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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 03/03/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5300/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 5300/2019 degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.”
Vertente tra
, (C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Paolini, come da mandato in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pontedera, Piazza Garibaldi, n. 29
- ATTRICE
e
(P.IVA , in OP P.IVA_1 persona del legale rappresentante, , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
Leonardo Susini, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in Pontedera, Via Guerrazzi, n. 4
- CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa, contrariis reiectis:
a) in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità della società
[...]
ex art. 2051 c.c., nella causazione del sinistro occorso OP alla IG.ra , in data 16.02.2019, e per l'effetto condannare la società Parte_1
medesima al pagamento, in favore della IG.ra OP , della somma di denaro di 8.630, 90 (ottomilaseicentotrenta/90), di cui € Parte_1
8.082,50 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed € 548,40 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, e/o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dì dell'insorgenza al dì del saldo effettivo, con ogni consequenziale pronuncia, per tutte le ragioni esposte nella superiore narrativa;
b) in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità della ex art. 2043 c.c., nella causazione Controparte_3 del sinistro occorso alla IG.ra , in data 16.02.2019, e per l'effetto Parte_1
condannare la società medesima al pagamento, OP
in favore della IG.ra , della somma di denaro di 8.630, 90 Parte_1
(ottomilaseicentotrenta/90), di cui € 8.082,50 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed € 548,40 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, e/o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dì dell'insorgenza al dì del saldo effettivo, con ogni consequenziale pronuncia, per tutte le ragioni esposte nella superiore narrativa;
c) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio” .
Convenuta:
“Nel merito: Piaccia all'Ill.mo Giudice contrariis reiectis, rigettare la domanda così come proposta nei confronti del convenuto per tutti i motivi di cui alla narrativa, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
Premesso
Con atto di citazione del 2/12/2019 ha convenuto in giudizio il Parte_1
per chiederne la condanna al risarcimento OP
di tutti i danni subiti in conseguenza della caduta subita in data 16/02/2019, alle ore
13:30 circa, mentre si trovava all'interno dello stabilimento balneare Bagno Gorgona in
Marina di Pisa (PI), invocando la responsabilità della società ai sensi dell'art. 2051 c.c.
A fondamento della domanda, ha allegato:
- che, in data 16/02/2019, alle 13:30 circa, mentre camminava all'interno del
[...]
ha visto sprofondare il piede destro in un'intercapedine, non segnalata e CP_1 non visibile, anche a causa dell'inclinazione del sole;
- che l'accesso allo stabilimento era aperto e non vi erano cartelli di pericolo;
- che, a seguito dell'evento, ha riportato un “trauma contusivo caviglia dx (..) con ferita lacero contusa malleolo interno” e “sutura cutanea della ferita”;
- che dalla relazione medico-legale risulta un danno biologico temporaneo permanente complessivamente valutabile in misura del 4%, inabilità assoluta per i primi 15 giorni, parziale al 50% per ulteriori 15 giorni e parziale al 25% per il restante periodo;
- che, pertanto, l'attrice ha subito un danno alla propria integrità psico-fisica quantificabile in € 8.082,50;
- che ha diritto al risarcimento delle spese mediche sostenute di € 548,40;
- che, con lettera raccomandata, è stato chiesto il risarcimento dei danni;
- che la compagnia di assicurazione della conventa, ha Controparte_4 aperto la pratica risarcitoria e in esito all'istruttoria, ha formulato un'offerta risarcitoria di € 1.500,00;
- che le convenute sono state invitate, vanamente, a concludere una convenzione di negoziazione assistita da avvocati;
- che l'evento dannoso è stato causato dalla condotta della società con CP_1
conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c.
