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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/06/2025, n. 7122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7122 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
RG 12347 2024 (+ riunito)
Il Giudice designato, dr.ssa Maria Casola, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 22/05/2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta ai sensi della vigente normativa, ha depositato la presente:
SENTENZA nella causa in materia di lavoro proposta da:
(avv. VALENTINI EMANUELA) Parte_1
ricorrente contro
(avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA) CP_1
resistente
Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto telematicamente in data 26/03/2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio formulando le seguenti CP_1
conclusioni: «- accertare e dichiarare l'illegittima e/o errata emissione delle note di rettifica indicate in epigrafe del presente atto, nonché allegate sub doc.
2, per tutte le ragioni di cui in narrativa;
1 - per l'effetto, revocare e/o annullare le predette note di rettifica, con ogni conseguenza in termini di decadenza, invalidità e/o annullamento anche degli atti dalle stesse dipendenti e/o collegati e/o occasionati.
- con vittoria di spese e competenze di giudizio».
Si costituiva in giudizio la parte resistente, esplicando ampie difese e concludendo per il rigetto della domanda.
Con separato ricorso, iscritto al n. RG 30777/2024, la medesima parte ricorrente conveniva in giudizio l' , chiedendo: CP_1
«accertare e dichiarare l'illegittima e/o errata emissione degli avvisi di addebito
N. 39720240006185822000 dell'importo di Euro 87,17; N.
39720240004583689000 dell'importo di Euro 45,89; N.
39720240006145079000 dell'importo di Euro 8.415,75 per tutte le ragioni di cui in narrativa;
per l'effetto, revocare e/o annullare i predetti avvisi di addebito, con ogni conseguenza in termini di decadenza, invalidità e/o annullamento anche degli atti dalle stesse dipendenti e/o collegati e/o occasionati, fra cui le fondanti note di rettifica. con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Anche in questo giudizio, l' si costituiva tempestivamente, resistendo alla CP_1
domanda.
I due giudizi venivano riuniti. La causa veniva istruita documentalmente e quindi discussa.
All'esito della odierna udienza, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, lette le note di trattazione scritta depositate tempestivamente, il giudice ha depositato la presente sentenza.
In via introduttiva, è bene precisare che la presente sentenza viene redatta secondo principi di sintesi, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del 2012, come modificato dal D.L.
83/2015 conv. nella L. 132/2015.
Inoltre, questo giudice ricorda che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 13747/2004 e successive conformi) occorre attenersi al
“processo di mutamento della motivazione (nel senso di una sua semplificazione-schematizzazione).. e di semplificazione del linguaggio
2 istituzionale, in coincidenza ad una presunzione di legittimità delle attività degli organi istituzionali e con uno speculare obbligo di contestazione della stessa da parte dei suoi destinatari”. Con la conseguenza che il giudicante non deve arrivare ad estrinsecare la “specifica individuazione delle fonti probatorie ritenute idonee a suffragare la ricostruzione fattuale operata”, ma ben adempie al proprio obbligo semplicemente con l'”attestare di avere compiuto le predette operazioni con una formula sintetica.. la quale attesti che i fatti (da lui individuati) hanno trovato riscontro nell'istruttoria documentale e/testimoniale”.
E' ben consentito, dunque, anche a questo giudice adempiere al proprio obbligo di motivazione con l'enunciazione sintetica delle fonti del proprio convincimento in ordine alla ricostruzione dei fatti storici ritenuti rilevanti ai fini della decisione.
Col giudizio n. RG 12347/2024, la ha proposto opposizione Parte_1 avverso le 26 note di rettifica trasmesse dall' dal luglio 2022, per il CP_1 recupero ai sensi dell'art. 1, c. 1175, L. 296/06 delle agevolazioni ex lege n.
190/14, fruite dal 2022 ad oggi da parte della società.
In particolare, oggetto dell'opposizione sono:
- nota di rettifica del 2/06/2023 – periodo di riferimento 12/2022 – importo a recupero Euro 1.454,92;
- nota di rettifica del 2/06/2023 – periodo di riferimento 12/2022 – importo a recupero Euro € 25,25;
- nota di rettifica del 10/09/2023 – periodo di riferimento 01/2023 – importo a recupero Euro 1.549,59;
- nota di rettifica del 13/09/2023 – periodo di riferimento 02/2023 – importo pari ad Euro 18,72;
- nota di rettifica del 18/09/2023 – periodo di riferimento 01/2023 – importo a recupero Euro 24,02;
- nota di rettifica del 21/09/2023 – periodo di riferimento 12/2022 – importo a recupero Euro 26,06;
- nota di rettifica del 21/09/2023 – periodo di riferimento 02/2023 – importo a recupero Euro 1.462,80;
3 - nota di rettifica del 21/09/2023 – periodo di riferimento 07/2022 – importo a recupero Euro 2.365,72;
- nota di rettifica del 29/09/2023 – periodo di riferimento 05/2022 – importo a recupero Euro 833,12;
- nota di rettifica del 29/09/2023 – periodo di riferimento 06/2022 – importo a recupero Euro 2.504,30;
- nota di rettifica del 9/10/2023 – periodo di riferimento 03/2023 – importo a recupero Euro 17,51;
- nota di rettifica del 12/07/2023 – periodo di riferimento 11/2022 – importo a recupero Euro 1.899,32;
- nota di rettifica del 12/07/2023 – periodo di riferimento 09/2022 – importo a recupero Euro 1.817,47;
- nota di rettifica del 07/04/2023 – periodo di riferimento 05/2022 – importo a recupero Euro 793,64;
- nota di rettifica del 10/06/2023 – periodo di riferimento 12/2022 – importo a recupero Euro € 1.454,92;
- nota di rettifica del 10/09/2023 – periodo di riferimento 06/2022 – importo a recupero Euro 2.489,45;
- nota di rettifica del 12/07/2023 – periodo di riferimento 10/2022 – importo a recupero Euro 1.524,12;
- nota di rettifica del 18/09/2023 – periodo di riferimento 01/2023 – importo a recupero Euro 1.549,59;
- nota di rettifica del 02/09/2023 – periodo di riferimento 06/2022 – importo a recupero Euro 2.489,45;
- nota di rettifica del 07/09/2023 – periodo di riferimento 05/2022 – importo a recupero Euro 828,61;
- nota di rettifica del 09/10/2023 – periodo di riferimento 08/2022 – importo a recupero Euro 2.575,95;
- nota di rettifica del 11/10/2023 – periodo di riferimento 12/2022 – importo a recupero Euro 24,24;
- nota di rettifica del 25/11/2023 – periodo di riferimento 09/2022 – importo a recupero Euro 1.888,62;
- nota di rettifica del 25/11/2023 – periodo di riferimento 10/2022 – importo a recupero Euro 1.583,63;
4 - nota di rettifica del 25/11/2023 – periodo di riferimento 11/2022 – importo a recupero Euro 1.973,29;
- nota di rettifica del 30/11/2023 – periodo di riferimento 04/2023 – importo a recupero Euro 17,69;
- nota di rettifica del 30/11/2023 – periodo di riferimento 04/2023 – importo a recupero Euro 647,09.
