Decreto presidenziale 29 settembre 2022
Ordinanza cautelare 12 ottobre 2022
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 01/12/2025, n. 7746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7746 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07746/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04056/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4056 del 2022, proposto da
AN NN, NA NI, OB NN, IA NI, NR LI, NN CO, rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Sorrentino, Liberato Orsi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Forio, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Barbieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia del Demanio, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania, non costituito in giudizio;
nei confronti
AT LE, rappresentato e difeso dagli avvocati Benito Aleni, Giulio Abbate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. 59/2022 del 31.05.2022 di diffida a demolire ed a ripristinare lo stato dei luoghi, a firma del Responsabile dell'UTC – V Settore del Comune di Forio, notificata in data 12.06.2022;
- del verbale di ispezione demaniale prot. 2017/13092/DRCAM del 2.10.2017 dell'Agenzia del Demanio;
- nonché di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso a quelli impugnati, se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Forio e dell’Agenzia del Demanio e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e di AT LE;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 ottobre 2025, celebratasi da remoto, la dott.ssa RI AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame introduttivo del giudizio i ricorrenti deducono di essere proprietari di talune unità immobiliari facenti parte del complesso denominato “Condominio AIRONE”, sito nel Comune di Forio (Ischia), in località Pietre Rosse, alla via Giovanni Mazzella n. 33; sulla base di tali presupposti, impugnano, chiedendone l’annullamento, l’ordinanza di demolizione del Comune di Forio e l’atto istruttorio presupposto, ossia il verbale di ispezione demaniale, deducendo i seguenti mezzi di doglianza:
1) in primo luogo si lamenta che l’accertamento di cui al verbale di ispezione demaniale prot. 2017/13092/DRCAM del 2.10.2017 dell’Agenzia del Demanio della Campania, richiamato nell’ordinanza n. 59/2022 del 31.05.2022 di diffida a demolire del Comune di Forio, sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 32 Codice della navigazione e dell’art. 58 del Regolamento di esecuzione, in quanto esso sarebbe stato effettuato senza alcun avviso notificato ai proprietari privati confinati, in chiara violazione delle norme citate e del principio generale del contraddittorio procedimentale;
2) inoltre, si osserva che la realizzazione del muro, a protezione degli eventi marosi e a sostegno del terrazzo condominiale, in sostituzione del precedente muro crollato, sarebbe stata eseguita su ordine del Comune di Forio: in particolare, al fine di effettuare i lavori di riparazione del muro prospiciente il mare e a sostegno del terrazzo condominiale di accesso agli appartamenti, veniva presentata la DIA prot. 10516 del 17.05.1999, corredata da grafico, relazione tecnica e documentazione fotografica; in data 16.03.2000, al n. prot. 5365, veniva presentata anche un’integrazione alla predetta DIA, corredata da calcoli statici depositati presso l’Ufficio del Genio Civile di Napoli in data 15.03.2000 al n. 532, nonché da relazione geotecnica sulle fondazioni per il realizzo del muro in calcestruzzo e per il successivo rivestimento in pietrame locale; detta pratica edilizia veniva vagliata dagli uffici comunali, che non hanno espresso alcuna contestazione;
3) peraltro, l’insistenza del muro di protezione su un’area demaniale di 2 mq risulterebbe in ragione dell’adozione di una metodologia di misurazione approssimativa e superficiale poiché l’accertamento tecnico è stato eseguito con il sistema GPS e non con la procedura tecnica di massima affidabilità, ovvero il procedimento di rilievo celerimetrico effettuato con una Stazione Totale della Leica, modello TPS 1201;
4) ancora, nella fase decisoria, non sarebbero state coinvolte le altre amministrazioni pubbliche statali e regionali, stakeholders nella gestione del demanio marittimo, così emergendo con chiarezza una violazione del principio di leale collaborazione tra amministrazioni;
5) si aggiunge che il lungo periodo di tempo trascorso tra la commissione del (presunto) abuso e l’adozione dell’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi può costituire indice sintomatico di un legittimo affidamento in capo al privato, a fronte del quale graverebbe sul Comune, nell’esercizio del potere repressivo–sanzionatorio, un obbligo motivazionale “rafforzato”;
6) infine, sarebbe mancata la comunicazione dell’avvio del procedimento prima dell’espletamento delle operazioni tecniche di cui al verbale di ispezione impugnato e le osservazioni presentate dagli interessati non avrebbero ricevuto alcun riscontro.
