TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/11/2025, n. 3319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3319 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7464/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7464/2024 R.G. promossa da
, C.F. , difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
L'AN AL PI C.F. ; C.F._1
contro
C.F. , CP_1 C.F._2
, C.F. CP_2 C.F._3
C.F. , CP_3 C.F._4
C.F. , CP_4 C.F._5
contumaci.
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso come all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 18/11/2025.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
citava in giudizio , Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3
e proponendo nei loro confronti azione revocatoria in relazione
[...] CP_4
all'atto dispositivo compiuto dai coniugi e , debitori CP_1 CP_2
della banca per la somma di euro 131.219,17 cristallizzata in decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Lecce n. 3310/2024, atto dispositivo consistito nella donazione con atto pubblico in data 13 marzo 2023 in favore dei figli e dell'unico immobile di loro proprietà sito nel Comune di CP_3 CP_4
Melendugno (LE), via Conciliazione Laterano n. 13.
Dedotto il pregiudizio alle ragioni della banca dell'atto dispositivo e tutti i presupposti dell'azione revocatoria, l'attrice domandava di dichiararsi l'inefficacia nei suoi confronti della donazione sopra descritta.
I convenuti tutti rimanevano contumaci.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
1.
Il creditore che agisce in revocatoria deve dare prova, sotto il profilo oggettivo,
della sussistenza di un credito (anche se non necessariamente liquido ed esigibile)
e dell'eventus damni (ovvero il pregiudizio che può derivare alle ragioni del creditore); sotto il profilo soggettivo, egli deve provare la scientia damni del debitore e, nel caso di atti a titolo oneroso, la partecipatio fraudis del terzo.
Nel caso di specie, l'attrice chiede la revoca di un atto a titolo gratuito, ossia la donazione dell'immobile sito nel Comune di Melendugno (LE) via
Conciliazione Laterano n. 13 stipulata per atto pubblico tra i coniugi CP_1
e e i figli e atto del notaio
[...] CP_2 CP_3 CP_4 Persona_1
rep. n. 706 e racc. n. 567 trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari di
Lecce il 23/3/2023 al numero generale 11303 e al numero particolare 9113.
2.
pagina 2 di 6 Sussiste in primo luogo il credito dell'attrice cristallizzato in decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Lecce n. 3310/2024.
Sul punto, va considerato che, anche ad ammettere sussistente un'opposizione a tale decreto ingiuntivo, invero nemmeno dedotta, nondimeno sussisterebbe comunque il credito inteso nella nozione accolta dalla norma e dalla giurisprudenza.
In particolare, secondo giurisprudenza consolidata, “l'art. 2901 c.c. ha accolto una
nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente
irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche
il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia
che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in
separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito -
l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debito” (Cass.
5619/2016).
Va poi evidenziato che il credito in quanto tale sorge invero da un contratto di mutuo chirografario stipulato in data 6/7/2017 e da rapporto di conto corrente con apertura di credito stipulata in data 17/2/2016 stipulati dalla di cui i CP_5
coniugi e si erano costituti fideiussori nel 29/3/2016 e nel 6/7/2017, CP_1 CP_2
contratti documentati dall'attrice con relativa allegazione di inadempimento dei debitori.
3.
Sussiste poi il secondo presupposto oggettivo dell'azione revocatoria, costituito dall'eventus damni.
Per costante giurisprudenza (Cass. 16464/2009), ai fini della prova dell'eventus
damni, non è necessaria la prova della sussistenza di un danno effettivo ed attuale ed è sufficiente dimostrare il semplice pericolo concreto che il debitore non pagina 3 di 6 adempia l'obbligazione e che l'azione esecutiva nei suoi confronti si riveli infruttuosa.
Nel caso di specie, tale prova è stata ampiamente raggiunta dalla attrice. Pt_1
Questi ha infatti dedotto che i debitori si sono spogliati dell'unico bene immobile di cui erano proprietari, peraltro a titolo gratuito.
