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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/04/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3996/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3996/2024 R.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 24.3.25; promossa congiuntamente da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Michele Aprile, giusta procura in atti con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16/10/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 5 Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito civile in data 19/12/1996 nel
Comune di Rosolini;
- che dall'unione sono nati i figli il 05/03/1998 e Persona_1 il 05/07/2001. Per_2
- di essersi separati consensualmente con sentenza n. 551/2024 del
05/03/2024.
Le parti, chiedevano, altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza confermavano le condizioni concordate, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con provvedimento ex art. 127 ter, il Giudice si riservava di riferire al
Collegio.
Comparsi dinanzi al Tribunale, all'udienza camerale all'uopo fissata, i coniugi insistevano in ricorso.
Le parti hanno altresì dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle pagina 2 di 5 seguenti condizioni:
1) Il figlio maggiorenne non economicamente Persona_1 autosufficiente, di stato civile libero, resterà a vivere con il padre nell'abitazione coniugale di proprietà comune dei coniugi, sita a Noto
(SR) in C.da Gisira s.n.c.; la figlia maggiorenne non Persona_3 economicamente autosufficiente, di stato civile libera, vivrà con la madre nell'abitazione di sua proprietà sita a Rosolini (SR) in Via
Tenete Savarino n. 81.
2) La sig.ra avrà diritto a tenere con sé il figlio Parte_1 Per_1 un week-end ogni quindici giorni così come il Sig. a Parte_2 tenere con sé la figlia La sig.ra avrà diritto a Per_2 Parte_1 tenere con sé il figlio na settimana nelle vacanze natalizie, così Per_1 come il Sig. a tenere con sé la figlia Parte_2 Per_2 compatibilmente con i propri turni di lavoro, in modo che i figli possano trascorrere un anno il giorno 25 con il padre e l'anno successivo con la madre. La sig.ra avrà diritto a tenere Parte_1 con sé il figlio una settimana nelle vacanze pasquali così come Per_1 il Sig. a tenere con sé la figlia Parte_2 Per_2 alternativamente. La sig.ra avrà diritto a tenere con sé Parte_1 il figlio nelle vacanze estive così come il Sig. a Per_1 Parte_2 tenere con sé la figlia alternativamente, quindici giorni nel Per_2 mese di luglio e quindici giorni nel mese di agosto, previo accordo tra i comparenti e tenuto conto anche delle esigenze lavorative degli stessi.
3) I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, avendo entrambi una propria attività lavorativa. Entrambi i genitori verseranno ai figli e quale contributo per il loro Per_1 Per_2 mantenimento, un assegno mensile di €. 100,00 per ciascun figlio entro il giorno 26 di ogni mese, mediante bonifico o altro mezzo di pagamento idoneo. I genitori sosterranno in egual misura le spese straordinarie nell'interesse di entrambi i figli. I genitori rimarranno obbligati a corrispondere il contributo al mantenimento dei figli fintanto che non saranno economicamente indipendenti.
4) I genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di reciproco pagina 3 di 5 rispetto, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
5) Nulla disporsi per la casa coniugale sita a Noto (SR) in C.da Gisira
s.n.c., già rilasciata dalla signora la quale ha Parte_1 asportato i beni mobili e gli arredi, trasferendo la stessa la propria residenza in altro immobile di sua proprietà. I coniugi dichiarano che tale unico immobile con pertinenze facente parte della comunione legale, sarà donato, per le rispettive quote, dai comparenti ai figli, in esecuzione dell'accordo di separazione con sistemazione patrimoniale, con atto di donazione, avvalendosi delle agevolazioni previste dall'art. 19 della Legge n 74/87.
6) Entrambi i comparenti si danno atto di avere definito col presente accordo ogni rapporto di natura economica e patrimoniale tra loro intercorrente e di non avere altri beni mobili ed immobili in comune e di non avere altro a pretendere reciprocamente se non il rispetto delle condizioni del superiore accordo.
7) Per quanto non previsto le parti si rimettono alle disposizioni di legge in materia.
Le condizioni di cui ai numeri 1, 2 e 5 non possono essere recepite dal
Collegio, in quanto per i figli maggiorenni, non è prevista per legge una determinazione dei diritti di visita, essendo i figli, con il raggiungimento della maggiore età, liberi di scegliere in autonomia i modi ed i tempi degli incontri con i rispettivi genitori.
