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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/11/2025, n. 1937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1937 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1206/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1206/2025 R.G., avente ad oggetto:
“regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” promossa da
, codice fiscale , col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
UC CO
RICORRENTE contro
, codice fiscale col patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
NO IA
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 18/07/2025).
*** rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 04/11/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 26/03/2025, premetteva di aver Parte_1 intrattenuto una relazione con , nel corso della quale è nato il figlio CP_1
(il 18/11/2022), da entrambi riconosciuto. Esponeva che, in seguito alla Per_1 nascita del figlio, i rapporti tra le parti si incrinavano fino alla rottura definitiva.
In particolare, la chiedeva di: Pt_1
- disporre l'affido condiviso del figlio, con collocamento presso la madre;
1 - regolare i tempi di frequentazione tra il minore ed il padre secondo le modalità di cui al ricorso;
- disporre, a carico del resistente, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura non inferiore a € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, ricevuta da terzi in comodato.
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alle domande CP_1 della ricorrente.
In vista dell'udienza del 04/11/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti rappresentavano il raggiungimento del seguente accordo:
“- disporre l'affidamento del figlio minore , nato a [...] il Persona_2
18/11/2022, in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, sig.ra , sita in Ferla (SR), via Parte_1
Roma n. 73;
- regolamentare il diritto del padre, sig. di vedere e tenere con sé il CP_1 figlio secondo le seguenti modalità, salvi diversi accordi tra le parti: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17:00 alle ore 19:00; il sabato e la domenica, a fine settimana alterni, dalle ore 10:00 alle ore 17:00; durante le festività (natalizie, pasquali e altre festività infrasettimanali) secondo il criterio dell'alternanza tra i genitori, da concordarsi di anno in anno;
- porre a carico del padre, sig. , l'obbligo di corrispondere alla madre, CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore , un Persona_2 assegno mensile di € 150,00 (centocinquanta/00), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- porre a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ricreative) relative al figlio, precisando che tali spese dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, ad eccezione di quelle urgenti, e dovranno essere comprovate da idonea documentazione fiscale;
- assegnare la casa familiare, sita in Ferla (SR) via Roma n. 73, alla sig.ra
[...]
, in quanto genitore collocatario del minore”. Parte_1
Preso atto di quanto sopra, il Giudice rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
2 Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale del minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età del medesimo.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1206/2025
R.G.: omologa le condizioni concordate dalle parte di cui in parte motiva;
compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 24.11.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1206/2025 R.G., avente ad oggetto:
“regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” promossa da
, codice fiscale , col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
UC CO
RICORRENTE contro
, codice fiscale col patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
NO IA
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 18/07/2025).
*** rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 04/11/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 26/03/2025, premetteva di aver Parte_1 intrattenuto una relazione con , nel corso della quale è nato il figlio CP_1
(il 18/11/2022), da entrambi riconosciuto. Esponeva che, in seguito alla Per_1 nascita del figlio, i rapporti tra le parti si incrinavano fino alla rottura definitiva.
In particolare, la chiedeva di: Pt_1
- disporre l'affido condiviso del figlio, con collocamento presso la madre;
1 - regolare i tempi di frequentazione tra il minore ed il padre secondo le modalità di cui al ricorso;
- disporre, a carico del resistente, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura non inferiore a € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, ricevuta da terzi in comodato.
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alle domande CP_1 della ricorrente.
In vista dell'udienza del 04/11/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti rappresentavano il raggiungimento del seguente accordo:
“- disporre l'affidamento del figlio minore , nato a [...] il Persona_2
18/11/2022, in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, sig.ra , sita in Ferla (SR), via Parte_1
Roma n. 73;
- regolamentare il diritto del padre, sig. di vedere e tenere con sé il CP_1 figlio secondo le seguenti modalità, salvi diversi accordi tra le parti: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17:00 alle ore 19:00; il sabato e la domenica, a fine settimana alterni, dalle ore 10:00 alle ore 17:00; durante le festività (natalizie, pasquali e altre festività infrasettimanali) secondo il criterio dell'alternanza tra i genitori, da concordarsi di anno in anno;
- porre a carico del padre, sig. , l'obbligo di corrispondere alla madre, CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore , un Persona_2 assegno mensile di € 150,00 (centocinquanta/00), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- porre a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ricreative) relative al figlio, precisando che tali spese dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, ad eccezione di quelle urgenti, e dovranno essere comprovate da idonea documentazione fiscale;
- assegnare la casa familiare, sita in Ferla (SR) via Roma n. 73, alla sig.ra
[...]
, in quanto genitore collocatario del minore”. Parte_1
Preso atto di quanto sopra, il Giudice rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
2 Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale del minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età del medesimo.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1206/2025
R.G.: omologa le condizioni concordate dalle parte di cui in parte motiva;
compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 24.11.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
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