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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 19/12/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.L. 789/2014
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile-Lavoro
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Patrizia CI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
, con sede in Fubine (AL), in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, NO , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
AR RS ( e presso il suo studio in Alessandria, Corso Email_1
LI TI n. 70 elettivamente domiciliata giusta delega allegata al ricorso ricorrente
Contro
, sede di Alessandria (C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Direttore pro tempore, Dott.ssa , rappresentato e difeso dai funzionari Dott.ssa CP_2
Patrizia LE e Dott.ssa Roberta Ricco, e presso la sede dell in Alessandria CP_3
(AL), Piazza G. Ambrosoli n. 5, elettivamente domiciliato giusta delega allegata alla memoria difensiva
-resistente –
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv.
PI EL OR ( e presso il suo studio in Napoli, Email_2
Via Privata Giuseppe Imperatrice n. 28, elettivamente domiciliata giusta procura ad litem rilasciata dal Dott. Responsabile Contenzioso PIEMONTE, per Controparte_5 procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 181515 Persona_1 raccolta nr 12772 del 25/07/2024
-resistente-
Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento.
I difensori hanno concluso come riportato nelle note scritte depositate nel termine concesso ex art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n.
001202590042045 85/000, notificatale in data 18.6.2025, per l'importo di € 1.801,46 (doc.
1), in forza di cartella esattoriale n. 00120190009193347000 notificata il 23.1.2020 su ruolo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Asti - Alessandria.
La società a motivo dell'opposizione contesta l'an dell'esecuzione per fatti sopravvenuti al titolo esecutivo, ossia deduce l'intervenuta sentenza del Tribunale di Vercelli n. 239/2023 del 5.7.2023 (passata in giudicato) che, annullando le ordinanze ingiunzioni nn. 133/2021 e
133/2021 bis (emesse sulla base degli accertamenti eseguiti dagli Ispettori come risultanti dal Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. AL00000/2019-667-01 del 24.06.2019) ed accertando l'insussistenza delle violazioni che avevano portato gli ispettori all'emissione del provvedimento di sospensione dell'attività in data 14.3.2019, fa venir meno il presupposto del provvedimento stesso, titolo oggetto della cartella di pagamento riportata nell'intimazione di pagamento opposta.
Per l'effetto, la società chiede di annullare l'atto di intimazione opposto e della cartella di pagamento non dovendo la società alcuna somma per detto titolo. Co Si sono costituiti ritualmente in giudizio l , eccependo l'incompetenza del Giudice adito
(a favore del Giudice dell'esecuzione) e l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione, e eccependo la sua carenza di legittimazione Controparte_6 passiva sui motivi riferibili all'Ente impositore.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, il Giudice sentiti i difensori che prestavano il consenso, fissava la discussione della stessa con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc previa indicazione del termine per il deposito di brevi note scritte.
L'opposizione, a parere di chi scrive, è fondata. Preliminarmente va respinta l'eccezione di incompetenza di questo Giudice sollevata Co dall .
Vero è che l'opposizione ad intimazione di pagamento va qualificata quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, non essendo ancora iniziata l'esecuzione, che radica invece la competenza del GE.
Il merito.
Occorre ricordare che l'Ispettorato del Lavoro ha emesso il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale il 14.3.2019 (doc. 2) giusto rapporto n. AL00000/2019-667-01-
R01 redatto dagli ispettori sul presupposto del rapporto irregolare di una dipendente nel periodo 20.07.2018 -14.03.2019.
A dire dell la pronuncia giudiziale, invocata dalla parte ricorrente, concernendo CP_3 un periodo di occupazione della lavoratrice antecedente a quello di avvenuta e spontanea regolarizzazione utile ad ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, non fa venir meno l'obbligo in capo alla società-datrice di lavoro di versare la quota residua della somma aggiuntiva iscritta a ruolo, in quanto derivante dalla presentazione dell'istanza di revoca della sospensione che ha consentito alla Società di riprendere la propria attività.
L'argomentazione difensiva dell non è condivisa da chi scrive. CP_3
Come detto in sede di primo accesso ispettivo presso la sede della società ricorrente in data
14.3.2019 gli Ispettori hanno adottato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 (vedi Doc. n. 3 ricorrente) ed il 15.3.2019 hanno provveduto a revocare la sospensione viste la comunicazione di assunzione della lavoratrice e la ricevuta attestante il versamento del 25% della somma aggiuntiva dovuta
(vedi Doc. n. 4).
E' circostanza non contestata in causa il mancato pagamento dell'importo residuo della somma aggiuntiva.
Orbene, per espressa previsione di legge in caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro il termine di legge, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di revoca diviene titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo del debito.
Va ricordato che il provvedimento adottato dagli ispettori ha, per sua funzione prevenzionistica, al contempo natura cautelare ma anche sanzionatoria, con forte vis coercitiva.
Di questo orientamento è anche la giurisprudenza amministrativa, secondo cui «la sospensione dell'attività imprenditoriale ex art. 14 comma 1 del D.lgs. 81/2008 costituisce una tipologia di sanzione avente la finalità di sollecitare il datore di lavoro a regolarizzare la posizione lavorativa dei dipendenti “in nero”».
La sospensione dell'attività disposta in data 14.3.2019 era fondata sulla situazione accertata in quel momento dagli ispettori e poi revocata il 15.3.2019 su istanza del datore di lavoro alle condizioni di legge.
Il giudizio instaurato a seguito della emissione delle ordinanze ingiunzioni fondate sul medesimo verbale ispettivo non ha confermato la irregolarità della lavoratrice come contestata alla società dall' , con annullamento delle ordinanze emesse. CP_3
Quanto accertato con sentenza n. 239/2023 del 5.7.2023 costituisce un fatto impeditivo/estintivo intervenuto successivamente alla formazione del titolo esecutivo
(revoca della sospensione dell'attività) e come tale idoneo a paralizzare l'agire in esecuzione dell'Ispettorato.
L'eccezione di carenza della legittimazione passiva di . CP_7
L' eccezione è infondata posto che l'intimazione di pagamento è atto emesso da CP_7 preordinato all'esecuzione forzata.
Nel presente giudizio di opposizione legittimata passiva è necessariamente anche
[...]
. Controparte_8
Il fondamento dell'agire di parte ricorrente in opposizione comporta l'annullamento dell'intimazione di pagamento e la dichiarazione che nulla deve parte opponente all
[...]
per la cartella di pagamento contenuta nell'intimazione. CP_1
Attesa la particolarità della questione al vaglio giurisdizionale si ritiene doveroso compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 cpc
ACCOGLIE il ricorso e conseguentemente l'intimazione di pagamento n. 00120259004204585/000, per l'importo di € CP_9
1.801,46 in forza di cartella esattoriale n. 00120190009193347000, notificata il 23.1.2020 su ruolo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Asti - Alessandria.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Vercelli, 15.12.2025 il Giudice del Lavoro
Patrizia CI