Art. 2.
Nella riserva naturale orientata biogenetica della Foresta di Tarvisio sono vietate la raccolta di specie vegetali ed animali e la caccia; sono ammesse le utilizzazioni boschive compatibili con le finalita' della riserva, fatti salvi i diritti delle popolazioni locali.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 21 luglio 1988, n. 830 (in G.U. 1ª s.s. 27/07/1988, n. 30), "dichiara che non spetta allo Stato l'istituzione della riserva naturale orientata biogenetica Foresta di Tarvisio, nonche' l'istituzione della riserva naturale Foresta di Monte Arcosu; conseguentemente annulla i decreti del Ministero dell'ambiente 18 giugno 1987 n. 429 e 22 luglio 1987 n. 421 ".
Nella riserva naturale orientata biogenetica della Foresta di Tarvisio sono vietate la raccolta di specie vegetali ed animali e la caccia; sono ammesse le utilizzazioni boschive compatibili con le finalita' della riserva, fatti salvi i diritti delle popolazioni locali.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 21 luglio 1988, n. 830 (in G.U. 1ª s.s. 27/07/1988, n. 30), "dichiara che non spetta allo Stato l'istituzione della riserva naturale orientata biogenetica Foresta di Tarvisio, nonche' l'istituzione della riserva naturale Foresta di Monte Arcosu; conseguentemente annulla i decreti del Ministero dell'ambiente 18 giugno 1987 n. 429 e 22 luglio 1987 n. 421 ".