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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 04/12/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
RGL n. 982/2024 (+ 984/2024 + 1108/2024 + 1110/2024 + 1112/2024)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice IL AS all'udienza del 04/12/2025 nella causa n. 982/2024 RGL, promossa da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , assistiti dall'avv. CARAPELLE ROBERTO
[...] Parte_5
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dai dott.ri BERGONZI LAURA e Controparte_1
AV TO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Carta Docente
Premesso che: con separati ricorsi introduttivi di giudizi successivamente riuniti, , Parte_1 Parte_2
, , e ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 docenti alle dipendenze del in forza di plurimi contratti annuali Controparte_1
e/o fino al termine delle attività didattiche, hanno lamentato di non avere avuto diritto a fruire della c.d. Carta Docente, istituita dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 al fine di sostenere le spesa per l'aggiornamento, la formazione e la valorizzazione delle competenze professionali, in quanto dipendenti precari, nonostante abbiano svolto le medesime mansioni e siano stati sottoposti ai medesimi obblighi formativi dei colleghi con contratto a tempo indeterminato con riferimento ai seguenti anni scolastici
: 2022/2023 e 2023/2024; Parte_1
: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_2
1 RGL n. 982/2024 (+ 984/2024 + 1108/2024 + 1110/2024 + 1112/2024)
: 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; Parte_3
: 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; Parte_4
: 2019/2020 e 2021/2022. Parte_5
I ricorrenti hanno chiesto, quindi, previa disapplicazione dell'art 1 commi 121,122 e 124 della legge
107/2015, dell'art 2 del DPCM 23/9/2015 e art 3 DPCM 28/11/2016 per violazione della clausola di non discriminazione di cui all'art. 4 c. 1 dell'accordo sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE come interpretato dalla Corte di Giustizia UE nell'ordinanza 18/5/2022 ove escludenti i docenti assunti a tempo determinato dal riconoscimento delle somme aggiuntive non costituenti retribuzione accessoria o reddito imponibile di euro 500,00 per anno scolastico, previsto per i soli docenti con contratto a tempo indeterminato quale contributo alla loro formazione professionale, e previa eventuale sollevazione di questione di costituzionalità dell'art. 1 commi da
121 a 124 l. 107/2015 per violazione degli art. 3, 35 e 97 Cost. e dell'art. 117 Cost. in relazione al disposto degli art. 4 c. 1 direttiva 1999/70/CE e 20-21 della Corte dei diritti fondamentali dell'Unione europea per le ragioni di cui in ricorso, accertarsi e dichiararsi il loro diritto a fruire della somma aggiuntiva di € 500,00 per ogni anno scolastico ai sensi dell'art. 1 c. 121/124 l. 107/2015 e successivi decreti attuativi e per l'effetto, con condanna della parte convenuta a riconoscere loro il diritto al pagamento delle spese per formazione sui docenti di € 500,00 per anno o, in via subordinata, al riconoscimento della medesima somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art 1218 c.c.; con vittoria di spese con maggiorazione 30% ex art. 4 c.1 bis DM
55/2014, spese generali, CPA, IVA e rimborso CU con distrazione in favore dell'avvocato Roberto
Carapelle antistatario.
Il si è costituito in ciascuno dei giudizi instaurati, chiedendone Controparte_1 la riunione e instando, con riferimento alla domanda proposta da , per il rigetto Parte_1 della stessa, evidenziando come il ricorrente abbia prestato servizio in qualità di docente per la sola annualità 2023/2024, mentre sia nell'a.s. 2022/2023, pure oggetto di domanda, nonché in quello in corso egli risulti assunto quale collaboratore scolastico ATA, pertanto la relativa domanda dovrebbe essere qualificata in termini di domanda risarcitoria rispetto a cui manca la prova di ipotetici danni.
All'udienza del 9.9.2025 la difesa dei ricorrenti, preso atto delle eccezioni del , ha limitato CP_1 la domanda proposta da alla sola annualità 2023/2024. Inoltre, è stato disposto il Parte_1 rinvio della discussione al fine di verificare la possibilità di un contraddittorio con il , non CP_1 comparso all'udienza del 9.9.2025, in merito alla possibile estensione della domanda ad annualità successive rispetto a cui parte ricorrente ha comunque depositato i relativi contratti di supplenza.