Si è costituita contestando integralmente OP
quanto dedotto da controparte. In particolare, ha osservato:
- che controparte è onerata di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa;
- che l'immobile e la terrazza dove sarebbe avvenuta la caduta, sono beni demaniali;
- che, per legge, gli accessi al mare devono essere garantiti anche in inverno, quando l'esercizio dell'attività oggetto di concessione è chiusa;
- che la scanalatura a bordo della terrazza non rappresenta un'anomalia, ma è funzionale al reflusso della acque marine durante le mareggiate, ed è visibile e identificabile, come emerge anche dal materiale fotografico depositato dall'attrice;
- che il comportamento colposo dell'attrice è di per sé idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa e il danno;
- che il risarcimento del danno non è dovuto per danni che il soggetto avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza ex art. 1227, comma II, c.c.;
- che verificata l'assenza di responsabilità in capo Controparte_4 all'assicurato e l'abnormità delle pretese risarcitorie, ha formulato l'offerta risarcitoria solo pro bono pacis;
- che, in ogni caso, le pretese risarcitorie avanzate sono eccessive e non provate.
Con ordinanza a seguito di trattazione scritta del 16/09/2020 sono stati concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c.
La causa è stata istruita mediante assunzione di prova orale per interrogatorio formale e per testi, ed è stata disposata CTU medico-legale.
Medio tempore assegnato a questo giudice il fascicolo, all'udienza del 4/07/2024 il
Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 21/11/2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 21/11/2024 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Il fatto di causa viene correttamente inquadrato dall'attrice in termini di responsabilità per cosa in custodia, rientrando la superficie del bene demaniale affidato in concessione allo stabilimento balneare nell'ambito delle opere sulle quali il concessionario, quale titolare di una qualificata IGnoria di fatto sul bene, è tenuto ad esercitare una custodia e manutenzione diffusa volta a prevenire eventi pregiudizievoli per i terzi.
Ciò chiarito, la domanda risarcitoria attorea non merita accoglimento.
Com'è noto, in materia di illecito aquiliano il danneggiato è onerato di allegare e provare gli elementi costitutivi della fattispecie, che, nell'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c. consistono: nel danno-evento ingiusto, nel nesso di causalità tra il predetto danno e (il dinamismo intrinseco del) la cosa sottoposta all'altrui custodia, nel rapporto di custodia, e nelle conseguenze pregiudizievoli che dall'evento dannoso conseguono, ossia il danno-conseguenza.
Il custode, invece, per andare esente da responsabilità, è tenuto a fornire la prova del caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, che può essere rappresentato anche dal comportamento imprudente o negligente del danneggiato, purché la condotta di quest'ultimo abbia caratteristiche tali da risultare causa esclusiva dell'evento e da ridurre la res in custodia a mera occasione dell'infortunio (cfr. ex multis, in tema di demanio, Cass. n. 12895/2016; Cass. n.
18317/2015). Tanto chiarito, sia sul piano fattuale sia su quello della causalità nella produzione dell'evento, le risultanze istruttorie non consentono di ascrivere alla convenuta la responsabilità invocata.
Quanto al primo profilo, l'attrice non perviene alla dimostrazione delle esatte modalità della caduta. I testimoni e (cfr. verbale di udienza del 7.3.2022), Tes_1 Tes_2
sentiti sul punto, hanno dichiarato di non aver assistito direttamente alla caduta dell'attrice, ma di essere stati richiamati dai lamenti della stessa, già a terra e con la gamba dentro la canalina. La loro deposizione, pertanto, prova il fatto della caduta in corrispondenza della canalina, ma non la dinamica della caduta stessa e, in particolare, nulla dicono sulla condotta nello specifico tenuta dalla . In altri termini, il Pt_1
contributo asseverativo delle dichiarazioni si arresta alla conferma ex post, in via deduttiva, di un fatto non circostanziato nella sua specifica dinamica, con ogni conseguenza sulla possibilità di valutare eventuali profili di (cor)responsabilità della danneggiata.
In ogni caso, anche a voler ritenere sufficientemente asseverato il fatto, osta all'accoglimento della domanda la rimproverabilità, siccome gravemente incauta, della condotta tenuta dalla danneggiata.
