Articolo 18 della Legge 16 dicembre 2024, n. 193
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Versione
18 dicembre 2024
Art. 18.

Aggiornamento del regolamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in materia di portabilita' dei numeri telefonici mobili
1. All' articolo 98-duodecies, comma 1-bis, del codice delle comunicazioni elettroniche , di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorita' aggiorna il regolamento recante revisione delle norme riguardanti la portabilita' del numero mobile, di cui alla delibera della medesima Autorita' n. 147/11/CIR del 30 novembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2012, prevedendo modalita' di monitoraggio e vigilanza che garantiscano un utilizzo del database coerente con le disposizioni del primo periodo del presente comma. L'Autorita' redige inoltre annualmente una relazione sugli esiti delle attivita' di monitoraggio e vigilanza condotte in attuazione del secondo periodo del presente comma ». Note all'art. 18:
- Si riporta l' articolo 98-duodecies, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 ( Codice delle comunicazioni elettroniche ), come modificato dalla presente legge:
«Art. 98-duodecies (Non discriminazione). - (Omissis)
1-bis. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non possono utilizzare le informazioni acquisite per il tramite del database per la portabilita' dei numeri mobili, nonche' quelle comunque acquisite per esigenze di carattere propriamente operativo, per formulare offerte agli utenti finali aventi a oggetto requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorita' aggiorna il regolamento recante revisione delle norme riguardanti la portabilita' del numero mobile, di cui alla delibera della medesima Autorita' n. 147/11/CIR del 30 novembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2012, prevedendo modalita' di monitoraggio e vigilanza che garantiscano un utilizzo del database coerente con le disposizioni del primo periodo del presente comma.
L'Autorita' redige inoltre annualmente una relazione sugli esiti delle attivita' di monitoraggio e vigilanza condotte in attuazione del secondo periodo del presente comma.».
Entrata in vigore il 18 dicembre 2024
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