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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 11/09/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 446 / 2023 R.G.;
promosso da:
c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. BISTOLFI Parte_1 P.IVA_1
RICCARDO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA MAZZINI N. 31 15011
ACQUI TERME;
- appellante contro
(c.f. ), contumace; Controparte_1 P.IVA_2
- parte appellata
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, 1° co., c.p.c.).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis: in accoglimento del primo motivo di impugnazione, in integrale riforma della sentenza numero 890/2022 pubblicata in data 14 dicembre 2022 dal Tribunale di Asti, voglia accertare
e dichiarare l'inadempienza della alla normativa in tema di Controparte_1
trasparenza nella comunicazione del prezzo del finanziamento, rappresentata dal tasso convenzionale, contenuta nel mutuo fondiario stipulato in data 08 settembre 2004, di cui al rogito del Notaio (Repertorio numero 57.162 e Raccolta numero Persona_1
11.870) e nell'Atto di erogazione e quietanza stipulato in data 23 febbraio 2007, di cui al rogito del Notaio (Repertorio numero 62.094 e Raccolta numero Persona_1
12.866), che porta ad un ammontare del costo dell'operazione variabile in funzione dei patti che regolano le modalità di pagamento, sì da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso o indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su cui si
è formata la volontà dell'utilizzatore e, per l'effetto, dichiarare la nullità delle clausole numero
III° contenuta nel mutuo 2004 e della clausola numero II° contenuta nell'Atto di erogazione del 2007, buon ultimo per violazione dell'art. 117, quarto comma, T.u.b. e, per l'effetto,
l'applicazione della sanzione di cui all'117, settimo comma, T.u.b. (al tasso nominale minimo dei Buoni Ordinari del Tesoro, temporalmente vigenti) in sostituzione del tasso convenzionale, con impiego del regime semplice, compensando le somme versate indebitamente, maggiorate degli interessi legali moratori da ogni singolo versamento alla data di concreto soddisfo, con il debito in linea capitale residuale;
in accoglimento del secondo motivo di impugnazione, in integrale riforma della sentenza numero 890/2022 pubblicata in data 14 dicembre 2022 dal Tribunale di Asti, voglia accertare che, nel piano di ammortamento sviluppato in regime di capitalizzazione composta dell'Atto di erogazione e quietanza stipulato in data 23 febbraio 2007, di cui al rogito del Notaio
[...]
(Repertorio numero 62.094 e Raccolta numero 12.866), la Persona_1 [...] ha violato il disposto di cui all'art. 1283 cod. civ. e, per l'effetto, Controparte_1 dichiarare la nullità della clausola numero II° contenuta nell'Atto di erogazione del 2007 e, per l'effetto, ricalcolare il piano di ammortamento con impiego del regime semplice, compensando le somme versate indebitamente, maggiorate degli interessi legali moratori da ogni singolo versamento alla data di concreto soddisfo, con il debito in linea capitale residuale;
in accoglimento del terzo motivo di impugnazione, in integrale riforma della sentenza numero 890/2022 pubblicata in data 14 dicembre 2022 dal Tribunale di Asti, voglia revocare
2 la condanna all'incremento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., nella misura del 30% come consentito dal suddetto decreto (art. 4, comma 8); in ogni caso, con vittoria di spese di compenso professionale del giudizio di primo e secondo grado, maggiorato del rimborso forfettario e degli accessori fiscali e previdenziali come per legge”.
Per parte appellata: contumace.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1 – In data 8.09.2004 la (poi divenuta s.r.l.) stipulava con la Parte_2
n contratto di mutuo fondiario per la somma di € 570.000 Controparte_1
da restituirsi nel termine di 15 anni con il versamento di n. 180 rate mensili posticipate, comprendenti una quota delle somme in linea capitale e una quota degli interessi maturati sul capitale mutuato, entrambe quantificate “…secondo il piano di ammortamento capitale che verrà determinato, in base al tasso a quel tempo vigente, nell'atto di erogazione finale
e quietanza e la quota interessi calcolata sul residuo debito … il tasso annuo nominale inizialmente applicato al mutuo è il 3,00% (tre virgola zero zero per cento) (I.s.c. 3,06%). Il tasso di interesse nominale annuo applicato al mutuo verrà adeguato semestralmente, a decorrere dal 1° aprile e dal 1° ottobre di ogni anno in riferimento ai parametri sottoindicati:
- quota variabile pari al tasso nominale annuo Euribor (Euro Interbank Offered Rate) a 6 mesi, base 360 (quota variabile che attualmente risulta pari al 2,171%), rilevato due giorni lavorativi antecedenti il 1° aprile e il 1° ottobre. … - Quota fissa pari a punti 1,25. Il tasso di interesse nominale annuo, come sopra determinato, verrà arrotondato allo 0,05 superiore”.
L'art. III del contratto stabiliva:
“- che le rate mensili comprendono la quota per il rimborso del capitale mutuato, secondo il piano di ammortamento che verrà determinato in base al tasso a quel tempo vigente, nell'atto di erogazione finale e quietanza e la quota interessi calcolata sul residuo debito;
- che il mutuo entrerà in ammortamento a decorrere dal primo giorno del mese successivo
a quello in cui verrà stipulato l'atto pubblico di erogazione finale e quietanza, fermo restando quanto previsto a punto IV;
3 - che l'atto pubblico di erogazione finale e quietanza sarà stipulato al giorno 1° giorno del mese, e che il mutuo entrerà in ammortamento il giorno stesso, fermo restando quanto previsto al successivo punto IV°;
- che il Tasso Annuo Nominale (T.A.N.) inizialmente applicato al mutuo è il 3% (ISC 3,06%);
- che il Tasso Annuo Nominale (T.A.N.) applicato al mutuo verrà adeguato semestralmente,
a decorrere dal 1° aprile e dal 1° ottobre di ogni anno con riferimento ai parametri sotto indicati: - quota variabile pari al tasso nominale annuo Euribor a 6 mesi, base 360 con specifica che la quota variabile “attualmente risulta pari al 2,17%,”, rilevata due gg lavorativi antecedenti il 1° aprile e il 1° ottobre e che in caso di mancata pubblicazione dell'Euribor verrà applicato l'ultimo dato antecedente disponibile;
-quota fissa pari a punti 1,35;
- che il T.A.N., come sopra determinato, verrà arrotondato allo 0,05 superiore;
- che il primo adeguamento del tasso verrà determinato il 01/04/2005 ed applicato alla rata con scadenza immediatamente successiva a tale data, e che qualora in concomitanza di detta scadenza nulla sia dovuto per interessi di preammortamento o per rata, l'adeguamento interessi sarà applicato al primo pagamento interessi di preammortamento o rata”.
1.2 - Durante il periodo di preammortamento, la rogava alla mutuataria la somma CP_2 di € 510.000, mentre la versava nelle casse della banca la somma di Parte_1
€ 40.552,91 a titolo di interessi ed € 570 per spese di istruttoria.
Con successivo atto di erogazione e di quietanza in data 23.02.2007, le parti davano atto dell'avvenuta corresponsione, a favore della dell'ulteriore Parte_2 somma di € 60.000 a titolo di saldo del contratto di mutuo stipulato in data 8.09.2004. In tale Con atto, la società mutuataria si riconosceva debitrice della ASTI di complessivi € 570.000
e venivano precisate, all'art. II, le condizioni per la restituzione delle somme mutuate, stabilendo che essa dovesse avvenire “mediante quote mensili determinate secondo il piano di ammortamento capitale conteggiato al tasso … del 4,85% e che, firmato dai comparenti
… stessi, si allega … sotto la lettera “A”. Conteggiata al tasso attuale del 4,85% (ISC 4,97%) la rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, ammonta ad euro 4.463,11 (Euro quattromila quattrocento sessanta tre e undici centesimi) ed è soggetta a variazione in dipendenza dell'adeguamento del tasso previsto dell'art. III” del contratto di mutuo del 2004.
Con 1.3 – Con comunicazione via p.e.c. del 7.10.2019, ASTI, revocando le linee di credito accese sul c/c n. 28040 (non oggetto di questo giudizio) ed invocando la decadenza della mutuataria dal beneficio del termine per il mutuo fondiario, intimava alla Parte_3
4
[...] la restituzione di € 349.266,11, dei quali € 69.249,36 per rate scadute e non pagate più interessi ed € 275.053,73 per il residuo debito in linea capitale, comprensivo di interessi. Con Il 20.10.2021, la ASTI notificava atto di precetto, sulla base del titolo esecutivo contrattuale costituito dal mutuo fondiario dell'8.09.2004, per un totale di € 360.838,30, dei quali € 346.176,09 per capitale residuo al 14.02.2020 ed € 14.661,31 per oneri, spese e interessi moratori, oltre agli ulteriori interessi di mora al tasso convenzionale dell'1,25 % dal
16.10.2021 al saldo.
