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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 03/02/2026, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 649/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SCOLARO IA GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 7014/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202583432650522255441575 TARI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202583432650522255441575 TARI 2015
a seguito di discussione
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti e verbali di causa.
Resistente/Appellato: come da atti e verbali di causa.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Nominativo_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.202583432650522255441575 del 16.07.2025, notificata in data 25.09.2025, sui seguenti veicoli Fiat Freemont, targato Targa_1, e Opel Karl, targato Targa_2, in forza della quale Municipia S.p.A., chiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 1.876,33 comprensiva di sanzioni ed interessi, traente origine dal ruolo formato dal Comune di Santo
ST di RA per il versamento del tributo TARI per gli anni 2014 e 2015 chiesto con la prodromica ingiunzione di pagamento n.202483432227182142920656 notificata il 2.7.2024 e con il sollecito di pagamento n.202583432535192218450929 giammai notificato.
Articolava i seguenti motivi di ricorso:
- In via pregiudiziale:
1.Carenza di titolarità attiva in capo alla società Municipia S.p.A..
2.Carenza dei poteri conferiti in capo al dott. Nominativo_2 della Municipia S.p.A.
3.Omessa allegazione della determina n.135 dell'8.11.2022 e del contratto di cui al rep.1077, registrato il
26.09.2023 C.I.G. 9423005DB5;
- Nel merito:
1.Illegittimità della presunta pretesa creditoria per discarico emesso dall'Ente impositore. Eccepiva, infatti, che la ricorrente aveva ricevuto in data 02.05.2024, a mezzo p.e.c., dalla società resistente il provvedimento di discarico protocollo n.SG del 02/05/2024 per “ingiunzioni spese di giudizio TARI” emesso dal Comune di
Santo ST di RA.
2. Omessa notifica atti presupposti.
3. Violazione dell'art. 5 della L. n. 212/2000.
4. Omessa motivazione dell'atto.
5. Violazione dell'art.10 Legge n.212/2000.
6. Nullità dell'atto opposto per la maturata prescrizione quinquennale.
7. Nullità dell'atto opposto per la maturata prescrizione quinquennale degli interessi.
8. Omessa motivazione ed illegittima richiesta degli interessi di mora e dell'aggio.
Chiedeva, quindi, previa sospensiva, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi, oltre che il risarcimento dei danni per lite temeraria. Si costituiva la società MUNICIPIA s.p.a. la quale difendeva la legittimità del proprio operato sia dal punto di vista formale, con il superamento di tutte le eccezioni mosse dalla contribuente, sia dal punto di vista sostanziale, assumendo come l'ingiunzione di pagamento sottesa all'atto oggi opposto è stata impugnata ed il relativo procedimento (iscritto al n. 3720/2024) è definito dalla Sez. 5 della Corte di Giustizia Tributaria
n. 4566/2025 di rigetto di tutti i motivi di impugnativa che allegava agli atti. Rappresentava, altresì, che il provvedimento di discarico allegato dalla ricorrente faceva riferimento in realtà ad ingiunzione di pagamento relativa ad altro tributo (IMU 2015), come documentato con la produzione in atti.
All'odierna udienza, fissata per l'istanza di sospensiva, sussistendo le condizioni di cui all'art. 47 ter del D. lgs n. 546/92, in mancanza di opposizioni delle parti, la Corte assumeva la causa in decisione semplificata.
§§§
Il ricorso non merita accoglimento.
Per quanto attiene alla legittimazione della Municipia s.p.a. all'emissione dell'atto opposto, contestata dalla ricorrente con i primi motivi di impugnazione, deve osservarsi come la società resistente costituendosi in giudizio ha comprovato la propria legittimazione ai sensi dell'art. 52, comma 5, D.lgs n. 446/1997.
In particolare, l'ente resistente ha dedotto di essere regolarmente iscritta al n. 164 della Sezione Prima dell'Albo Ministeriale di cui all'art. 53 D.lgs 446/1997, circostanza non contestata da parte ricorrente e che in ogni caso la legittimazione del Concessionario della riscossione è da ricondurre all'atto di affidamento realizzato con Det. Dirg. N. 135/2022, espressamente richiamata dall'atto impugnato, che veniva allegato in atti (Cfr. All. 4 alla comparsa di costituzione di Municipia) da cui è dato evincere la legittimità del procedimento di affidamento.
Anche l'eccezione relativa alla carenza dei poteri in capo al dott. Nominativo_2 è da ritenere infondata, anche alla luce della produzione della procura speciale in Notar Nominativo_3 (cfr. all. 1 alla comparsa di costituzione di Municipia).
Sgombrato il campo dalle eccezioni di forma, il ricorso deve ritenersi infondato anche nel merito.
Invero, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo fa riferimento all'ingiunzione di pagamento n.
n.202483432227182142920656 notificata il 2.7.2024.