Tanto premesso, intanto, in via preliminare, il giudice non ritiene di doversi pronunciare sull'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione degli atti opposti, essendo la presente pronuncia di merito in grado di assorbire e superare tale domanda.
Inoltre, sempre in via preliminare, si rileva che non si ravvisano cause d'improponibilità o improcedibilità del ricorso in opposizione alle note di rettifica, stante la facoltatività del rimedio di cui agli articoli 23, 26 e 39 della
Legge 9 marzo 1989, numero 88 e la costante salvezza del ricorso alla tutela giudiziaria.
Nel merito del giudizio, occorre tener conto che, nella prospettazione attorea,
a fondamento di dette note, l'opponente ha ricordato che vi sarebbe l'omesso parziale versamento di quote di competenza della Cassa Edile, per come
CP_ risultato a seguito di ricalcolo eseguito dall' stesso in ragione dei flussi
Uniemens regolarmente inviati dalla medesima società, e il mancato rilascio del DURC per alcuni limitati periodi di tempo.
La società ha contestato i presupposti di emissione di tali note, non essendovi a suo dire alcuna irregolarità ex art. 3 DM 31.01.2015, ed evidenziando di avere sempre ricevuto l'emissione del DURC positivo.
L'opponente ha anche riconosciuto che il DURC non sarebbe stato emesso solo:
-alla data del 11/04/2023, ma la relativa irregolarità sarebbe stata sanata già dal mese successivo col rilascio del 24/05/2023;
- alla data del 13/07/2022 e del 31/08/2022, anche in questi casi, le irregolarità sarebbero state sanate dalle procedure di regolarizzazione attivate.
5 La società fondamentalmente contesta, in ogni caso, che l' possa CP_1
procedere al recupero dei benefici concessi nei periodi pregressi e intermedi rispetti ai quali, invece, il DURC è stato regolarmente emesso.
Col separato ricorso iscritto al n. RG 30777/2024, la società, avendo ricevuto
CP_ in data 12 luglio 2024 la notifica da parte dell' degli avvisi di addebito relativi a contributi oggetto di alcune delle predette note di rettifica rimaste inadempiute, ha avanzato ulteriori contestazioni sul punto.
A fronte della illustrata posizione defensionale assunta dalla , Parte_1
l' , quanto alla matricola 7065618076 della società, rispetto alla quale CP_1
rilevano le note di rettifica a debito emesse per i periodi 12/2022, 01/2023,
02/2023, 03/2023, 04/2023, 05/2023 e 09/2023, ha dedotto che le predette note non sarebbero «state emesse in conseguenza di attestazione di irregolarità contributiva (c.d.Durc interno negativo), bensì a causa dell' applicazione da parte dell'azienda di una aliquota non corretta rispetto a quella dovuta, in forza dell'inquadramento previdenziale aziendale (CSC e codici autorizzativi) in combinazione con l'inquadramento dei singoli lavoratori. Per detti periodi, infatti, l'opponente avrebbe applicato una aliquota pari al 37,65%, quindi, inferiore alla percentuale corretta pari al 38,67% previsto».
L'illegittima applicazione di una aliquota più bassa, senza alcuna previa richiesta di una variazione di inquadramento, avrebbe pertanto determinato il calcolo di un debito aggiuntivo a carico dell'azienda, con conseguente emissione delle sette menzionate note di rettifica
Ora, sul punto, nelle successive repliche, l'opponente ha dedotto che, di contro le note di rettifica de quibus, non scaturirebbero da tale causale, recando il richiamo all'art. 1 c. 1175 L. 296/06, il cui recupero, come già detto sarebbe illegittimo per i periodi in cui la società aveva DURC regolare.
Orbene, in parte qua, il giudice osserva che l'esame delle sette citate note di rettifica 12/2022, 01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023, 05/2023 e 09/2023, come sostenuto dall' , dimostra che la causale della pretesa creditoria CP_1 scaturisce dall'erronea applicazione di aliquote secondo i codici riferiti al personale in forza rispetto all'inquadramento dell'azienda e dei singoli.
Esemplificativamente, se ne riporta uno stralcio della n. 2/23:
6 Le altre citate note chiaramente fanno riferimento a circostanze del tutto simili, generatrici dell'obbligo a carico dell'azienda, ed i fatti costitutivi della pretesa azionata dall' scaturiscono dai dati Uniemens provenienti dall'azienda. CP_1
Così individuati esattamente i fatti generatori degli obblighi di cui alle note di rettifica impugnate, non essendovi stata una precisa contestazione storica della veridicità dei presupposti di fatto dell'obbligo contributivo accertato, né alcuna specifica contestazione giuridica circa l'insorgenza di tale credito, i motivi di opposizione vanno necessariamente respinti.
In relazione alla matricola 7069910121, vengono in rilievo le note di rettifica a debito emesse dall'Ente per i periodi: 05/2022, 06/2022, 07/2022, 08/2022,
09/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022, 01/2023, 02/2023, 04/2023, queste sì rilevanti ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1175 legge 27 dicembre
2006, n. 296.