Premesso che, a differenza di quanto dichiarato dall'attrice, deve reputarsi che la stessa conoscesse l'area per averla frequentata proprio nei mesi invernali (cfr. dichiarazioni spontanee la cui postuma negazione del fatto non può essere Testimone_3
considerata attendibile), le caratteristiche della canalina di scolo delle acque, in considerazione dello stato dei luoghi, non appaiono tali da integrare i presupposti dell'insidia, intesa come pericolo occulto oggettivamente imprevedibile e soggettivamente inevitabile.
Dalle fotografie agli atti, tenuto conto che l'evento è avvenuto, per espressa ammissione dell'attrice, al momento del picco di luminosità (ore 13:30) di una soleggiata giornata invernale, si evince che tanto la morfologia quanto le dimensioni, sia per lunghezza
(costeggiando l'intero perimetro della terrazza) che per larghezza, della canalina di scolo delle acque erano tali da renderla oggettivamente visibile e quindi evitabile con il parametro di prudenza eIGibile dall'utente medio (cfr. documentazione agli atti).
Tra l'altro, proprio la circostanza che si trattasse di un luogo evidentemente privo delle attrezzature tipiche dello stabilimento balneare (cfr. doc. 2), chiuso nei mesi invernali, e quindi esposto alle intemperie e, in via di fatto, alla fruizione indifferenziata di terzi – a prescindere dalla circostanza che l'accesso potesse/dovesse essere interdetto – giustifica di per sé un innalzamento, da parte del passante, del livello di attenzione doveroso.
Per quanto esposto, la domanda non può trovare accoglimento, ogni diverso profilo restando assorbito.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura della metà, dandosi atto della non comune fattispecie di fatto in considerazione, e vengono nella residua parte liquidate in dispositivo alla stregua dei parametri medi per ciascuna fase, scaglione di valore di riferimento, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni.
Le spese di C.T.U. sono poste a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza od eccezione e difesa disattese o assorbite, così dispone:
- rigetta la domanda;
- condanna al rimborso, nei confronti di Parte_1 OP
metà delle spese di lite, liquidate, per l'intero, in € 4.500,00 per
[...]
compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A.;
- pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U. Pt_1 Pt_1
Pisa, 28 febbraio 2025
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 5300/2019 degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.”
Vertente tra
, (C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Paolini, come da mandato in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pontedera, Piazza Garibaldi, n. 29
- ATTRICE
e
(P.IVA , in OP P.IVA_1 persona del legale rappresentante, , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
Leonardo Susini, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in Pontedera, Via Guerrazzi, n. 4
- CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa, contrariis reiectis:
a) in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità della società
[...]
ex art. 2051 c.c., nella causazione del sinistro occorso OP alla IG.ra , in data 16.02.2019, e per l'effetto condannare la società Parte_1
medesima al pagamento, in favore della IG.ra OP , della somma di denaro di 8.630, 90 (ottomilaseicentotrenta/90), di cui € Parte_1
8.082,50 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed € 548,40 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, e/o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dì dell'insorgenza al dì del saldo effettivo, con ogni consequenziale pronuncia, per tutte le ragioni esposte nella superiore narrativa;
b) in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità della ex art. 2043 c.c., nella causazione Controparte_3 del sinistro occorso alla IG.ra , in data 16.02.2019, e per l'effetto Parte_1
condannare la società medesima al pagamento, OP
in favore della IG.ra , della somma di denaro di 8.630, 90 Parte_1
(ottomilaseicentotrenta/90), di cui € 8.082,50 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed € 548,40 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, e/o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dì dell'insorgenza al dì del saldo effettivo, con ogni consequenziale pronuncia, per tutte le ragioni esposte nella superiore narrativa;
c) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio” .
Convenuta:
“Nel merito: Piaccia all'Ill.mo Giudice contrariis reiectis, rigettare la domanda così come proposta nei confronti del convenuto per tutti i motivi di cui alla narrativa, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
Premesso
Con atto di citazione del 2/12/2019 ha convenuto in giudizio il Parte_1
per chiederne la condanna al risarcimento OP
di tutti i danni subiti in conseguenza della caduta subita in data 16/02/2019, alle ore
13:30 circa, mentre si trovava all'interno dello stabilimento balneare Bagno Gorgona in
Marina di Pisa (PI), invocando la responsabilità della società ai sensi dell'art. 2051 c.c.