All'udienza del 6.10.2025, a cui nuovamente il non è comparso, è stato disposto un CP_1 ulteriore rinvio al fine di consentire a parte ricorrente di documentare l'attuale presenza di tutti i ricorrenti nel sistema scolastico.
2 RGL n. 982/2024 (+ 984/2024 + 1108/2024 + 1110/2024 + 1112/2024)
Nelle more, il Ministero ha depositato nota con cui ha dato atto di non avere nulla da opporre all'estensione della domanda delle ricorrenti e anche con Parte_5 Parte_4 riferimento agli aa.ss 2022/23 e 2023/24; nulla ha opposto neppure rispetto all'istanza di estensione della domanda formulata da anche all'a.s. 2023/24, chiedendone al Parte_2 contempo il rigetto, in quanto in quell'anno scolastico ella risultava titolare di contratto di supplenza annuale, pertanto il beneficio le è stato riconosciuto per legge e la medesima non ha fornito la prova di aver eseguito la procedura appositamente creata per la generazione del “buono”, da svolgersi previa registrazione sul sito istituzionale;
ha ribadito le eccezioni già svolte in sede di costituzione con riguardo alla domanda formulata da . Parte_1
All'udienza odierna, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato di rinunciare alla estensione della domanda di relativa all'a.s. 2023/2024, richiamandosi per il resto agli atti, e la Parte_2 difesa del si è a propria volta richiamata agli atti depositati;
all'esito è pronunciata la CP_1 presente sentenza.
Considerato che: sul tema oggetto di causa si è pronunciata la Corte di cassazione, decidendo sul rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. promosso dal Tribunale di Taranto. In particolare, la
Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
3 RGL n. 982/2024 (+ 984/2024 + 1108/2024 + 1110/2024 + 1112/2024)
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” (Cassazione civile sez. lav., 27/10/2023, n.29961).
Sulla base delle coordinate ermeneutiche appena illustrate, peraltro, deve essere interpretato anche l'art. 15 D.L. 69/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, che ha previsto espressamente che “
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.”.
Nel caso di specie è documentato che: è stato destinatario nell'a.s. 2023/2024 di Parte_1 contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche;
è stata destinataria Parte_2 di un contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche nell'a.s. 2019/2020, mentre negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 è stata destinataria di contratti di supplenza annuale;
è stata destinataria di contratti di supplenza fino al termine delle attività Parte_3 didattiche in tutti gli anni scolastici per cui ha proposto domanda;
è stata Parte_4 destinataria di contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche in tutti gli anni scolastici per cui ha proposto domanda, compresi gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024; è stata Parte_5 destinataria di contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche negli aa.ss. 2019/2020,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (v. contratti prodotti).
Per quanto concerne l'attuale presenza dei ricorrenti nel sistema scolastico, la parte ricorrente ha documentato l'inserimento di nelle GPS valide per gli aa.ss. 2024/2025 e Parte_1
2025/2026, la sottoscrizione di contratti di supplenza per l'anno scolastico in corso da parte di
, e , nonché l'assunzione a tempo Parte_2 Parte_3 Parte_5 indeterminato di con decorrenza 1.9.2024. Parte_4
Quanto all'eccezione svolta dal in merito alla qualificazione della domanda di CP_1 Parte_1
, si osserva che con l'ordinanza sopra riportata in estratto la Corte di Cassazione ha
[...] indicato che anche i docenti “iscritti nelle graduatorie per le supplenze” al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto al beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non tempestivamente riconosciuto, devono ritenersi “interni al sistema delle docenze scolastiche”,
4 RGL n. 982/2024 (+ 984/2024 + 1108/2024 + 1110/2024 + 1112/2024)
sicchè ad essi “spetta l'adempimento in forma specifica”. D'altra parte la rinuncia ad un singolo incarico a tempo determinato, rispetto a cui non è dato sapere se trattavasi di incarico per singole giornate piuttosto che un incarico di supplenza fino al 30 giugno o al 31 agosto, nè se il ricorrente avesse già accettato un incarico quale ATA per un periodo superiore e/o concomitante, non pare sufficiente a dimostrare la sopravvenuta fuoriuscita di fatto dal sistema scolastico per carenza di interesse a ricevere nuovi incarichi di supplenza e ad esercitare attività di docente.
