Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale scientifico, adottata a Bruxelles l'11 giugno 1968.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale scientifico, adottata a Bruxelles l'11 giugno 1968.