Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00583/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02752/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2752 del 2025, proposto da
AR NA US, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Baviera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
R.T.I. costituito da Municipia s.p.a. e Gamma Tributi s.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio-diniego maturato sull’istanza di accesso dell’11.11.2025, con la quale la ricorrente ha chiesto al Comune di Catania e al R.T.I. costituito da Municipia s.p.a. e Gamma Tributi s.r.l. di visionare e ottenere copia della documentazione relativa all’avviso di accertamento esecutivo n. 14477 del 3.06.2023, di cui si fa cenno nel sollecito di pagamento ricevuto dalla stessa in data 10.11.2025,
e per la declaratoria
dell’obbligo del Comune di Catania di consentire il suddetto accesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. NC HE e uditi per le parti costituite i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra AR NA US, odierna ricorrente, riceveva in data 10.11.2025 il sollecito di pagamento prot. n. 202583122618662244078070 del 19.06.2025, emesso dal R.T.I. costituito da Municipia s.p.a. e Gamma Tributi s.r.l., concessionario per la riscossione coattiva delle entrate tributarie del Comune di Catania, nel quale si faceva menzione dell’avviso di accertamento esecutivo TARI n. 14477 del 3.06.2023, afferente agli anni 2017 e 2018, notificato in data 22.03.2024.
Al fine di valutare l'opportunità di proporre ricorso innanzi all’autorità giurisdizionale competente, la ricorrente inoltrava al Comune di Catania e al R.T.I. costituito da Municipia s.p.a. e Gamma Tributi s.r.l., in data 11.11.2025, una motivata istanza di accesso avente ad oggetto la documentazione relativa all’avviso di accertamento riportato nel suddetto sollecito di pagamento, a cui faceva seguito il silenzio dei soggetti destinatari dopo trenta giorni dalla sua presentazione.
2. Con ricorso notificato in data 18.12.2025 e depositato in pari data la ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego maturato sulla propria istanza di accesso dell’11.11.2025, con la quale ha chiesto al Comune di Catania e al R.T.I. costituito da Municipia s.p.a. e Gamma Tributi s.r.l. di visionare (ai fini dell'eventuale accesso) e ottenere copia della documentazione a qualsivoglia titolo correlata all’avviso di accertamento esecutivo n. 14477 del 3.06.2023 (di cui si fa cenno nel sollecito di pagamento del 10.11.2025) e, precisamente, l'atto impositivo originario (avviso di accertamento, liquidazione o verbale) dal quale deriva il sollecito di pagamento del 10.11.2025 con la relazione di notifica, eventuali atti interruttivi della prescrizione o comunicazioni precedenti e ogni altro istruttorio relativo al procedimento di riscossione coattiva.
La parte ha altresì chiesto al Tribunale la declaratoria dell’obbligo dell’Ente comunale di consentire il suddetto accesso.
Il ricorso è stato proposto per il seguente, unico, motivo di diritto: Violazione art. 24 Legge 7.8.1990 n. 241.
2.1. A sostegno del proprio gravame la ricorrente rileva, in particolare, di avere un interesse concreto e attuale all’ostensione dei documenti richiesti e che non sussistano, nel caso di specie, le fattispecie di esclusione di cui all’art. 24 della L. 241/1990, tenuto conto, altresì, che l’accesso è stato richiesto per curare o difendere i propri interessi giuridici.
3. Il Comune di Catania si è costituito in giudizio per resistere al ricorso in data 9.01.2026.
4. Con memoria del 29.01.2026 la parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento della propria domanda processuale, rilevando di aver depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado della Provincia di Catania, nelle more del presente giudizio, un ricorso per l’annullamento del sollecito di pagamento notificato in data 10.11.2025, il quale risulta iscritto al n. 233/2026 R.G., come da documentazione versata in atti.