Si è costituito il Comune di Forio, eccependo l’inammissibilità del gravame e chiedendone, nel merito, la reiezione.
Si è, altresì, costituita l’Agenzia del Demanio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto del gravame.
Si è, infine, costituito il controinteressato AT LE, eccependo a sua volta il proprio difetto di legittimazione passiva.
All’udienza straordinaria celebratasi da remoto in data 16 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Si controverte della legittimità dell’ordinanza di demolizione con la quale il Comune di Forio ha disposto la rimozione di un muro eretto dal condominio Airone nella parte in cui esso occupa, nella prospettazione del Comune, una superficie di 2 mq del demanio marittimo.
La parte ricorrente prospetta, da un lato, alcune violazioni di natura procedimentale, dall’altro contesta il fatto stesso dell’avvenuta occupazione del suolo demaniale, deducendo che l’edificazione avrebbe avuto luogo solo all’esito della presentazione del progetto al Comune, e previo rilascio dei debiti titoli autorizzativi, e che, comunque, lo sconfinamento non risulterebbe adeguatamente comprovato.
2. Il Collegio ritiene di non poter condividere le argomentazioni sviluppate in ricorso con le censure articolate, per le ragioni che si passa ad esporre. Ciò esime dal vaglio delle eccezioni preliminari prospettate dalle altre parti processuali.
Si lamenta, in primo luogo, che gli accertamenti che hanno condotto ad appurare lo sconfinamento su suolo demaniale del muro del quale si discorre, avrebbero dovuto essere effettuati previo avviso ai proprietari privati: l’assunto non convince.
I ricorrenti si riferiscono, in particolare, alle operazioni di ispezione di cui al verbale prot. 2017/13092/DRCAM del 2.10.2017 dell’Agenzia del Demanio della Campania: le norme delle quali si lamenta la violazione, tuttavia, non si attagliano alla fattispecie in commento, giacché esse riguardano il diverso procedimento dettato per accertare e delimitare amministrativamente i confini del demanio marittimo quando questo si congiunge con acque interne.
Né, d’altro canto, i principi generali in materia di partecipazione al procedimento da parte del privato imponevano tale adempimento: come in prosieguo si dirà, gli interessati risultano, infatti, esser stati adeguatamente coinvolti, e posti in grado di contraddire, nell’ambito del procedimento conclusosi con l’adozione dell’ordine di ripristino qui avversato.
Con il secondo e il terzo mezzo di censura si lamenta, ancora, che il muro di cui si discorre sarebbe stato realizzato proprio su ordine del Comune di Forio (cfr. ordinanza n. 211 del 02.03.1999), in forza di un valido titolo edilizio mai contestato dall’ente (cfr. DIA prot. 10516 del 17.05.1999 e successiva integrazione prot. 5365 del 16.03.2000); in ogni caso, lo sconfinamento in area demaniale non sarebbe stato adeguatamente accertato.
Il Collegio rileva, da un lato, che, come posto in evidenza dall’Amministrazione resistente, il provvedimento di ripristino riguarda il terrazzo/solarium e il camminamento piede del costone (posto a quota inferiore), laddove i titoli richiamati dalle parti private si riferiscono, appunto, al muro di contenimento: in altri termini, ciò che viene contestato dal Comune è proprio la difformità di quanto realizzato rispetto ai titoli edilizi richiamati dai ricorrenti, nella misura in cui l’intervento posto in essere occupa, senza titolo, una parte del bene demaniale (occupazione che certamente non può ritenersi autorizzata in forza di DIA e successiva integrazione di cui alla documentazione depositata in data 7.09.2022).
