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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 01/04/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 443/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 443/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to MERLA GIUSEPPE, giusta Parte_1
procura in atti;
RICORRENTE contro
; Controparte_1
Controparte_2
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: opposizione ex art. 170 del dpr n. 115/2002 – art. 15 del d.l. n. 150/2011 in opposizione a revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato in materia civile;
CONCLUSIONI: come da note ex 281 sexies e 127 ter c.p.c. depositate da parte ricorrente per l'udienza del 31 marzo 2025.
Ragioni di fatto e diritto della decisione.
Esaminato il ricorso, depositato il 15.05.2023 ex artt. 15 D. lgs. n. 150/2011, 170 D.P.R.
n. 115/2002 e 281 decies c.p.c., con cui ha chiesto che il Tribunale adìto Parte_1
annullasse il decreto del Tribunale di Foggia, emesso il 12.01.2024, notificato in data
18.01.2024, di revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato disposto in favore dello stesso e rigetto dell'istanza di liquidazione avanzata dall'avv. Merla Giuseppe
e, per l'effetto, procedesse alla liquidazione del compenso del difensore per l'attività esercitata nei confronti del patrocinato nell'ambito del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. RG 5336/2021; rilevato che il decreto impugnato ha disposto la revoca del beneficio con la motivazione che l'istante non ha ottemperato al deposito di documentazione reddituale richiesta dal
Giudice con ordinanze del 19/02/2022 e del 18/09/2023, così incorrendo nella fattispecie di inammissibilità di cui all'art. 79 co. 3 TUSG;
dato atto che il ricorrente ha proposto opposizione al predetto decreto, per violazione degli artt. 76 e 79 DPR 115 del 2002, deducendo che nessun obbligo normativo vi era in capo all'istante di presentare dichiarazioni o certificazioni equipollenti;
dato atto che le parti opposte non si sono costituite e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia;
rilevato che, con ordinanza del 9.07.2024, il Giudice, letti gli artt. 281 terdecies, 281 sexies e 127 ter c.p.c., ha fissato, per la discussione della causa, l'udienza del 31.03.2025, assegnando termine perentorio fino tale data, per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, nonché termine fino a cinque giorni prima di tale data per il deposito di memorie di discussione e riservando, all'esito, la causa in decisione;
rilevato che la parte ricorrente ha depositato memoria di discussione e note scritte in data
10.07.2024 e 28.03.2025; ritenuto, nel merito, che l'opposizione vada rigettata, atteso che, laddove il difensore non depositi tempestivamente, su richiesta del Tribunale, tutta la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto indicato in istanza, venendo in gioco diritti disponibili, tale comportamento debba essere inteso quale carenza dell'onere probatorio sullo stesso incombente;
osservato, inoltre, che l'art. 79, comma 3 del d.p.r. 115/2002 stabilisce che: “
3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza,
a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.”; pertanto, è previsto uno specifico potere di accertamento in capo al giudice procedente, il quale può richiedere all'istante il deposito della documentazione necessaria ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al beneficio, tutto ciò essendo previsto a pena di inammissibilità; rilevato che, nel caso in esame, sebbene, per ben due volte, il Tribunale abbia ordinato all'istante la produzione delle ultime tre dichiarazioni dei redditi, ovvero di idonea certificazione dell' attestante la mancata presentazione delle stesse, la Controparte_2 mancata totale produzione di tale documentazione da parte del difensore ha precluso al
Tribunale la possibilità di esaminare l'originaria sussistenza dei presupposti per l'ammissione al beneficio, con ciò condividendosi pienamente quanto rilevato dal Collegio con il provvedimento impugnato;
ritenuto che
la domanda deve, conseguentemente, essere rigettata;
considerato che
, stante la contumacia dei resistenti e la soccombenza della ricorrente, nulla va disposto in ordine alle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta l'interposta opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto opposto;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Foggia, in data 1 aprile 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Maria Elena de Tura
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 443/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to MERLA GIUSEPPE, giusta Parte_1
procura in atti;
RICORRENTE contro
; Controparte_1
Controparte_2
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: opposizione ex art. 170 del dpr n. 115/2002 – art. 15 del d.l. n. 150/2011 in opposizione a revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato in materia civile;
CONCLUSIONI: come da note ex 281 sexies e 127 ter c.p.c. depositate da parte ricorrente per l'udienza del 31 marzo 2025.