Deve, quindi, essere riconosciuto ai docenti istanti il beneficio economico richiesto, mediante condanna in forma specifica dell'Amministrazione resistente all'attribuzione della Carta Elettronica,
c.d. “Carta docente”, per gli anni scolastici per cui è stata proposta domanda, anche se complessivamente superiori a due.
Va infatti rilevato che la S.C., nella pronuncia citata, affermando al paragrafo 17.2 che “Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.”, ha escluso che si possa verificare una “discriminazione alla rovescia” rispetto alla situazione dei docenti assunti a tempo indeterminato percettori della “Carta docente” mediante il riconoscimento ai docenti assunti a termine della possibilità di cumulare una somma superiore ad € 1.000,00, corrispondente a due annualità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014 e s.m., tenuto conto della pluralità dei ricorrenti, del valore delle domande accolte, dell'attività processuale svolta (si precisa che gli aumenti di cui all'art. 4, co. 2, DM 55/2014 sono applicati soltanto con riguardo al compenso liquidato per la fase decisionale, mentre le precedenti fasi sono liquidate con riguardo ad ogni singolo ricorso) e della serialità della controversia (che comporta il riconoscimento dei valori minimi), nonché della modalità di redazione degli atti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione,
- condanna il ad attribuire la Carta Docenti ai ricorrenti Controparte_1 per i seguenti importi:
€ 500,00; Parte_1
€ 2.000,00; Parte_2
€ 1.500,00; Parte_3
€ 2.500,00 Parte_4
5 RGL n. 982/2024 (+ 984/2024 + 1108/2024 + 1110/2024 + 1112/2024)
€ 2.000,00; Parte_5
- condanna il alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 sostenute dalle ricorrenti, che liquida in complessivi € 4.701,58,00, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. CARAPELLE ROBERTO.
Alessandria, il 4.12.2025.
Il Giudice
IL AS
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice IL AS all'udienza del 04/12/2025 nella causa n. 982/2024 RGL, promossa da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , assistiti dall'avv. CARAPELLE ROBERTO
[...] Parte_5
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dai dott.ri BERGONZI LAURA e Controparte_1
AV TO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Carta Docente
Premesso che: con separati ricorsi introduttivi di giudizi successivamente riuniti, , Parte_1 Parte_2
, , e ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 docenti alle dipendenze del in forza di plurimi contratti annuali Controparte_1
e/o fino al termine delle attività didattiche, hanno lamentato di non avere avuto diritto a fruire della c.d. Carta Docente, istituita dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 al fine di sostenere le spesa per l'aggiornamento, la formazione e la valorizzazione delle competenze professionali, in quanto dipendenti precari, nonostante abbiano svolto le medesime mansioni e siano stati sottoposti ai medesimi obblighi formativi dei colleghi con contratto a tempo indeterminato con riferimento ai seguenti anni scolastici
: 2022/2023 e 2023/2024; Parte_1
: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_2
1 RGL n. 982/2024 (+ 984/2024 + 1108/2024 + 1110/2024 + 1112/2024)
: 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; Parte_3
: 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; Parte_4
: 2019/2020 e 2021/2022. Parte_5
I ricorrenti hanno chiesto, quindi, previa disapplicazione dell'art 1 commi 121,122 e 124 della legge
107/2015, dell'art 2 del DPCM 23/9/2015 e art 3 DPCM 28/11/2016 per violazione della clausola di non discriminazione di cui all'art. 4 c. 1 dell'accordo sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE come interpretato dalla Corte di Giustizia UE nell'ordinanza 18/5/2022 ove escludenti i docenti assunti a tempo determinato dal riconoscimento delle somme aggiuntive non costituenti retribuzione accessoria o reddito imponibile di euro 500,00 per anno scolastico, previsto per i soli docenti con contratto a tempo indeterminato quale contributo alla loro formazione professionale, e previa eventuale sollevazione di questione di costituzionalità dell'art. 1 commi da
121 a 124 l. 107/2015 per violazione degli art. 3, 35 e 97 Cost. e dell'art. 117 Cost. in relazione al disposto degli art. 4 c. 1 direttiva 1999/70/CE e 20-21 della Corte dei diritti fondamentali dell'Unione europea per le ragioni di cui in ricorso, accertarsi e dichiararsi il loro diritto a fruire della somma aggiuntiva di € 500,00 per ogni anno scolastico ai sensi dell'art. 1 c. 121/124 l. 107/2015 e successivi decreti attuativi e per l'effetto, con condanna della parte convenuta a riconoscere loro il diritto al pagamento delle spese per formazione sui docenti di € 500,00 per anno o, in via subordinata, al riconoscimento della medesima somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art 1218 c.c.; con vittoria di spese con maggiorazione 30% ex art. 4 c.1 bis DM
55/2014, spese generali, CPA, IVA e rimborso CU con distrazione in favore dell'avvocato Roberto
Carapelle antistatario.
