Art. 2.
Per l'esercizio finanziario 1956-57 e' autorizzata la spesa di lire 16.200.000.000, di cui: lire 1 miliardo per il proseguimento dei lavori di costruzione della nuova sede del Ministero degli affari esteri alla Farnesina, in Roma, ai sensi della legge 31 luglio 1952, n. 1224 ; lire 500 milioni per la concessione ai sensi della legge 4 aprile 1935, n. 454 , dei sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920, nonche' per le maggiorazioni, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 3 settembre 1947, n. 940 e delle leggi 29 luglio 1949, n. 531 e 28 dicembre 1952, n. 4436 , dei sussidi concessi in dipendenza dei terremoti dal 1908 al 1936; lire 10.900.000 per ulteriore contributo per il consolidamento, ricostruzione e restauro di opere nella Basilica di S. Marco in Venezia, ai sensi della legge 21 dicembre 1955, n. 1365 , lire 40.000.000 per ulteriore finanziamento per la costruzione dei nuovi edifici del Collegio universitario di Torino, ai sensi della legge 14 dicembre 1955, n. 1313 ; lire 14.649.100.000 per provvedere:
a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazioni, manutenzioni, riparazioni e completamento di opere pubbliche esistenti:
b) al recupero, alla sistemazione ed alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonche' alle escavazioni marittime;
c) alle necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389 , convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833 e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 ;
d) alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento noti differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale e insulare, in applicazione del secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589 ;
e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dai secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589 ;
f) alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma dell' art. 56 della legge 10 aprile 1947, n. 261 , per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura.
Per l'esercizio finanziario 1956-57 e' autorizzata la spesa di lire 16.200.000.000, di cui: lire 1 miliardo per il proseguimento dei lavori di costruzione della nuova sede del Ministero degli affari esteri alla Farnesina, in Roma, ai sensi della legge 31 luglio 1952, n. 1224 ; lire 500 milioni per la concessione ai sensi della legge 4 aprile 1935, n. 454 , dei sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920, nonche' per le maggiorazioni, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 3 settembre 1947, n. 940 e delle leggi 29 luglio 1949, n. 531 e 28 dicembre 1952, n. 4436 , dei sussidi concessi in dipendenza dei terremoti dal 1908 al 1936; lire 10.900.000 per ulteriore contributo per il consolidamento, ricostruzione e restauro di opere nella Basilica di S. Marco in Venezia, ai sensi della legge 21 dicembre 1955, n. 1365 , lire 40.000.000 per ulteriore finanziamento per la costruzione dei nuovi edifici del Collegio universitario di Torino, ai sensi della legge 14 dicembre 1955, n. 1313 ; lire 14.649.100.000 per provvedere:
a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazioni, manutenzioni, riparazioni e completamento di opere pubbliche esistenti:
b) al recupero, alla sistemazione ed alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonche' alle escavazioni marittime;
c) alle necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389 , convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833 e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 ;
d) alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento noti differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale e insulare, in applicazione del secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589 ;
e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dai secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589 ;
f) alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma dell' art. 56 della legge 10 aprile 1947, n. 261 , per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura.