alle liti del 22 marzo 2024, rogito dott. Notaio in Roma Per_1
Parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha lavorato ininterrottamente alle dipendenze della Parte_1 Controparte_2 dal 2/5/1979 al 31/12/2003, quale minatore in sottosuolo, presso la miniera di .
[...] CP_2
Avendo maturato l'anzianità contributiva dal giorno 1/4/2003, su sua domanda gli è stata erogata la pensione di anzianità anticipata dell'AGO di cui alla legge 5 gennaio 1960 n. 5 e successive modificazioni. E' pacifico che a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantesimo annodi età, l' avrebbe dovuto riliquidare d'ufficio la CP_1 pensione di cui al superiore capo, ai sensi dell'art. 18 legge 153 del 1969, mediante applicazione delle norme di cui al quarto, quinto e sesto comma dell'art. 33 del DPR n.488 del 27 aprile 1968, in base all'anzianità contributiva maturata nell'AGO, maggiorata del pagina 1 di 3 periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione di anzianità e quella di compimento del 60° anno di età. Difatti, trattandosi di soggetto che ha prestato lavoro sotterraneo per almeno 15 anni, anche discontinui, la pensione spettante al ricorrente si compone di due quote:
-la pensione di anzianità “anticipata” dell'AGO, calcolata su tutta la contribuzione versata al FPLD;
-la pensione di vecchiaia “integrativa”, calcolata sulla base delle retribuzioni utilizzate per il calcolo della pensione “anticipata” e della ulteriore anzianità contributiva maturata tra la decorrenza della pensione anticipata ed il compimento del 60° anno di età. Non avendo avuto positivo riscontro alla domanda a tal fine presentata all' in data CP_1
19/10/2021, ha quindi instaurato il presente giudizio nei confronti Parte_1 dell'ente previdenziale, chiedendo di:
− accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della pensione di vecchiaia nella Gestione Lavoratori Dipendenti e nel Fondo Minatori, nella misura e con la decorrenza di legge, da calcolarsi ai sensi dell'art. 18, quinto comma legge 153 del 1969;
− condannare l' al pagamento di tutti i ratei maturati e non riscossi, oltre CP_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al saldo.
*** Costituitosi in giudizio, l' ha espressamente prestato acquiescenza alla domanda di CP_1 parte attrice come di seguito si espone, deducendo di avere nelle more provveduto a liquidare la nuova pensione VOMIN/42120809 con decorrenza dal giorno 1.12.2018, con pagamento degli arretrati con il rateo di giugno 2024. In punto di spese, l' ha evidenziato come non risulti agli atti, né sia stata allegata la CP_1 presentazione del ricorso amministrativo, condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria e in ogni caso utile a risolvere la vicenda in via stragiudiziale, ragioni per le quali ha chiesto la compensazione integrale delle spese del giudizio.
*** Parte attrice ha confermato il pagamento e la conseguente cessazione della materia del contendere. Al tribunale, pertanto, non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere. Al riguardo, è appena il caso di rilevare come la Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. sent. SS.UU. n. 1048 del 9.6/28.9.2000) abbia avuto modo di sottolineare il principio per cui la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. La giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che “La cessazione della materia del contendere - che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) - costituisce il pagina 2 di 3 riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia” (Sentenza n.26351 del 05/12/2005), e che “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (Sentenza n. 271 del 11/01/2006; Sentenza n. 14775 del 02/08/2004). Nel caso di specie, le parti non hanno raggiunto un'intesa sulle spese. A giustificazione della richiesta compensazione delle spese del giudizio, l' ha CP_1 dedotto che l'attore non avrebbe presentato alcuna domanda amministrativa prima di agire in giudizio. Tuttavia, dall'esame dei documenti prodotti dall'attore si evince che la domanda amministrativa era stata presentata da quest'ultimo in data 19.10.2021, mentre non risulta che ad essa l' abbia dato qualsivoglia riscontro. CP_1
Stante la semplicità e la serialità delle questioni trattate, le spese delle prime due fasi possono essere liquidate secondo i valori prossimi ai minimi di tabella. Per le restanti due fasi, sussistono senz'altro i presupposti per la compensazione integrale, in quanto la lite nel merito è stata definita prima della prima udienza, proprio in ragione della acquiescenza prestata dall' e dalla liquidazione della pensione e del pagamento degli CP_1 arretrati, avvenuti, appunto, antecedentemente alla prima udienza.
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
- compensa le spese del giudizio per la seconda e la terza fase e condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese del giudizio relative alla prima e alla seconda fase, che si liquidano in euro 1.000,00 per compenso al difensore, oltre spese generali, cpa ed iva, dovute come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Cagliari, 28.11.2025
Il giudice
RI RI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE LAVORO
in persona del dott. RI RI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'odierna udienza ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta nel ruolo al n. 1044/2023, promossa da:
, nato a [...] il [...], c.f. , ivi Parte_1 C.F._1 residente nella via Is Gruttixeddas n. 14, elettivamente domiciliato in Cagliari, nella Via Alghero n. 29, presso lo studio dell'avv. Luigi Pateri, che lo rappresenta e difende giusta delega depositata nel fascicolo telematico Parte attrice Contro
, C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante in carica, con sede legale in Roma, P.IVA_1 elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in Cagliari, via P. Delitala, n.2, presso l'avv. Laura Furcas e con l'avv. Marina Olla, che lo rappresentano e difendono per procura generale alle liti del 22 marzo 2024, rogito dott. Notaio in Roma Per_1
Parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha lavorato ininterrottamente alle dipendenze della Parte_1 Controparte_2 dal 2/5/1979 al 31/12/2003, quale minatore in sottosuolo, presso la miniera di .