5. In data 13.02.2026 il Comune di Catania ha versato in atti il provvedimento emesso dal R.T.I. costituito da Municipia s.p.a. e Gamma Tributi s.r.l., avente ad oggetto il “ Discarico/annullamento n. 7/TARI2017-18/20226 del 10/02/2026 in riferimento al documento n. 202583122618662244078070 del 19/06/2025 ”, con il quale è stato comunicato alla ricorrente il discarico dell’intera somma riportata nel sollecito di pagamento ricevuto in data 10.11.2025 dalla stessa parte.
6. In data 24.02.2026 la stessa Amministrazione comunale ha versato in atti la nota prot. 87907 adottata in pari data dall’ufficio Contenzioso Tributario della Direzione Ragioneria Generale dell’Ente, attinente ai fatti di causa.
7. Alla camera di consiglio del 25.02.2026, presenti i difensori delle parti costituite come da verbale, la parte ricorrente, prendendo atto dell’avvenuto discarico dell’intera somma riportata nel sollecito di pagamento ricevuto in data 10.11.2025, ha chiesto la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, insistendo per il pagamento delle spese processuali.
Il Comune si è associato alla richiesta di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, rappresentando, ai fini della compensazione delle spese, di non aver avuto contezza dell’istanza di accesso prima della notificazione dell’odierno ricorso e che, in ogni caso, il soggetto in possesso della documentazione richiesta risulterebbe unicamente il R.T.I. costituito da Municipia s.p.a. e Gamma Tributi s.r.l.; la causa, quindi, è stata posta in decisione.
8. Deve preliminarmente osservarsi, con specifico riguardo alla produzione documentale presentata dal Comune di Catania in data 24.02.2026, che essa deve esser considerata tardiva.
8.1. Ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., “ Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi ”.
Secondo quanto previsto dall’art. 87, comma 3, c.p.a., “ Nei giudizi di cui al comma 2 [tra cui rientra il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa] , con esclusione dell'ipotesi di cui alla lettera a) e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti ”.
Ne consegue, pertanto, che la documentazione versata in atti dal Comune di Catania in data 24.02.2026 avrebbe dovuto essere presentata entro il termine di venti giorni prima della camera di consiglio e, in quanto tardiva, non può risultare utilizzabile ai fini del presente giudizio.
9. Ciò precisato, il Collegio osserva che, nelle more del giudizio avviato dalla ricorrente con la notifica del ricorso introduttivo, il R.T.I. costituito da Municipia s.p.a. e Gamma Tributi s.r.l. abbia adottato, sulla base degli accertamenti effettuati dal Comune di Catania, il provvedimento di “ Discarico/annullamento n. 7/TARI2017-18/20226 del 10/02/2026 in riferimento al documento n. 202583122618662244078070 del 19/06/2025 ”, ossia del sollecito di pagamento da cui origina la richiesta di accesso agli atti presentata dalla ricorrente a fini difensivi.
La parte ricorrente, come sopra riportato, ha dichiarato, alla luce della predetta produzione documentale, la propria sopravvenuta carenza di interesse rispetto al ricorso.
Per costante giurisprudenza, il processo amministrativo è un processo di parti e quindi vige il principio della piena disponibilità dell'interesse al ricorso, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione (cfr. Cons. Stato, sez. II, 12 aprile 2021, n. 2915).
Ben può, dunque, la parte ricorrente, nell'ambito della menzionata disponibilità, dichiarare di rinunciare o di avere perduto ogni interesse per la decisione; in tale evenienza, il Giudice, non avendo né il potere di procedere d'ufficio né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa ( ex multis , T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 22 gennaio 2024, n. 271; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 30 luglio 2021, n. 2587; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II stralcio, 22 dicembre 2020, n. 13913).
10. Il ricorso, pertanto, va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
11. Quanto alla statuizione sulle spese processuali, le peculiarità della vicenda controversa e dello sviluppo del presente giudizio giustificano, ad avviso del Collegio, la loro compensazione tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA NT, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
NC HE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC HE | RA NT |
IL SEGRETARIO