Al riguardo, l' ha allegato e dimostrato quanto segue, qui, anche per CP_1
ragioni di sintesi, esattamente riportato secondo quanto dedotto in memoria e comprovato per tabulas, trattandosi comunque di insieme di fatti storici non contestati intrinsecamente dalla società:
a) Nota 5/2022 emessa per DURC interno negativo PROT. CP_2
Con l'invito a regolarizzare del 18/07/2024 (all. 3) l' risulta avere CP_1
richiesto il pagamento di due avvisi di addebito (relativi a matricola
7065618076, per gli anni 2018 e 2019) nn.39720180019818520000 e
39720190018272776000 e di un avviso di addebito (per l'anno 2019)
n.39720190018116603000.
7 Il predetto invito a regolarizzare è rimasto privo di riscontro o contestazione e le relative inadempienze non sono state sanate entro il termine di legge e ciò ha comportato l'attestazione di irregolarità contributiva in data 11/08/2022.
b) Nota 6/2022 è stata emessa per DURC negativo PROT. INPS_ 32914533.
Con l'invito a regolarizzare del 3/10/2022 (all. 4) è stato richiesto il pagamento dei predetti avvisi di addebito relativamente alla matricola 7065618076
(39720180019818520000 e 39720190018272776000) e dell'avviso per la matricola 7069910121 (n. 39720190018116603000).
Anche tale invito è rimasto privo di riscontro e/o contestazione e le relative inadempienze non sono state sanate entro il termine di legge previsto. Ciò ha comportato l'attestazione di irregolarità contributiva in data 28/10/2022.
c) Note 8/2022, 09/2022 emesse per DURC negativo prot. INPS_33759964.
Con l'invito a regolarizzare del 28/11/2022 (all. 5) è stato richiesto il pagamento dei predetti avvisi di addebito (relativi alla matricola 7065618076, per gli anni 2018 e 2019) n.39720180019818520000 e n.
39720190018272776000) e di un avviso di addebito (per la matricola
7069910121 e per l'anno 2019) n.39720190018116603000: l'invito è rimasto privo di riscontro e/o contestazione e le relative inadempienze non sono state sanate entro il termine previsto. Ciò ha comportato l'attestazione di irregolarità contributiva in data 16/12/2022.
d) Note 10/2022, 11/2022 emesse per DURC negativo PROT.
INPS_34319854.
Con l'invito a regolarizzare del 20/01/2023 (all. 6) è stato richiesto il pagamento dei predetti avvisi di addebito (relativi alla matricola 7065618076, per gli anni 2018 e 2019) nn.39720180019818520000 e
39720190018272776000) e di un avviso di addebito (relativo alla matricola
7069910121, per l'anno 2019) n.39720190018116603000. L'istante, a mezzo comunicazione su cassetto bidirezionale prot.
.CMBDR.23012023.0763698, allegava copia della definizione agevolata CP_1
proposta in data 19/01/2023 (all. 7), per i predetti avvisi.
Successivamente, a seguito della definizione agevolata, il debito dell'Ente era oggetto di stralcio;
mentre residuava l'irregolarità per Cassa Edile, che non era stata sanata nei termini. Conseguentemente, il DURC INPS_ 34825132 veniva comunque rilasciato irregolare per Cassa Edile in data 22/02/2023.
8 e) Note 12/2022 e 01/2023 emesse per DURC negativo PROT. INPS_ 34825132.
Con l'invito a regolarizzare del 27/02/2023 (all. 8) è stato richiesto l'invio e il versamento del DM non presentato per competenza 12/2017 matricola 7065618076, debito sanato in corso di emissione della regolarità contributiva. Il DURC CP_1
34825132 veniva comunque rilasciato irregolare per Cassa Edile in data
22/02/2023;
f) Nota 02/2023 emessa per DURC negativo prot. IN_37937787, regolare per ma irregolare per IN e AS DI, con conseguente attestazione di CP_1
irregolarità contributiva del 11/04/2023 (all. 9).
g) nota 4/2023 emessa per errato conguaglio (su misure di integrazione salariale n.
7000509015569, essendo stato integralmente disconosciuto il conguaglio relativo al codice L038). L'azienda non ha mai esposto la misura n. 700050901556 come anticipata nel flusso pertanto non è stato possibile riconoscere il Pt_2
relativo conguaglio. Sul punto non sono state formulate contestazioni da parte della ricorrente, con la conseguenza dell'integrale debenza dell'importo.
Ora, tanto chiarito, sul punto, la società non ha negato specificamente la verità storica delle circostanze dedotte dall' , ma ha essenzialmente contestato la CP_3 correttezza giuridica del modus procedendi dell' , affermando che l'art. 1, CP_1
comma 1175, L. 296/2006 subordina la fruizione dei benefici contributivi al
"possesso" del DURC da parte del datore di lavoro. Quindi l'opponente ha evidenziato che le presunte irregolarità nei versamenti, oltre ad essere state tempestivamente sanate dalla società attraverso una rateizzazione, non potrebbero giustificare il recupero retroattivo dei benefici per periodi in cui il DURC era regolare.
La tesi sostenuta dall'opponente non risulta tuttavia condivisibile.
Invero, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, L. 27 dicembre 2006, n. 296, "a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".