Quanto poi all’utilizzo di strumentazione inidonea a dimostrare lo sconfinamento, in quanto applicativa di una tecnologia obsoleta, il Collegio ritiene di potersi riportare sul punto a quanto emerge dalla sentenza n.2329/2021 del 31.03.2021, resa nell’ambito del procedimento penale (R.G.N.R. 15742/2018), e passata in giudicato, nella quale si osserva: “… dal punto di vista oggettivo deve ritenersi che l'occupazione abusiva si sia effettivamente verificata nel lontano anno 2000, posto che nel corso dell'udienza del 18/11/2020 il teste QU IN, in servizio presso l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Campania, ha precisato che l'accertamento è stato effettuato sul terrazzo oggetto di ispezione, ricadente sulla particella 862 del foglio 31 del Comune di Forio, attraverso la strumentazione Leica dell'Agenzia del Demanio, che è l'ultima all'avanguardia. Si tratta
dunque di un sistema automatico, affidabile, che verifica eventuali errori e li scarta ” (cfr. allegato alla documentazione di parte ricorrente depositata in data 7.09.2022).
Il Comune di Forio ha, comunque, aggiunto che lo sconfinamento è stato comprovato, altresì, attraverso la documentazione catastale/estratto di mappa SID/Elaborati Grafici/Coordinate Gaus-Boaga allegati al verbale di ispezione del 02.10.2017, già citato, nonché la relazione prot. 10300 del 25.03.2022 a firma dell’Arch. Giampiero Lamonica che, nel fotografare tutta la situazione del Condominio Airone, accerta la natura demaniale dei beni occupati per mq 2 (cfr. allegato alla documentazione depositata dal Comune di Forio il 23.09.2022).
Quanto poi al mancato coinvolgimento nel procedimento delle altre amministrazioni pubbliche statali e regionali, stakeholders nella gestione del demanio marittimo, è sufficiente rilevare sul punto che certamente compete all’Amministrazione comunale (per espressa previsione normativa: art. 35 T.U.Ed) la vigilanza e la repressione degli abusi edilizi realizzati su beni demaniali.
Neppure coglie nel segno quanto si lamenta relativamente alla lesione di un affidamento incolpevole ad iniziativa della P.A. procedente, e alla conseguente violazione di un obbligo di motivazione rafforzato: la giurisprudenza ha costantemente osservato, in proposito, che l'attività di repressione degli abusi edilizi costituisce un’attività vincolata, con la conseguenza che l'ordinanza di demolizione è un atto dovuto, dove la repressione dell'abuso corrisponde per definizione all'interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi illecitamente alterato; per l'effetto, il provvedimento ripristinatorio è già dotato di un'adeguata e sufficiente motivazione, consistente nella descrizione delle opere abusive e nella constatazione della loro abusività, senza che il decorso del tempo possa implicare il radicarsi di alcun legittimo affidamento, la cui tutela presuppone provvedimenti amministrativi favorevoli che generino aspettative e non può pertanto operare in carenza di titolo ( ex multis , da ultimo, si veda: T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 16/01/2025, n.794; nonché: Consiglio di Stato , sez. VI , 15/01/2025 , n. 309, ove si evidenzia l’irrilevanza del trascorrere del tempo ai fini del radicamento di un affidamento tutelabile).
Infine, quanto alla violazione delle garanzie partecipative in favore dei privati, è sufficiente rilevare che l’Amministrazione comunale ha dedotto di aver avviato, già a far data dal 2018 (anno sia dell’atto di diffida dell’Avv. LE sia dell’avvio dell’azione penale), il procedimento amministrativo (cfr. nota prot. 9459 del 26.03.2019 e nota prot. 33594 del 29.10.2020: si veda la documentazione allegata alla produzione del Comune in data 23.09.2022).
Quanto al preavviso relativo alle operazioni svolte nel 2017, si opera richiamo a quanto in precedenza rilevato nella disamina del primo motivo di censura; relativamente alla valutazione delle osservazioni svolte dai privati, il Collegio ritiene che il provvedimento gravato contenga una esaustiva motivazione in ordine ai presupposti sulla base dei quali si è ritenuto sussistente uno sconfinamento abusivo su bene demaniale e riferibile l’ordine di ripristino agli odierni ricorrenti, quali proprietari degli appartamenti ubicati all’interno del condominio Airone, sicché quand’anche manchi un riferimento espresso alle osservazioni svolte dai privati, non può ritenersi che le stesse non siano state valutate.
4. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Tenuto conto della complessiva vicenda in commento, il Collegio ritiene opportuno dar corso alla compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025, celebratasi da remoto mediante videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
AO NI, Presidente
Valeria Ianniello, Consigliere
RI AL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI AL | AO NI |
IL SEGRETARIO