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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/11/2025, n. 5431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5431 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8949/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8949/2023
tra
Parte_1
[...]
RICORRENTI
e
Controparte_1
Controparte_2
CP_3
RESISTENTI
Oggi 11 novembre 2025 ad ore 10.09 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per l'avv. LO PRESTI GREGORIO Parte_1
Per l'avv. LO PRESTI GREGORIO Parte_1
Per 'avv. LUCA TIZIANA Controparte_1
Per l'avv. LUCA TIZIANA Controparte_2
Per nessuno è comparso CP_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate e chiedono la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
pagina 1 di 8 IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8949/2023 promossa da:
(cf ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. ) nata a [...] il [...], elett. dom. Parte_1 CodiceFiscale_2
in Aci Catena (CT), Via Nizzeti n. 22 rappr. e dif. dall'Avv. LO PRESTI GREGORIO
(cf giusta procura in atti C.F._3
RICORRENTI
Contro
(cf ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._4
14/05/1959, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
), elett. dom. in VIA CERVIGNANO 22 CATANIA, rappr. e dif. C.F._5
pagina 2 di 8 dall'Avv.LUCA TIZIANA (cf ) giusta procura in atti C.F._6
(p. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_3 P.IVA_1
sede in Milano, p.zza della Trivulziana /A – contumace
RESISTENTI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Gli Avvocati e hanno chiesto la liquidazione dei compensi Parte_1 Parte_1 professionali dovuti per l'attività professionale svolta in favore di e Controparte_1 [...]
relativa all'opposizione del decreto ingiuntivo n. 3448/2021 reso dal Tribunale di CP_2
Catania il 04.09.2021 su istanza di per la somma di € 31.842,96 oltre spese Controparte_3 legali. Deducevano di aver redatto il relativo atto di opposizione a decreto ingiuntivo notificato via pec il 06.11.2021 ed iscritto a ruolo nei termini di legge con n. 14409/2021 R.G. Inoltre, venivano depositate le note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 22.02.2022, a seguito della quale il Giudice designato rinviava la causa all'udienza del 29.11.2022. Nelle more del giudizio, con racc.ta a.r. del 18.07.2022 i coniugi comunicavano la revoca del mandato Controparte_4 all'avv. , chiedendo la consegna della documentazione a suo tempo consegnata Parte_1 all'atto dell'incarico che veniva restituita al presso il loro studio in data 29.08.2022 con Pt_2 allegata relativa notula delle competenze professionali a saldo ancora dovute (detratto l'acconto iniziale). Al fine di evitare possibili equivoci in vista dell'udienza del 30.11.2022, l'avv. Pt_1
quale co-difensore comunicava la propria rinuncia al mandato con racc.ta a.r. del
[...]
19.11.2022. Tuttavia, alla detta udienza cartolare del 30.11.2022 gli opponenti non si costituivano con altro procuratore e neanche la creditrice opposta depositava note di Controparte_3 trattazione scritta, sicchè il Giudice rinviava la causa all'udienza del 31.05.2023 per consentire alle parti di specificare l'interesse alla prosecuzione del giudizio. Nelle more del giudizio i sig.ri coniugi definivano transattivamente la causa con altro procuratore (non Controparte_4 costituitosi in giudizio). Avuta conoscenza per le vie brevi dell'avvenuta transazione della lite, gli odierni ricorrenti inoltravano racc.ta a.r. 23.01.2023 ai coniugi e in pari data Persona_1 racc.ta via pec al procuratore costituito di per chiedere, ad entrambi in solido, Controparte_3 il pagamento dei relativi compensi, richiesta che rimaneva infruttuosa. Successivamente, in data
02.03.2023, le parti depositavano istanza congiunta con cui esponevano l'avvenuta transazione della lite. A seguito di anticipazione dell'udienza al 29.03.2023, nessuna delle parti depositava pagina 3 di 8 note di trattazione scritta, sicchè il Giudice, rinviata la causa ex art. 309 c.p.c. all'udienza del
12.04.2023, dichiarava l'estinzione del giudizio in considerazione della mancata comparizione delle parti. Stante l'inadempimento, poiché i coniugi e Controparte_1 Controparte_2 avevano versato soltanto l'acconto di € 500,00 complessivi (di cui € 478,85 compensi), come da fattura n. 14/2022, chiedevano, pertanto, anche nei confronti di ritenere e Controparte_3 dichiarare che l'attività professionale svolta dagli odierni ricorrenti, come documentata in atti, ha riguardato la fase di studio controversia e la fase introduttiva del giudizio e, pertanto, liquidare i relativi compensi professionali con riferimento al relativo scaglione di valore in complessivi €
2.767,00 oltre le maggiorazioni di legge sopra indicate per seconda parte assistita, rimborso spese generali 15% e CPA 4%. 2) condannare tutti i convenuti in solido fra loro, ai sensi dell'art.