9 In ordine all'interpretazione di questa norma, questo giudice condivide gli argomenti spesi in numerosi precedenti giurisprudenziali di legittimità e di merito ed, in particolare, nella sentenza della Corte cassazione n. 30788/2024, nella quale si legge: «Deve convenirsi con il Procuratore Generale laddove osserva che il mero possesso del DURC, di per sé solo, non può essere inteso come dimostrazione ex se della regolarità contributiva e non può, quindi, essere considerato elemento che impedisce, di fatto, all' di procedere al recupero di sgravi che Controparte_4
risultino indebitamente fruiti, a ciò ostando le peculiari funzioni e finalità del documento nonché la lettera stessa dell'art. 1, comma 1175, cit. che qualifica il
Durc come condizione necessaria ma non sufficiente per fruire dei benefici contributivi, posto che è altresì richiesta “l'assenza di violazioni nelle predette materie” e restano “fermi gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Su un piano più generale, «è costante l'orientamento secondo cui, nascendo (ed essendo conformato) il rapporto di obbligazione contributiva direttamente dalla legge, per modo che gli atti ed i procedimenti amministrativi posti in essere dagli enti previdenziali in ordine alla sua gestione possiedono natura meramente ricognitiva, le iniziative degli enti medesimi che siano dirette alla riscossione di contributi che, con precedenti determinazioni, gli stessi enti avevano ritenuto non dovuti non sono propriamente riconducibili alla figura dell'autotutela, quale espressione del potere autoritativo dell'amministrazione di provvedere in merito ad atti precedentemente emanati, e non sono pertanto assoggettabili alle relative garanzie formali e sostanziali (così già Cass. n. 256 del 2001); si è recentemente precisato che tale principio non può soffrire deroghe nemmeno in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 10, che tutela l'affidamento del contribuente, trattandosi di principio che va contemperato con l'inderogabilità delle norme tributarie, l'indisponibilità dell'obbligazione contributiva, la vincolatività della funzione di imposizione e l'irrinunciabilità del diritto ai contributi, con conseguente impossibilità di attribuire effetti vincolanti per sé e per il giudice ordinario alle determinazioni dell'ente concernenti la sussistenza e la misura dell'obbligazione contributiva, sotto pena di riconoscere agli enti previdenziali un potere normativo che sarebbe in palese
10 conflitto con il principio costituzionale della riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost. » (così Cass. n. 36846/2022, che richiama n. 16865 del 2020)».
In senso analogo, più di recente, si è pronunciata la Corte di Appello di Milano n.
28/2025, i cui passaggi salienti sono di seguito riportati, anche ai sensi dell'art. 118 disp att cpc. «Alla luce delle richiamate disposizioni di legge e dell'interpretazione fornitane dalla Corte di Cassazione, ritiene il Collegio che non sia sufficiente per fruire dei benefici contributivi il dato formale del possesso del Durc, dovendo sussistere, quale condizione necessaria, l'effettiva e costante regolarità contributiva
(in questi termini cfr. Corte d'Appello di Milano, n. 1822/2019, est. pres. Per_1
. Tanto premesso, nel caso di specie, a fronte delle inadempienze di Per_2 CP_5
CP_ correttamente accertate dall' con il verbale di accertamento e notificazione dell'8 10.2020 n. (...) del 7 dicembre 2017, non sussiste la condizione di regolarità contributiva, cui la legge subordina la fruizione degli esoneri contributivi, indipendentemente dall'avvenuto rilascio del Durc positivo. Ciò a maggior ragione se si considera che, come condivisibilmente evidenziato in plurimi precedenti di questa Corte, "il DURC, come indicato nello stesso documento, "viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa", restando "impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute". Occorre infatti rilevare che il CP_ DURC viene rilasciato sulla scorta dei dati e delle registrazioni in possesso dell'
"allo stato degli atti" così come trasmessi ed elaborati in via telematica dalle stesse aziende. Lo stesso D.M. 24 ottobre 2007 consente di affermare che i requisiti e le condizioni in presenza dei quali deve essere emessa la relativa attestazione non possono essere intesi come regolarità contributiva in senso stretto …, dovendo lo stesso essere emesso anche nell'ipotesi in cui l'azienda abbia debiti contributivi che siano stati oggetto di rateizzazione, di sospensioni dei pagamenti, di istanze di compensazione" (vedi Corte d'Appello di Milano , est. Dossi, Sentenza n. 314/2020 pubbl. il 29/04/2020; cfr. Corte d'Appello di Milano, n. 495/2018, est.
Locorotondo). Alla luce delle considerazioni esposte si ritiene legittima la pretesa CP_ dell' di procedere al recupero delle differenze contributive corrispondenti agli sgravi indebitamente fruiti dalla cooperativa, con conseguente rigetto del motivo di gravame in esame”.
Il Giudice presta convinta adesione a tali argomenti e dunque ritiene i motivi di doglianza avanzati in parte qua dalla società opponente destituiti di fondamento
11 giuridico. Anche in questo caso, il creditore, cioè l' ha dimostrato i fatti CP_1
costitutivi del diritto azionato, esattamente allegati, ed il debitore opponente non ha allegato adeguatamente, né comunque provato la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
Pertanto, il ricorso in opposizione alle note di rettifica va respinto.
Tanto accertato, occorre quindi tenere conto che le predette note di rettifica, rimaste inadempiute, sono confluite in successivi avvisi di addebito.
CP_ A tal fine si ricorda che, in data 12 luglio 2024, sono stati notificati dall' alla medesima società tre avvisi di addebito relativi a contributi oggetto di tre note di rettifica rimaste inadempiute in quanto impugnate nell'ambito del presente procedimento, cioè:
N. 39720240006185822000 dell'importo di Euro 87,17 riguardante l'inadempienza rispetto alle note di rettifica inerenti al recupero contributivo oltre somme aggiuntive per il periodo di gennaio 2023, febbraio 2023, marzo 2023 e maggio
2023;
N. 39720240004583689000 dell'importo di Euro 45,89 riguardante l'inadempienza rispetto alle note di rettifica inerenti al recupero contributivo oltre somme aggiuntive per il periodo di ottobre 2023 e novembre 2023;
N. 39720240006145079000 dell'importo di Euro 8.415,75 riguardante l'inadempienza rispetto alle note di rettifica inerenti al recupero contributivo oltre somme aggiuntive per il periodo di maggio 2022, giugno 2022, dicembre 2022, gennaio 2023, febbraio 2023.
La società rispetto a tali atti ha avanzato motivi di opposizione che riflettono e conseguono alle ragioni di doglianza avanzate rispetto alle note di rettifica, quali atti presupposti.
Pertanto, anche questi motivi di contestazione della legittimità dell'avviso di addebito vanno disattesi per le ragioni già sopra illustrate.
Da ciò consegue l'integrale infondatezza anche del secondo ricorso proposto, che, quindi, deve essere rigettato.
Tenuto conto dell'esito del giudizio le spese sono poste a carico della parte ricorrente secondo la liquidazione espressa in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi;
12 Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
2.100,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa se dovute.