Il si è costituito in ciascuno dei giudizi instaurati, chiedendone Controparte_1 la riunione e instando, con riferimento alla domanda proposta da , per il rigetto Parte_1 della stessa, evidenziando come il ricorrente abbia prestato servizio in qualità di docente per la sola annualità 2023/2024, mentre sia nell'a.s. 2022/2023, pure oggetto di domanda, nonché in quello in corso egli risulti assunto quale collaboratore scolastico ATA, pertanto la relativa domanda dovrebbe essere qualificata in termini di domanda risarcitoria rispetto a cui manca la prova di ipotetici danni.
All'udienza del 9.9.2025 la difesa dei ricorrenti, preso atto delle eccezioni del , ha limitato CP_1 la domanda proposta da alla sola annualità 2023/2024. Inoltre, è stato disposto il Parte_1 rinvio della discussione al fine di verificare la possibilità di un contraddittorio con il , non CP_1 comparso all'udienza del 9.9.2025, in merito alla possibile estensione della domanda ad annualità successive rispetto a cui parte ricorrente ha comunque depositato i relativi contratti di supplenza.
All'udienza del 6.10.2025, a cui nuovamente il non è comparso, è stato disposto un CP_1 ulteriore rinvio al fine di consentire a parte ricorrente di documentare l'attuale presenza di tutti i ricorrenti nel sistema scolastico.
2 RGL n. 982/2024 (+ 984/2024 + 1108/2024 + 1110/2024 + 1112/2024)
Nelle more, il Ministero ha depositato nota con cui ha dato atto di non avere nulla da opporre all'estensione della domanda delle ricorrenti e anche con Parte_5 Parte_4 riferimento agli aa.ss 2022/23 e 2023/24; nulla ha opposto neppure rispetto all'istanza di estensione della domanda formulata da anche all'a.s. 2023/24, chiedendone al Parte_2 contempo il rigetto, in quanto in quell'anno scolastico ella risultava titolare di contratto di supplenza annuale, pertanto il beneficio le è stato riconosciuto per legge e la medesima non ha fornito la prova di aver eseguito la procedura appositamente creata per la generazione del “buono”, da svolgersi previa registrazione sul sito istituzionale;
ha ribadito le eccezioni già svolte in sede di costituzione con riguardo alla domanda formulata da . Parte_1
All'udienza odierna, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato di rinunciare alla estensione della domanda di relativa all'a.s. 2023/2024, richiamandosi per il resto agli atti, e la Parte_2 difesa del si è a propria volta richiamata agli atti depositati;
all'esito è pronunciata la CP_1 presente sentenza.
Considerato che: sul tema oggetto di causa si è pronunciata la Corte di cassazione, decidendo sul rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. promosso dal Tribunale di Taranto. In particolare, la
Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
3 RGL n. 982/2024 (+ 984/2024 + 1108/2024 + 1110/2024 + 1112/2024)
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” (Cassazione civile sez. lav., 27/10/2023, n.29961).
Sulla base delle coordinate ermeneutiche appena illustrate, peraltro, deve essere interpretato anche l'art. 15 D.L. 69/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, che ha previsto espressamente che “
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.”.