13, c. 8 L. n. 247/2012, al pagamento della somma di € 2.288,15 a titolo di saldo compensi, oltre interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/2002 e succ. mm. a decorrere dal 30° giorno successivo alla consegna della parcella (29.08.2022) fino all'effettivo soddisfo;
3) condannare tutti i convenuti, in solido fra loro, al pagamento delle spese e compensi del presente procedimento, oltre rimb. forf.
15% e CPA 4%, per avervi dato ingiustamente causa.
Si costituivano e i quali eccepivano, preliminarmente, Controparte_1 Controparte_2
l'improcedibilità della domanda avanzata, per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria. Nel merito, eccepivano che, in data 20/10/2021, corrispondevano all'avv. , un Pt_1 acconto di Euro 500,00 (cinquecento/00), a fronte del quale veniva loro rilasciata relativa ricevuta di pagamento del 20 ottobre 2021; il quale consegnava loro un preventivo di spesa del complessivo importo di Euro 800,00 (ottocento/00), per l'attività processuale che si sarebbe resa necessaria nella ipotesi di mancato accordo transattivo con la società creditrice;
quindi, il giorno
06/11/2021, li informava della impossibilità di giungere ad un accordo transattivo, e la necessità di instaurare il giudizio di opposizione, sicchè, sottoscrivevano la procura alle liti e corrispondevano al legale l'importo di Euro 300,00, per far fronte alle spese di giudizio (contributo unificato e marche da bollo); in data 29/06/2022, a seguito del rinvio della prima udienza di comparizione del
22/02/2022, i coniugi , convocati in studio dall'avv. , provvedevano a Controparte_4 Pt_1 corrispondere a quest'ultimo altro acconto dell'importo di Euro 500,00, come da fattura del 29 giugno 2022; tuttavia, il professionista si rifiutò di avanzare qualsivoglia proposta transattiva, pari ad euro 4.000,00, dagli stessi propugnata. Sicchè, in data 18/07/2022, i coniugi , Controparte_4 revocavano l'incarico affidato all'avv. , fissando con lo stesso un incontro per il ritiro del Pt_1 fascicolo e corrispondere il saldo dovuto;
in tale occasione, l'avv. informava che il Pt_1 preventivo in precedenza rilasciato non fosse più valido, ma il rifiutava di CP_1
pagina 4 di 8 corrispondere le somme richieste, offrendo il saldo ritenuto dovuto in ragione del preventivo, pari ad Euro 300,00; somma che veniva rifiutata dal professionista. Sicchè, chiedevano il rigetto della domanda avanzata in quanto infondata sia nell'an che nel quantum.
Nessuno si costituiva per nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, Controparte_3 rimanendo contumace.
La causa, istruita documentalmente e con la prova per testi, viene decisa all'odierna udienza a seguito di discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.
In via preliminare, deve confermarsi l'ordinanza emessa in data 06.02.2024, con la quale veniva rigettata l'eccezione di improcedibilità sollevata non rientrando nell'alveo delle ipotesti previste dall'art. 3, comma 1 D.L. n. 132/2014 , trattandosi di controversia in cui la parte può stare in giudizio personalmente.
Nel merito, deve osservarsi, innanzitutto, in punto di diritto, che l'art. 2233 c.c. fissa una gerarchia tra le fonti, ponendo al primo posto l'autonomia negoziale che, però, deve essere cristallizzata in un accordo scritto, seguita dalle tariffe e dagli usi professionali e, ancora, dalla determinazione del giudice “sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene”. La determinazione giudiziale è, pertanto, sussidiaria in quanto è subordinata alla mancanza di un accordo tra le parti che abbia stabilito la misura del compenso.
Ciò posto, con riguardo al procedimento in oggetto, il ricorrente ha provato di aver svolto attività difensiva consistente nella redazione dell'atto di opposizione del 06.11.2021 e nel deposito di note di trattazione scritta del 16.02.2022.
