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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 08/05/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 483/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 483/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Ghielmi Carlotta e dell'avv. Chierici Niccolò Parte_1
Maria, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ghielmi Carlotta in VIA RAMAZZINI N.
39/E, REGGIO EMILIA;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. Marceddu Maria Vittoria, elettivamente Controparte_1 domiciliato presso lo studio dell'avv. Marceddu Maria Vittoria in VIA CHE GUEVARA N. 2,
REGGIO EMILIA;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
“ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rejetta, l'Ill.mo Tribunale adito Voglia pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi: pagina 1 di 4 tra (C.F. ) nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] e (C.F. Controparte_1
), nato a [...] in data [...] e residente in [...] C.F._2
Via Paracelso n. 14 che hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di Monte San Biagio (LT) in data 15.05.1999, iscritto nel registro dell'atto di matrimonio dell'Archivio di detto Comune al n. 3, Parte I, dell'anno 1999, con richiesta di annotazione della sentenza di separazione nei Registri dell'Archivio di stato civile competente, alle seguenti condizioni:
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con obbligo per entrambi coniugi di comunicare il cambiamento di residenza a mezzo raccomandata a.r., ordinando al sig. di Controparte_1 trasferirsi in altra e diversa abitazione.
Rigettare la domanda di parte resistente in ordine alla richiesta di godimento in via esclusiva dell'immobile sito in Reggio Emilia, Via Paracelso n. 14, in quanto infondata in fatto e in diritto;
Con vittoria delle spese di lite”.
Per il resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia Ogni, contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
1. PRONUNCIARE la separazione dei coniugi e Controparte_1 Parte_1 autorizzandoli a vivere separatamente;
2. RIGETTARE, in quanto inammissibile ed infondata per quanto dedotto in fatto e in diritto nel presente atto, la richiesta formulata dalla sig.ra di ordinare al sig. Parte_1
di trasferirsi in altra e diversa abitazione. Controparte_1
3. In ogni caso RICONOSCERE al sig. , sino a che i coniugi non avranno Controparte_1 proceduto alla divisione dell'immobile (casa coniugale), in ragione di tutto quanto dedotto in fatto e in diritto nel presente atto, il godimento in via esclusiva dell'immobile sito in Reggio Emilia, Via Paracelso n. 14. Con vittoria di spese e compensi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato in data 14/02/2025, chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1
personale dal coniuge , con il quale in data 15/05/1999 aveva contratto matrimonio, Controparte_1
da cui era nata la figlia , maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Persona_1
Chiedeva altresì di ordinare al marito “di trasferirsi in altra e diversa abitazione”, affermando che la casa familiare, sita in Reggio Emilia, Via Paracelso n. 14, fosse di sua proprietà esclusiva e non fosse caduta nella comunione legale dei beni.
Il convenuto si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
depositata in data 08/04/2025, chiedendo di pronunciare la separazione dei coniugi, di respingere, in quanto inammissibile ed infondata, la domanda avversaria di ordine di rilascio della casa familiare, e pagina 2 di 4 domandava infine di riconoscergli, sino alla divisione della casa coniugale, il godimento in via esclusiva della casa coniugale.
Alla prima udienza di comparizione dell'8 maggio 2025 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva trattenuta in decisione a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 473-bis.22, comma 4,
c.p.c.
2.
Ciò posto, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi dal tenore delle conclusioni rassegnate dalle parti, entrambe concordi nel richiedere la separazione.
Tanto la domanda di ordine di rilascio della casa coniugale avanzata dalla ricorrente (la quale ha domandato ordinarsi al di trasferirsi altrove), quanto la domanda del resistente di CP_1
riconoscimento di un godimento esclusivo della casa familiare sino ad avvenuta divisione dell'immobile sono da considerarsi inammissibili, potendo il giudice della famiglia disporre e decidere sulla casa familiare esclusivamente in presenza di figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti. In mancanza di tali presupposti, non può il giudice della famiglia provvedere sulla casa coniugale, che seguirà le sorti derivanti dal diritto dominicale.
E' infatti consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui l'assegnazione della casa famigliare
(art. 337 sexies c.c.) presuppone la presenza di figli minori o di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25604; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3015 del 07/02/2018;
Cass., 22 novembre 2010 n. 23591; Cass. 6 agosto 2020 n. 16740), e che in assenza di prole o in caso di prole economicamente autosufficiente, l'immobile seguirà i rispettivi titoli di proprietà o di godimento ( Cass. Sez. I, 1 agosto 2013 n. 18440 ).
Nella fattispecie, è incontestato che la figlia maggiorenne della coppia, , sia Persona_1
economicamente autosufficiente, cosicché le domande ulteriori a quella di separazione proposte dalle parti non vanno esaminate in quanto inammissibili in questa sede.
In altri termini, non essendovi figli minori o figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, in questa sede l'ex casa coniugale non può essere assegnata a nessuna delle due parti, ed ogni questione controversa in merito all'abitazione esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione, potendo essere risolta, in mancanza di un auspicabile accordo stragiudiziale, attraverso l'uso dei rimedi civilistici propri un eventuale giudizio di cognizione ordinaria, sulla base dei titoli di proprietà o di godimento di cui le parti dispongono.
pagina 3 di 4 La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1) pronuncia la separazione personale fra i coniugi e unitisi in Controparte_1 Parte_1
matrimonio nel Comune di Monte San Biagio (LT) in data 15/05/1999, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Monte San Biagio (LT) (atto n. 3, Parte 1, Uff. 1, anno 1999);
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Monte San Biagio (LT) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara inammissibili le domande delle parti relative alla casa familiare;
4) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia, in data 8 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Damiano Dazzi Francesco Parisoli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 483/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Ghielmi Carlotta e dell'avv. Chierici Niccolò Parte_1
Maria, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ghielmi Carlotta in VIA RAMAZZINI N.