1.4 – La società proponeva opposizione al precetto, contestando nel Parte_1
Con merito il diritto della ASTI di procedere esecutivamente: la pretesa creditoria della banca sarebbe infatti risultata infondata in quanto sia il titolo esecutivo (ossia, il mutuo fondiario concluso in data 8.09.2004), sia il successivo atto di erogazione e di quietanza del
23.02.2007 risultavano affetti da nullità quanto alle clausole di determinazione degli interessi corrispettivi sulle somme erogate;
in particolare, le clausole al punto III del mutuo dell'8.09.2004 e al punto II dell'atto di erogazione e di quietanza del 23.02.2007 erano state pattuite in violazione dei canoni di trasparenza e determinatezza, impedendo ad essa mutuataria di conoscere l'esatto ammontare degli interessi;
tale indeterminatezza era riconducibile all'applicazione del metodo di ammortamento “alla francese” che aveva determinato la maturazione di interessi di tipo anatocistico, producendo l'innalzamento del
T.A.E.G. al di sopra di quello indicato contrattualmente.
La pattuizione convenzionale sul saggio degli interessi corrispettivi doveva ritenersi nulla ex artt. 117, co. 4, TUB e 1346 c.c. e andava sostituita dal tasso BOT ex art. 117, co. 7, TUB;
considerando che nel periodo compreso tra il 1.03.2007 e il 31.07.2016, la Pt_1
aveva versato la somma complessiva di euro € 409.165,80, di cui € 268.678,68
[...]
a titolo di capitale ed € 140.483,68 a titolo di interessi, la somma globalmente pagata nel corso degli anni, una volta rideterminati gli interessi al tasso BOT, avrebbe integralmente coperto il debito verso la con la conseguente integrale estinzione dell'obbligazione CP_2
restitutoria, comprensiva di accessori correttamente calcolati.
Con 1.5 – La ASTI si costituiva in giudizio contestando gli argomenti di controparte, deducendo la genericità delle difese dedotte, l'inattendibilità della perizia di parte depositata in atti e la piena legittimità del metodo di ammortamento “alla francese”.
5 1.6 – Alla prima udienza di trattazione, la eccepiva per la prima Parte_1 volta l'usurarietà dei tassi di interessi praticati dall'istituto di credito relativamente al terzo trimestre del 2004 e, con la seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., denunciava l'usurarietà dei tassi applicati nel terzo trimestre del 2007.
La banca convenuta contestava la tardività di tali eccezioni, non trattandosi di difese conseguenti alle argomentazioni dedotte dalla creditrice in sede di comparsa di costituzione e risposta.
1.7 - Con sent. n. 890/2022, pubblicata il 14.12.2022, il Tribunale di Asti rigettava integralmente l'opposizione e condannava la alle spese Parte_1
processuali, con maggiorazione a titolo di risarcimento ex art. 96, 3° co., c.p.c.
Questi gli argomenti del Tribunale:
- la CTU contabile richiesta dalla società attrice aveva carattere esplorativo;
- le domande riguardanti l'usurarietà dei tassi di interessi praticati dalla convenuta relativamente al terzo trimestre del 2004 e al primo trimestre del 2007 erano tardive e, come tali, inammissibili: la domanda di accertamento relativa al terzo trimestre del 2004 era stata formulata, per la prima volta, alla prima udienza di trattazione e quella relativa al primo trimestre del 2007 era stata avanzata per la prima volta nella seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c.;
- le pattuizioni relative alla quantificazione degli interessi non erano indeterminate, in quanto risultavano descritti, in modo chiaro ed intellegibile, tutti i criteri di calcolo degli interessi applicati alle singole rate del contratto mutuo, ai punti III del contratto e II dell'atto di erogazione e quietanza, e nel piano di ammortamento allegato all'atto di erogazione e di quietanza del 23.02.2007 erano state indicate analiticamente le rate del mutuo;
- la censura di indeterminatezza degli interessi in violazione dell'art. 117, co. 6, TUB era infondata, attesa l'insussistenza, nel contratto di mutuo sottoscritto dall'attrice, di qualsiasi rinvio agli usi per la determinazione del tasso degli interessi corrispettivi, tale non potendosi ritenere il riferimento, contenuto all'art. III del contratto, al tasso nominale annuo Euribor: l'Euribor è infatti un criterio di determinazione dei tassi di interesse individuabile e verificabile e, come tale, in grado di assicurare la determinatezza richiesta dall'art. 1346 c.c.;
- anche la doglianza riguardante un presunto superamento del T.A.N. indicato in contratto in virtù di un fenomeno anatocistico riconducibile all'utilizzo dell'ammortamento “alla
6 francese” era indimostrata in fatto e infondata in diritto: l'ammortamento “alla francese” non determinava la maturazione di alcun interesse anatocistico, risultando caratterizzato unicamente dalla presenza di una rata costante crescente in linea capitale e decrescente in linea interessi, così che il versamento di ciascuna rata comportava esclusivamente il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferiva, unitamente ad una quota delle somme in linea capitale;
non vi era invece alcuna capitalizzazione, in quanto gli interessi compresi nella rata successiva venivano, a loro volta, calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ossia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata (o con le rate) precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente;
- andava riconosciuta la responsabilità processuale della società attrice a norma dell'art. 96, 3° co., c.p.c., per via del tenore affatto generico e pretestuoso dei suoi argomenti o comunque in contrasto con la giurisprudenza assolutamente maggioritaria e della formulazione di domande tardive e inammissibili.
2. – L'appello della 'esame del primo e del secondo motivo. Parte_1
La ha proposto appello avverso la predetta sentenza. Parte_1
Con E' rimasta contumace la ASTI.
2.1 - Con il primo motivo, concernente la scarsa trasparenza delle clausole di comunicazione delle modalità di calcolo del costo di finanziamento espresso dal tasso convenzionale, l'appellante denuncia la violazione degli artt. 820, 821, 1283 e 1284 c.c., che delineano una produzione/maturazione degli interessi pattuiti nei contratti di finanziamento a rimborso graduale, rispondente ad una convenzione informata alla metrica lineare, dove gli interessi maturano in ragione proporzionale al tempo, oltre che al capitale, e, per le peculiarità stesse dell'obbligazione pecuniaria, una volta maturati, rimangono improduttivi sino al loro pagamento.
Nel caso di specie, con l'utilizzo del regime composto conseguente all'adozione del sistema di ammortamento “alla francese”, si addebitano interessi pari ad € 233.359,92, mentre con l'utilizzo del regime semplice, il totale degli interessi addebitati sarebbe pari, invece, ad €
153.106,34, con la conseguenza che, scegliendo il regime composto, si determinerebbe un maggiore addebito di interessi pari ad € 80.253,57.
Nel vigente ordinamento, il tasso di interesse convenzionale deve essere comunicato nelle modalità indicate dall'art.1284 c.c., che applica il principio della proporzionalità, per effetto
7 del quale gli interessi maturano gradualmente proporzionalmente al tempo ed al capitale. Il
TAN ordinariamente riportato in contratto, quale espressione del prezzo ex art. 1284 c.c., risulta pertanto dover rispondere pienamente al criterio di proporzionalità del regime semplice, coerentemente con quanto espresso dall'art. 821 c.c.
Le parti possono bensì concordare l'impiego del regime composto, ma tale pattuizione deve essere espressa, come richiesto dalle disposizioni della Banca d'Italia in tema di trasparenza, secondo cui, tra le informazioni da inserire nei contratti, vi sono “il tasso debitore e le condizioni che ne disciplinano l'applicazione ...” e, tra queste ultime, deve risultare anche il regime di capitalizzazione composta e il criterio di calcolo degli interessi, senza i quali non è possibile conseguire un'univoca determinazione del prezzo e delle imputazioni a rimborso dell'obbligazione principale e quindi un consapevole consenso dell'impegno assunto.
Nel caso di specie, il contratto di mutuo e il successivo atto di erogazione e quietanza indicano sia il tasso di interesse annuo nominale applicato, sia le relative modalità di revisione, ma non il regime di capitalizzazione degli interessi semplice o composto.
Contrariamente a quanto sostenuto dal primo Giudice, tale indeterminatezza contrattuale genera un divario tra il tasso in regime di capitalizzazione semplice (ex art. 821 c.c.) implicitamente risultante dal TAN convenuto e il tasso effettivamente impiegato nello sviluppo del piano di ammortamento, che risulta dunque incrementato per effetto dell'adozione del regime finanziario composto.
