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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 30/11/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 14.11.25 – da svolgersi ex art. 127 ter
c.p.c. – depositate dall'Avv. Giorgio Trimarchi, per parte attrice - visto l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 565/2023 R.G. avente per oggetto: cause di estinzione iscrizione ipotecaria ex art. 2878 c.c.
VERTENTE TRA
(cod. fisc. Parte_1
) elettivamente domiciliato in C.F._1
indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'Avv.
Giorgio Trimarchi, giusta procura in atti.
ATTORE contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via
Curtatone n. 3 (c.f. ) P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
Sentenza redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
premettendo: a) la qualità Parte_1
di proprietario del cespite sito nel comune di Monforte
San Giorgio, censito in catasto al foglio n. 8 part. n.
786, in virtù di decreto di trasferimento emesso dal G.E. nella procedura esecutiva immobiliare n. R.G. 747/1992
(attivata su iniziativa del creditore procedente Banco di
Sicilia s.p.a., già Credito Fondiario Cassa C.R.V.E.) del
22.11.2007 (corretto, per la presenza di errore materiale, con provvedimento giudiziale del 07.06.2010) trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari;
b)
l'ordine di cancellazione di “tutte le formalità pregiudizievoli che in atto lo gravano” contenuto nel decreto di trasferimento del G.E., successivamente pag. 2/14 esteso alle ulteriori iscrizioni pregiudizievoli riscontrate, anteriori al decreto di trasferimento
(relative, segnatamente, a: ipoteca legale del 22/11/2002 in favore di sede di SS (n. Persona_1
30018 Reg. Gen. – n. 3495 Reg. Part.); ipoteca legale del 27/03/2006 in favore di sede di Persona_1
SS (n. 13152 Reg. Gen. – n. 4676 Reg. Part.); decreto di sequestro conservativo del 27/05/1999 in favore di (n. 14451 Reg. Gen. – n. 12100 CP_2
Reg. Part.); ipoteca del 20/06/2006 in favore di Banco di Sicilia SP, in rinnovazione di ipoteca volontaria (n.
26252 Reg. Gen. – n. 9304 Reg. Part.); c) la condotta pregiudizievole e illegittima tenuta dalla
[...]
cessionaria del Banco di Sicilia s.p.a. Controparte_1
(precedentemente assorbita da sub Controparte_3
specie di rinnovazione, con atto del 21.01.2009 (n. 1983
Reg. Gen. – n. 132 Reg. Part. all. n. 4, unità negoziale
n. 2) dell'originaria ipoteca del 25.01.1989 iscritta in favore del Banco di Sicilia SP (n. 2113 Reg. Gen. - 141
Reg. part.) già attinta dall'ordine di cancellazione pag. 3/14 sotteso al decreto di trasferimento;
d) l'inerzia serbata anche a seguito di diffida a mezzo pec del 03/11/2014 e successiva mancata adesione alla procedura di mediazione avviata – ha chiesto la declaratoria dell'illegittimità/illiceità dell'iscrizione ipotecaria del
21.01.2009 (n. 1983 Reg. Gen. – n. 132 Reg. Part.) eseguita dalla convenuta in rinnovazione dell'originaria ipoteca del 25.01.1989 iscritta in favore del Banco di
Sicilia SP (n. 2113 Reg. Gen. - 141 Reg. part.) e la condanna al risarcimento dei danni, da liquidare in via equitativa in € 12.000,00, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Il giudizio si è svolto nella contumacia della convenuta, attinta da notifica ai sensi della legge n. 53 del 1994
(cfr. ricevute di avvenuta accettazione e consegna dell'11/04/2023 allegate al fascicolo attoreo).
La causa – istruita documentalmente - viene dunque decisa ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
⃰ ⃰ ⃰
La domanda proposta propone il tema della illegittimità
pag. 4/14 della iscrizione ipotecaria eseguita – in rinnovazione – in contrasto con il precetto ex art. 2878 n. 7) c.c.
Conseguentemente, essa mira a conseguire il risarcimento del danno nei confronti dell'autore della iscrizione in rinnovazione (i.e. la cessionaria del credito
[...]
dietro accertamento della Controparte_1
inefficacia dell'iscrizione ipotecaria del 21/01/2009 (n.
