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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 13134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13134 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 41789/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
Stefano Calabria Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41789/2024 pendente tra
Parte_1 nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv.to Raffaele Balducci ricorrente e
Controparte_1 nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv.to Alessandro De Belvis e dell'avv.to Marzia Ricciardiello resistente
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
Ragioni di fatto e diritto della decisione 1 Con sentenza n. 12832/2016, pubblicata il 23 giugno 2016, il Tribunale di
Roma, a definizione del giudizio rubricato al n. Rg. 15392/2016, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili celebrato tra le parti del presente giudizio e ha disposto in capo al sig. di corrispondere, a Parte_1
titolo di assegno divorzile per la sig.ra a somma di euro 500,00 mensili CP_1
nonché, in ordine al mantenimento del figlio , all'epoca maggiorenne _1
ma non economicamente autosufficiente, il versamento della somma di euro
500,00 mensili.
Il ricorrente ha convenuto in giudizio la resistente chiedendo all'intestato
Tribunale la revoca del contributo paterno al mantenimento del figlio _1
(nato il [...]) e la revoca dell'assegno di divorzio a suo carico ed in favore della sig.ra CP_1
La resistente, costituitasi in giudizio, ha rappresentato che le parti, nelle more del giudizio, hanno raggiunto un'intesa in ordine alla modifica delle condizioni del loro divorzio e ha chiesto l'accoglimento delle condizioni concordate tra le parti di cui all'atto transattivo versato in atti.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 10 settembre 2025 le parti hanno quindi rassegnato le conclusioni di cui all'accordo intervenuto dalle medesime, che di seguito si trascrive:
“1. A parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite dal Tribunale di
Roma con Sentenza n. 12832/2016, emessa all'esito del Giudizio rubricato al
n. 15392/2016 RGN, le parti concordano che, a partire dal mese di maggio
del 2025, il Sig. nulla dovrà più corrispondere alla Sig.ra Parte_1
2 a titolo di contributo al mantenimento per il figlio Controparte_1 [...]
mentre dovrà continuare a corrispondere alla medesima un assegno Pt_2
divorzile individuato nella minor somma di €. 100,00 mensili in luogo di quanto
sino ad ora versato;
2. Le parti stabiliscono espressamente che quanto pattuito ha valore tra loro
a partire dal mese di maggio dell'anno 2025 incluso;
in funzione di ciò la Sig.ra
si impegna a restituire al Sig. qualsiasi importo eccedente gli CP_1 Pt_1
€. 100,00 di cui al precedente Art. 1) che dovesse esserle versato a titolo di
assegno divorzile ovvero di contributo al mantenimento del figlio
[...]
L'importo attualmente percepito dalla sig.ra è di € 1187,82 – Pt_2 CP_1
di cui € 539,91 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, quindi la stessa
dovrà restituire la somma complessiva di € 1.087,82;
3. L'eventuale restituzione dell'importo eccedente di cui sub 2) dovrà avvenire
entro il giorno 30 di ogni mese, mediante bonifico bancario da eseguire sul
conto corrente intestato al sig. sul conto San Paolo – Banca Intesa – Pt_1
filiale di Piazza Montecitorio - IBAN: [...] –
BIC:BCITITMM.
4. L'inserimento della presente clausola è necessaria in quanto l'assegno
divorzile ed il contributo al mantenimento stabiliti in sede di divorzio vengono
attualmente corrisposti alla Sig.ra dall'ente che eroga il trattamento CP_1
pensionistico al Sig. Pt_1
5. Con il presente accordo le parti dichiarano di avere regolato ogni questione
tra loro – dedotta e deducibile – afferente il giudizio di modifica delle
3 condizioni divorzili pendente tra le parti dinanzi all'intestato Tribunale
Ordinario di Roma, rubricato al n RG 41789/2024;
6. Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate tra
le parti.”
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico di tale procedimento.
Spese della lite compensate vista la domanda congiunta.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la parziale modifica delle condizioni accessorie della sentenza di divorzio n. 12832/2016, pubblicata il
23 giugno 2016 da questo Tribunale, nei termini concordati dalle parti nel presente giudizio e trascritti in motivazione;
- spese della lite compensate.