Diversamente, non risulta provata la sussistenza di un accordo tra le parti circa la determinazione del compenso, come da preventivo scritto che sarebbe stato consegnato al e poi CP_1 stracciato dall'Avv. , pari ad euro 800,00. Pt_1
Invero, il teste , figlio dei coniugi resistenti, dichiarava all'udienza del Testimone_1
27.03.2025, che: nei primi incontri i miei genitori hanno corrisposto in contanti la somma di euro
500,00, poi successivamente la somma di euro 300,00, e ancora dopo la somma di euro 500,00, sempre in contanti. Ricordo che all'inizio, poiché abbiamo prospettato delle difficoltà economiche, poiché mio padre non stava bene in quel periodo, abbiamo chiesto all'Avv. un Pt_1 preventivo di spesa che ci è stato consegnato. A.D.R cap.3): ricordo che all'inizio abbiamo chiesto all'Avv. di contattare la per cercare di chiudere bonariamente la Pt_1 CP_3 controversia, poi successivamente, visto che si prospettava una azione giudiziale, i miei genitori hanno rilasciato la procura alle liti all'Avv. , non ricordo se ciò avvenuto contestualmente Pt_1 al versamento di euro 300,00, credo di si, comunque è avvenuto a fine anno 2021, perché poi mi pagina 5 di 8 ricordo che la prima udienza è stata rinviata e quindi siamo arrivati a metà 2022. A.D.R. cap.4): ricordo che verso metà 2022 ci fu una proposta transattiva della e noi chiedemmo CP_3 all'Avv. di inviare una controproposta dove eravamo disposti a pagare euro 4.000,00. Pt_1
L'Avv. si rifiutò di fare questa controproposta in quanto la somma era troppo esigua e Pt_1 sicuramente sarebbe stata rifiutata da A.D.R. cap.5): ricordo che dopo l'incontro in CP_3 cui l'Avv. si era rifiutato di fare questa controproposta, i miei genitori avevano perso Pt_1 fiducia nell'Avvocato e hanno revocato il mandato. Quindi, ho accompagnato i miei genitori all'ultimo incontro per saldare i compensi e versare gli ultimi 300,00 e l'Avv. in Pt_1 quell'occasione ha tolto dalle mani il preventivo all'inizio consegnato a mio padre e lo ha strappato;
ha detto che quello non valeva più e chiedeva una somma superiore circa euro
3.000,00 – 3.300,00 in totale, non ricordo esattamente la cifra, e quindi chiedeva a saldo la somma di circa euro 2.800,00, se mal non ricordo, e mio padre si rifiutò di pagare. su CP_5 domanda di parte ricorrente. Ricordo che l'episodio in cui è avvenuto lo strappo del preventivo è stato nella stanza dell'Avv. , eravamo solo io e i miei genitori, e l'Avv. . I miei erano Pt_1 Pt_1 seduti difronte la scrivania, vi erano sulla scrivania le carte relative al fascicolo. Mio padre aveva uscito il preventivo originario ed è stato strappato dall'Avvocato.
Tali dichiarazioni non trovano conferma nelle dichiarazioni rese dal teste dei ricorrenti Avv.
IN di MA, collega di studio dell'Avv. , il quale, nella medesima udienza Pt_1 affermava: ricordo che in una prima occasione, avvenuta circa due – tre anni fa, forse nell'aprile
– marzo 2022, l'Avv. parlava con il invitandolo caldamente a cogliere Pt_1 CP_1
l'opportunità di transigere la causa con una finanziaria, e il cliente rispose che in quel momento non aveva le risorse economiche necessarie. Ricordo che poi successivamente ne abbiamo parlato con l'Avv. ricordo che lui fosse contrariato del fatto che il cliente avesse rifiutato questa Pt_1 proposta transattiva, visto che era riuscito a ridurre l'importo originariamente richiesto dalla finanziaria. So che poi, perchè riferitomi dall'Avv. , avvenne in un momento molto Pt_1 successivo questa transazione. Non ricordo se in quell'occasione il cliente chiese di fare una contro proposta. Ricordo anche che vi fu un ultimo incontro con il e si è concluso con CP_1 la consegna di tutta la documentazione e posso affermare che non vi fu alcuna accesa discussione, ho intravisto dalla vetrata che divide la stanza, anche la consegna degli atti e dei documenti.
Ricordo che in queste due occasioni il era da solo, non so se in altre occasioni fosse CP_1 accompagnato da qualcun altro.