Il piano di ammortamento concordato sottende cioè, senza esprimerli, ulteriori condizioni e criteri (il regime composto) che completano la definizione dell'obbligazione principale, ma che, di fatto, rimangono sottratti all'assenso del mutuatario essendo inaccessibile, con l'ordinaria diligenza e conoscenza, la comprensione di tabelle numeriche esprimenti l'esito dei calcoli effettuati dalla banca per determinare l'importo della quota capitale e, quindi, della rata.
Di conseguenza, dovrebbe ritenersi nulla ex artt. 1346 c.c. e 117, co. 4, TUB la clausola relativa alla comunicazione del tasso convenzionale contenuta nel mutuo fondiario stipulato in data 08.09.2004 e nell'atto di erogazione e quietanza a rogito del 23.02.2007.
Rielaborando il piano di ammortamento del mutuo con il conteggio degli interessi al tasso sostitutivo ex art. 117, co. 7, TUB, si ottiene un debito residuo di € 188.074,38 di essa società appellante – con la conseguenza che, alla luce di quanto già pagato in corso di rapporto, nulla doveva ritenersi più dovuto alla er quel titolo contrattuale. CP_2
8 2.2 - Con il secondo motivo, riguardante l'effetto anatocistico del mutuo, l'appellante sottolinea che anche in questo caso il Tribunale avrebbe violato gli artt. 820, 821, 1283 e
1284 c.c.
Nella scelta del regime composto, la produzione di interessi su interessi, ricompresa nel valore dell'obbligazione accessoria pattuita, rimane occultata in quanto non ricompresa nel tasso ex art. 1284 c.c. riportato in contratto, ma derivata dall'algoritmo di calcolo del regime composto, con conseguente violazione dell'art. 1283 c.c. In particolare, in caso di utilizzo del regime composto, con l'adozione del medesimo tasso, quale parametro di calcolo (TAN) riferito al debito residuo, risultano convertiti in primari gli interessi secondari convenuti nella pattuizione;
per effetto dell'utilizzo del regime composto conseguente all'adozione dell'ammortamento “alla francese”, l'obbligazione accessoria, nel valore maggiorato riportato nella pattuizione, nei pagamenti alle distinte scadenze, viene poi distribuito in ragione semplice, comprimendo (in parallelo alla maggiorazione) il corrispondente rimborso del capitale.
Nel caso in esame, la quota capitale è pari ad € 2.159,36 con il piano di ammortamento calcolato dalla banca, mentre sarebbe stata di € 2.680,56 con lo sviluppo del piano di ammortamento in regime semplice, con conseguente utilizzo medio del finanziamento più basso e minor carico degli interessi.
Nella determinazione del c.d. “monte complessivo interessi”, l'algoritmo utilizzato per il calcolo della rata nel piano di ammortamento alla francese in capitalizzazione composta conteggia anche gli interessi che si generano tra una rata e l'altra che, di per sé stesse, sono già comprensive di interessi, sicchè viene capitalizzata ogni singola rata in cui si articola il piano di ammortamento, che a sua volta viene capitalizzata e così via. L'effetto caratteristico della capitalizzazione composta è, infatti, quello derivante dal cosiddetto
“fattore esponenziale”.
Sarebbe soltanto apparente il fenomeno in base al quale gli interessi sono calcolati solo sul capitale residuo, perché in applicazione dell'algoritmo o della formula matematica propria della capitalizzazione composta il capitale residuo è di per sé stesso impregnato della quota interessi, parte dei quali sono stati via via già pagati con il pagamento delle singole rate in cui si articola il piano. In regime composto gli interessi si calcolano sul montante, quale debito residuo precedente, che è di per sé già impregnato di interessi, e, quindi, nel regime della capitalizzazione composta (a differenza di quanto avviene in caso di utilizzo del regime semplice) bisogna tener conto del fattore esponenziale.
9 Non si potrebbe, da ultimo, far riferimento al piano di ammortamento allegato al contratto per determinare esattamente il costo del credito, poichè esso nasconde l'effetto del fattore esponenziale proprio e caratteristico dell'algoritmo applicato per redigerlo;
tale documento prova semmai solo il tipo di capitalizzazione applicata.
2.3 – In relazione al primo e al secondo motivo, l'appellante ribadisce la richiesta di CTU contabile, negata in prime cure.
2.4 – I due motivi meritano di essere esaminati congiuntamente.
2.4.1 – Occorre anzitutto premettere che il contratto di mutuo fondiario dell'8.09.2004 tra la
(in allora) e la stato concluso prima delle modifiche Parte_1 CP_1 CP_2
al TUB contenute nel d.lgs. 141/2010 e non potrebbe in ogni caso essere fatto rientrare nella nozione di “credito al consumo”, come disciplinata dagli artt. 121 ss. TUB nel testo vigente ratione temporis, essendo stato stipulato da una società esercente un'attività di impresa.
2.4.2 – La doglianza relativa ad un presunto effetto anatocistico che discenderebbe, secondo l'appellante, dal sistema di ammortamento prescelto (del tipo “alla francese”, con rata costante su interessi variabili indicizzati all'Euribor: vds. art. III, co. 2, contratto
8.09.2004), con la duplice conseguenza della violazione dell'art. 1283 c.c. ed in assenza di una previsione espressa, nonché della indeterminatezza della clausola relativa agli interessi per via che tale sistema, per come si sviluppa nel tempo, sarebbe produttivo di interessi
“occulti”, non previamente accertabili né verificabili dal mutuatario, si rivela del tutto infondata.
Non è al riguardo di alcuna utilità la Cass., Sez. Unite, n. 15.130/2024, in quanto riferita ad un caso di ammortamento “alla francese” su mutuo a tasso fisso e rata costante, e dunque con modalità differenti da quelle concordate dalle parti nel caso di specie.
Ora, nel piano di ammortamento “alla francese”, il debitore rimborsa alla fine di ogni anno
(o con altra periodicità) e per tutta la durata dell'ammortamento una rata costante posticipata tale che al termine del periodo stabilito di ammortamento il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale sia per interessi. Ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale: dal punto di vista del mutuatario, la quota interessi rappresenta il corrispettivo dell'uso del denaro, mentre la quota capitale rappresenta la somma destinata al rimborso del capitale erogato.
10 In ogni rata, la quota interessi è calcolata tramite il prodotto fra tasso di interesse e debito residuo al termine di ciascun periodo di ammortamento e la quota capitale rimborsata per differenza tra l'ammontare della rata e gli interessi di periodo;
il calcolo degli interessi sul capitale residuo comporta che gli interessi si riducano progressivamente di rata in rata in ragione dell'ammortamento del debito capitale.
In termini di matematica finanziaria, nell'ammortamento alla francese il rimborso graduale prevede che, a fronte del capitale S preso a prestito all'epoca iniziale, il debitore corrisponda n rate posticipate di ammortamento alle varie scadenze, in modo tale che le rate siano tutte di uguale importo R, secondo il principio di equivalenza finanziaria, ovvero mediante l'uguaglianza dei valori attuali:
dove:
S è il capitale concesso a credito;
R è la rata di rimborso (data da Capitale più Interesse maturato);
è la somma di n termini in progressione geometrica con primo termine v e ragione v1.
Nel caso di ammortamenti di tipo francese a rata costante per tutta la durata del prestito, con tasso variabile come nel caso in esame, la rata R viene determinata all'inizio del pagamento del prestito secondo la nota relazione al tasso concordato i (noto al tempo della concessione dell'importo S).
Quando il tasso del prestito si modifica da i a i', ad esempio all'epoca k, la rata viene lasciata forzatamente costante, ma le quote interesse successive variano adeguandosi al nuovo tasso di interesse applicato e le quota capitale sono ancora ottenute come differenza tra l'ammontare complessivo della rata e l'importo del capitale residuo a seguito dell'assolvimento della rata precedente.
Un effetto della variabilità dei tassi è l'incidenza sulla numerosità delle rate;
infatti, essa diminuirà al diminuire dei tassi e, al contrario, aumenterà all'aumentare dei tassi.
11 Ciò in quanto, nel primo caso, le quote capitali saranno più alte e concorreranno ad estinguere prima il debito;
viceversa, con tassi crescenti l'ammontare del rimborso della quota capitale sarà minore, dilatandone il tempo di rimborso.
In sintesi, nel caso a rata costante per il periodo di validità di ogni singolo tasso, essa viene calcolata con il metodo francese e rimane invariata fino al momento del manifestarsi del nuovo tasso. La nuova rata viene calcolata sulla base del debito residuo alla prima scadenza successiva alla variazione di tasso.