[...] CP_2
Avendo maturato l'anzianità contributiva dal giorno 1/4/2003, su sua domanda gli è stata erogata la pensione di anzianità anticipata dell'AGO di cui alla legge 5 gennaio 1960 n. 5 e successive modificazioni. E' pacifico che a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantesimo annodi età, l' avrebbe dovuto riliquidare d'ufficio la CP_1 pensione di cui al superiore capo, ai sensi dell'art. 18 legge 153 del 1969, mediante applicazione delle norme di cui al quarto, quinto e sesto comma dell'art. 33 del DPR n.488 del 27 aprile 1968, in base all'anzianità contributiva maturata nell'AGO, maggiorata del pagina 1 di 3 periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione di anzianità e quella di compimento del 60° anno di età. Difatti, trattandosi di soggetto che ha prestato lavoro sotterraneo per almeno 15 anni, anche discontinui, la pensione spettante al ricorrente si compone di due quote:
-la pensione di anzianità “anticipata” dell'AGO, calcolata su tutta la contribuzione versata al FPLD;
-la pensione di vecchiaia “integrativa”, calcolata sulla base delle retribuzioni utilizzate per il calcolo della pensione “anticipata” e della ulteriore anzianità contributiva maturata tra la decorrenza della pensione anticipata ed il compimento del 60° anno di età. Non avendo avuto positivo riscontro alla domanda a tal fine presentata all' in data CP_1
19/10/2021, ha quindi instaurato il presente giudizio nei confronti Parte_1 dell'ente previdenziale, chiedendo di:
− accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della pensione di vecchiaia nella Gestione Lavoratori Dipendenti e nel Fondo Minatori, nella misura e con la decorrenza di legge, da calcolarsi ai sensi dell'art. 18, quinto comma legge 153 del 1969;
− condannare l' al pagamento di tutti i ratei maturati e non riscossi, oltre CP_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al saldo.
*** Costituitosi in giudizio, l' ha espressamente prestato acquiescenza alla domanda di CP_1 parte attrice come di seguito si espone, deducendo di avere nelle more provveduto a liquidare la nuova pensione VOMIN/42120809 con decorrenza dal giorno 1.12.2018, con pagamento degli arretrati con il rateo di giugno 2024. In punto di spese, l' ha evidenziato come non risulti agli atti, né sia stata allegata la CP_1 presentazione del ricorso amministrativo, condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria e in ogni caso utile a risolvere la vicenda in via stragiudiziale, ragioni per le quali ha chiesto la compensazione integrale delle spese del giudizio.
*** Parte attrice ha confermato il pagamento e la conseguente cessazione della materia del contendere. Al tribunale, pertanto, non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere. Al riguardo, è appena il caso di rilevare come la Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. sent. SS.UU. n. 1048 del 9.6/28.9.2000) abbia avuto modo di sottolineare il principio per cui la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. La giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che “La cessazione della materia del contendere - che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) - costituisce il pagina 2 di 3 riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia” (Sentenza n.26351 del 05/12/2005), e che “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (Sentenza n. 271 del 11/01/2006; Sentenza n. 14775 del 02/08/2004). Nel caso di specie, le parti non hanno raggiunto un'intesa sulle spese. A giustificazione della richiesta compensazione delle spese del giudizio, l' ha CP_1 dedotto che l'attore non avrebbe presentato alcuna domanda amministrativa prima di agire in giudizio. Tuttavia, dall'esame dei documenti prodotti dall'attore si evince che la domanda amministrativa era stata presentata da quest'ultimo in data 19.10.2021, mentre non risulta che ad essa l' abbia dato qualsivoglia riscontro. CP_1
Stante la semplicità e la serialità delle questioni trattate, le spese delle prime due fasi possono essere liquidate secondo i valori prossimi ai minimi di tabella. Per le restanti due fasi, sussistono senz'altro i presupposti per la compensazione integrale, in quanto la lite nel merito è stata definita prima della prima udienza, proprio in ragione della acquiescenza prestata dall' e dalla liquidazione della pensione e del pagamento degli CP_1 arretrati, avvenuti, appunto, antecedentemente alla prima udienza.
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
- compensa le spese del giudizio per la seconda e la terza fase e condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese del giudizio relative alla prima e alla seconda fase, che si liquidano in euro 1.000,00 per compenso al difensore, oltre spese generali, cpa ed iva, dovute come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Cagliari, 28.11.2025
Il giudice
RI RI
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