Roma, 17 settembre 2025
Il Giudice Relatore
Stefano Calabria Il Presidente Marta Ienzi
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
Stefano Calabria Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41789/2024 pendente tra
Parte_1 nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv.to Raffaele Balducci ricorrente e
Controparte_1 nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv.to Alessandro De Belvis e dell'avv.to Marzia Ricciardiello resistente
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
Ragioni di fatto e diritto della decisione 1 Con sentenza n. 12832/2016, pubblicata il 23 giugno 2016, il Tribunale di
Roma, a definizione del giudizio rubricato al n. Rg. 15392/2016, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili celebrato tra le parti del presente giudizio e ha disposto in capo al sig. di corrispondere, a Parte_1
titolo di assegno divorzile per la sig.ra a somma di euro 500,00 mensili CP_1
nonché, in ordine al mantenimento del figlio , all'epoca maggiorenne _1
ma non economicamente autosufficiente, il versamento della somma di euro
500,00 mensili.
Il ricorrente ha convenuto in giudizio la resistente chiedendo all'intestato
Tribunale la revoca del contributo paterno al mantenimento del figlio _1
(nato il [...]) e la revoca dell'assegno di divorzio a suo carico ed in favore della sig.ra CP_1
La resistente, costituitasi in giudizio, ha rappresentato che le parti, nelle more del giudizio, hanno raggiunto un'intesa in ordine alla modifica delle condizioni del loro divorzio e ha chiesto l'accoglimento delle condizioni concordate tra le parti di cui all'atto transattivo versato in atti.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 10 settembre 2025 le parti hanno quindi rassegnato le conclusioni di cui all'accordo intervenuto dalle medesime, che di seguito si trascrive:
“1. A parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite dal Tribunale di
Roma con Sentenza n. 12832/2016, emessa all'esito del Giudizio rubricato al
n. 15392/2016 RGN, le parti concordano che, a partire dal mese di maggio
del 2025, il Sig. nulla dovrà più corrispondere alla Sig.ra Parte_1
2 a titolo di contributo al mantenimento per il figlio Controparte_1 [...]
mentre dovrà continuare a corrispondere alla medesima un assegno Pt_2
divorzile individuato nella minor somma di €. 100,00 mensili in luogo di quanto
sino ad ora versato;
2. Le parti stabiliscono espressamente che quanto pattuito ha valore tra loro
a partire dal mese di maggio dell'anno 2025 incluso;
in funzione di ciò la Sig.ra
si impegna a restituire al Sig. qualsiasi importo eccedente gli CP_1 Pt_1
€. 100,00 di cui al precedente Art. 1) che dovesse esserle versato a titolo di
assegno divorzile ovvero di contributo al mantenimento del figlio
[...]
L'importo attualmente percepito dalla sig.ra è di € 1187,82 – Pt_2 CP_1
di cui € 539,91 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, quindi la stessa
dovrà restituire la somma complessiva di € 1.087,82;
3. L'eventuale restituzione dell'importo eccedente di cui sub 2) dovrà avvenire
entro il giorno 30 di ogni mese, mediante bonifico bancario da eseguire sul
conto corrente intestato al sig. sul conto San Paolo – Banca Intesa – Pt_1
filiale di Piazza Montecitorio - IBAN: [...] –
BIC:BCITITMM.
4. L'inserimento della presente clausola è necessaria in quanto l'assegno
divorzile ed il contributo al mantenimento stabiliti in sede di divorzio vengono
attualmente corrisposti alla Sig.ra dall'ente che eroga il trattamento CP_1
pensionistico al Sig. Pt_1
5. Con il presente accordo le parti dichiarano di avere regolato ogni questione
tra loro – dedotta e deducibile – afferente il giudizio di modifica delle
3 condizioni divorzili pendente tra le parti dinanzi all'intestato Tribunale
Ordinario di Roma, rubricato al n RG 41789/2024;
6. Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate tra
le parti.”
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico di tale procedimento.
Spese della lite compensate vista la domanda congiunta.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la parziale modifica delle condizioni accessorie della sentenza di divorzio n. 12832/2016, pubblicata il
23 giugno 2016 da questo Tribunale, nei termini concordati dalle parti nel presente giudizio e trascritti in motivazione;
- spese della lite compensate.
Roma, 17 settembre 2025
Il Giudice Relatore
Stefano Calabria Il Presidente Marta Ienzi
4