Articolo 1 della Legge 9 ottobre 1971, n. 1104
Articolo 2
Versione
7 gennaio 1972
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale scientifico, adottata a Bruxelles l'11 giugno 1968.
Entrata in vigore il 7 gennaio 1972