Poiché ogni volta che il pagamento avviene nel termine convenuto, il debito per interessi si estingue (l'interesse viene comunque calcolato sul capitale di volta in volta residuo), non si produce alcun effetto di capitalizzazione degli interessi e il sistema di calcolo degli interessi previsto per questo tipo di ammortamento (a prescindere dal fatto che l'interesse sia a tasso fisso oppure a tasso variabile o misto) non integra una violazione dell'art 1283 c.c., né un profilo di indeterminatezza originaria del tasso concordato o di erroneità del TAE indicato in contratto, rilevanti, rispettivamente, ai sensi degli artt. 1346 c.c. – 117 TUB (e dell'art. 125 bis, co. 6, TUB, se si tratta di crediti verso consumatori).
Deve perciò concludersi che il metodo di ammortamento “alla francese”, pur se convenuto su mutuo a tasso variabile, non comporta l'applicazione di interessi composti, né attraverso di esso si produce alcun fenomeno anatocistico, anche in termini di costi occulti e di conseguente indeterminatezza dell'impegno negoziale del mutuatario, rilevante ex artt.
1346 c.c. e 117 TUB.
Va altresì aggiunto, in ulteriore replica all'obiezione dell'appellante che ravvisa comunque nel mutuo con ammortamento francese una sorta di anatocismo occulto o surrettizio, con artificioso aumento del tasso di interesse pattuito ex art. 1284 c.c., che - anche in concreto
- non si verifica la situazione di pregiudizio che in via preminente fonda il divieto di anatocismo, ossia il rischio di crescita indefinita e incalcolabile ex ante del debito d'interessi dal lato del debitore: gli interessi corrispettivi sono infatti conosciuti o conoscibili ex ante sulla base degli elementi contenuti nel contratto e non sono esposti a una crescita indefinita, poiché la loro produzione cessa alla scadenza del periodo di ammortamento. Questo rende il debito per interessi perfettamente determinato, salva l'eventuale variabilità del parametro.
Da ultimo, le censure contenute nei primi due motivi risultano infondate anche sotto il profilo del mancato rispetto dell'art. 821 c.c., secondo cui gli interessi-frutti civili “si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto”: la disposizione si limita infatti a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera, ma non prescrive affatto che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice), anziché geometrica (interesse
12 composto). Neppure, quindi, da detta norma può ricavarsi un divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto, e neppure una “preferenza” legislativa per il metodo dell'interesse semplice.
2.4.3 – I primi due motivi di impugnazione, con i quali si ripropone la questione della nullità ex artt. 1283, 1284, 1346 e 821 c.c. e 117 TUB delle clausole relative agli interessi, debbono pertanto essere respinti, senza necessità di disporre, per quanto ampiamente detto al §
2.4.2, l'esecuzione di una CTU contabile.
3. – Segue, l'appello della L'esame del terzo ed ultimo motivo. Parte_1
Con il terzo motivo, l'appellante contesta, sotto due distinti profili, la condanna ex art. 96, 3° co., c.p.c. nella misura della maggiorazione del 30 % delle spese processuali liquidate a favore della banca mutuante: l'appellante afferma che, a proposito delle domande che il
Tribunale ha rigettato in via preliminare poiché “apertamente tardive ed inammissibili”, sin dall'atto di citazione ha contestato la misura degli interessi convenzionali ed in particolare, la divergenza tra il tasso praticato dalla Banca e quello asseritamente pattuito tra le parti e, conseguentemente, l'entità complessiva dell'esposizione debitoria, chiedendo la riduzione dell'importo richiesto in considerazione del tasso d'interesse illegittimamente applicato dalla banca mutuataria;
il Tribunale ha ritenuto che neppure la generica deduzione dell'illegittimità degli interessi, consentisse di ravvisarvi un richiamo all'art. 4 l. 108/1996 e ha, pertanto, ritenuto la tardività e, quindi, inammissibilità delle domande.
Tali conclusioni si porrebbero in contrasto con il principio, reiteratamente enunciato dalla
S.C., secondo cui la nullità delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario è rilevabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 c.c. qualora vi sia contestazione, anche per ragioni diverse, sul titolo posto a fondamento della richiesta degli interessi, senza che ciò si traduca in una violazione del principio della domanda, il quale esclude che, in presenza di un'azione diretta a far valere l'invalidità di un contratto, il giudice possa rilevare d'ufficio la nullità per cause diverse da quelle dedotte dall'attore.
Per quanto concerne, poi, quelle che il Tribunale ha ritenuto essere “argomentazioni apodittiche e puramente teoriche e presentando ricalcoli delle rate di mutuo inattendibili, in quanto fondati su presupposti di diritto inesatti e non condivisibili”, la Parte_1
rileva come i propri argomenti difensivi si fondino su principi di matematica finanziaria
[...]
relativa ai sistemi di rimborso graduale dei finanziamenti e che comunque, essi abbiano ricevuto consensi nella giurisprudenza.
13 Sarebbe, dunque, errata la decisione del Giudicante di prime cure di condannare essa appellante al risarcimento del danno ex art. 96, 3° co., 3 c.p.c.
3.1 – Ora, sotto il primo profilo, per cui contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, le deduzioni concernenti l'usurarietà degli interessi relativi al terzo trimestre del 2004 e al primo trimestre del 2007 costituirebbero eccezioni proponibili in ogni stato e grado in quanto rilevabili d'ufficio, il motivo si basa su un presupposto errato.
Se infatti si configura l'opposizione all'esecuzione come azione di accertamento negativo del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, dove l'accertamento negativo riguarda il credito azionato in executivis nel caso di opposizione c.d. di merito (come nella specie), i singoli e specifici profili di nullità del titolo contrattuale su cui si fonda il credito, dedotti dall'attore-opponente, integrano propriamente la causa petendi della domanda di accertamento negativo dell'azione esecutiva ex adverso esercitata, per via della inesistenza del diritto di credito che con essa si intende far valere. Pertanto, laddove vengano introdotti nel processo dall'opponente nuovi motivi di nullità del credito, diversi ed ulteriori rispetto a quelli dedotti con l'atto introduttivo dell'opposizione all'esecuzione, si determina evidentemente un mutamento della pretesa sostanziale originaria, senza che rilevi il fatto che si tratti di nullità rilevabili officiosamente.
Si tratta di un principio che corrisponde ad un indirizzo ormai consolidato: così la Cass.,
28.06.2019, n. 17441: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c.,
l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, sicché le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo” (conf.. Id., 16.06.2016, n. 12.415; Id., 20.01.2011, n. 1328).
Sono perciò da ritenere alla stregua di domande nuove, e non come eccezioni rilevabili d'ufficio, le contestazioni riguardanti l'usurarietà dei tassi di interessi praticati dalla banca convenuta nel terzo trimestre del 2004 e nel primo trimestre del 2007; e poichè la domanda di accertamento relativa al terzo trimestre del 2004 è stata formulata, per la prima volta, alla prima udienza di trattazione e quella relativa al primo trimestre del 2007 è stata avanzata per la prima volta nella seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., esse vanno ritenute entrambe inammissibili – come correttamente affermato dal primo Giudice.
14 3.2 – I rilievi dell'appellante sono, invece, fondati per quel che riguarda il secondo profilo, che cioè gli argomenti spesi non risulterebbero palesemente infondati o inattendibili.
Per configurare una responsabilità aggravata per colpa grave, non è sufficiente che le tesi giuridiche prospettate dalla parte soccombente siano riconosciute errate dal giudicante, ma occorre che esse disattendano un consolidato e costante orientamento giurisprudenziale
(cfr. Cass., 3.08.2001, n. 10731), così da ritenere che l'iniziativa processuale assunta si sia contraddistinta per l'assenza di quel minimo di diligenza e di prudenza esigibili nella circostanza.
La tesi che l'ammortamento “alla francese” produca un anatocismo occulto non era, all'epoca in cui la causa è stata introdotta, del tutto eccentrica o in contrasto con indirizzi giurisprudenziali consolidati, anzi era supportata da una (minoritaria, peraltro) giurisprudenza di merito. Una domanda giudiziale fondata su detta tesi non può, pertanto, ritenersi proposta con colpa grave, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, 1° e 3° co., c.p.c.
4. – Conclusioni e spese.
La sentenza gravata, per concludere, deve essere riformata limitatamente alla condanna ex art. 96 c.p.c., mantenendo ferma la reiezione nel merito dell'opposizione pre-esecutiva.
Nulla sulle spese, essendo la banca appellata rimasta contumace.