A fondamento della domanda, ha allegato:
- che, in data 16/02/2019, alle 13:30 circa, mentre camminava all'interno del
[...]
ha visto sprofondare il piede destro in un'intercapedine, non segnalata e CP_1 non visibile, anche a causa dell'inclinazione del sole;
- che l'accesso allo stabilimento era aperto e non vi erano cartelli di pericolo;
- che, a seguito dell'evento, ha riportato un “trauma contusivo caviglia dx (..) con ferita lacero contusa malleolo interno” e “sutura cutanea della ferita”;
- che dalla relazione medico-legale risulta un danno biologico temporaneo permanente complessivamente valutabile in misura del 4%, inabilità assoluta per i primi 15 giorni, parziale al 50% per ulteriori 15 giorni e parziale al 25% per il restante periodo;
- che, pertanto, l'attrice ha subito un danno alla propria integrità psico-fisica quantificabile in € 8.082,50;
- che ha diritto al risarcimento delle spese mediche sostenute di € 548,40;
- che, con lettera raccomandata, è stato chiesto il risarcimento dei danni;
- che la compagnia di assicurazione della conventa, ha Controparte_4 aperto la pratica risarcitoria e in esito all'istruttoria, ha formulato un'offerta risarcitoria di € 1.500,00;
- che le convenute sono state invitate, vanamente, a concludere una convenzione di negoziazione assistita da avvocati;
- che l'evento dannoso è stato causato dalla condotta della società con CP_1
conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c.
Si è costituita contestando integralmente OP
quanto dedotto da controparte. In particolare, ha osservato:
- che controparte è onerata di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa;
- che l'immobile e la terrazza dove sarebbe avvenuta la caduta, sono beni demaniali;
- che, per legge, gli accessi al mare devono essere garantiti anche in inverno, quando l'esercizio dell'attività oggetto di concessione è chiusa;
- che la scanalatura a bordo della terrazza non rappresenta un'anomalia, ma è funzionale al reflusso della acque marine durante le mareggiate, ed è visibile e identificabile, come emerge anche dal materiale fotografico depositato dall'attrice;
- che il comportamento colposo dell'attrice è di per sé idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa e il danno;
- che il risarcimento del danno non è dovuto per danni che il soggetto avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza ex art. 1227, comma II, c.c.;
- che verificata l'assenza di responsabilità in capo Controparte_4 all'assicurato e l'abnormità delle pretese risarcitorie, ha formulato l'offerta risarcitoria solo pro bono pacis;
- che, in ogni caso, le pretese risarcitorie avanzate sono eccessive e non provate.
Con ordinanza a seguito di trattazione scritta del 16/09/2020 sono stati concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c.
La causa è stata istruita mediante assunzione di prova orale per interrogatorio formale e per testi, ed è stata disposata CTU medico-legale.
Medio tempore assegnato a questo giudice il fascicolo, all'udienza del 4/07/2024 il
Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 21/11/2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 21/11/2024 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Il fatto di causa viene correttamente inquadrato dall'attrice in termini di responsabilità per cosa in custodia, rientrando la superficie del bene demaniale affidato in concessione allo stabilimento balneare nell'ambito delle opere sulle quali il concessionario, quale titolare di una qualificata IGnoria di fatto sul bene, è tenuto ad esercitare una custodia e manutenzione diffusa volta a prevenire eventi pregiudizievoli per i terzi.
Ciò chiarito, la domanda risarcitoria attorea non merita accoglimento.
Com'è noto, in materia di illecito aquiliano il danneggiato è onerato di allegare e provare gli elementi costitutivi della fattispecie, che, nell'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c. consistono: nel danno-evento ingiusto, nel nesso di causalità tra il predetto danno e (il dinamismo intrinseco del) la cosa sottoposta all'altrui custodia, nel rapporto di custodia, e nelle conseguenze pregiudizievoli che dall'evento dannoso conseguono, ossia il danno-conseguenza.
