TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 155
TAR
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Accolto
    Travisamento dei contenuti dell'istanza

    Il Tribunale ha ritenuto che la motivazione del diniego si basasse esclusivamente sulla presunta mancanza dei requisiti soggettivi per l'esenzione dal pagamento del contributo, ma l'art. 9, comma 4, della L.R. n. 6/1979 disciplina solo le modalità di attestazione della qualità di imprenditore agricolo ai fini dell'esenzione, e non la richiesta di permesso in via ordinaria.

  • Accolto
    Carenza di istruttoria

    Il Tribunale ha riscontrato che la motivazione del diniego si appuntava esclusivamente sulla presunta mancanza dei requisiti soggettivi, senza un'adeguata istruttoria sui contenuti effettivi dell'istanza e sulle norme urbanistiche applicabili.

  • Accolto
    Difetto di motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento fosse inficiato da difetto di motivazione in quanto basato su un travisamento dell'istanza e sulla non applicabilità della normativa invocata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 155
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 155
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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