Ebbene, dalla documentazione prodotta dall'Ente resistente si ricava come parte ricorrente abbia opposto tale ingiunzione di pagamento e che il relativo procedimento (iscritto al n. 3720/2024 RGN) è stato definito dalla Sez. 5 di questa Corte di giustizia tributaria con sentenza n. 4566/2025 di rigetto dei motivi di impugnativa.
Ciò rende evidente l'infondatezza dei motivi di ricorso che afferiscono alla mancata notifica degli atti presupposti e alla mancanza di motivazione di essi, atteso che risulta dagli atti e dal contegno processuale della ricorrente come la stessa fosse perfettamente a conoscenza della pretesa azionata dalla Municipia s.
p.a. per averla contestata in altra sede.
Anche il rilievo relativo all'intervenuto sgravio risulta del tutto infondato, avendo la società Municipia s.p.a. dimostrato che l'atto prodotto da controparte (provvedimento di discarico n. SG per l'importo originario di €.
1.714,38 del 2.5.2024) in realtà era relativo ad una ingiunzione di pagamento relativa ad importi IMU 2015 come è dato verificare dal provvedimento di sgravio (cfr. All. 6 alla memoria di costituzione di Municipia) e dalla copia della ingiunzione di pagamento sgravata (Cfr. All. 7 alla memoria di costituzione di Municipia).
Di ciò peraltro ha dato atto anche la Corte di giustizia Tributaria nella citata sentenza (n. 4566/25) allegata agli atti e ciò nonostante la difesa ha insistito nel relativo motivo ricorso. Né alla luce della tempistica sopra evidenziata può ritenersi maturato alcun termine prescrizionale dalla notifica dell'atto presupposto alla notifica dell'atto impugnato, sicché anche sotto tale profilo i motivi di ricorso si rivelano del tutto infondati.
§
Le spese seguono la soccombenza e le stesse, avuto riguardo al valore della causa ed alle numerose questioni giuridiche sollevate, possono essere liquidate nei valori tra i minimi ed i medi, come indicato in dispositivo. Nessuna compensazione si giustifica nella vicenda processuale in esame, considerato che nonostante la precedente pronuncia n. 4566/25 che ha escluso che lo sgravio si riferisse alla pretesa oggetto dell'odierno atto impugnato, la parte ha insistito in tale motivo di ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, sezione 8, in composizione monocratica, così provvede:
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore di Municipia s.p.a. delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 1.200,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Messina il 29.01.2026
Il Giudice Monocratico
Dr.ssa Maria Giuseppa Scolaro
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SCOLARO IA GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 7014/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202583432650522255441575 TARI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202583432650522255441575 TARI 2015
a seguito di discussione
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti e verbali di causa.
Resistente/Appellato: come da atti e verbali di causa.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Nominativo_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.202583432650522255441575 del 16.07.2025, notificata in data 25.09.2025, sui seguenti veicoli Fiat Freemont, targato Targa_1, e Opel Karl, targato Targa_2, in forza della quale Municipia S.p.A., chiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 1.876,33 comprensiva di sanzioni ed interessi, traente origine dal ruolo formato dal Comune di Santo
ST di RA per il versamento del tributo TARI per gli anni 2014 e 2015 chiesto con la prodromica ingiunzione di pagamento n.202483432227182142920656 notificata il 2.7.2024 e con il sollecito di pagamento n.202583432535192218450929 giammai notificato.
Articolava i seguenti motivi di ricorso:
- In via pregiudiziale:
1.Carenza di titolarità attiva in capo alla società Municipia S.p.A..
2.Carenza dei poteri conferiti in capo al dott. Nominativo_2 della Municipia S.p.A.
3.Omessa allegazione della determina n.135 dell'8.11.2022 e del contratto di cui al rep.1077, registrato il
26.09.2023 C.I.G. 9423005DB5;
- Nel merito:
1.Illegittimità della presunta pretesa creditoria per discarico emesso dall'Ente impositore. Eccepiva, infatti, che la ricorrente aveva ricevuto in data 02.05.2024, a mezzo p.e.c., dalla società resistente il provvedimento di discarico protocollo n.SG del 02/05/2024 per “ingiunzioni spese di giudizio TARI” emesso dal Comune di
Santo ST di RA.
2. Omessa notifica atti presupposti.
3. Violazione dell'art. 5 della L. n. 212/2000.
4. Omessa motivazione dell'atto.
5. Violazione dell'art.10 Legge n.212/2000.
6. Nullità dell'atto opposto per la maturata prescrizione quinquennale.
7. Nullità dell'atto opposto per la maturata prescrizione quinquennale degli interessi.
8. Omessa motivazione ed illegittima richiesta degli interessi di mora e dell'aggio.
Chiedeva, quindi, previa sospensiva, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi, oltre che il risarcimento dei danni per lite temeraria. Si costituiva la società MUNICIPIA s.p.a. la quale difendeva la legittimità del proprio operato sia dal punto di vista formale, con il superamento di tutte le eccezioni mosse dalla contribuente, sia dal punto di vista sostanziale, assumendo come l'ingiunzione di pagamento sottesa all'atto oggi opposto è stata impugnata ed il relativo procedimento (iscritto al n. 3720/2024) è definito dalla Sez. 5 della Corte di Giustizia Tributaria
n. 4566/2025 di rigetto di tutti i motivi di impugnativa che allegava agli atti. Rappresentava, altresì, che il provvedimento di discarico allegato dalla ricorrente faceva riferimento in realtà ad ingiunzione di pagamento relativa ad altro tributo (IMU 2015), come documentato con la produzione in atti.