Va nondimeno dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater,
D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro la Parte_1 Controparte_1
avverso la sent. n. 890/2022 emessa dal Tribunale di Asti in data 14.12.20222, con atto di citazione notificato in data 23.03.2023:
a) in parziale riforma della sentenza appellata, esclude l'incremento del 30 % delle spese liquidate in primo grado, stabilito dal Tribunale di Asti per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.;
b) nulla a provvedere sulle spese;
15 c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 9/09/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 446 / 2023 R.G.;
promosso da:
c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. BISTOLFI Parte_1 P.IVA_1
RICCARDO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA MAZZINI N. 31 15011
ACQUI TERME;
- appellante contro
(c.f. ), contumace; Controparte_1 P.IVA_2
- parte appellata
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, 1° co., c.p.c.).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis: in accoglimento del primo motivo di impugnazione, in integrale riforma della sentenza numero 890/2022 pubblicata in data 14 dicembre 2022 dal Tribunale di Asti, voglia accertare
e dichiarare l'inadempienza della alla normativa in tema di Controparte_1
trasparenza nella comunicazione del prezzo del finanziamento, rappresentata dal tasso convenzionale, contenuta nel mutuo fondiario stipulato in data 08 settembre 2004, di cui al rogito del Notaio (Repertorio numero 57.162 e Raccolta numero Persona_1
11.870) e nell'Atto di erogazione e quietanza stipulato in data 23 febbraio 2007, di cui al rogito del Notaio (Repertorio numero 62.094 e Raccolta numero Persona_1
12.866), che porta ad un ammontare del costo dell'operazione variabile in funzione dei patti che regolano le modalità di pagamento, sì da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso o indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su cui si
è formata la volontà dell'utilizzatore e, per l'effetto, dichiarare la nullità delle clausole numero
III° contenuta nel mutuo 2004 e della clausola numero II° contenuta nell'Atto di erogazione del 2007, buon ultimo per violazione dell'art. 117, quarto comma, T.u.b. e, per l'effetto,
l'applicazione della sanzione di cui all'117, settimo comma, T.u.b. (al tasso nominale minimo dei Buoni Ordinari del Tesoro, temporalmente vigenti) in sostituzione del tasso convenzionale, con impiego del regime semplice, compensando le somme versate indebitamente, maggiorate degli interessi legali moratori da ogni singolo versamento alla data di concreto soddisfo, con il debito in linea capitale residuale;
in accoglimento del secondo motivo di impugnazione, in integrale riforma della sentenza numero 890/2022 pubblicata in data 14 dicembre 2022 dal Tribunale di Asti, voglia accertare che, nel piano di ammortamento sviluppato in regime di capitalizzazione composta dell'Atto di erogazione e quietanza stipulato in data 23 febbraio 2007, di cui al rogito del Notaio
[...]
(Repertorio numero 62.094 e Raccolta numero 12.866), la Persona_1 [...] ha violato il disposto di cui all'art. 1283 cod. civ. e, per l'effetto, Controparte_1 dichiarare la nullità della clausola numero II° contenuta nell'Atto di erogazione del 2007 e, per l'effetto, ricalcolare il piano di ammortamento con impiego del regime semplice, compensando le somme versate indebitamente, maggiorate degli interessi legali moratori da ogni singolo versamento alla data di concreto soddisfo, con il debito in linea capitale residuale;
in accoglimento del terzo motivo di impugnazione, in integrale riforma della sentenza numero 890/2022 pubblicata in data 14 dicembre 2022 dal Tribunale di Asti, voglia revocare
2 la condanna all'incremento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., nella misura del 30% come consentito dal suddetto decreto (art. 4, comma 8); in ogni caso, con vittoria di spese di compenso professionale del giudizio di primo e secondo grado, maggiorato del rimborso forfettario e degli accessori fiscali e previdenziali come per legge”.
Per parte appellata: contumace.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1 – In data 8.09.2004 la (poi divenuta s.r.l.) stipulava con la Parte_2
n contratto di mutuo fondiario per la somma di € 570.000 Controparte_1
da restituirsi nel termine di 15 anni con il versamento di n. 180 rate mensili posticipate, comprendenti una quota delle somme in linea capitale e una quota degli interessi maturati sul capitale mutuato, entrambe quantificate “…secondo il piano di ammortamento capitale che verrà determinato, in base al tasso a quel tempo vigente, nell'atto di erogazione finale
e quietanza e la quota interessi calcolata sul residuo debito … il tasso annuo nominale inizialmente applicato al mutuo è il 3,00% (tre virgola zero zero per cento) (I.s.c. 3,06%). Il tasso di interesse nominale annuo applicato al mutuo verrà adeguato semestralmente, a decorrere dal 1° aprile e dal 1° ottobre di ogni anno in riferimento ai parametri sottoindicati:
- quota variabile pari al tasso nominale annuo Euribor (Euro Interbank Offered Rate) a 6 mesi, base 360 (quota variabile che attualmente risulta pari al 2,171%), rilevato due giorni lavorativi antecedenti il 1° aprile e il 1° ottobre. … - Quota fissa pari a punti 1,25. Il tasso di interesse nominale annuo, come sopra determinato, verrà arrotondato allo 0,05 superiore”.
L'art. III del contratto stabiliva:
“- che le rate mensili comprendono la quota per il rimborso del capitale mutuato, secondo il piano di ammortamento che verrà determinato in base al tasso a quel tempo vigente, nell'atto di erogazione finale e quietanza e la quota interessi calcolata sul residuo debito;
- che il mutuo entrerà in ammortamento a decorrere dal primo giorno del mese successivo
a quello in cui verrà stipulato l'atto pubblico di erogazione finale e quietanza, fermo restando quanto previsto a punto IV;
3 - che l'atto pubblico di erogazione finale e quietanza sarà stipulato al giorno 1° giorno del mese, e che il mutuo entrerà in ammortamento il giorno stesso, fermo restando quanto previsto al successivo punto IV°;
- che il Tasso Annuo Nominale (T.A.N.) inizialmente applicato al mutuo è il 3% (ISC 3,06%);
- che il Tasso Annuo Nominale (T.A.N.) applicato al mutuo verrà adeguato semestralmente,
a decorrere dal 1° aprile e dal 1° ottobre di ogni anno con riferimento ai parametri sotto indicati: - quota variabile pari al tasso nominale annuo Euribor a 6 mesi, base 360 con specifica che la quota variabile “attualmente risulta pari al 2,17%,”, rilevata due gg lavorativi antecedenti il 1° aprile e il 1° ottobre e che in caso di mancata pubblicazione dell'Euribor verrà applicato l'ultimo dato antecedente disponibile;
-quota fissa pari a punti 1,35;
- che il T.A.N., come sopra determinato, verrà arrotondato allo 0,05 superiore;
- che il primo adeguamento del tasso verrà determinato il 01/04/2005 ed applicato alla rata con scadenza immediatamente successiva a tale data, e che qualora in concomitanza di detta scadenza nulla sia dovuto per interessi di preammortamento o per rata, l'adeguamento interessi sarà applicato al primo pagamento interessi di preammortamento o rata”.
1.2 - Durante il periodo di preammortamento, la rogava alla mutuataria la somma CP_2 di € 510.000, mentre la versava nelle casse della banca la somma di Parte_1
€ 40.552,91 a titolo di interessi ed € 570 per spese di istruttoria.
Con successivo atto di erogazione e di quietanza in data 23.02.2007, le parti davano atto dell'avvenuta corresponsione, a favore della dell'ulteriore Parte_2 somma di € 60.000 a titolo di saldo del contratto di mutuo stipulato in data 8.09.2004. In tale Con atto, la società mutuataria si riconosceva debitrice della ASTI di complessivi € 570.000
e venivano precisate, all'art. II, le condizioni per la restituzione delle somme mutuate, stabilendo che essa dovesse avvenire “mediante quote mensili determinate secondo il piano di ammortamento capitale conteggiato al tasso … del 4,85% e che, firmato dai comparenti
… stessi, si allega … sotto la lettera “A”. Conteggiata al tasso attuale del 4,85% (ISC 4,97%) la rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, ammonta ad euro 4.463,11 (Euro quattromila quattrocento sessanta tre e undici centesimi) ed è soggetta a variazione in dipendenza dell'adeguamento del tasso previsto dell'art. III” del contratto di mutuo del 2004.
Con 1.3 – Con comunicazione via p.e.c. del 7.10.2019, ASTI, revocando le linee di credito accese sul c/c n. 28040 (non oggetto di questo giudizio) ed invocando la decadenza della mutuataria dal beneficio del termine per il mutuo fondiario, intimava alla Parte_3
4
[...] la restituzione di € 349.266,11, dei quali € 69.249,36 per rate scadute e non pagate più interessi ed € 275.053,73 per il residuo debito in linea capitale, comprensivo di interessi. Con Il 20.10.2021, la ASTI notificava atto di precetto, sulla base del titolo esecutivo contrattuale costituito dal mutuo fondiario dell'8.09.2004, per un totale di € 360.838,30, dei quali € 346.176,09 per capitale residuo al 14.02.2020 ed € 14.661,31 per oneri, spese e interessi moratori, oltre agli ulteriori interessi di mora al tasso convenzionale dell'1,25 % dal
16.10.2021 al saldo.