Il custode, invece, per andare esente da responsabilità, è tenuto a fornire la prova del caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, che può essere rappresentato anche dal comportamento imprudente o negligente del danneggiato, purché la condotta di quest'ultimo abbia caratteristiche tali da risultare causa esclusiva dell'evento e da ridurre la res in custodia a mera occasione dell'infortunio (cfr. ex multis, in tema di demanio, Cass. n. 12895/2016; Cass. n.
18317/2015). Tanto chiarito, sia sul piano fattuale sia su quello della causalità nella produzione dell'evento, le risultanze istruttorie non consentono di ascrivere alla convenuta la responsabilità invocata.
Quanto al primo profilo, l'attrice non perviene alla dimostrazione delle esatte modalità della caduta. I testimoni e (cfr. verbale di udienza del 7.3.2022), Tes_1 Tes_2
sentiti sul punto, hanno dichiarato di non aver assistito direttamente alla caduta dell'attrice, ma di essere stati richiamati dai lamenti della stessa, già a terra e con la gamba dentro la canalina. La loro deposizione, pertanto, prova il fatto della caduta in corrispondenza della canalina, ma non la dinamica della caduta stessa e, in particolare, nulla dicono sulla condotta nello specifico tenuta dalla . In altri termini, il Pt_1
contributo asseverativo delle dichiarazioni si arresta alla conferma ex post, in via deduttiva, di un fatto non circostanziato nella sua specifica dinamica, con ogni conseguenza sulla possibilità di valutare eventuali profili di (cor)responsabilità della danneggiata.
In ogni caso, anche a voler ritenere sufficientemente asseverato il fatto, osta all'accoglimento della domanda la rimproverabilità, siccome gravemente incauta, della condotta tenuta dalla danneggiata.
Premesso che, a differenza di quanto dichiarato dall'attrice, deve reputarsi che la stessa conoscesse l'area per averla frequentata proprio nei mesi invernali (cfr. dichiarazioni spontanee la cui postuma negazione del fatto non può essere Testimone_3
considerata attendibile), le caratteristiche della canalina di scolo delle acque, in considerazione dello stato dei luoghi, non appaiono tali da integrare i presupposti dell'insidia, intesa come pericolo occulto oggettivamente imprevedibile e soggettivamente inevitabile.
Dalle fotografie agli atti, tenuto conto che l'evento è avvenuto, per espressa ammissione dell'attrice, al momento del picco di luminosità (ore 13:30) di una soleggiata giornata invernale, si evince che tanto la morfologia quanto le dimensioni, sia per lunghezza
(costeggiando l'intero perimetro della terrazza) che per larghezza, della canalina di scolo delle acque erano tali da renderla oggettivamente visibile e quindi evitabile con il parametro di prudenza eIGibile dall'utente medio (cfr. documentazione agli atti).
Tra l'altro, proprio la circostanza che si trattasse di un luogo evidentemente privo delle attrezzature tipiche dello stabilimento balneare (cfr. doc. 2), chiuso nei mesi invernali, e quindi esposto alle intemperie e, in via di fatto, alla fruizione indifferenziata di terzi – a prescindere dalla circostanza che l'accesso potesse/dovesse essere interdetto – giustifica di per sé un innalzamento, da parte del passante, del livello di attenzione doveroso.
Per quanto esposto, la domanda non può trovare accoglimento, ogni diverso profilo restando assorbito.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura della metà, dandosi atto della non comune fattispecie di fatto in considerazione, e vengono nella residua parte liquidate in dispositivo alla stregua dei parametri medi per ciascuna fase, scaglione di valore di riferimento, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni.
Le spese di C.T.U. sono poste a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza od eccezione e difesa disattese o assorbite, così dispone:
- rigetta la domanda;
- condanna al rimborso, nei confronti di Parte_1 OP
metà delle spese di lite, liquidate, per l'intero, in € 4.500,00 per
[...]
compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A.;
- pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U. Pt_1 Pt_1
Pisa, 28 febbraio 2025
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.