Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00155/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00063/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 63 del 2024, proposto da
UP TO, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Francavilla Fontana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rita Spinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento dirigenziale prot. 0053366/2023, notificato in data 23.11.2023, con cui è stato negato il permesso di costruire a titolo oneroso, giusta richiesta presentata in data 31.7.2023, acclarata al protocollo generale dell’Ente in pari data al n. 0037054/2023, n. 100 di pratica;
- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Francavilla Fontana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. VI AS e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. UP TO ha agito dinanzi a questo Tar per l’annullamento del provvedimento dirigenziale prot. n. 0053366 del 23.11.2023, con cui il Comune di Francavilla Fontana ha respinto l’istanza di rilascio del permesso di costruire “ per la costruzione di un fabbricato a servizio dell'agricoltura finalizzato alla conduzione del fondo, da realizzare sul terreno sito in agro di questo comune alla contrada "Palmarino", riportato in catasto al foglio 45-p.11a 220 ”.
1.1. Il provvedimento di diniego è stato adottato sulla scorta della seguente motivazione:
- “ vista l'istruttoria del Responsabile del Procedimento e relativa relazione inviata al Dirigente competente, in data 25.9.2023, con la quale si esprimeva parere non favorevole ”;
- “ acclarato il parere dirigenziale in data 27.9.2023 …”;
- “ vista la comunicazione di questo ufficio protocollo n. 48326/2023 del 13.10.2023 di preavviso di diniego …”;
- “ vista la nota, acclarata al protocollo generale in data 23.10.2023 al n. 0050093/2023, con la quale l'avv. UP TO, proponeva osservazioni, in merito al suddetto preavviso ”;
- “ vista l'istruttoria del Dirigente pro tempore a seguito della quale, valutate le osservazioni dell'istante, riteneva che le stesse non superassero quanto già eccepito con il preavviso diniego ”;
- “ tutto ciò premesso … la domanda non può essere accolta in quanto il titolare della pratica non ha i requisiti soggettivi di cui al comma 4 dell'art. 9 della L.R. n. 6 del 12/09/1979, modificata e integrata dall'art. 2 della L.R. n. 66 del 31/10/1979 ”.
1.2. In sintesi, il ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- l’Ufficio ha “rigettato la domanda in quanto - a suo parere - finalizzata ad ottenere il permesso di costruire senza assoggettamento alcuno agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione previsti dalla legge n. 10 del 28 gennaio 1977”, laddove invece “il permesso di costruire è stato chiesto a titolo oneroso, e comunque, non ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell’art. 9 della legge Regionale n. 6 del 12.9.1979, modificata ed integrata dall’art. 2 delle Legge Regionale n. 66 del 31.10.1979”;
- in ogni caso, “il fabbricato di cui si chiede il permesso di costruire avrà come finalità la conduzione del fondo e quindi sarà posto al servizio dell’agricoltura”;
- il permesso di costruire richiesto dal ricorrente “è compatibile con le prescrizioni del Programma di Fabbricazione e delle Norme Tecniche di Attuazione riferite alle Zone Agricole caratterizzate E2: Costruzioni al servizio dell’agricoltura”.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Francavilla Fontana per resistere al ricorso.
In particolare, l’Amministrazione comunale ha eccepito che:
- il “Dirigente pro tempore , valutate le osservazioni dell’istante, riteneva che le stesse non superassero quanto già eccepito con il preavviso di diniego, considerato che il chiarimento in merito all’attività agricola prevista sul fondo: “prestare la maggior cura possibile alla conservazione e all’utilizzo del patrimonio olivicolo […]”, non sembrava rispettare la ratio dei requisiti previsti dalle N.T.A. del Piano di Fabbricazione che, nella zona E2, consente: “ costruzione a servizio dell’agricoltura e cioè case coloniche con relativi annessi e dipendenze (stalle, porcili, fienili, magazzini, depositi, rimesse macchine, forni, concimaie e simili) ” …”;
- ne consegue che “l’Amministrazione comunale non poteva adottare un atto diverso da quello impugnato, nel rispetto dei requisiti previsti dalle disposizioni del N.T.A. del Piano di Fabbricazione, in relazione alla Zona E2”.
3. Nella pubblica udienza del giorno 8.10.2025 questo Tar ha rinviato la trattazione della causa alla successiva udienza del 14.1.2026, stante la disponibilità del difensore del Comune a produrre in giudizio il parere, richiamato nel provvedimento impugnato e di estremi ignoti, con cui il Dirigente competente aveva riscontrato l'istanza edilizia del ricorrente e le relative osservazioni.
4. In data 24.10.2025 la difesa del Comune ha depositato in giudizio (soltanto) la relazione istruttoria del 25.9.2023, con cui il Responsabile del procedimento aveva espresso parere contrario al rilascio del titolo edilizio in considerazione del fatto che “ il titolare della pratica non ha i requisiti soggettivi di cui al comma 4 dell'art. 9 della L.R. n. 6 del 12/09/1979, modificata ed integrata dall'art. 2 della L.R. n. 66 del 31/10/1979 ”.
Nessun altro parere è stato depositato in atti, né comunque è stato prodotto un atto istruttorio, diverso dalla iniziale relazione del 25.9.2023, recante l’esame delle osservazioni presentate dal ricorrente in data 23.10.2023.
5. Nella pubblica udienza del 14.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato.
6.1. La motivazione del provvedimento impugnato si appunta esclusivamente sulla circostanza che “ il titolare della pratica non ha i requisiti soggettivi di cui al comma 4 dell'art. 9 della L.R. n. 6 del 12/09/1979, modificata e integrata dall'art. 2 della L.R. n. 66 del 31/10/1979 ”.
Nello stesso senso è la presupposta relazione istruttoria del 25.9.2023.
6.2. Tuttavia le predette circostanze non hanno alcun rilievo ai fini dell’esame della istanza presentata dal ricorrente, dal momento che l’art. 9, comma 4, della legge regionale n. 6/1979 si limita a disciplinare le modalità per attestare le qualità di imprenditore agricolo ai (soli) fini della esenzione dal pagamento del contributo per il rilascio del titolo edilizio, laddove il ricorrente non ha avanzato alcuna richiesta in tal senso, ma si è limitato a chiedere il rilascio del permesso di costruire in via ordinaria secondo le previsioni di cui alla pianificazione comunale.
Ne consegue che il provvedimento impugnato è inficiato sotto il profilo del travisamento dei contenuti dell’istanza, della carenza di istruttoria e del difetto di motivazione.
6.3. E’ altresì il caso di osservare che le difese con cui il Comune ha fatto (genericamente) riferimento ad un parere del dirigente competente che avrebbe rilevato - all’esito dell’esame delle osservazioni presente dall’interessato - il presunto contrasto del progetto con le prescrizioni delle NTA del PRG comunale che disciplinano l’edificazione nella zona E2 non trovano alcun riscontro negli atti impugnati e nei documentati depositati in giudizio, e quindi si risolvono nella indebita integrazione della motivazione del provvedimento di diniego del titolo edilizio.
6.4. Per le anzi dette ragioni il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salvo e impregiudicato il potere/dovere del Comune di riesaminare l’istanza del ricorrente in considerazione dei relativi contenuti e delle prescrizioni contenute nella pianificazione comunale.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Francavilla Fontana alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che vengono quantificate nell’importo complessivo di € 2.000,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO CA, Presidente
VI AS, Primo Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI AS | IO CA |
IL SEGRETARIO