Roma, 18/06/2025
Si comunichi
Il Giudice
Dott.ssa Maria Casola
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
RG 12347 2024 (+ riunito)
Il Giudice designato, dr.ssa Maria Casola, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 22/05/2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta ai sensi della vigente normativa, ha depositato la presente:
SENTENZA nella causa in materia di lavoro proposta da:
(avv. VALENTINI EMANUELA) Parte_1
ricorrente contro
(avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA) CP_1
resistente
Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto telematicamente in data 26/03/2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio formulando le seguenti CP_1
conclusioni: «- accertare e dichiarare l'illegittima e/o errata emissione delle note di rettifica indicate in epigrafe del presente atto, nonché allegate sub doc.
2, per tutte le ragioni di cui in narrativa;
1 - per l'effetto, revocare e/o annullare le predette note di rettifica, con ogni conseguenza in termini di decadenza, invalidità e/o annullamento anche degli atti dalle stesse dipendenti e/o collegati e/o occasionati.
- con vittoria di spese e competenze di giudizio».
Si costituiva in giudizio la parte resistente, esplicando ampie difese e concludendo per il rigetto della domanda.
Con separato ricorso, iscritto al n. RG 30777/2024, la medesima parte ricorrente conveniva in giudizio l' , chiedendo: CP_1
«accertare e dichiarare l'illegittima e/o errata emissione degli avvisi di addebito
N. 39720240006185822000 dell'importo di Euro 87,17; N.
39720240004583689000 dell'importo di Euro 45,89; N.
39720240006145079000 dell'importo di Euro 8.415,75 per tutte le ragioni di cui in narrativa;
per l'effetto, revocare e/o annullare i predetti avvisi di addebito, con ogni conseguenza in termini di decadenza, invalidità e/o annullamento anche degli atti dalle stesse dipendenti e/o collegati e/o occasionati, fra cui le fondanti note di rettifica. con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Anche in questo giudizio, l' si costituiva tempestivamente, resistendo alla CP_1
domanda.
I due giudizi venivano riuniti. La causa veniva istruita documentalmente e quindi discussa.
All'esito della odierna udienza, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, lette le note di trattazione scritta depositate tempestivamente, il giudice ha depositato la presente sentenza.
In via introduttiva, è bene precisare che la presente sentenza viene redatta secondo principi di sintesi, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del 2012, come modificato dal D.L.
83/2015 conv. nella L. 132/2015.
Inoltre, questo giudice ricorda che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 13747/2004 e successive conformi) occorre attenersi al
“processo di mutamento della motivazione (nel senso di una sua semplificazione-schematizzazione).. e di semplificazione del linguaggio
2 istituzionale, in coincidenza ad una presunzione di legittimità delle attività degli organi istituzionali e con uno speculare obbligo di contestazione della stessa da parte dei suoi destinatari”. Con la conseguenza che il giudicante non deve arrivare ad estrinsecare la “specifica individuazione delle fonti probatorie ritenute idonee a suffragare la ricostruzione fattuale operata”, ma ben adempie al proprio obbligo semplicemente con l'”attestare di avere compiuto le predette operazioni con una formula sintetica.. la quale attesti che i fatti (da lui individuati) hanno trovato riscontro nell'istruttoria documentale e/testimoniale”.
E' ben consentito, dunque, anche a questo giudice adempiere al proprio obbligo di motivazione con l'enunciazione sintetica delle fonti del proprio convincimento in ordine alla ricostruzione dei fatti storici ritenuti rilevanti ai fini della decisione.
Col giudizio n. RG 12347/2024, la ha proposto opposizione Parte_1 avverso le 26 note di rettifica trasmesse dall' dal luglio 2022, per il CP_1 recupero ai sensi dell'art. 1, c. 1175, L. 296/06 delle agevolazioni ex lege n.
190/14, fruite dal 2022 ad oggi da parte della società.
In particolare, oggetto dell'opposizione sono:
- nota di rettifica del 2/06/2023 – periodo di riferimento 12/2022 – importo a recupero Euro 1.454,92;
- nota di rettifica del 2/06/2023 – periodo di riferimento 12/2022 – importo a recupero Euro € 25,25;
- nota di rettifica del 10/09/2023 – periodo di riferimento 01/2023 – importo a recupero Euro 1.549,59;
- nota di rettifica del 13/09/2023 – periodo di riferimento 02/2023 – importo pari ad Euro 18,72;
- nota di rettifica del 18/09/2023 – periodo di riferimento 01/2023 – importo a recupero Euro 24,02;
- nota di rettifica del 21/09/2023 – periodo di riferimento 12/2022 – importo a recupero Euro 26,06;
- nota di rettifica del 21/09/2023 – periodo di riferimento 02/2023 – importo a recupero Euro 1.462,80;
3 - nota di rettifica del 21/09/2023 – periodo di riferimento 07/2022 – importo a recupero Euro 2.365,72;
- nota di rettifica del 29/09/2023 – periodo di riferimento 05/2022 – importo a recupero Euro 833,12;
- nota di rettifica del 29/09/2023 – periodo di riferimento 06/2022 – importo a recupero Euro 2.504,30;
- nota di rettifica del 9/10/2023 – periodo di riferimento 03/2023 – importo a recupero Euro 17,51;
- nota di rettifica del 12/07/2023 – periodo di riferimento 11/2022 – importo a recupero Euro 1.899,32;
- nota di rettifica del 12/07/2023 – periodo di riferimento 09/2022 – importo a recupero Euro 1.817,47;
- nota di rettifica del 07/04/2023 – periodo di riferimento 05/2022 – importo a recupero Euro 793,64;
- nota di rettifica del 10/06/2023 – periodo di riferimento 12/2022 – importo a recupero Euro € 1.454,92;
- nota di rettifica del 10/09/2023 – periodo di riferimento 06/2022 – importo a recupero Euro 2.489,45;
- nota di rettifica del 12/07/2023 – periodo di riferimento 10/2022 – importo a recupero Euro 1.524,12;
- nota di rettifica del 18/09/2023 – periodo di riferimento 01/2023 – importo a recupero Euro 1.549,59;
- nota di rettifica del 02/09/2023 – periodo di riferimento 06/2022 – importo a recupero Euro 2.489,45;
- nota di rettifica del 07/09/2023 – periodo di riferimento 05/2022 – importo a recupero Euro 828,61;
- nota di rettifica del 09/10/2023 – periodo di riferimento 08/2022 – importo a recupero Euro 2.575,95;
- nota di rettifica del 11/10/2023 – periodo di riferimento 12/2022 – importo a recupero Euro 24,24;
- nota di rettifica del 25/11/2023 – periodo di riferimento 09/2022 – importo a recupero Euro 1.888,62;
- nota di rettifica del 25/11/2023 – periodo di riferimento 10/2022 – importo a recupero Euro 1.583,63;
4 - nota di rettifica del 25/11/2023 – periodo di riferimento 11/2022 – importo a recupero Euro 1.973,29;
- nota di rettifica del 30/11/2023 – periodo di riferimento 04/2023 – importo a recupero Euro 17,69;
- nota di rettifica del 30/11/2023 – periodo di riferimento 04/2023 – importo a recupero Euro 647,09.
