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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 08/11/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Monica D'NG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 1523 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(CF: ), rappresentata e difesa, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LE SI parte attrice
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1 C.F._2
NI LE e AR RT parte convenuta
OGGETTO: condannatorio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr note scritte per l'udienza del 4.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 30.06.2022 parte attrice in epigrafe ha adito ST
Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- Condannare il Sig. Parte_2
a rifondere a titolo di risarcimento per tutti i danni subiti dall'odierna attrice nella misura di €
90.078,75 per i danni fisici subiti o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno dell'evento sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria;
- condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore dell' IO stante l'ammissione a
Patrocinio a Spese dello Stato di parte attrice”.
Ha dedotto che, a seguito di una condanna divenuta definitiva (la Corte di
Cassazione ha confermato la sentenza di secondo grado, dichiarata irrevocabile nei confronti di in data 20.06.2022), è stato riconosciuto Parte_2 Parte_2
penalmente colpevole dei reati ascrittigli per “avere cagionato alla moglie Parte_1
lesioni personali gravissime da cui derivava la perdita dell'uso di un organo e in particolare della milza”.
Costituitosi in giudizio, ha contestato la domanda attrice perché Parte_2
infondata in fatto e in diritto chiedendo: “accertare e dichiarare che la Sig.ra , Parte_1
per i fatti del gennaio 2010, ha subito un danno biologico complessivo di 11-12 punti percentuali e, per
l'effetto, ridurre proporzionalmente la misura del risarcimento in suo favore rispetto a quello preteso nell'atto di citazione;
rigettare la domanda di risarcimento del danno morale e/o comunque ridurla per i motivi sopra esposti;
accertare e dichiarare che il danno da invalidità temporanea assoluta e parziale è pari ad € 1.400,00, rigettando la domanda di risarcimento per una maggiore misura. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare che per i fatti esposti al para-grafo 2, la Sig.ra Parte_1
si è resa responsabile del delitto di calunnia ex art. 368 c.p.; per effetto condannare l'attrice al risarcimento dei danni non patrimoniali stabiliti dal Sig. nella seguente misura: per Parte_2
danno biologico € 40.000,00, oltre incremento del 44% a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale, o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
per danno morale €
20.000,00, o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
per invalidità temporanea €
282,00 o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
per invalidità temporanea parziale
€ 8.624,50, o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
il tutto con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno della denuncia e sino alla data di effettivo soddisfo;
Conseguentemente compensare per la somma equivalente quanto sarà riconosciuto a titolo risarcitorio alla
Sig.ra con quanto sarà riconosciuto a titolo di risarcimento al . Sempre in via Pt_1 Pt_2
riconvenzionale, ai sensi dell'art. 1950 c.c., condannare la Sig.ra a mantenere indenne Parte_1
il Sig. per tutte le somme che lo stesso sarà costretto a pagare in favore del fondo di Parte_2
Garanzia per le ragioni esplicate nel paragrafo 4) a titolo di capitale, interessi e spese, dal giorno del pagamento e sino all'effettivo soddisfo. Condannare la Sig.ra al pagamento delle spese e Parte_1 compensi professionali da distrarre in favore dei procuratori antistatari che dichiarano di aver anticipato le spese e non percepito gli onorari.
La causa, istruita da altro Giudice sia documentalmente sia mediante prove orali e
CTU medico legale sulla persona dell'attrice, è stata assegnata a Questo Giudice in data
25.9.2025 e posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4.11.2025 sulle conclusioni delle parti riportate nelle note scritte per la predetta udienza, nonché sulle conclusioni di cui alle comparse conclusionali e memorie di replica depositate in precedenza.
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione, nei limiti del danno effettivamente provato.
In limine, osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (cfr. Cass. Civ.
15489/2009).
Ciò posto, occorre, innanzitutto, rammentare che, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale definitiva di condanna esplica efficacia di giudicato nel giudizio civile di risarcimento del danno promosso contro il condannato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, con esclusione della colpevolezza, il cui esame è autonomamente demandato al giudice civile.
Detta sentenza non è, tuttavia, vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile (Cass. 20786/2018; Cass. 14648/2011).
In altri termini, spetta all'intestato ufficio ogni valutazione in ordine alla sussistenza del danno, al nesso di causalità ed alla liquidazione del pregiudizio, dovendosi accertare se la condotta penalmente rilevante abbia cagionato alla vittima un'effettiva lesione della sfera personale o patrimoniale. Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ha Parte_1
chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni non Parte_2
patrimoniali subiti a causa dell'evento accaduto in data 12.1.2010.