A fronte di tale specifica affermazione, circa l'incapienza della garanzia patrimoniale in ragione dell'inesistenza di ulteriori beni immobili nel patrimonio dei debitori, questi avrebbero dovuto raggiungere la prova contraria, invero mai offerta.
Si evidenzia infatti che, per costante giurisprudenza di legittimità (da ultimo,
Cass. 21808/2015), l'onere probatorio del creditore è soddisfatto con la dimostrazione della variazione patrimoniale del debitore, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione;
spettando invece al convenuto dimostrare l'insussistenza del rischio di una più
incerta o difficile soddisfazione del credito.
Sussiste dunque anche l'eventus damni.
4.
Sussiste inoltre il presupposto soggettivo costituito dalla scientia damni.
Sul punto, si evidenzia che l'atto dispositivo revocando è a titolo gratuito, il che esclude la verifica dell'atteggiamento psicologico dei terzi beneficiari, ossia dei convenuti e ai sensi dell'art. 2901, comma 1, n. 2, c.c. CP_3 CP_4
Ulteriore elemento di rilievo è costituito dal fatto che l'atto revocando è stato compiuto in epoca successiva al sorgere del credito: in particolare, la donazione è
stata conclusa il 23/3/2023, mentre le fideiussioni dei coniugi e sono CP_1 CP_2
state stipulate nelle date del 29/3/2016 e del 6/7/2017.
Ciò comporta l'alleggerimento degli oneri probatori in capo all'attrice, alla quale
è sufficiente provare il carattere pregiudizievole del comportamento del debitore,
pagina 4 di 6 tale da investire, pur se genericamente, la riduzione della consistenza del patrimonio, in pregiudizio delle ragioni dei creditori (Cass. 2792/2002).
Tale prova può essere raggiunta per presunzioni (Cass. 27546/2014) e nel caso in esame essa emerge in re ipsa (Cass. 7104/2005).
In particolare, nel disfarsi dell'unico bene immobile di loro proprietà e nel donarlo ai figli, i coniugi non potevano non sapere che ciò avrebbe determinato un CP_1
serio pregiudizio alle ragioni creditorie della banca, tanto più che era CP_1
legale rappresentante della società debitrice ed era dunque certamente a conoscenza delle condizioni economiche di questa e dell'inadempienza rispetto alle obbligazioni assunte, certamente condivisa con la coniuge.
Può dunque dirsi sussistente anche la scientia damni.
5.
Vi è dunque accoglimento della domanda con declaratoria di inefficacia nei confronti dell'attrice della donazione dell'immobile sito nel Comune di
Melendugno (LE) via Conciliazione Laterano n. 13 stipulata per atto pubblico tra i coniugi e e i figli e atto del notaio CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
rep. n. 706 e racc. n. 567 trascritto alla Conservatoria dei registri Persona_1
immobiliari di Lecce il 23/3/2023 al numero generale 11303 e al numero particolare 9113.
Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dei convenuti nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 260.000,00 così individuato sulla misura complessiva del credito in relazione al quale l'attrice ha agito in revocatoria (art. 5, D.M. 55/2014).
Vi è esclusione della fase di istruttoria/trattazione, non svoltasi.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
7464/2024,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Accoglie la domanda.
2. Dichiara l'inefficacia nei confronti di della Parte_1
donazione dell'immobile sito nel Comune di Melendugno (LE) via
Conciliazione Laterano n. 13 stipulata per atto pubblico tra CP_1
, e atto del notaio rep. CP_2 CP_3 CP_4 Persona_1
n. 706 e racc. n. 567 trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari di
Lecce il 23/3/2023 al numero generale 11303 e al numero particolare 9113.
3. Ordina l'annotazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 2655 c.c., a margine della trascrizione dell'atto pubblico di donazione di cui al punto di dispositivo 2.
4. Condanna i convenuti al pagamento nei confronti dell'attrice delle spese di lite che si liquidano in euro 8.400,00 per compensi;
oltre il 15% per spese generali;
euro 786,00 per spese specifiche;
infine IVA e Cassa.