Nel caso di specie è documentato che: è stato destinatario nell'a.s. 2023/2024 di Parte_1 contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche;
è stata destinataria Parte_2 di un contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche nell'a.s. 2019/2020, mentre negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 è stata destinataria di contratti di supplenza annuale;
è stata destinataria di contratti di supplenza fino al termine delle attività Parte_3 didattiche in tutti gli anni scolastici per cui ha proposto domanda;
è stata Parte_4 destinataria di contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche in tutti gli anni scolastici per cui ha proposto domanda, compresi gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024; è stata Parte_5 destinataria di contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche negli aa.ss. 2019/2020,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (v. contratti prodotti).
Per quanto concerne l'attuale presenza dei ricorrenti nel sistema scolastico, la parte ricorrente ha documentato l'inserimento di nelle GPS valide per gli aa.ss. 2024/2025 e Parte_1
2025/2026, la sottoscrizione di contratti di supplenza per l'anno scolastico in corso da parte di
, e , nonché l'assunzione a tempo Parte_2 Parte_3 Parte_5 indeterminato di con decorrenza 1.9.2024. Parte_4
Quanto all'eccezione svolta dal in merito alla qualificazione della domanda di CP_1 Parte_1
, si osserva che con l'ordinanza sopra riportata in estratto la Corte di Cassazione ha
[...] indicato che anche i docenti “iscritti nelle graduatorie per le supplenze” al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto al beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non tempestivamente riconosciuto, devono ritenersi “interni al sistema delle docenze scolastiche”,
4 RGL n. 982/2024 (+ 984/2024 + 1108/2024 + 1110/2024 + 1112/2024)
sicchè ad essi “spetta l'adempimento in forma specifica”. D'altra parte la rinuncia ad un singolo incarico a tempo determinato, rispetto a cui non è dato sapere se trattavasi di incarico per singole giornate piuttosto che un incarico di supplenza fino al 30 giugno o al 31 agosto, nè se il ricorrente avesse già accettato un incarico quale ATA per un periodo superiore e/o concomitante, non pare sufficiente a dimostrare la sopravvenuta fuoriuscita di fatto dal sistema scolastico per carenza di interesse a ricevere nuovi incarichi di supplenza e ad esercitare attività di docente.
Deve, quindi, essere riconosciuto ai docenti istanti il beneficio economico richiesto, mediante condanna in forma specifica dell'Amministrazione resistente all'attribuzione della Carta Elettronica,
c.d. “Carta docente”, per gli anni scolastici per cui è stata proposta domanda, anche se complessivamente superiori a due.
Va infatti rilevato che la S.C., nella pronuncia citata, affermando al paragrafo 17.2 che “Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.”, ha escluso che si possa verificare una “discriminazione alla rovescia” rispetto alla situazione dei docenti assunti a tempo indeterminato percettori della “Carta docente” mediante il riconoscimento ai docenti assunti a termine della possibilità di cumulare una somma superiore ad € 1.000,00, corrispondente a due annualità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014 e s.m., tenuto conto della pluralità dei ricorrenti, del valore delle domande accolte, dell'attività processuale svolta (si precisa che gli aumenti di cui all'art. 4, co. 2, DM 55/2014 sono applicati soltanto con riguardo al compenso liquidato per la fase decisionale, mentre le precedenti fasi sono liquidate con riguardo ad ogni singolo ricorso) e della serialità della controversia (che comporta il riconoscimento dei valori minimi), nonché della modalità di redazione degli atti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione,
- condanna il ad attribuire la Carta Docenti ai ricorrenti Controparte_1 per i seguenti importi:
€ 500,00; Parte_1
€ 2.000,00; Parte_2
€ 1.500,00; Parte_3
€ 2.500,00 Parte_4
5 RGL n. 982/2024 (+ 984/2024 + 1108/2024 + 1110/2024 + 1112/2024)
€ 2.000,00; Parte_5
- condanna il alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 sostenute dalle ricorrenti, che liquida in complessivi € 4.701,58,00, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. CARAPELLE ROBERTO.
Alessandria, il 4.12.2025.
Il Giudice
IL AS
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