All'odierna udienza, fissata per l'istanza di sospensiva, sussistendo le condizioni di cui all'art. 47 ter del D. lgs n. 546/92, in mancanza di opposizioni delle parti, la Corte assumeva la causa in decisione semplificata.
§§§
Il ricorso non merita accoglimento.
Per quanto attiene alla legittimazione della Municipia s.p.a. all'emissione dell'atto opposto, contestata dalla ricorrente con i primi motivi di impugnazione, deve osservarsi come la società resistente costituendosi in giudizio ha comprovato la propria legittimazione ai sensi dell'art. 52, comma 5, D.lgs n. 446/1997.
In particolare, l'ente resistente ha dedotto di essere regolarmente iscritta al n. 164 della Sezione Prima dell'Albo Ministeriale di cui all'art. 53 D.lgs 446/1997, circostanza non contestata da parte ricorrente e che in ogni caso la legittimazione del Concessionario della riscossione è da ricondurre all'atto di affidamento realizzato con Det. Dirg. N. 135/2022, espressamente richiamata dall'atto impugnato, che veniva allegato in atti (Cfr. All. 4 alla comparsa di costituzione di Municipia) da cui è dato evincere la legittimità del procedimento di affidamento.
Anche l'eccezione relativa alla carenza dei poteri in capo al dott. Nominativo_2 è da ritenere infondata, anche alla luce della produzione della procura speciale in Notar Nominativo_3 (cfr. all. 1 alla comparsa di costituzione di Municipia).
Sgombrato il campo dalle eccezioni di forma, il ricorso deve ritenersi infondato anche nel merito.
Invero, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo fa riferimento all'ingiunzione di pagamento n.
n.202483432227182142920656 notificata il 2.7.2024.
Ebbene, dalla documentazione prodotta dall'Ente resistente si ricava come parte ricorrente abbia opposto tale ingiunzione di pagamento e che il relativo procedimento (iscritto al n. 3720/2024 RGN) è stato definito dalla Sez. 5 di questa Corte di giustizia tributaria con sentenza n. 4566/2025 di rigetto dei motivi di impugnativa.
Ciò rende evidente l'infondatezza dei motivi di ricorso che afferiscono alla mancata notifica degli atti presupposti e alla mancanza di motivazione di essi, atteso che risulta dagli atti e dal contegno processuale della ricorrente come la stessa fosse perfettamente a conoscenza della pretesa azionata dalla Municipia s.
p.a. per averla contestata in altra sede.
Anche il rilievo relativo all'intervenuto sgravio risulta del tutto infondato, avendo la società Municipia s.p.a. dimostrato che l'atto prodotto da controparte (provvedimento di discarico n. SG per l'importo originario di €.
1.714,38 del 2.5.2024) in realtà era relativo ad una ingiunzione di pagamento relativa ad importi IMU 2015 come è dato verificare dal provvedimento di sgravio (cfr. All. 6 alla memoria di costituzione di Municipia) e dalla copia della ingiunzione di pagamento sgravata (Cfr. All. 7 alla memoria di costituzione di Municipia).
Di ciò peraltro ha dato atto anche la Corte di giustizia Tributaria nella citata sentenza (n. 4566/25) allegata agli atti e ciò nonostante la difesa ha insistito nel relativo motivo ricorso. Né alla luce della tempistica sopra evidenziata può ritenersi maturato alcun termine prescrizionale dalla notifica dell'atto presupposto alla notifica dell'atto impugnato, sicché anche sotto tale profilo i motivi di ricorso si rivelano del tutto infondati.
§
Le spese seguono la soccombenza e le stesse, avuto riguardo al valore della causa ed alle numerose questioni giuridiche sollevate, possono essere liquidate nei valori tra i minimi ed i medi, come indicato in dispositivo. Nessuna compensazione si giustifica nella vicenda processuale in esame, considerato che nonostante la precedente pronuncia n. 4566/25 che ha escluso che lo sgravio si riferisse alla pretesa oggetto dell'odierno atto impugnato, la parte ha insistito in tale motivo di ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, sezione 8, in composizione monocratica, così provvede:
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore di Municipia s.p.a. delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 1.200,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Messina il 29.01.2026
Il Giudice Monocratico
Dr.ssa Maria Giuseppa Scolaro