Al netto di una valutazione sulla credibilità delle dichiarazioni rese, deve osservarsi che le dichiarazioni del teste non trovano riscontro la documentazione in atti da cui si evince CP_1
pagina 6 di 8 che i coniugi resistenti hanno versato la somma di euro 1.000,00, oltre euro 300,00 per le spese di contributo unificato e marche da bollo;
sicchè, ciò contrasta con l'affermazione dei resistenti e del teste che avrebbero dovuto pagare solo il saldo di euro 300,00, poiché tali somme avrebbero dovuto compensare tutto il corrispettivo asseritamente pattuito, d'altro canto, non emerge nemmeno dalle dichiarazioni rese e dalla documentazione depositata che tali somme fossero destinate ad attività difensive diverse, senza considerare l'esiguità del compenso oggetto del presunto accordo a fronte del valore iniziale della causa e, tenuto conto, dell'attività processuale espletata. Peraltro, l'ultimo versamento di euro 500,00 sarebbe stato versato in prossimità della data in cui è stato poi revocato l'incarico con raccomandata del 18.07.2022, sicchè appare anomala l'ulteriore offerta di euro 300,00 a saldo, effettuata dal durante l'ultimo incontro presso CP_1 lo studio dell'Avv. . Pt_1
Sicchè, in mancanza di accordo, di cui non è stata fornita prova, tenuto conto dell'attività processuale espletata, come documentata in atti, ricadente nel D.M. 55/14, come modificato dal
D.M. 37/18, vigente al momento della revoca dell'incarico professionale, quarto scaglione della tabella n.2, decurtato della metà, tenuto conto del valore della controversia, i compensi professionali spettanti al difensore, odierno ricorrente - determinati in base al DM 55/2014, sono i seguenti:
Fase di studio della controversia euro 810,00 (valore basso)
Fase introduttiva euro 573,50 (valore basso)
Per un totale di euro 1.383,50
A cui deve aggiungersi l'aumento del 30% previsto dall'art.4 del predetto decreto avendo difeso più soggetti, pari alla complessiva somma di euro 1.798,55. Poiché appare documentato che i resistenti hanno già versato la somma di euro 1.000,00, non specificatamente contestata, afferente ai compensi professionali per l'opera prestata, essi devono corrispondere la differenza pari ad euro 798,55, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge ed interessi legali ex art.1284 comma 4 c.c. dalla data di messa in mora (29.08.2022) al soddisfo. Al riguardo, deve rilevarsi che, nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore (cfr., Cass. Civ., Sentenza n. 24973 del 19/08/2022). Inoltre, nel caso di richiesta avente ad pagina 7 di 8 oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense devono essere riconosciuti al professionista gli interessi al tasso previsto per le transazioni commerciali, ex art. 2 e 5 d.lgs. 231/2002, in applicazione del quarto comma dell'art. 1284 cod. civ. e non al tasso legale di cui al primo comma dell'art. 1284 cod. civ. (Cassazione Civile, sezione seconda, ordinanza 10 giugno
2025, n. 15527).
Infine, ai sensi dell'art.13 comma 8 della L. n.247/2012: quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà. Infatti, l'obbligo solidale di pagare le competenze professionali dei difensori, ex art. 68 del r.d.l. n. 1578 del 1933, in caso di definizione della lite mediante transazione, grava su tutti coloro che abbiano aderito a quest'ultima ed abbiano partecipato al giudizio in tal modo definito, non estendendosi, al contrario, nei confronti di chi, pur prestando adesione alla transazione, non abbia però assunto la qualità di parte processuale (Cass. Civ., n.3052/2021). Sicchè, anche la resistente CP_3
avendo transatto la causa con i coniugi resistenti ed essendosi costituita nel predetto giudizio deve
[...] essere condannata in via solidale al pagamento dei suindicati compensi professionali.
Stante la parziale soccombenza, tenuto conto del valore effettivo della controversia per come sopra liquidato in relazione a quanto chiesto in domanda, e la contumacia di sussistono Controparte_3 giustificati motivi per compensare le spese processuali.
PQM
Definitivamente decidendo, previa dichiarazione di contumacia di in parziale Controparte_3 accoglimento della domanda avanzata:
-liquida in favore degli Avv.ti e , per la causale di cui in Parte_1 Parte_1 motivazione, la somma di complessivi euro 798,55, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed interessi legali ex art.1284 comma 4 c.c. dalla data di messa in mora
(29.08.2022) al soddisfo, e condanna i resistenti in solido al pagamento in favore dei ricorrenti del superiore importo;
- spese processuali compensate.
Verbale chiuso alle ore 10.15.