1983 Reg. Gen. – n. 132 Reg. Part.)
Ribadita la contumacia della società convenuta, già esposta nella superiore narrativa, in linea generale, dalla portata precettiva degli artt. 2878 n. 7) c.c. e 586 c.p.c. discende che al decreto emesso dal giudice dell'esecuzione
è riconnessa efficacia estintiva dei vincoli gravanti sul bene aggiudicato e trasferito.
Il diritto oggetto della procedura espropriativa, in termini piani, si trasferisce libero da pesi «con conseguente obbligo per il Conservatore dei Registri immobiliari (o, secondo l'attuale definizione, Direttore del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale del territorio istituito presso l'Agenzia delle entrate) di pag. 5/14 procedere alla cancellazione di questi immediatamente, incondizionatamente e, in ogni caso, indipendentemente dal decorso dei termini previsti per la proposizione delle opposizioni agli atti esecutivi avverso il provvedimento traslativo in parola» (cfr. Cassazione civile, sez. un.,
14/12/2020, n. 28387).
Venendo alla concreta fattispecie, benché non risulti documentato (né dedotto in via specifica) lo stato della procedura esecutiva al cui interno è avvenuta l'aggiudicazione del cespite da parte dell'odierno attore, in virtù del decreto pubblicato il 20.2.2007 - come corretto con successivi decreti del 7.6.2010 e dell'11.1.2011 in particolare per ciò che concerne il numero del foglio di mappa, erroneamente indicato nel primo decreto del
17.2.2007 come avente n. 2, poi corretto e indicato come n. 8 (cfr. doc. n. 1 fascicolo attoreo) – al cui interno risulta già proposta istanza diretta all'estensione dell'efficacia purgativa spiegata dal decreto ex art. 586 c.c. – esitata con decreto del 19.7.2016 (cfr. doc. n. 3 fascicolo attoreo ) - dagli atti di causa emerge che la trascrizione del decreto di pag. 6/14 trasferimento (i.e. del decreto del 7.6.2010 recante correzione dell'errore materiale in ordine alla individuazione del numero del foglio di mappa, n. 8 in luogo del n. 2 erroneamente menzionato nel primo decreto del 17.2.2007) è avvenuta su presentazione n. 44 in data
(04.04.2012) successiva alla data (21.01.2009) di iscrizione (su presentazione n.1) della rinnovazione dell'ipoteca giudiziale avente n. di registro particolare 141 del 25/01/1989 (cfr. docc. n. 2, n. 4 fascicolo attoreo).
Sicché, è verosimile inferire che al tempo di presentazione della richiesta di rinnovazione (21.1.2009) il creditore cessionario della procedente odierno convenuto non fosse a conoscenza della trascrizione del decreto costituente titolo d'acquisto (con effetto purgativo delle iscrizioni antecedenti tra cui, appunto, quella del 25.1.1989, espressamente contemplata sin dal primo decreto del G.E. del 17.2.2007 pubblicato il 20.2.2007).
Sicché, benché parte costituita, con comparsa ex art. 111
c.p.c. del 5.6.2015, è ragionevole inferire che al tempo della rinnovazione (2009) dell'ipoteca giudiziale del 1989,
pag. 7/14 la non fosse consapevole Controparte_1
della cancellazione della formalità pregiudizievole oggetto di rinnovazione.
Quanto alla identificazione del cespite oggetto di domanda, a fronte di riferimento, contenuto in citazione, alla illegittima rinnovazione operata con atto del
21/01/2009 (n. 1983 Reg. Gen. – n. 132 Reg. Part.) con riguardo all'unità negoziale n. 2), dalla documentazioni in atti può desumersi corrispondenza tra il cespite trasferito con decreto del G.E. del 17-20.2.2007 e il cespite attinto – erroneamente – dalla formalità in rinnovazione.
In particolare, al cospetto della indicazione, contenuta nel decreto di trasferimento, del bene trasferito in via coattiva all'aggiudicatario che ha pagato il prezzo, come sito nel comune di Monforte San Giorgio in Via Vitt. Emanuele
III n. 56 (foglio di mappa n. 8 – come da correzione del
2010 particella 786) - della estensione di mq 285, dalla sezione D della nota di trascrizione del 21.1.2009 n. 1 si ricava che l'unità negoziale indicata al punto n. 2.1
(corrispondente a “fabbricato” allibrato al foglio n. 8
pag. 8/14 particella n. 786, ovvero il medesimo dato catastale della unità negoziale di cui al punto n. 1 menzionata con natura di “villa”) riguarda una diversa particella ovvero la n.