Tanto premesso, intanto, in via preliminare, il giudice non ritiene di doversi pronunciare sull'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione degli atti opposti, essendo la presente pronuncia di merito in grado di assorbire e superare tale domanda.
Inoltre, sempre in via preliminare, si rileva che non si ravvisano cause d'improponibilità o improcedibilità del ricorso in opposizione alle note di rettifica, stante la facoltatività del rimedio di cui agli articoli 23, 26 e 39 della
Legge 9 marzo 1989, numero 88 e la costante salvezza del ricorso alla tutela giudiziaria.
Nel merito del giudizio, occorre tener conto che, nella prospettazione attorea,
a fondamento di dette note, l'opponente ha ricordato che vi sarebbe l'omesso parziale versamento di quote di competenza della Cassa Edile, per come
CP_ risultato a seguito di ricalcolo eseguito dall' stesso in ragione dei flussi
Uniemens regolarmente inviati dalla medesima società, e il mancato rilascio del DURC per alcuni limitati periodi di tempo.
La società ha contestato i presupposti di emissione di tali note, non essendovi a suo dire alcuna irregolarità ex art. 3 DM 31.01.2015, ed evidenziando di avere sempre ricevuto l'emissione del DURC positivo.
L'opponente ha anche riconosciuto che il DURC non sarebbe stato emesso solo:
-alla data del 11/04/2023, ma la relativa irregolarità sarebbe stata sanata già dal mese successivo col rilascio del 24/05/2023;
- alla data del 13/07/2022 e del 31/08/2022, anche in questi casi, le irregolarità sarebbero state sanate dalle procedure di regolarizzazione attivate.
5 La società fondamentalmente contesta, in ogni caso, che l' possa CP_1
procedere al recupero dei benefici concessi nei periodi pregressi e intermedi rispetti ai quali, invece, il DURC è stato regolarmente emesso.
Col separato ricorso iscritto al n. RG 30777/2024, la società, avendo ricevuto
CP_ in data 12 luglio 2024 la notifica da parte dell' degli avvisi di addebito relativi a contributi oggetto di alcune delle predette note di rettifica rimaste inadempiute, ha avanzato ulteriori contestazioni sul punto.
A fronte della illustrata posizione defensionale assunta dalla , Parte_1
l' , quanto alla matricola 7065618076 della società, rispetto alla quale CP_1
rilevano le note di rettifica a debito emesse per i periodi 12/2022, 01/2023,
02/2023, 03/2023, 04/2023, 05/2023 e 09/2023, ha dedotto che le predette note non sarebbero «state emesse in conseguenza di attestazione di irregolarità contributiva (c.d.Durc interno negativo), bensì a causa dell' applicazione da parte dell'azienda di una aliquota non corretta rispetto a quella dovuta, in forza dell'inquadramento previdenziale aziendale (CSC e codici autorizzativi) in combinazione con l'inquadramento dei singoli lavoratori. Per detti periodi, infatti, l'opponente avrebbe applicato una aliquota pari al 37,65%, quindi, inferiore alla percentuale corretta pari al 38,67% previsto».
L'illegittima applicazione di una aliquota più bassa, senza alcuna previa richiesta di una variazione di inquadramento, avrebbe pertanto determinato il calcolo di un debito aggiuntivo a carico dell'azienda, con conseguente emissione delle sette menzionate note di rettifica
Ora, sul punto, nelle successive repliche, l'opponente ha dedotto che, di contro le note di rettifica de quibus, non scaturirebbero da tale causale, recando il richiamo all'art. 1 c. 1175 L. 296/06, il cui recupero, come già detto sarebbe illegittimo per i periodi in cui la società aveva DURC regolare.
Orbene, in parte qua, il giudice osserva che l'esame delle sette citate note di rettifica 12/2022, 01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023, 05/2023 e 09/2023, come sostenuto dall' , dimostra che la causale della pretesa creditoria CP_1 scaturisce dall'erronea applicazione di aliquote secondo i codici riferiti al personale in forza rispetto all'inquadramento dell'azienda e dei singoli.
Esemplificativamente, se ne riporta uno stralcio della n. 2/23:
6 Le altre citate note chiaramente fanno riferimento a circostanze del tutto simili, generatrici dell'obbligo a carico dell'azienda, ed i fatti costitutivi della pretesa azionata dall' scaturiscono dai dati Uniemens provenienti dall'azienda. CP_1
Così individuati esattamente i fatti generatori degli obblighi di cui alle note di rettifica impugnate, non essendovi stata una precisa contestazione storica della veridicità dei presupposti di fatto dell'obbligo contributivo accertato, né alcuna specifica contestazione giuridica circa l'insorgenza di tale credito, i motivi di opposizione vanno necessariamente respinti.
In relazione alla matricola 7069910121, vengono in rilievo le note di rettifica a debito emesse dall'Ente per i periodi: 05/2022, 06/2022, 07/2022, 08/2022,
09/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022, 01/2023, 02/2023, 04/2023, queste sì rilevanti ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1175 legge 27 dicembre
2006, n. 296.