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Cosentino
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8949/2023
tra
Parte_1
[...]
RICORRENTI
e
Controparte_1
Controparte_2
CP_3
RESISTENTI
Oggi 11 novembre 2025 ad ore 10.09 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per l'avv. LO PRESTI GREGORIO Parte_1
Per l'avv. LO PRESTI GREGORIO Parte_1
Per 'avv. LUCA TIZIANA Controparte_1
Per l'avv. LUCA TIZIANA Controparte_2
Per nessuno è comparso CP_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate e chiedono la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
pagina 1 di 8 IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8949/2023 promossa da:
(cf ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. ) nata a [...] il [...], elett. dom. Parte_1 CodiceFiscale_2
in Aci Catena (CT), Via Nizzeti n. 22 rappr. e dif. dall'Avv. LO PRESTI GREGORIO
(cf giusta procura in atti C.F._3
RICORRENTI
Contro
(cf ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._4
14/05/1959, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
), elett. dom. in VIA CERVIGNANO 22 CATANIA, rappr. e dif. C.F._5
pagina 2 di 8 dall'Avv.LUCA TIZIANA (cf ) giusta procura in atti C.F._6
(p. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_3 P.IVA_1
sede in Milano, p.zza della Trivulziana /A – contumace
RESISTENTI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Gli Avvocati e hanno chiesto la liquidazione dei compensi Parte_1 Parte_1 professionali dovuti per l'attività professionale svolta in favore di e Controparte_1 [...]
relativa all'opposizione del decreto ingiuntivo n. 3448/2021 reso dal Tribunale di CP_2
Catania il 04.09.2021 su istanza di per la somma di € 31.842,96 oltre spese Controparte_3 legali. Deducevano di aver redatto il relativo atto di opposizione a decreto ingiuntivo notificato via pec il 06.11.2021 ed iscritto a ruolo nei termini di legge con n. 14409/2021 R.G. Inoltre, venivano depositate le note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 22.02.2022, a seguito della quale il Giudice designato rinviava la causa all'udienza del 29.11.2022. Nelle more del giudizio, con racc.ta a.r. del 18.07.2022 i coniugi comunicavano la revoca del mandato Controparte_4 all'avv. , chiedendo la consegna della documentazione a suo tempo consegnata Parte_1 all'atto dell'incarico che veniva restituita al presso il loro studio in data 29.08.2022 con Pt_2 allegata relativa notula delle competenze professionali a saldo ancora dovute (detratto l'acconto iniziale). Al fine di evitare possibili equivoci in vista dell'udienza del 30.11.2022, l'avv. Pt_1
quale co-difensore comunicava la propria rinuncia al mandato con racc.ta a.r. del
[...]
19.11.2022. Tuttavia, alla detta udienza cartolare del 30.11.2022 gli opponenti non si costituivano con altro procuratore e neanche la creditrice opposta depositava note di Controparte_3 trattazione scritta, sicchè il Giudice rinviava la causa all'udienza del 31.05.2023 per consentire alle parti di specificare l'interesse alla prosecuzione del giudizio. Nelle more del giudizio i sig.ri coniugi definivano transattivamente la causa con altro procuratore (non Controparte_4 costituitosi in giudizio). Avuta conoscenza per le vie brevi dell'avvenuta transazione della lite, gli odierni ricorrenti inoltravano racc.ta a.r. 23.01.2023 ai coniugi e in pari data Persona_1 racc.ta via pec al procuratore costituito di per chiedere, ad entrambi in solido, Controparte_3 il pagamento dei relativi compensi, richiesta che rimaneva infruttuosa. Successivamente, in data
02.03.2023, le parti depositavano istanza congiunta con cui esponevano l'avvenuta transazione della lite. A seguito di anticipazione dell'udienza al 29.03.2023, nessuna delle parti depositava pagina 3 di 8 note di trattazione scritta, sicchè il Giudice, rinviata la causa ex art. 309 c.p.c. all'udienza del
12.04.2023, dichiarava l'estinzione del giudizio in considerazione della mancata comparizione delle parti. Stante l'inadempimento, poiché i coniugi e Controparte_1 Controparte_2 avevano versato soltanto l'acconto di € 500,00 complessivi (di cui € 478,85 compensi), come da fattura n. 14/2022, chiedevano, pertanto, anche nei confronti di ritenere e Controparte_3 dichiarare che l'attività professionale svolta dagli odierni ricorrenti, come documentata in atti, ha riguardato la fase di studio controversia e la fase introduttiva del giudizio e, pertanto, liquidare i relativi compensi professionali con riferimento al relativo scaglione di valore in complessivi €
2.767,00 oltre le maggiorazioni di legge sopra indicate per seconda parte assistita, rimborso spese generali 15% e CPA 4%. 2) condannare tutti i convenuti in solido fra loro, ai sensi dell'art.