Lecce, 19 novembre 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7464/2024 R.G. promossa da
, C.F. , difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
L'AN AL PI C.F. ; C.F._1
contro
C.F. , CP_1 C.F._2
, C.F. CP_2 C.F._3
C.F. , CP_3 C.F._4
C.F. , CP_4 C.F._5
contumaci.
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso come all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 18/11/2025.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
citava in giudizio , Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3
e proponendo nei loro confronti azione revocatoria in relazione
[...] CP_4
all'atto dispositivo compiuto dai coniugi e , debitori CP_1 CP_2
della banca per la somma di euro 131.219,17 cristallizzata in decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Lecce n. 3310/2024, atto dispositivo consistito nella donazione con atto pubblico in data 13 marzo 2023 in favore dei figli e dell'unico immobile di loro proprietà sito nel Comune di CP_3 CP_4
Melendugno (LE), via Conciliazione Laterano n. 13.
Dedotto il pregiudizio alle ragioni della banca dell'atto dispositivo e tutti i presupposti dell'azione revocatoria, l'attrice domandava di dichiararsi l'inefficacia nei suoi confronti della donazione sopra descritta.
I convenuti tutti rimanevano contumaci.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
1.
Il creditore che agisce in revocatoria deve dare prova, sotto il profilo oggettivo,
della sussistenza di un credito (anche se non necessariamente liquido ed esigibile)
e dell'eventus damni (ovvero il pregiudizio che può derivare alle ragioni del creditore); sotto il profilo soggettivo, egli deve provare la scientia damni del debitore e, nel caso di atti a titolo oneroso, la partecipatio fraudis del terzo.
Nel caso di specie, l'attrice chiede la revoca di un atto a titolo gratuito, ossia la donazione dell'immobile sito nel Comune di Melendugno (LE) via
Conciliazione Laterano n. 13 stipulata per atto pubblico tra i coniugi CP_1
e e i figli e atto del notaio
[...] CP_2 CP_3 CP_4 Persona_1
rep. n. 706 e racc. n. 567 trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari di
Lecce il 23/3/2023 al numero generale 11303 e al numero particolare 9113.
2.
pagina 2 di 6 Sussiste in primo luogo il credito dell'attrice cristallizzato in decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Lecce n. 3310/2024.
Sul punto, va considerato che, anche ad ammettere sussistente un'opposizione a tale decreto ingiuntivo, invero nemmeno dedotta, nondimeno sussisterebbe comunque il credito inteso nella nozione accolta dalla norma e dalla giurisprudenza.
In particolare, secondo giurisprudenza consolidata, “l'art. 2901 c.c. ha accolto una
nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente
irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche
il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia
che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in
separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito -
l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debito” (Cass.
5619/2016).
Va poi evidenziato che il credito in quanto tale sorge invero da un contratto di mutuo chirografario stipulato in data 6/7/2017 e da rapporto di conto corrente con apertura di credito stipulata in data 17/2/2016 stipulati dalla di cui i CP_5
coniugi e si erano costituti fideiussori nel 29/3/2016 e nel 6/7/2017, CP_1 CP_2
contratti documentati dall'attrice con relativa allegazione di inadempimento dei debitori.
3.
Sussiste poi il secondo presupposto oggettivo dell'azione revocatoria, costituito dall'eventus damni.
Per costante giurisprudenza (Cass. 16464/2009), ai fini della prova dell'eventus
damni, non è necessaria la prova della sussistenza di un danno effettivo ed attuale ed è sufficiente dimostrare il semplice pericolo concreto che il debitore non pagina 3 di 6 adempia l'obbligazione e che l'azione esecutiva nei suoi confronti si riveli infruttuosa.
Nel caso di specie, tale prova è stata ampiamente raggiunta dalla attrice. Pt_1
Questi ha infatti dedotto che i debitori si sono spogliati dell'unico bene immobile di cui erano proprietari, peraltro a titolo gratuito.