Al riguardo, l' ha allegato e dimostrato quanto segue, qui, anche per CP_1
ragioni di sintesi, esattamente riportato secondo quanto dedotto in memoria e comprovato per tabulas, trattandosi comunque di insieme di fatti storici non contestati intrinsecamente dalla società:
a) Nota 5/2022 emessa per DURC interno negativo PROT. CP_2
Con l'invito a regolarizzare del 18/07/2024 (all. 3) l' risulta avere CP_1
richiesto il pagamento di due avvisi di addebito (relativi a matricola
7065618076, per gli anni 2018 e 2019) nn.39720180019818520000 e
39720190018272776000 e di un avviso di addebito (per l'anno 2019)
n.39720190018116603000.
7 Il predetto invito a regolarizzare è rimasto privo di riscontro o contestazione e le relative inadempienze non sono state sanate entro il termine di legge e ciò ha comportato l'attestazione di irregolarità contributiva in data 11/08/2022.
b) Nota 6/2022 è stata emessa per DURC negativo PROT. INPS_ 32914533.
Con l'invito a regolarizzare del 3/10/2022 (all. 4) è stato richiesto il pagamento dei predetti avvisi di addebito relativamente alla matricola 7065618076
(39720180019818520000 e 39720190018272776000) e dell'avviso per la matricola 7069910121 (n. 39720190018116603000).
Anche tale invito è rimasto privo di riscontro e/o contestazione e le relative inadempienze non sono state sanate entro il termine di legge previsto. Ciò ha comportato l'attestazione di irregolarità contributiva in data 28/10/2022.
c) Note 8/2022, 09/2022 emesse per DURC negativo prot. INPS_33759964.
Con l'invito a regolarizzare del 28/11/2022 (all. 5) è stato richiesto il pagamento dei predetti avvisi di addebito (relativi alla matricola 7065618076, per gli anni 2018 e 2019) n.39720180019818520000 e n.
39720190018272776000) e di un avviso di addebito (per la matricola
7069910121 e per l'anno 2019) n.39720190018116603000: l'invito è rimasto privo di riscontro e/o contestazione e le relative inadempienze non sono state sanate entro il termine previsto. Ciò ha comportato l'attestazione di irregolarità contributiva in data 16/12/2022.
d) Note 10/2022, 11/2022 emesse per DURC negativo PROT.
INPS_34319854.
Con l'invito a regolarizzare del 20/01/2023 (all. 6) è stato richiesto il pagamento dei predetti avvisi di addebito (relativi alla matricola 7065618076, per gli anni 2018 e 2019) nn.39720180019818520000 e
39720190018272776000) e di un avviso di addebito (relativo alla matricola
7069910121, per l'anno 2019) n.39720190018116603000. L'istante, a mezzo comunicazione su cassetto bidirezionale prot.
.CMBDR.23012023.0763698, allegava copia della definizione agevolata CP_1
proposta in data 19/01/2023 (all. 7), per i predetti avvisi.
Successivamente, a seguito della definizione agevolata, il debito dell'Ente era oggetto di stralcio;
mentre residuava l'irregolarità per Cassa Edile, che non era stata sanata nei termini. Conseguentemente, il DURC INPS_ 34825132 veniva comunque rilasciato irregolare per Cassa Edile in data 22/02/2023.
8 e) Note 12/2022 e 01/2023 emesse per DURC negativo PROT. INPS_ 34825132.
Con l'invito a regolarizzare del 27/02/2023 (all. 8) è stato richiesto l'invio e il versamento del DM non presentato per competenza 12/2017 matricola 7065618076, debito sanato in corso di emissione della regolarità contributiva. Il DURC CP_1
34825132 veniva comunque rilasciato irregolare per Cassa Edile in data
22/02/2023;
f) Nota 02/2023 emessa per DURC negativo prot. IN_37937787, regolare per ma irregolare per IN e AS DI, con conseguente attestazione di CP_1
irregolarità contributiva del 11/04/2023 (all. 9).
g) nota 4/2023 emessa per errato conguaglio (su misure di integrazione salariale n.
7000509015569, essendo stato integralmente disconosciuto il conguaglio relativo al codice L038). L'azienda non ha mai esposto la misura n. 700050901556 come anticipata nel flusso pertanto non è stato possibile riconoscere il Pt_2
relativo conguaglio. Sul punto non sono state formulate contestazioni da parte della ricorrente, con la conseguenza dell'integrale debenza dell'importo.
Ora, tanto chiarito, sul punto, la società non ha negato specificamente la verità storica delle circostanze dedotte dall' , ma ha essenzialmente contestato la CP_3 correttezza giuridica del modus procedendi dell' , affermando che l'art. 1, CP_1
comma 1175, L. 296/2006 subordina la fruizione dei benefici contributivi al
"possesso" del DURC da parte del datore di lavoro. Quindi l'opponente ha evidenziato che le presunte irregolarità nei versamenti, oltre ad essere state tempestivamente sanate dalla società attraverso una rateizzazione, non potrebbero giustificare il recupero retroattivo dei benefici per periodi in cui il DURC era regolare.
La tesi sostenuta dall'opponente non risulta tuttavia condivisibile.
Invero, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, L. 27 dicembre 2006, n. 296, "a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".