Orbene è documentalmente provato, per quel che rileva in questa sede, che il convenuto è stato condannato per il reato di lesioni personali gravissime nei confronti di
. Parte_1
Nella specie, la sentenza penale irrevocabile ha, nel presente giudizio, efficacia di accertamento vincolante quanto alla sussistenza del fatto penalmente rilevante commesso dall'odierno convenuto e quanto all'effettività delle lesioni subite dalla
Pt_1
Ciò posto, dal contenuto – e dall'efficacia - della sentenza penale, nonché della istruttoria ivi effettuata, ed altresì dalla ctu espletata in corso di causa, si può concludere che le lesioni personali lamentate dall'attrice sono state cagionate dalla condotta del convenuto.
Venendo alla quantificazione del danno, occorre, sul punto, dare atto delle conclusioni cui è pervenuto il ctu – risultando la perizia adeguatamente motivata ed alla quale ci si può, pertanto, integralmente riportare - il quale, tenuto conto delle lesioni riportate dall'attrice (contusioni ed ematomi al volto ed al capo e la lesione traumatica della milza con emoperitoneo) ha quantificato il danno biologico nella misura dell'10%, oltre ITT per 6 giorni , ITP al 75% per 20 giorni, ITP al 50% per giorni 15.
Ebbene, tenuto conto delle tabelle di Milano 2024, dell'età (34 anni) dell'attrice all'epoca dei fatti di causa, il danno biologico patito da è quantificabile Parte_1
complessivamente in € 41.451,50.
Il decidente avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie ha applicato la personalizzazione massima del danno biologico, riconoscendo anche, il danno morale da reato (art. 2059 c.c. in combinato disposto con l'art. 185 c.p.) che consiste nel pretium doloris patito dalla vittima a seguito del fatto illecito commesso dal convenuto.
Sul punto si osserva che il danno da sofferenza interiore (danno morale) deve essere allegato e provato, atteso che "la lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici" (Cass. n. 11269/2018).
Nel caso in esame, l'attrice, vittima di reato, ha certamente evidenziato e provato circostanze che lasciano presumere la sofferenza patita.
Sull'importo liquidato, previa sua devalutazione secondo gli opportuni indici Istat alla data dell'illecito, andranno computati gli interessi legali annualmente rivalutati dalla stessa data al saldo effettivo.
Per quanto attiene le domande riconvenzionali spiegate da , le stesse Parte_2
vanno rigettate.
In particolare, con riferimento alla prima domanda si osserva che non può ritenersi raggiunta la prova della riconducibilità eziologica delle lesioni lamentate dal convenuto a fatti posti in essere dall'attrice.
La seconda domanda riconvenzionale va dichiarata inammissibile.
Per costante giurisprudenza, “la relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale, ai fini dell'ammissibilità di quest'ultima, non va intesa in senso restrittivo, nel senso che entrambe debbano dipendere da un unico e identico titolo, essendo sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del "simultaneus processus", ossia tale da rendere consigliabile il loro esame in un unico processo, ai fini dell'economia processuale e in applicazione del principio del giusto processo” (Cass., n. 27564/2011;
Cass., n. 8207/2006).
Ne consegue l'inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata dal Pt_2
per la garanzia sul finanziamento erogato da NT AN AO che non ha alcun collegamento, connessione o dipendenza con l'oggetto dell'azione risarcitoria intentata dalla Pt_1
Alla luce delle superiori considerazioni, non può ritenersi assolto l'onere probatorio posto in capo a ex art. 2697 c.c., di talché le domande riconvenzionali Parte_2
formulata da quest'ultimo nei confronti di devono essere integralmente Parte_1
rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto, deve essere condannato a rifondere delle Parte_2 Parte_1
spese di lite, che si liquidano ex dm 55/2014 come in dispositivo, così come le spese di
CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
- condanna a rifondere a titolo di risarcimento per tutti i danni subiti Parte_2
dall'odierna attrice nella misura di € 41.451,50, oltre interessi legali e rivalutazione come in parte motiva;
- condanna al rimborso delle spese processuali in favore di parte attrice Parte_2
che liquida in euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Marsala l'8.11.2025.
Il Giudice
Monica D'NG