“787 come riportato nella vecchia partita catastale
285”)(cfr. docc. n. 1, n. 4 fascicolo attoreo).
Sicché, è inferibile che la suddivisione in due unità della originaria si riferisca, per la n. 2, alla particella n. 787, non già a quella trasferita con decreto ex art. 586 c.p.c. (i.e. la n. 786) avente estensione indicata in misura di mq 285.
In ogni caso, è la stessa specificazione contenuta nella sezione D – imputabile alle dichiarazioni rese al conservatore dalla cessionaria in sede di presentazione della nota di trascrizione – a manifestare la presenza di un errore nel colpire, con la rinnovazione della originaria ipoteca del 25/01/1989, iscritta in favore del Banco di
Sicilia SP (n. 2113 Reg. Gen. - 141 Reg. part.) una particella (787) diversa da quella rappresentativa, in catasto, del fabbricato oggetto di aggiudicazione- trasferimento in favore dell'attore.
Il decreto di trasferimento del G.E., del resto, fa pag. 9/14 riferimento ad un fabbricato di vecchia costruzione a tre elevazioni fuori terra, di estensione pari a mq 285 (cfr. doc. n. 1 fascicolo attoreo).
Sicché, è a tale fabbricato – allibrato al foglio di mappa n.
8 particella 786 – che si riferisce l'ordine di cancellazione
– contenuto nel medesimo decreto – al n. 2) sotto la voce
“trascrizioni” (cfr. doc. n. 1 fascicolo attoreo).
Sicché, individuata la corrispondenza della particella oggetto di domanda di accertamento di illegittima iscrizione della rinnovazione dell'ipoteca giudiziale già attinta dall'ordine di purgazione sotteso al decreto del
20.2.2007 – considerata la carenza di elementi di segno contrario non ricavabili nemmeno da ipotetiche dichiarazioni rese nel contesto della mediazione avviata dall'attore (cfr. doc. n. 7 fascicolo attoreo) - può ordinarsi la relativa cancellazione (dell'atto n. 1 del 21.1.2009 limitatamente al cespite oggetto di trasferimento in favore di ). Parte_1
Va, invero, respinta la domanda risarcitoria avuto riguardo alla carenza di elemento soggettivo per via della pag. 10/14 anteriorità della erronea iscrizione della rinnovazione rispetto alla trascrizione del decreto di trasferimento
(Presentazione n.44 del 04/04/2012) (cfr. doc. n. 2 fascicolo attoreo).
Per il rigetto della pretesa risarcitoria aquiliana agganciata alla presupposta natura illecita della iscrizione in rinnovazione – anche ove configurata come istanza, precisata in sede di note conclusive, di condanna ex art. 96, co. 2, c.p.c. – e per la presentazione, per la trascrizione del decreto del G.E., in data successiva (4.4.2012) anche all'emissione del primo decreto di correzione (27.6.2010) si giustifica una pronuncia compensativa delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 565/2023 R.G., così provvede:
DICHIARA – nella contumacia della convenuta
[...]
- sussistenti i presupposti per ritenere Controparte_1
inefficace la iscrizione dell'atto n. 1 del 21.1.2009 in rinnovazione dell'ipoteca del 25/01/1989 iscritta in favore del pag. 11/14 Banco di Sicilia SP (n. 2113 Reg. Gen. - 141 Reg. part.) limitatamente al cespite oggetto di trasferimento in favore di
(corrispondente a “fabbricato” Parte_1
allibrato al foglio n. 8 particella n. 786) già attinto dalla efficacia purgativa sottesa al decreto del G.E. pubblicato il
20.2.2007, come successivamente corretto con provvedimento del giugno 2010, così ordinando alla convenuta di curare la cancellazione di tale iscrizione ipotecaria;
RIGETTA la domanda di risarcimento del danno per le ragioni spiegate in parte motiva;
SPESE COMPENSATE.
Barcellona P.G. 30.11.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 12/14 pag. 13/14 pag. 14/14