A fronte di tale specifica affermazione, circa l'incapienza della garanzia patrimoniale in ragione dell'inesistenza di ulteriori beni immobili nel patrimonio dei debitori, questi avrebbero dovuto raggiungere la prova contraria, invero mai offerta.
Si evidenzia infatti che, per costante giurisprudenza di legittimità (da ultimo,
Cass. 21808/2015), l'onere probatorio del creditore è soddisfatto con la dimostrazione della variazione patrimoniale del debitore, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione;
spettando invece al convenuto dimostrare l'insussistenza del rischio di una più
incerta o difficile soddisfazione del credito.
Sussiste dunque anche l'eventus damni.
4.
Sussiste inoltre il presupposto soggettivo costituito dalla scientia damni.
Sul punto, si evidenzia che l'atto dispositivo revocando è a titolo gratuito, il che esclude la verifica dell'atteggiamento psicologico dei terzi beneficiari, ossia dei convenuti e ai sensi dell'art. 2901, comma 1, n. 2, c.c. CP_3 CP_4
Ulteriore elemento di rilievo è costituito dal fatto che l'atto revocando è stato compiuto in epoca successiva al sorgere del credito: in particolare, la donazione è
stata conclusa il 23/3/2023, mentre le fideiussioni dei coniugi e sono CP_1 CP_2
state stipulate nelle date del 29/3/2016 e del 6/7/2017.
Ciò comporta l'alleggerimento degli oneri probatori in capo all'attrice, alla quale
è sufficiente provare il carattere pregiudizievole del comportamento del debitore,
pagina 4 di 6 tale da investire, pur se genericamente, la riduzione della consistenza del patrimonio, in pregiudizio delle ragioni dei creditori (Cass. 2792/2002).
Tale prova può essere raggiunta per presunzioni (Cass. 27546/2014) e nel caso in esame essa emerge in re ipsa (Cass. 7104/2005).
In particolare, nel disfarsi dell'unico bene immobile di loro proprietà e nel donarlo ai figli, i coniugi non potevano non sapere che ciò avrebbe determinato un CP_1
serio pregiudizio alle ragioni creditorie della banca, tanto più che era CP_1
legale rappresentante della società debitrice ed era dunque certamente a conoscenza delle condizioni economiche di questa e dell'inadempienza rispetto alle obbligazioni assunte, certamente condivisa con la coniuge.
Può dunque dirsi sussistente anche la scientia damni.
5.
Vi è dunque accoglimento della domanda con declaratoria di inefficacia nei confronti dell'attrice della donazione dell'immobile sito nel Comune di
Melendugno (LE) via Conciliazione Laterano n. 13 stipulata per atto pubblico tra i coniugi e e i figli e atto del notaio CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
rep. n. 706 e racc. n. 567 trascritto alla Conservatoria dei registri Persona_1
immobiliari di Lecce il 23/3/2023 al numero generale 11303 e al numero particolare 9113.
Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dei convenuti nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 260.000,00 così individuato sulla misura complessiva del credito in relazione al quale l'attrice ha agito in revocatoria (art. 5, D.M. 55/2014).
Vi è esclusione della fase di istruttoria/trattazione, non svoltasi.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
7464/2024,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Accoglie la domanda.
2. Dichiara l'inefficacia nei confronti di della Parte_1
donazione dell'immobile sito nel Comune di Melendugno (LE) via
Conciliazione Laterano n. 13 stipulata per atto pubblico tra CP_1
, e atto del notaio rep. CP_2 CP_3 CP_4 Persona_1
n. 706 e racc. n. 567 trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari di
Lecce il 23/3/2023 al numero generale 11303 e al numero particolare 9113.
3. Ordina l'annotazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 2655 c.c., a margine della trascrizione dell'atto pubblico di donazione di cui al punto di dispositivo 2.
4. Condanna i convenuti al pagamento nei confronti dell'attrice delle spese di lite che si liquidano in euro 8.400,00 per compensi;
oltre il 15% per spese generali;
euro 786,00 per spese specifiche;
infine IVA e Cassa.
Lecce, 19 novembre 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 6 di 6