13, c. 8 L. n. 247/2012, al pagamento della somma di € 2.288,15 a titolo di saldo compensi, oltre interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/2002 e succ. mm. a decorrere dal 30° giorno successivo alla consegna della parcella (29.08.2022) fino all'effettivo soddisfo;
3) condannare tutti i convenuti, in solido fra loro, al pagamento delle spese e compensi del presente procedimento, oltre rimb. forf.
15% e CPA 4%, per avervi dato ingiustamente causa.
Si costituivano e i quali eccepivano, preliminarmente, Controparte_1 Controparte_2
l'improcedibilità della domanda avanzata, per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria. Nel merito, eccepivano che, in data 20/10/2021, corrispondevano all'avv. , un Pt_1 acconto di Euro 500,00 (cinquecento/00), a fronte del quale veniva loro rilasciata relativa ricevuta di pagamento del 20 ottobre 2021; il quale consegnava loro un preventivo di spesa del complessivo importo di Euro 800,00 (ottocento/00), per l'attività processuale che si sarebbe resa necessaria nella ipotesi di mancato accordo transattivo con la società creditrice;
quindi, il giorno
06/11/2021, li informava della impossibilità di giungere ad un accordo transattivo, e la necessità di instaurare il giudizio di opposizione, sicchè, sottoscrivevano la procura alle liti e corrispondevano al legale l'importo di Euro 300,00, per far fronte alle spese di giudizio (contributo unificato e marche da bollo); in data 29/06/2022, a seguito del rinvio della prima udienza di comparizione del
22/02/2022, i coniugi , convocati in studio dall'avv. , provvedevano a Controparte_4 Pt_1 corrispondere a quest'ultimo altro acconto dell'importo di Euro 500,00, come da fattura del 29 giugno 2022; tuttavia, il professionista si rifiutò di avanzare qualsivoglia proposta transattiva, pari ad euro 4.000,00, dagli stessi propugnata. Sicchè, in data 18/07/2022, i coniugi , Controparte_4 revocavano l'incarico affidato all'avv. , fissando con lo stesso un incontro per il ritiro del Pt_1 fascicolo e corrispondere il saldo dovuto;
in tale occasione, l'avv. informava che il Pt_1 preventivo in precedenza rilasciato non fosse più valido, ma il rifiutava di CP_1
pagina 4 di 8 corrispondere le somme richieste, offrendo il saldo ritenuto dovuto in ragione del preventivo, pari ad Euro 300,00; somma che veniva rifiutata dal professionista. Sicchè, chiedevano il rigetto della domanda avanzata in quanto infondata sia nell'an che nel quantum.
Nessuno si costituiva per nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, Controparte_3 rimanendo contumace.
La causa, istruita documentalmente e con la prova per testi, viene decisa all'odierna udienza a seguito di discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.
In via preliminare, deve confermarsi l'ordinanza emessa in data 06.02.2024, con la quale veniva rigettata l'eccezione di improcedibilità sollevata non rientrando nell'alveo delle ipotesti previste dall'art. 3, comma 1 D.L. n. 132/2014 , trattandosi di controversia in cui la parte può stare in giudizio personalmente.
Nel merito, deve osservarsi, innanzitutto, in punto di diritto, che l'art. 2233 c.c. fissa una gerarchia tra le fonti, ponendo al primo posto l'autonomia negoziale che, però, deve essere cristallizzata in un accordo scritto, seguita dalle tariffe e dagli usi professionali e, ancora, dalla determinazione del giudice “sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene”. La determinazione giudiziale è, pertanto, sussidiaria in quanto è subordinata alla mancanza di un accordo tra le parti che abbia stabilito la misura del compenso.
Ciò posto, con riguardo al procedimento in oggetto, il ricorrente ha provato di aver svolto attività difensiva consistente nella redazione dell'atto di opposizione del 06.11.2021 e nel deposito di note di trattazione scritta del 16.02.2022.
