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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 02/02/2026, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1581/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MARTINI DOMENICO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4685/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Municipia Spa
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Resistente_1 S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUNICAZIONE n. 20240002176290133937171 CONTRAVV a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da conclusioni rassegnate.
Resistente: come da conclusioni rassegnate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il ricorrente impugnava la comunicazione indicata in epigrafe. Si costituiva il Comune di Napoli eccependo, in via preliminare ed assorbente, il difetto di giurisdizione del giudice tributario. La causa veniva trattenuta in decisione in data 21.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione è fondata. La controversia ha ad oggetto una richiesta di pagamento relativa a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada. Tali sanzioni non integrano tributi, né entrate di natura tributaria, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992.
La giurisprudenza consolidata afferma che le controversie concernenti le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Ne consegue che il giudice tributario è privo di giurisdizione a conoscere della presente controversia.
Il difetto di giurisdizione assorbe ogni ulteriore questione di merito.
Considerato che
parte resistente non ha formulato domanda di condanna, le spese vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario. Nulla per le spese.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MARTINI DOMENICO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4685/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Municipia Spa
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Resistente_1 S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUNICAZIONE n. 20240002176290133937171 CONTRAVV a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da conclusioni rassegnate.
Resistente: come da conclusioni rassegnate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il ricorrente impugnava la comunicazione indicata in epigrafe. Si costituiva il Comune di Napoli eccependo, in via preliminare ed assorbente, il difetto di giurisdizione del giudice tributario. La causa veniva trattenuta in decisione in data 21.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione è fondata. La controversia ha ad oggetto una richiesta di pagamento relativa a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada. Tali sanzioni non integrano tributi, né entrate di natura tributaria, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992.
La giurisprudenza consolidata afferma che le controversie concernenti le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Ne consegue che il giudice tributario è privo di giurisdizione a conoscere della presente controversia.
Il difetto di giurisdizione assorbe ogni ulteriore questione di merito.
Considerato che
parte resistente non ha formulato domanda di condanna, le spese vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario. Nulla per le spese.