1.4 – La società proponeva opposizione al precetto, contestando nel Parte_1
Con merito il diritto della ASTI di procedere esecutivamente: la pretesa creditoria della banca sarebbe infatti risultata infondata in quanto sia il titolo esecutivo (ossia, il mutuo fondiario concluso in data 8.09.2004), sia il successivo atto di erogazione e di quietanza del
23.02.2007 risultavano affetti da nullità quanto alle clausole di determinazione degli interessi corrispettivi sulle somme erogate;
in particolare, le clausole al punto III del mutuo dell'8.09.2004 e al punto II dell'atto di erogazione e di quietanza del 23.02.2007 erano state pattuite in violazione dei canoni di trasparenza e determinatezza, impedendo ad essa mutuataria di conoscere l'esatto ammontare degli interessi;
tale indeterminatezza era riconducibile all'applicazione del metodo di ammortamento “alla francese” che aveva determinato la maturazione di interessi di tipo anatocistico, producendo l'innalzamento del
T.A.E.G. al di sopra di quello indicato contrattualmente.
La pattuizione convenzionale sul saggio degli interessi corrispettivi doveva ritenersi nulla ex artt. 117, co. 4, TUB e 1346 c.c. e andava sostituita dal tasso BOT ex art. 117, co. 7, TUB;
considerando che nel periodo compreso tra il 1.03.2007 e il 31.07.2016, la Pt_1
aveva versato la somma complessiva di euro € 409.165,80, di cui € 268.678,68
[...]
a titolo di capitale ed € 140.483,68 a titolo di interessi, la somma globalmente pagata nel corso degli anni, una volta rideterminati gli interessi al tasso BOT, avrebbe integralmente coperto il debito verso la con la conseguente integrale estinzione dell'obbligazione CP_2
restitutoria, comprensiva di accessori correttamente calcolati.
Con 1.5 – La ASTI si costituiva in giudizio contestando gli argomenti di controparte, deducendo la genericità delle difese dedotte, l'inattendibilità della perizia di parte depositata in atti e la piena legittimità del metodo di ammortamento “alla francese”.
5 1.6 – Alla prima udienza di trattazione, la eccepiva per la prima Parte_1 volta l'usurarietà dei tassi di interessi praticati dall'istituto di credito relativamente al terzo trimestre del 2004 e, con la seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., denunciava l'usurarietà dei tassi applicati nel terzo trimestre del 2007.
La banca convenuta contestava la tardività di tali eccezioni, non trattandosi di difese conseguenti alle argomentazioni dedotte dalla creditrice in sede di comparsa di costituzione e risposta.
1.7 - Con sent. n. 890/2022, pubblicata il 14.12.2022, il Tribunale di Asti rigettava integralmente l'opposizione e condannava la alle spese Parte_1
processuali, con maggiorazione a titolo di risarcimento ex art. 96, 3° co., c.p.c.
Questi gli argomenti del Tribunale:
- la CTU contabile richiesta dalla società attrice aveva carattere esplorativo;
- le domande riguardanti l'usurarietà dei tassi di interessi praticati dalla convenuta relativamente al terzo trimestre del 2004 e al primo trimestre del 2007 erano tardive e, come tali, inammissibili: la domanda di accertamento relativa al terzo trimestre del 2004 era stata formulata, per la prima volta, alla prima udienza di trattazione e quella relativa al primo trimestre del 2007 era stata avanzata per la prima volta nella seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c.;
- le pattuizioni relative alla quantificazione degli interessi non erano indeterminate, in quanto risultavano descritti, in modo chiaro ed intellegibile, tutti i criteri di calcolo degli interessi applicati alle singole rate del contratto mutuo, ai punti III del contratto e II dell'atto di erogazione e quietanza, e nel piano di ammortamento allegato all'atto di erogazione e di quietanza del 23.02.2007 erano state indicate analiticamente le rate del mutuo;
- la censura di indeterminatezza degli interessi in violazione dell'art. 117, co. 6, TUB era infondata, attesa l'insussistenza, nel contratto di mutuo sottoscritto dall'attrice, di qualsiasi rinvio agli usi per la determinazione del tasso degli interessi corrispettivi, tale non potendosi ritenere il riferimento, contenuto all'art. III del contratto, al tasso nominale annuo Euribor: l'Euribor è infatti un criterio di determinazione dei tassi di interesse individuabile e verificabile e, come tale, in grado di assicurare la determinatezza richiesta dall'art. 1346 c.c.;
- anche la doglianza riguardante un presunto superamento del T.A.N. indicato in contratto in virtù di un fenomeno anatocistico riconducibile all'utilizzo dell'ammortamento “alla
6 francese” era indimostrata in fatto e infondata in diritto: l'ammortamento “alla francese” non determinava la maturazione di alcun interesse anatocistico, risultando caratterizzato unicamente dalla presenza di una rata costante crescente in linea capitale e decrescente in linea interessi, così che il versamento di ciascuna rata comportava esclusivamente il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferiva, unitamente ad una quota delle somme in linea capitale;
non vi era invece alcuna capitalizzazione, in quanto gli interessi compresi nella rata successiva venivano, a loro volta, calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ossia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata (o con le rate) precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente;
- andava riconosciuta la responsabilità processuale della società attrice a norma dell'art. 96, 3° co., c.p.c., per via del tenore affatto generico e pretestuoso dei suoi argomenti o comunque in contrasto con la giurisprudenza assolutamente maggioritaria e della formulazione di domande tardive e inammissibili.
2. – L'appello della 'esame del primo e del secondo motivo. Parte_1
La ha proposto appello avverso la predetta sentenza. Parte_1
Con E' rimasta contumace la ASTI.
2.1 - Con il primo motivo, concernente la scarsa trasparenza delle clausole di comunicazione delle modalità di calcolo del costo di finanziamento espresso dal tasso convenzionale, l'appellante denuncia la violazione degli artt. 820, 821, 1283 e 1284 c.c., che delineano una produzione/maturazione degli interessi pattuiti nei contratti di finanziamento a rimborso graduale, rispondente ad una convenzione informata alla metrica lineare, dove gli interessi maturano in ragione proporzionale al tempo, oltre che al capitale, e, per le peculiarità stesse dell'obbligazione pecuniaria, una volta maturati, rimangono improduttivi sino al loro pagamento.
Nel caso di specie, con l'utilizzo del regime composto conseguente all'adozione del sistema di ammortamento “alla francese”, si addebitano interessi pari ad € 233.359,92, mentre con l'utilizzo del regime semplice, il totale degli interessi addebitati sarebbe pari, invece, ad €
153.106,34, con la conseguenza che, scegliendo il regime composto, si determinerebbe un maggiore addebito di interessi pari ad € 80.253,57.
Nel vigente ordinamento, il tasso di interesse convenzionale deve essere comunicato nelle modalità indicate dall'art.1284 c.c., che applica il principio della proporzionalità, per effetto
7 del quale gli interessi maturano gradualmente proporzionalmente al tempo ed al capitale. Il
TAN ordinariamente riportato in contratto, quale espressione del prezzo ex art. 1284 c.c., risulta pertanto dover rispondere pienamente al criterio di proporzionalità del regime semplice, coerentemente con quanto espresso dall'art. 821 c.c.
Le parti possono bensì concordare l'impiego del regime composto, ma tale pattuizione deve essere espressa, come richiesto dalle disposizioni della Banca d'Italia in tema di trasparenza, secondo cui, tra le informazioni da inserire nei contratti, vi sono “il tasso debitore e le condizioni che ne disciplinano l'applicazione ...” e, tra queste ultime, deve risultare anche il regime di capitalizzazione composta e il criterio di calcolo degli interessi, senza i quali non è possibile conseguire un'univoca determinazione del prezzo e delle imputazioni a rimborso dell'obbligazione principale e quindi un consapevole consenso dell'impegno assunto.
Nel caso di specie, il contratto di mutuo e il successivo atto di erogazione e quietanza indicano sia il tasso di interesse annuo nominale applicato, sia le relative modalità di revisione, ma non il regime di capitalizzazione degli interessi semplice o composto.
Contrariamente a quanto sostenuto dal primo Giudice, tale indeterminatezza contrattuale genera un divario tra il tasso in regime di capitalizzazione semplice (ex art. 821 c.c.) implicitamente risultante dal TAN convenuto e il tasso effettivamente impiegato nello sviluppo del piano di ammortamento, che risulta dunque incrementato per effetto dell'adozione del regime finanziario composto.
