Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 28/02/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3974/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 3974/2024 VG promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Broglia - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito a San Benedetto del Tronto in Via Ugo
Bassi n.14;
E
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Parte_2 C.F._2
Perozzi - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito a San Benedetto del Tronto in Piazza
Pericle Fazzini n.8;
***
pagina 1 di 5
e dalla cui unione sono nati due figli, (nato il [...]) e (nata il Persona_1 Persona_2
13/10/2019).
***
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11/10/2024 - contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti - hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare con sentenza la separazione dei coniugi e (matrimonio contratto in Parte_2 Parte_1
Grottammare aderendo alla. Atto 25 parte 2 serie A – anno 2023).
2) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto con l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e comunque gli stessi dovranno essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sè i minori fino al raggiungimento della loro maggiore età.
3) La casa coniugale sita in Grottammare, Strada Provinciale Cuprense n. 114, così censita al NCEU del
Comune di Grottammare Foglio 7: particella 378: Subalterno 6. rendita 560.56, categoria A/2: classe 4: consistenza 7 vani, resterà in possesso con ogni arredo e pertinenza al sig. che ne é il proprietario. La Parte_1 sig.ra pertanto, collocataria prevalente della prole, rinuncia all'assegnazione della casa coniugale e ad Parte_2 ogni diritto reale e di godimento sulla casa familiare quali: il diritto di abitazione, d'uso, di usufrutto, di servitù, di superficie e di enfiteusi e si trasferirà comunque, entro e non oltre la pubblicazione della sentenza di separazione, presso altro immobile abitativo, la cui ubicazione verrà prontamente comunicata al non appena reperita in Pt_1 locazione, portando con sé gli effetti personali, i regali di nozze personali, abiti ed effetti dei figli.
4) I figli minori e resteranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso la madre. Gli stessi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o pagina 2 di 5 ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza previo immediato avviso all'altro.
5) Il padre potrà tenere con sé i figli minori: - il martedì ed il giovedì di tutte le settimane dalle ore 16:00 alle ore
21:00 con possibilità di pernotto;
- nei fine settimana alternati, con pernotto, e precisamente dal sabato alle ore
09,00 fino alle 21,00 della domenica.
Inoltre, le parti, liberamente stabiliscono che, previo accordo con la madre, il padre potrà tenere con sé i figli anche in altri giorni. Pertanto, entrambi i genitori, sin da ora si danno massima disponibilità a modificare il giorno stabilito per l'esercizio del diritto di visita e a collaborare per rendere effettivo il diritto e le frequentazioni contemperando gli impegni lavorativi e le esigenze di vita dei minori.
6) Durante le vacanze di Natale, i minori staranno con il padre ad anni alterni il 24 e 25 dicembre oppure dal 31 dicembre al 1° gennaio;
inoltre, ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua oppure
Lunedi dell'Angelo, 31 dicembre oppure 1 gennaio, 6 gennaio epifania e ferragosto;
infine, durante le vacanze estive
(giugno, luglio e agosto) i minori trascorreranno due settimane anche non consecutive con il padre e due settimane anche non consecutive con la madre che potranno portarli in vacanza con sé, sia in Italia che all'estero, comunicandolo entro il 30 maggio di ogni anno all'altro genitore.
Nell'interesse dei minori e al fine di garantire un corretto sviluppo sia emotivo che socio-relazionale si precisa che il padre - nei giorni in cui i minori sono affidati a lui - si assicurerà che gli stessi facciano i compiti, impegnandosi, inoltre, ad accompagnarli alle varie attività pomeridiane scolastiche e/o extra scolastiche (es. catechismo, riunioni scolastiche, campi estivi, recuperi o corsi di potenziamento scolastico, feste di compleanno degli amici ecc.). Medesimo impegno viene assunto dalla madre nei giorni in cui i figli resteranno affidati alla medesima.
7) Disporre a carico del sig. a far data dal trasferimento della sig.ra unitamente alla Parte_1 Parte_2 prole presso altra abitazione, il versamento in favore della madre, quale genitore collocatario prevalente, della somma mensile pari ad euro 150.00 (centocinquanta/00) per ciascuno dei figli per un totale complessivo di euro 300,00
(trecento/00) quale contributo al mantenimento ordinario dei figli minori e ciò sino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuno di essi.
Il versamento di quanto sopra dovrà avvenire entro il 25 (venticinque) di ogni mese sul conto corrente della sig.ra
Importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita. Parte_2
8) I coniugi contribuiranno per il 50% alle, spese straordinarie necessarie all'educazione, all'istruzione e alle cure dei figli (spese mediche, spese scolastiche, ecc.) così come determinate nel protocollo del Tribunale di Fermo. Il rimborso pagina 3 di 5 delle spese straordinarie sarà subordinato alla consegna delle rispettive ricevute fiscali e avverrà contestualmente alla predetta consegna e entro un massimo di 7 giorni dalla spesa effettuata.
9) Disporre che l'assegno unico per i figli e , a far data dal trasferimento della sig.ra Per_1 Per_2 Pt_2 unitamente alla prole presso altra abitazione, venga percepito interamente ed in via esclusiva nella misura del
[...]
100% dalla sig.ra con conseguente rinuncia del sig. a percepirlo e/o a richiederlo, Parte_2 Parte_1 rinuncia che verrà, se necessario, confermata all'INPS di competenza. Di talché, sino a che la sig.ra Parte_2 non vi trasferirà in altro immobile unitamente alla prole, il sig. continuerà a percepire interamente ed Parte_1 in via esclusiva nella misura del 100% l'assegno unico per i figli e con conseguente rinuncia della Per_1 Per_2 sig.ra a percepirlo e/o a richiederlo, rinuncia che verrà, se necessario, confermata all'INPS di Parte_2 competenza.
10) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare alle reciproche domande di contribuzione e di avere definito allo stato ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
11) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al
Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Grottammare, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
12) Le spese del presente giudizio si intendono compensate integralmente tra le parti con rinuncia alla solidarietà passiva di entrambi gli Avvocati”.
2. Con il ricorso introduttivo le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte - con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Degli atti è stata data comunicazione al PM, il quale ha espresso parere positivo in data 11/11/2024.
3. La domanda volta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Il Tribunale - valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi - ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
pagina 4 di 5 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita atteso che l'accordo regolamenta compiutamente le condizioni inerenti sia alla prole che ai rapporti economici e che le ulteriori statuizioni non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a Grottammare il 29/7/2023 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune, Anno 2023, Numero 25, Parte II, Serie A);
OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle predette condizioni da intendersi ivi trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Grottammare, affinchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 13/2/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
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