9 In ordine all'interpretazione di questa norma, questo giudice condivide gli argomenti spesi in numerosi precedenti giurisprudenziali di legittimità e di merito ed, in particolare, nella sentenza della Corte cassazione n. 30788/2024, nella quale si legge: «Deve convenirsi con il Procuratore Generale laddove osserva che il mero possesso del DURC, di per sé solo, non può essere inteso come dimostrazione ex se della regolarità contributiva e non può, quindi, essere considerato elemento che impedisce, di fatto, all' di procedere al recupero di sgravi che Controparte_4
risultino indebitamente fruiti, a ciò ostando le peculiari funzioni e finalità del documento nonché la lettera stessa dell'art. 1, comma 1175, cit. che qualifica il
Durc come condizione necessaria ma non sufficiente per fruire dei benefici contributivi, posto che è altresì richiesta “l'assenza di violazioni nelle predette materie” e restano “fermi gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Su un piano più generale, «è costante l'orientamento secondo cui, nascendo (ed essendo conformato) il rapporto di obbligazione contributiva direttamente dalla legge, per modo che gli atti ed i procedimenti amministrativi posti in essere dagli enti previdenziali in ordine alla sua gestione possiedono natura meramente ricognitiva, le iniziative degli enti medesimi che siano dirette alla riscossione di contributi che, con precedenti determinazioni, gli stessi enti avevano ritenuto non dovuti non sono propriamente riconducibili alla figura dell'autotutela, quale espressione del potere autoritativo dell'amministrazione di provvedere in merito ad atti precedentemente emanati, e non sono pertanto assoggettabili alle relative garanzie formali e sostanziali (così già Cass. n. 256 del 2001); si è recentemente precisato che tale principio non può soffrire deroghe nemmeno in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 10, che tutela l'affidamento del contribuente, trattandosi di principio che va contemperato con l'inderogabilità delle norme tributarie, l'indisponibilità dell'obbligazione contributiva, la vincolatività della funzione di imposizione e l'irrinunciabilità del diritto ai contributi, con conseguente impossibilità di attribuire effetti vincolanti per sé e per il giudice ordinario alle determinazioni dell'ente concernenti la sussistenza e la misura dell'obbligazione contributiva, sotto pena di riconoscere agli enti previdenziali un potere normativo che sarebbe in palese
10 conflitto con il principio costituzionale della riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost. » (così Cass. n. 36846/2022, che richiama n. 16865 del 2020)».
In senso analogo, più di recente, si è pronunciata la Corte di Appello di Milano n.
28/2025, i cui passaggi salienti sono di seguito riportati, anche ai sensi dell'art. 118 disp att cpc. «Alla luce delle richiamate disposizioni di legge e dell'interpretazione fornitane dalla Corte di Cassazione, ritiene il Collegio che non sia sufficiente per fruire dei benefici contributivi il dato formale del possesso del Durc, dovendo sussistere, quale condizione necessaria, l'effettiva e costante regolarità contributiva
(in questi termini cfr. Corte d'Appello di Milano, n. 1822/2019, est. pres. Per_1
. Tanto premesso, nel caso di specie, a fronte delle inadempienze di Per_2 CP_5
CP_ correttamente accertate dall' con il verbale di accertamento e notificazione dell'8 10.2020 n. (...) del 7 dicembre 2017, non sussiste la condizione di regolarità contributiva, cui la legge subordina la fruizione degli esoneri contributivi, indipendentemente dall'avvenuto rilascio del Durc positivo. Ciò a maggior ragione se si considera che, come condivisibilmente evidenziato in plurimi precedenti di questa Corte, "il DURC, come indicato nello stesso documento, "viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa", restando "impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute". Occorre infatti rilevare che il CP_ DURC viene rilasciato sulla scorta dei dati e delle registrazioni in possesso dell'
"allo stato degli atti" così come trasmessi ed elaborati in via telematica dalle stesse aziende. Lo stesso D.M. 24 ottobre 2007 consente di affermare che i requisiti e le condizioni in presenza dei quali deve essere emessa la relativa attestazione non possono essere intesi come regolarità contributiva in senso stretto …, dovendo lo stesso essere emesso anche nell'ipotesi in cui l'azienda abbia debiti contributivi che siano stati oggetto di rateizzazione, di sospensioni dei pagamenti, di istanze di compensazione" (vedi Corte d'Appello di Milano , est. Dossi, Sentenza n. 314/2020 pubbl. il 29/04/2020; cfr. Corte d'Appello di Milano, n. 495/2018, est.
Locorotondo). Alla luce delle considerazioni esposte si ritiene legittima la pretesa CP_ dell' di procedere al recupero delle differenze contributive corrispondenti agli sgravi indebitamente fruiti dalla cooperativa, con conseguente rigetto del motivo di gravame in esame”.
Il Giudice presta convinta adesione a tali argomenti e dunque ritiene i motivi di doglianza avanzati in parte qua dalla società opponente destituiti di fondamento
11 giuridico. Anche in questo caso, il creditore, cioè l' ha dimostrato i fatti CP_1
costitutivi del diritto azionato, esattamente allegati, ed il debitore opponente non ha allegato adeguatamente, né comunque provato la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
Pertanto, il ricorso in opposizione alle note di rettifica va respinto.
Tanto accertato, occorre quindi tenere conto che le predette note di rettifica, rimaste inadempiute, sono confluite in successivi avvisi di addebito.
CP_ A tal fine si ricorda che, in data 12 luglio 2024, sono stati notificati dall' alla medesima società tre avvisi di addebito relativi a contributi oggetto di tre note di rettifica rimaste inadempiute in quanto impugnate nell'ambito del presente procedimento, cioè:
N. 39720240006185822000 dell'importo di Euro 87,17 riguardante l'inadempienza rispetto alle note di rettifica inerenti al recupero contributivo oltre somme aggiuntive per il periodo di gennaio 2023, febbraio 2023, marzo 2023 e maggio
2023;
N. 39720240004583689000 dell'importo di Euro 45,89 riguardante l'inadempienza rispetto alle note di rettifica inerenti al recupero contributivo oltre somme aggiuntive per il periodo di ottobre 2023 e novembre 2023;
N. 39720240006145079000 dell'importo di Euro 8.415,75 riguardante l'inadempienza rispetto alle note di rettifica inerenti al recupero contributivo oltre somme aggiuntive per il periodo di maggio 2022, giugno 2022, dicembre 2022, gennaio 2023, febbraio 2023.
La società rispetto a tali atti ha avanzato motivi di opposizione che riflettono e conseguono alle ragioni di doglianza avanzate rispetto alle note di rettifica, quali atti presupposti.
Pertanto, anche questi motivi di contestazione della legittimità dell'avviso di addebito vanno disattesi per le ragioni già sopra illustrate.
Da ciò consegue l'integrale infondatezza anche del secondo ricorso proposto, che, quindi, deve essere rigettato.
Tenuto conto dell'esito del giudizio le spese sono poste a carico della parte ricorrente secondo la liquidazione espressa in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi;
12 Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
2.100,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa se dovute.
Roma, 18/06/2025
Si comunichi
Il Giudice
Dott.ssa Maria Casola
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