Il piano di ammortamento concordato sottende cioè, senza esprimerli, ulteriori condizioni e criteri (il regime composto) che completano la definizione dell'obbligazione principale, ma che, di fatto, rimangono sottratti all'assenso del mutuatario essendo inaccessibile, con l'ordinaria diligenza e conoscenza, la comprensione di tabelle numeriche esprimenti l'esito dei calcoli effettuati dalla banca per determinare l'importo della quota capitale e, quindi, della rata.
Di conseguenza, dovrebbe ritenersi nulla ex artt. 1346 c.c. e 117, co. 4, TUB la clausola relativa alla comunicazione del tasso convenzionale contenuta nel mutuo fondiario stipulato in data 08.09.2004 e nell'atto di erogazione e quietanza a rogito del 23.02.2007.
Rielaborando il piano di ammortamento del mutuo con il conteggio degli interessi al tasso sostitutivo ex art. 117, co. 7, TUB, si ottiene un debito residuo di € 188.074,38 di essa società appellante – con la conseguenza che, alla luce di quanto già pagato in corso di rapporto, nulla doveva ritenersi più dovuto alla er quel titolo contrattuale. CP_2
8 2.2 - Con il secondo motivo, riguardante l'effetto anatocistico del mutuo, l'appellante sottolinea che anche in questo caso il Tribunale avrebbe violato gli artt. 820, 821, 1283 e
1284 c.c.
Nella scelta del regime composto, la produzione di interessi su interessi, ricompresa nel valore dell'obbligazione accessoria pattuita, rimane occultata in quanto non ricompresa nel tasso ex art. 1284 c.c. riportato in contratto, ma derivata dall'algoritmo di calcolo del regime composto, con conseguente violazione dell'art. 1283 c.c. In particolare, in caso di utilizzo del regime composto, con l'adozione del medesimo tasso, quale parametro di calcolo (TAN) riferito al debito residuo, risultano convertiti in primari gli interessi secondari convenuti nella pattuizione;
per effetto dell'utilizzo del regime composto conseguente all'adozione dell'ammortamento “alla francese”, l'obbligazione accessoria, nel valore maggiorato riportato nella pattuizione, nei pagamenti alle distinte scadenze, viene poi distribuito in ragione semplice, comprimendo (in parallelo alla maggiorazione) il corrispondente rimborso del capitale.
Nel caso in esame, la quota capitale è pari ad € 2.159,36 con il piano di ammortamento calcolato dalla banca, mentre sarebbe stata di € 2.680,56 con lo sviluppo del piano di ammortamento in regime semplice, con conseguente utilizzo medio del finanziamento più basso e minor carico degli interessi.
Nella determinazione del c.d. “monte complessivo interessi”, l'algoritmo utilizzato per il calcolo della rata nel piano di ammortamento alla francese in capitalizzazione composta conteggia anche gli interessi che si generano tra una rata e l'altra che, di per sé stesse, sono già comprensive di interessi, sicchè viene capitalizzata ogni singola rata in cui si articola il piano di ammortamento, che a sua volta viene capitalizzata e così via. L'effetto caratteristico della capitalizzazione composta è, infatti, quello derivante dal cosiddetto
“fattore esponenziale”.
Sarebbe soltanto apparente il fenomeno in base al quale gli interessi sono calcolati solo sul capitale residuo, perché in applicazione dell'algoritmo o della formula matematica propria della capitalizzazione composta il capitale residuo è di per sé stesso impregnato della quota interessi, parte dei quali sono stati via via già pagati con il pagamento delle singole rate in cui si articola il piano. In regime composto gli interessi si calcolano sul montante, quale debito residuo precedente, che è di per sé già impregnato di interessi, e, quindi, nel regime della capitalizzazione composta (a differenza di quanto avviene in caso di utilizzo del regime semplice) bisogna tener conto del fattore esponenziale.
9 Non si potrebbe, da ultimo, far riferimento al piano di ammortamento allegato al contratto per determinare esattamente il costo del credito, poichè esso nasconde l'effetto del fattore esponenziale proprio e caratteristico dell'algoritmo applicato per redigerlo;
tale documento prova semmai solo il tipo di capitalizzazione applicata.
2.3 – In relazione al primo e al secondo motivo, l'appellante ribadisce la richiesta di CTU contabile, negata in prime cure.
2.4 – I due motivi meritano di essere esaminati congiuntamente.
2.4.1 – Occorre anzitutto premettere che il contratto di mutuo fondiario dell'8.09.2004 tra la
(in allora) e la stato concluso prima delle modifiche Parte_1 CP_1 CP_2
al TUB contenute nel d.lgs. 141/2010 e non potrebbe in ogni caso essere fatto rientrare nella nozione di “credito al consumo”, come disciplinata dagli artt. 121 ss. TUB nel testo vigente ratione temporis, essendo stato stipulato da una società esercente un'attività di impresa.
2.4.2 – La doglianza relativa ad un presunto effetto anatocistico che discenderebbe, secondo l'appellante, dal sistema di ammortamento prescelto (del tipo “alla francese”, con rata costante su interessi variabili indicizzati all'Euribor: vds. art. III, co. 2, contratto
8.09.2004), con la duplice conseguenza della violazione dell'art. 1283 c.c. ed in assenza di una previsione espressa, nonché della indeterminatezza della clausola relativa agli interessi per via che tale sistema, per come si sviluppa nel tempo, sarebbe produttivo di interessi
“occulti”, non previamente accertabili né verificabili dal mutuatario, si rivela del tutto infondata.
Non è al riguardo di alcuna utilità la Cass., Sez. Unite, n. 15.130/2024, in quanto riferita ad un caso di ammortamento “alla francese” su mutuo a tasso fisso e rata costante, e dunque con modalità differenti da quelle concordate dalle parti nel caso di specie.
Ora, nel piano di ammortamento “alla francese”, il debitore rimborsa alla fine di ogni anno
(o con altra periodicità) e per tutta la durata dell'ammortamento una rata costante posticipata tale che al termine del periodo stabilito di ammortamento il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale sia per interessi. Ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale: dal punto di vista del mutuatario, la quota interessi rappresenta il corrispettivo dell'uso del denaro, mentre la quota capitale rappresenta la somma destinata al rimborso del capitale erogato.
10 In ogni rata, la quota interessi è calcolata tramite il prodotto fra tasso di interesse e debito residuo al termine di ciascun periodo di ammortamento e la quota capitale rimborsata per differenza tra l'ammontare della rata e gli interessi di periodo;
il calcolo degli interessi sul capitale residuo comporta che gli interessi si riducano progressivamente di rata in rata in ragione dell'ammortamento del debito capitale.
In termini di matematica finanziaria, nell'ammortamento alla francese il rimborso graduale prevede che, a fronte del capitale S preso a prestito all'epoca iniziale, il debitore corrisponda n rate posticipate di ammortamento alle varie scadenze, in modo tale che le rate siano tutte di uguale importo R, secondo il principio di equivalenza finanziaria, ovvero mediante l'uguaglianza dei valori attuali:
dove:
S è il capitale concesso a credito;
R è la rata di rimborso (data da Capitale più Interesse maturato);
è la somma di n termini in progressione geometrica con primo termine v e ragione v1.
Nel caso di ammortamenti di tipo francese a rata costante per tutta la durata del prestito, con tasso variabile come nel caso in esame, la rata R viene determinata all'inizio del pagamento del prestito secondo la nota relazione al tasso concordato i (noto al tempo della concessione dell'importo S).
Quando il tasso del prestito si modifica da i a i', ad esempio all'epoca k, la rata viene lasciata forzatamente costante, ma le quote interesse successive variano adeguandosi al nuovo tasso di interesse applicato e le quota capitale sono ancora ottenute come differenza tra l'ammontare complessivo della rata e l'importo del capitale residuo a seguito dell'assolvimento della rata precedente.
Un effetto della variabilità dei tassi è l'incidenza sulla numerosità delle rate;
infatti, essa diminuirà al diminuire dei tassi e, al contrario, aumenterà all'aumentare dei tassi.
11 Ciò in quanto, nel primo caso, le quote capitali saranno più alte e concorreranno ad estinguere prima il debito;
viceversa, con tassi crescenti l'ammontare del rimborso della quota capitale sarà minore, dilatandone il tempo di rimborso.
In sintesi, nel caso a rata costante per il periodo di validità di ogni singolo tasso, essa viene calcolata con il metodo francese e rimane invariata fino al momento del manifestarsi del nuovo tasso. La nuova rata viene calcolata sulla base del debito residuo alla prima scadenza successiva alla variazione di tasso.