Diversamente, non risulta provata la sussistenza di un accordo tra le parti circa la determinazione del compenso, come da preventivo scritto che sarebbe stato consegnato al e poi CP_1 stracciato dall'Avv. , pari ad euro 800,00. Pt_1
Invero, il teste , figlio dei coniugi resistenti, dichiarava all'udienza del Testimone_1
27.03.2025, che: nei primi incontri i miei genitori hanno corrisposto in contanti la somma di euro
500,00, poi successivamente la somma di euro 300,00, e ancora dopo la somma di euro 500,00, sempre in contanti. Ricordo che all'inizio, poiché abbiamo prospettato delle difficoltà economiche, poiché mio padre non stava bene in quel periodo, abbiamo chiesto all'Avv. un Pt_1 preventivo di spesa che ci è stato consegnato. A.D.R cap.3): ricordo che all'inizio abbiamo chiesto all'Avv. di contattare la per cercare di chiudere bonariamente la Pt_1 CP_3 controversia, poi successivamente, visto che si prospettava una azione giudiziale, i miei genitori hanno rilasciato la procura alle liti all'Avv. , non ricordo se ciò avvenuto contestualmente Pt_1 al versamento di euro 300,00, credo di si, comunque è avvenuto a fine anno 2021, perché poi mi pagina 5 di 8 ricordo che la prima udienza è stata rinviata e quindi siamo arrivati a metà 2022. A.D.R. cap.4): ricordo che verso metà 2022 ci fu una proposta transattiva della e noi chiedemmo CP_3 all'Avv. di inviare una controproposta dove eravamo disposti a pagare euro 4.000,00. Pt_1
L'Avv. si rifiutò di fare questa controproposta in quanto la somma era troppo esigua e Pt_1 sicuramente sarebbe stata rifiutata da A.D.R. cap.5): ricordo che dopo l'incontro in CP_3 cui l'Avv. si era rifiutato di fare questa controproposta, i miei genitori avevano perso Pt_1 fiducia nell'Avvocato e hanno revocato il mandato. Quindi, ho accompagnato i miei genitori all'ultimo incontro per saldare i compensi e versare gli ultimi 300,00 e l'Avv. in Pt_1 quell'occasione ha tolto dalle mani il preventivo all'inizio consegnato a mio padre e lo ha strappato;
ha detto che quello non valeva più e chiedeva una somma superiore circa euro
3.000,00 – 3.300,00 in totale, non ricordo esattamente la cifra, e quindi chiedeva a saldo la somma di circa euro 2.800,00, se mal non ricordo, e mio padre si rifiutò di pagare. su CP_5 domanda di parte ricorrente. Ricordo che l'episodio in cui è avvenuto lo strappo del preventivo è stato nella stanza dell'Avv. , eravamo solo io e i miei genitori, e l'Avv. . I miei erano Pt_1 Pt_1 seduti difronte la scrivania, vi erano sulla scrivania le carte relative al fascicolo. Mio padre aveva uscito il preventivo originario ed è stato strappato dall'Avvocato.
Tali dichiarazioni non trovano conferma nelle dichiarazioni rese dal teste dei ricorrenti Avv.
IN di MA, collega di studio dell'Avv. , il quale, nella medesima udienza Pt_1 affermava: ricordo che in una prima occasione, avvenuta circa due – tre anni fa, forse nell'aprile
– marzo 2022, l'Avv. parlava con il invitandolo caldamente a cogliere Pt_1 CP_1
l'opportunità di transigere la causa con una finanziaria, e il cliente rispose che in quel momento non aveva le risorse economiche necessarie. Ricordo che poi successivamente ne abbiamo parlato con l'Avv. ricordo che lui fosse contrariato del fatto che il cliente avesse rifiutato questa Pt_1 proposta transattiva, visto che era riuscito a ridurre l'importo originariamente richiesto dalla finanziaria. So che poi, perchè riferitomi dall'Avv. , avvenne in un momento molto Pt_1 successivo questa transazione. Non ricordo se in quell'occasione il cliente chiese di fare una contro proposta. Ricordo anche che vi fu un ultimo incontro con il e si è concluso con CP_1 la consegna di tutta la documentazione e posso affermare che non vi fu alcuna accesa discussione, ho intravisto dalla vetrata che divide la stanza, anche la consegna degli atti e dei documenti.
Ricordo che in queste due occasioni il era da solo, non so se in altre occasioni fosse CP_1 accompagnato da qualcun altro.