Per il resto, le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal Tribunale poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Attesa la natura congiunta del ricorso e non essendo configurabile soccombenza, le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti
P. Q. M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il giorno
19/12/1996 iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato
Civile del Comune di Rosolini dell'anno 1996 (Atto n. 14 Parte I
Ufficio 1)
OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti al mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti ed ai rapporti economici tra le parti e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rosolini di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello
Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione
Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 14.4.25.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3996/2024 R.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 24.3.25; promossa congiuntamente da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Michele Aprile, giusta procura in atti con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16/10/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 5 Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito civile in data 19/12/1996 nel
Comune di Rosolini;
- che dall'unione sono nati i figli il 05/03/1998 e Persona_1 il 05/07/2001. Per_2
- di essersi separati consensualmente con sentenza n. 551/2024 del
05/03/2024.
Le parti, chiedevano, altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza confermavano le condizioni concordate, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con provvedimento ex art. 127 ter, il Giudice si riservava di riferire al
Collegio.
Comparsi dinanzi al Tribunale, all'udienza camerale all'uopo fissata, i coniugi insistevano in ricorso.
Le parti hanno altresì dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle pagina 2 di 5 seguenti condizioni:
1) Il figlio maggiorenne non economicamente Persona_1 autosufficiente, di stato civile libero, resterà a vivere con il padre nell'abitazione coniugale di proprietà comune dei coniugi, sita a Noto
(SR) in C.da Gisira s.n.c.; la figlia maggiorenne non Persona_3 economicamente autosufficiente, di stato civile libera, vivrà con la madre nell'abitazione di sua proprietà sita a Rosolini (SR) in Via
Tenete Savarino n. 81.
2) La sig.ra avrà diritto a tenere con sé il figlio Parte_1 Per_1 un week-end ogni quindici giorni così come il Sig. a Parte_2 tenere con sé la figlia La sig.ra avrà diritto a Per_2 Parte_1 tenere con sé il figlio na settimana nelle vacanze natalizie, così Per_1 come il Sig. a tenere con sé la figlia Parte_2 Per_2 compatibilmente con i propri turni di lavoro, in modo che i figli possano trascorrere un anno il giorno 25 con il padre e l'anno successivo con la madre. La sig.ra avrà diritto a tenere Parte_1 con sé il figlio una settimana nelle vacanze pasquali così come Per_1 il Sig. a tenere con sé la figlia Parte_2 Per_2 alternativamente. La sig.ra avrà diritto a tenere con sé Parte_1 il figlio nelle vacanze estive così come il Sig. a Per_1 Parte_2 tenere con sé la figlia alternativamente, quindici giorni nel Per_2 mese di luglio e quindici giorni nel mese di agosto, previo accordo tra i comparenti e tenuto conto anche delle esigenze lavorative degli stessi.
3) I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, avendo entrambi una propria attività lavorativa. Entrambi i genitori verseranno ai figli e quale contributo per il loro Per_1 Per_2 mantenimento, un assegno mensile di €. 100,00 per ciascun figlio entro il giorno 26 di ogni mese, mediante bonifico o altro mezzo di pagamento idoneo. I genitori sosterranno in egual misura le spese straordinarie nell'interesse di entrambi i figli. I genitori rimarranno obbligati a corrispondere il contributo al mantenimento dei figli fintanto che non saranno economicamente indipendenti.
4) I genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di reciproco pagina 3 di 5 rispetto, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
5) Nulla disporsi per la casa coniugale sita a Noto (SR) in C.da Gisira
s.n.c., già rilasciata dalla signora la quale ha Parte_1 asportato i beni mobili e gli arredi, trasferendo la stessa la propria residenza in altro immobile di sua proprietà. I coniugi dichiarano che tale unico immobile con pertinenze facente parte della comunione legale, sarà donato, per le rispettive quote, dai comparenti ai figli, in esecuzione dell'accordo di separazione con sistemazione patrimoniale, con atto di donazione, avvalendosi delle agevolazioni previste dall'art. 19 della Legge n 74/87.
6) Entrambi i comparenti si danno atto di avere definito col presente accordo ogni rapporto di natura economica e patrimoniale tra loro intercorrente e di non avere altri beni mobili ed immobili in comune e di non avere altro a pretendere reciprocamente se non il rispetto delle condizioni del superiore accordo.
7) Per quanto non previsto le parti si rimettono alle disposizioni di legge in materia.
Le condizioni di cui ai numeri 1, 2 e 5 non possono essere recepite dal
Collegio, in quanto per i figli maggiorenni, non è prevista per legge una determinazione dei diritti di visita, essendo i figli, con il raggiungimento della maggiore età, liberi di scegliere in autonomia i modi ed i tempi degli incontri con i rispettivi genitori.
Per il resto, le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal Tribunale poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Attesa la natura congiunta del ricorso e non essendo configurabile soccombenza, le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti
P. Q. M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il giorno
19/12/1996 iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato
Civile del Comune di Rosolini dell'anno 1996 (Atto n. 14 Parte I
Ufficio 1)
OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti al mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti ed ai rapporti economici tra le parti e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rosolini di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello
Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione
Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 14.4.25.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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