39/E, REGGIO EMILIA;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. Marceddu Maria Vittoria, elettivamente Controparte_1 domiciliato presso lo studio dell'avv. Marceddu Maria Vittoria in VIA CHE GUEVARA N. 2,
REGGIO EMILIA;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
“ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rejetta, l'Ill.mo Tribunale adito Voglia pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi: pagina 1 di 4 tra (C.F. ) nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] e (C.F. Controparte_1
), nato a [...] in data [...] e residente in [...] C.F._2
Via Paracelso n. 14 che hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di Monte San Biagio (LT) in data 15.05.1999, iscritto nel registro dell'atto di matrimonio dell'Archivio di detto Comune al n. 3, Parte I, dell'anno 1999, con richiesta di annotazione della sentenza di separazione nei Registri dell'Archivio di stato civile competente, alle seguenti condizioni:
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con obbligo per entrambi coniugi di comunicare il cambiamento di residenza a mezzo raccomandata a.r., ordinando al sig. di Controparte_1 trasferirsi in altra e diversa abitazione.
Rigettare la domanda di parte resistente in ordine alla richiesta di godimento in via esclusiva dell'immobile sito in Reggio Emilia, Via Paracelso n. 14, in quanto infondata in fatto e in diritto;
Con vittoria delle spese di lite”.
Per il resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia Ogni, contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
1. PRONUNCIARE la separazione dei coniugi e Controparte_1 Parte_1 autorizzandoli a vivere separatamente;
2. RIGETTARE, in quanto inammissibile ed infondata per quanto dedotto in fatto e in diritto nel presente atto, la richiesta formulata dalla sig.ra di ordinare al sig. Parte_1
di trasferirsi in altra e diversa abitazione. Controparte_1
3. In ogni caso RICONOSCERE al sig. , sino a che i coniugi non avranno Controparte_1 proceduto alla divisione dell'immobile (casa coniugale), in ragione di tutto quanto dedotto in fatto e in diritto nel presente atto, il godimento in via esclusiva dell'immobile sito in Reggio Emilia, Via Paracelso n. 14. Con vittoria di spese e compensi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato in data 14/02/2025, chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1
personale dal coniuge , con il quale in data 15/05/1999 aveva contratto matrimonio, Controparte_1
da cui era nata la figlia , maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Persona_1
Chiedeva altresì di ordinare al marito “di trasferirsi in altra e diversa abitazione”, affermando che la casa familiare, sita in Reggio Emilia, Via Paracelso n. 14, fosse di sua proprietà esclusiva e non fosse caduta nella comunione legale dei beni.
Il convenuto si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
depositata in data 08/04/2025, chiedendo di pronunciare la separazione dei coniugi, di respingere, in quanto inammissibile ed infondata, la domanda avversaria di ordine di rilascio della casa familiare, e pagina 2 di 4 domandava infine di riconoscergli, sino alla divisione della casa coniugale, il godimento in via esclusiva della casa coniugale.
Alla prima udienza di comparizione dell'8 maggio 2025 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva trattenuta in decisione a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 473-bis.22, comma 4,
c.p.c.
2.
Ciò posto, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi dal tenore delle conclusioni rassegnate dalle parti, entrambe concordi nel richiedere la separazione.
Tanto la domanda di ordine di rilascio della casa coniugale avanzata dalla ricorrente (la quale ha domandato ordinarsi al di trasferirsi altrove), quanto la domanda del resistente di CP_1
riconoscimento di un godimento esclusivo della casa familiare sino ad avvenuta divisione dell'immobile sono da considerarsi inammissibili, potendo il giudice della famiglia disporre e decidere sulla casa familiare esclusivamente in presenza di figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti. In mancanza di tali presupposti, non può il giudice della famiglia provvedere sulla casa coniugale, che seguirà le sorti derivanti dal diritto dominicale.
E' infatti consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui l'assegnazione della casa famigliare
(art. 337 sexies c.c.) presuppone la presenza di figli minori o di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25604; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3015 del 07/02/2018;
Cass., 22 novembre 2010 n. 23591; Cass. 6 agosto 2020 n. 16740), e che in assenza di prole o in caso di prole economicamente autosufficiente, l'immobile seguirà i rispettivi titoli di proprietà o di godimento ( Cass. Sez. I, 1 agosto 2013 n. 18440 ).
Nella fattispecie, è incontestato che la figlia maggiorenne della coppia, , sia Persona_1
economicamente autosufficiente, cosicché le domande ulteriori a quella di separazione proposte dalle parti non vanno esaminate in quanto inammissibili in questa sede.
In altri termini, non essendovi figli minori o figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, in questa sede l'ex casa coniugale non può essere assegnata a nessuna delle due parti, ed ogni questione controversa in merito all'abitazione esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione, potendo essere risolta, in mancanza di un auspicabile accordo stragiudiziale, attraverso l'uso dei rimedi civilistici propri un eventuale giudizio di cognizione ordinaria, sulla base dei titoli di proprietà o di godimento di cui le parti dispongono.
pagina 3 di 4 La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1) pronuncia la separazione personale fra i coniugi e unitisi in Controparte_1 Parte_1
matrimonio nel Comune di Monte San Biagio (LT) in data 15/05/1999, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Monte San Biagio (LT) (atto n. 3, Parte 1, Uff. 1, anno 1999);
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Monte San Biagio (LT) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara inammissibili le domande delle parti relative alla casa familiare;
4) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia, in data 8 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Damiano Dazzi Francesco Parisoli
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