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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/11/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2222/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente relatore Dott. Teresa Guerrieri Giudice Dott. Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2222 /2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GN AN e dell'Avv. PAIANO LORENZO PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BECONI Controparte_1 C.F._2
LE
PARTE RICORRENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15.05.2025
OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso presentato in data 01.07.20 la sig.ra chiedeva venisse pronunciato, Parte_1 alle condizioni meglio specificate in ricorso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 10.07.2005 con il sig. , dalla cui unione è nato il giorno 21.02.2003 il figlio Controparte_1
e il giorno 26.12.2004 la figlia Per_1 Per_2
La separazione personale tra le parti veniva omologata dal Tribunale di Pisa con decreto del 19.12.2018. Si costituiva parte resistente in data 23.10.2020, contestando quanto ricostruito da controparte, nei termini meglio precisati in comparsa. Con sentenza parziale sullo status del 13.03.2024 veniva pronunciata, su istanza delle parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in data 10.07.2005, in Cigoli di San Miniato (PI), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Miniato (PI) al n. 44, Parte II, Serie A anno 2005. In pari data con separata Ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio. Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15.05.25 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni cui pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Preso atto di ciò, con provvedimento del 19.08.2025 la causa, veniva trasmessa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per l'accoglimento della domanda.
Tanto posto, le condizioni di divorzio pattuite tra le parti possono recepirsi considerato che le appaiono coerenti con la situazione personale e patrimoniale delle stesse e confacenti con l'interesse dei figli ormai maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Le spese devono essere compensate stante l'accordo inter-partes e considerata la natura della causa promossa. Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
DISPONE che il Sig. contribuirà al mantenimento dei figli come segue: ll figlio Controparte_1
verrà mantenuto direttamente dal padre sia per quanto riguarda l'ordinario che per il 100% delle Per_1 spese straordinarie;
per la figlia il Sig. provvederà a pagare alla Sig.ra Per_2 Controparte_1
a titolo di parziale contributo al mantenimento della figlia la somma di Parte_1 Per_2 euro 250,00 mensili non rivalutabili e direttamente alla figlia la somma di euro 100,00 mensili Per_2 non rivalutabili oltre al 100% delle spese straordinarie secondo il protocollo del CNF da versarsi direttamente ai creditori o alla figlia che provvederà ai pagamenti.
Sul resto dell'accordo prende atto che:
- le parti saranno libere di fissare la residenza ove meglio credono;
- il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di una tantum, in Controparte_1 Parte_1 sostituzione dell'assegno divorzile, la somma di € 35.000,00 (trentacinquemila/00) in due rate di cui la prima contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale di fronte al Presidente del Tribunale di Pisa o, in caso di udienza cartolare, alla remissione della causa al Collegio, la seconda entro sei mesi dalla prima;
- la casa familiare sita in San Miniato Basso (PI), Via Del Piano, non verrà assegnata ad alcuno in quanto i figli sono ormai maggiorenni e il figlio convive con la fidanzata presso la di lei Per_1 abitazione, la figlia vive stabilmente presso l'immobile di proprietà della nonna materna. Per_2
- Trascorsi tre anni dalla rimessione della causa al Collegio il contributo al mantenimento della figlia ove questa non avesse raggiunto l'indipendenza economica verrà versato nel totale dal padre Per_2 direttamente alla figlia.
- Le detrazioni per i figli saranno al 100% a favore del Sig. così come l'assegno Controparte_1 unico ove richiesto.
DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 27/11/2025
Il Presidente est. dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente relatore Dott. Teresa Guerrieri Giudice Dott. Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2222 /2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GN AN e dell'Avv. PAIANO LORENZO PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BECONI Controparte_1 C.F._2
LE
PARTE RICORRENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15.05.2025
OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso presentato in data 01.07.20 la sig.ra chiedeva venisse pronunciato, Parte_1 alle condizioni meglio specificate in ricorso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 10.07.2005 con il sig. , dalla cui unione è nato il giorno 21.02.2003 il figlio Controparte_1
e il giorno 26.12.2004 la figlia Per_1 Per_2
La separazione personale tra le parti veniva omologata dal Tribunale di Pisa con decreto del 19.12.2018. Si costituiva parte resistente in data 23.10.2020, contestando quanto ricostruito da controparte, nei termini meglio precisati in comparsa. Con sentenza parziale sullo status del 13.03.2024 veniva pronunciata, su istanza delle parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in data 10.07.2005, in Cigoli di San Miniato (PI), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Miniato (PI) al n. 44, Parte II, Serie A anno 2005. In pari data con separata Ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio. Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15.05.25 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni cui pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Preso atto di ciò, con provvedimento del 19.08.2025 la causa, veniva trasmessa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per l'accoglimento della domanda.
Tanto posto, le condizioni di divorzio pattuite tra le parti possono recepirsi considerato che le appaiono coerenti con la situazione personale e patrimoniale delle stesse e confacenti con l'interesse dei figli ormai maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Le spese devono essere compensate stante l'accordo inter-partes e considerata la natura della causa promossa. Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
DISPONE che il Sig. contribuirà al mantenimento dei figli come segue: ll figlio Controparte_1
verrà mantenuto direttamente dal padre sia per quanto riguarda l'ordinario che per il 100% delle Per_1 spese straordinarie;
per la figlia il Sig. provvederà a pagare alla Sig.ra Per_2 Controparte_1
a titolo di parziale contributo al mantenimento della figlia la somma di Parte_1 Per_2 euro 250,00 mensili non rivalutabili e direttamente alla figlia la somma di euro 100,00 mensili Per_2 non rivalutabili oltre al 100% delle spese straordinarie secondo il protocollo del CNF da versarsi direttamente ai creditori o alla figlia che provvederà ai pagamenti.
Sul resto dell'accordo prende atto che:
- le parti saranno libere di fissare la residenza ove meglio credono;
- il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di una tantum, in Controparte_1 Parte_1 sostituzione dell'assegno divorzile, la somma di € 35.000,00 (trentacinquemila/00) in due rate di cui la prima contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale di fronte al Presidente del Tribunale di Pisa o, in caso di udienza cartolare, alla remissione della causa al Collegio, la seconda entro sei mesi dalla prima;
- la casa familiare sita in San Miniato Basso (PI), Via Del Piano, non verrà assegnata ad alcuno in quanto i figli sono ormai maggiorenni e il figlio convive con la fidanzata presso la di lei Per_1 abitazione, la figlia vive stabilmente presso l'immobile di proprietà della nonna materna. Per_2
- Trascorsi tre anni dalla rimessione della causa al Collegio il contributo al mantenimento della figlia ove questa non avesse raggiunto l'indipendenza economica verrà versato nel totale dal padre Per_2 direttamente alla figlia.
- Le detrazioni per i figli saranno al 100% a favore del Sig. così come l'assegno Controparte_1 unico ove richiesto.
DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 27/11/2025
Il Presidente est. dott.ssa Eleonora Polidori