Al netto di una valutazione sulla credibilità delle dichiarazioni rese, deve osservarsi che le dichiarazioni del teste non trovano riscontro la documentazione in atti da cui si evince CP_1
pagina 6 di 8 che i coniugi resistenti hanno versato la somma di euro 1.000,00, oltre euro 300,00 per le spese di contributo unificato e marche da bollo;
sicchè, ciò contrasta con l'affermazione dei resistenti e del teste che avrebbero dovuto pagare solo il saldo di euro 300,00, poiché tali somme avrebbero dovuto compensare tutto il corrispettivo asseritamente pattuito, d'altro canto, non emerge nemmeno dalle dichiarazioni rese e dalla documentazione depositata che tali somme fossero destinate ad attività difensive diverse, senza considerare l'esiguità del compenso oggetto del presunto accordo a fronte del valore iniziale della causa e, tenuto conto, dell'attività processuale espletata. Peraltro, l'ultimo versamento di euro 500,00 sarebbe stato versato in prossimità della data in cui è stato poi revocato l'incarico con raccomandata del 18.07.2022, sicchè appare anomala l'ulteriore offerta di euro 300,00 a saldo, effettuata dal durante l'ultimo incontro presso CP_1 lo studio dell'Avv. . Pt_1
Sicchè, in mancanza di accordo, di cui non è stata fornita prova, tenuto conto dell'attività processuale espletata, come documentata in atti, ricadente nel D.M. 55/14, come modificato dal
D.M. 37/18, vigente al momento della revoca dell'incarico professionale, quarto scaglione della tabella n.2, decurtato della metà, tenuto conto del valore della controversia, i compensi professionali spettanti al difensore, odierno ricorrente - determinati in base al DM 55/2014, sono i seguenti:
Fase di studio della controversia euro 810,00 (valore basso)
Fase introduttiva euro 573,50 (valore basso)
Per un totale di euro 1.383,50
A cui deve aggiungersi l'aumento del 30% previsto dall'art.4 del predetto decreto avendo difeso più soggetti, pari alla complessiva somma di euro 1.798,55. Poiché appare documentato che i resistenti hanno già versato la somma di euro 1.000,00, non specificatamente contestata, afferente ai compensi professionali per l'opera prestata, essi devono corrispondere la differenza pari ad euro 798,55, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge ed interessi legali ex art.1284 comma 4 c.c. dalla data di messa in mora (29.08.2022) al soddisfo. Al riguardo, deve rilevarsi che, nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore (cfr., Cass. Civ., Sentenza n. 24973 del 19/08/2022). Inoltre, nel caso di richiesta avente ad pagina 7 di 8 oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense devono essere riconosciuti al professionista gli interessi al tasso previsto per le transazioni commerciali, ex art. 2 e 5 d.lgs. 231/2002, in applicazione del quarto comma dell'art. 1284 cod. civ. e non al tasso legale di cui al primo comma dell'art. 1284 cod. civ. (Cassazione Civile, sezione seconda, ordinanza 10 giugno
2025, n. 15527).
Infine, ai sensi dell'art.13 comma 8 della L. n.247/2012: quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà. Infatti, l'obbligo solidale di pagare le competenze professionali dei difensori, ex art. 68 del r.d.l. n. 1578 del 1933, in caso di definizione della lite mediante transazione, grava su tutti coloro che abbiano aderito a quest'ultima ed abbiano partecipato al giudizio in tal modo definito, non estendendosi, al contrario, nei confronti di chi, pur prestando adesione alla transazione, non abbia però assunto la qualità di parte processuale (Cass. Civ., n.3052/2021). Sicchè, anche la resistente CP_3
avendo transatto la causa con i coniugi resistenti ed essendosi costituita nel predetto giudizio deve
[...] essere condannata in via solidale al pagamento dei suindicati compensi professionali.
Stante la parziale soccombenza, tenuto conto del valore effettivo della controversia per come sopra liquidato in relazione a quanto chiesto in domanda, e la contumacia di sussistono Controparte_3 giustificati motivi per compensare le spese processuali.
PQM
Definitivamente decidendo, previa dichiarazione di contumacia di in parziale Controparte_3 accoglimento della domanda avanzata:
-liquida in favore degli Avv.ti e , per la causale di cui in Parte_1 Parte_1 motivazione, la somma di complessivi euro 798,55, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed interessi legali ex art.1284 comma 4 c.c. dalla data di messa in mora
(29.08.2022) al soddisfo, e condanna i resistenti in solido al pagamento in favore dei ricorrenti del superiore importo;
- spese processuali compensate.
Verbale chiuso alle ore 10.15.
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Cosentino
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