Poiché ogni volta che il pagamento avviene nel termine convenuto, il debito per interessi si estingue (l'interesse viene comunque calcolato sul capitale di volta in volta residuo), non si produce alcun effetto di capitalizzazione degli interessi e il sistema di calcolo degli interessi previsto per questo tipo di ammortamento (a prescindere dal fatto che l'interesse sia a tasso fisso oppure a tasso variabile o misto) non integra una violazione dell'art 1283 c.c., né un profilo di indeterminatezza originaria del tasso concordato o di erroneità del TAE indicato in contratto, rilevanti, rispettivamente, ai sensi degli artt. 1346 c.c. – 117 TUB (e dell'art. 125 bis, co. 6, TUB, se si tratta di crediti verso consumatori).
Deve perciò concludersi che il metodo di ammortamento “alla francese”, pur se convenuto su mutuo a tasso variabile, non comporta l'applicazione di interessi composti, né attraverso di esso si produce alcun fenomeno anatocistico, anche in termini di costi occulti e di conseguente indeterminatezza dell'impegno negoziale del mutuatario, rilevante ex artt.
1346 c.c. e 117 TUB.
Va altresì aggiunto, in ulteriore replica all'obiezione dell'appellante che ravvisa comunque nel mutuo con ammortamento francese una sorta di anatocismo occulto o surrettizio, con artificioso aumento del tasso di interesse pattuito ex art. 1284 c.c., che - anche in concreto
- non si verifica la situazione di pregiudizio che in via preminente fonda il divieto di anatocismo, ossia il rischio di crescita indefinita e incalcolabile ex ante del debito d'interessi dal lato del debitore: gli interessi corrispettivi sono infatti conosciuti o conoscibili ex ante sulla base degli elementi contenuti nel contratto e non sono esposti a una crescita indefinita, poiché la loro produzione cessa alla scadenza del periodo di ammortamento. Questo rende il debito per interessi perfettamente determinato, salva l'eventuale variabilità del parametro.
Da ultimo, le censure contenute nei primi due motivi risultano infondate anche sotto il profilo del mancato rispetto dell'art. 821 c.c., secondo cui gli interessi-frutti civili “si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto”: la disposizione si limita infatti a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera, ma non prescrive affatto che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice), anziché geometrica (interesse
12 composto). Neppure, quindi, da detta norma può ricavarsi un divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto, e neppure una “preferenza” legislativa per il metodo dell'interesse semplice.
2.4.3 – I primi due motivi di impugnazione, con i quali si ripropone la questione della nullità ex artt. 1283, 1284, 1346 e 821 c.c. e 117 TUB delle clausole relative agli interessi, debbono pertanto essere respinti, senza necessità di disporre, per quanto ampiamente detto al §
2.4.2, l'esecuzione di una CTU contabile.
3. – Segue, l'appello della L'esame del terzo ed ultimo motivo. Parte_1
Con il terzo motivo, l'appellante contesta, sotto due distinti profili, la condanna ex art. 96, 3° co., c.p.c. nella misura della maggiorazione del 30 % delle spese processuali liquidate a favore della banca mutuante: l'appellante afferma che, a proposito delle domande che il
Tribunale ha rigettato in via preliminare poiché “apertamente tardive ed inammissibili”, sin dall'atto di citazione ha contestato la misura degli interessi convenzionali ed in particolare, la divergenza tra il tasso praticato dalla Banca e quello asseritamente pattuito tra le parti e, conseguentemente, l'entità complessiva dell'esposizione debitoria, chiedendo la riduzione dell'importo richiesto in considerazione del tasso d'interesse illegittimamente applicato dalla banca mutuataria;
il Tribunale ha ritenuto che neppure la generica deduzione dell'illegittimità degli interessi, consentisse di ravvisarvi un richiamo all'art. 4 l. 108/1996 e ha, pertanto, ritenuto la tardività e, quindi, inammissibilità delle domande.
Tali conclusioni si porrebbero in contrasto con il principio, reiteratamente enunciato dalla
S.C., secondo cui la nullità delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario è rilevabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 c.c. qualora vi sia contestazione, anche per ragioni diverse, sul titolo posto a fondamento della richiesta degli interessi, senza che ciò si traduca in una violazione del principio della domanda, il quale esclude che, in presenza di un'azione diretta a far valere l'invalidità di un contratto, il giudice possa rilevare d'ufficio la nullità per cause diverse da quelle dedotte dall'attore.
Per quanto concerne, poi, quelle che il Tribunale ha ritenuto essere “argomentazioni apodittiche e puramente teoriche e presentando ricalcoli delle rate di mutuo inattendibili, in quanto fondati su presupposti di diritto inesatti e non condivisibili”, la Parte_1
rileva come i propri argomenti difensivi si fondino su principi di matematica finanziaria
[...]
relativa ai sistemi di rimborso graduale dei finanziamenti e che comunque, essi abbiano ricevuto consensi nella giurisprudenza.
13 Sarebbe, dunque, errata la decisione del Giudicante di prime cure di condannare essa appellante al risarcimento del danno ex art. 96, 3° co., 3 c.p.c.
3.1 – Ora, sotto il primo profilo, per cui contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, le deduzioni concernenti l'usurarietà degli interessi relativi al terzo trimestre del 2004 e al primo trimestre del 2007 costituirebbero eccezioni proponibili in ogni stato e grado in quanto rilevabili d'ufficio, il motivo si basa su un presupposto errato.
Se infatti si configura l'opposizione all'esecuzione come azione di accertamento negativo del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, dove l'accertamento negativo riguarda il credito azionato in executivis nel caso di opposizione c.d. di merito (come nella specie), i singoli e specifici profili di nullità del titolo contrattuale su cui si fonda il credito, dedotti dall'attore-opponente, integrano propriamente la causa petendi della domanda di accertamento negativo dell'azione esecutiva ex adverso esercitata, per via della inesistenza del diritto di credito che con essa si intende far valere. Pertanto, laddove vengano introdotti nel processo dall'opponente nuovi motivi di nullità del credito, diversi ed ulteriori rispetto a quelli dedotti con l'atto introduttivo dell'opposizione all'esecuzione, si determina evidentemente un mutamento della pretesa sostanziale originaria, senza che rilevi il fatto che si tratti di nullità rilevabili officiosamente.
Si tratta di un principio che corrisponde ad un indirizzo ormai consolidato: così la Cass.,
28.06.2019, n. 17441: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c.,
l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, sicché le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo” (conf.. Id., 16.06.2016, n. 12.415; Id., 20.01.2011, n. 1328).
Sono perciò da ritenere alla stregua di domande nuove, e non come eccezioni rilevabili d'ufficio, le contestazioni riguardanti l'usurarietà dei tassi di interessi praticati dalla banca convenuta nel terzo trimestre del 2004 e nel primo trimestre del 2007; e poichè la domanda di accertamento relativa al terzo trimestre del 2004 è stata formulata, per la prima volta, alla prima udienza di trattazione e quella relativa al primo trimestre del 2007 è stata avanzata per la prima volta nella seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., esse vanno ritenute entrambe inammissibili – come correttamente affermato dal primo Giudice.
14 3.2 – I rilievi dell'appellante sono, invece, fondati per quel che riguarda il secondo profilo, che cioè gli argomenti spesi non risulterebbero palesemente infondati o inattendibili.
Per configurare una responsabilità aggravata per colpa grave, non è sufficiente che le tesi giuridiche prospettate dalla parte soccombente siano riconosciute errate dal giudicante, ma occorre che esse disattendano un consolidato e costante orientamento giurisprudenziale
(cfr. Cass., 3.08.2001, n. 10731), così da ritenere che l'iniziativa processuale assunta si sia contraddistinta per l'assenza di quel minimo di diligenza e di prudenza esigibili nella circostanza.
La tesi che l'ammortamento “alla francese” produca un anatocismo occulto non era, all'epoca in cui la causa è stata introdotta, del tutto eccentrica o in contrasto con indirizzi giurisprudenziali consolidati, anzi era supportata da una (minoritaria, peraltro) giurisprudenza di merito. Una domanda giudiziale fondata su detta tesi non può, pertanto, ritenersi proposta con colpa grave, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, 1° e 3° co., c.p.c.
4. – Conclusioni e spese.
La sentenza gravata, per concludere, deve essere riformata limitatamente alla condanna ex art. 96 c.p.c., mantenendo ferma la reiezione nel merito dell'opposizione pre-esecutiva.
Nulla sulle spese, essendo la banca appellata rimasta contumace.
Va nondimeno dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater,
D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro la Parte_1 Controparte_1
avverso la sent. n. 890/2022 emessa dal Tribunale di Asti in data 14.12.20222, con atto di citazione notificato in data 23.03.2023:
a) in parziale riforma della sentenza appellata, esclude l'incremento del 30 % delle spese liquidate in primo grado, stabilito dal Tribunale di Asti per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.;
b) nulla a provvedere sulle spese;
15 c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 9/09/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
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