Ragioni di fatto e diritto della decisione.
Esaminato il ricorso, depositato il 15.05.2023 ex artt. 15 D. lgs. n. 150/2011, 170 D.P.R.
n. 115/2002 e 281 decies c.p.c., con cui ha chiesto che il Tribunale adìto Parte_1
annullasse il decreto del Tribunale di Foggia, emesso il 12.01.2024, notificato in data
18.01.2024, di revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato disposto in favore dello stesso e rigetto dell'istanza di liquidazione avanzata dall'avv. Merla Giuseppe
e, per l'effetto, procedesse alla liquidazione del compenso del difensore per l'attività esercitata nei confronti del patrocinato nell'ambito del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. RG 5336/2021; rilevato che il decreto impugnato ha disposto la revoca del beneficio con la motivazione che l'istante non ha ottemperato al deposito di documentazione reddituale richiesta dal
Giudice con ordinanze del 19/02/2022 e del 18/09/2023, così incorrendo nella fattispecie di inammissibilità di cui all'art. 79 co. 3 TUSG;
dato atto che il ricorrente ha proposto opposizione al predetto decreto, per violazione degli artt. 76 e 79 DPR 115 del 2002, deducendo che nessun obbligo normativo vi era in capo all'istante di presentare dichiarazioni o certificazioni equipollenti;
dato atto che le parti opposte non si sono costituite e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia;
rilevato che, con ordinanza del 9.07.2024, il Giudice, letti gli artt. 281 terdecies, 281 sexies e 127 ter c.p.c., ha fissato, per la discussione della causa, l'udienza del 31.03.2025, assegnando termine perentorio fino tale data, per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, nonché termine fino a cinque giorni prima di tale data per il deposito di memorie di discussione e riservando, all'esito, la causa in decisione;
rilevato che la parte ricorrente ha depositato memoria di discussione e note scritte in data
10.07.2024 e 28.03.2025; ritenuto, nel merito, che l'opposizione vada rigettata, atteso che, laddove il difensore non depositi tempestivamente, su richiesta del Tribunale, tutta la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto indicato in istanza, venendo in gioco diritti disponibili, tale comportamento debba essere inteso quale carenza dell'onere probatorio sullo stesso incombente;
osservato, inoltre, che l'art. 79, comma 3 del d.p.r. 115/2002 stabilisce che: “
3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza,
a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.”; pertanto, è previsto uno specifico potere di accertamento in capo al giudice procedente, il quale può richiedere all'istante il deposito della documentazione necessaria ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al beneficio, tutto ciò essendo previsto a pena di inammissibilità; rilevato che, nel caso in esame, sebbene, per ben due volte, il Tribunale abbia ordinato all'istante la produzione delle ultime tre dichiarazioni dei redditi, ovvero di idonea certificazione dell' attestante la mancata presentazione delle stesse, la Controparte_2 mancata totale produzione di tale documentazione da parte del difensore ha precluso al
Tribunale la possibilità di esaminare l'originaria sussistenza dei presupposti per l'ammissione al beneficio, con ciò condividendosi pienamente quanto rilevato dal Collegio con il provvedimento impugnato;
ritenuto che
la domanda deve, conseguentemente, essere rigettata;
considerato che
, stante la contumacia dei resistenti e la soccombenza della ricorrente, nulla va disposto in ordine alle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta l'interposta opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto opposto;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Foggia, in data 1 aprile 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Maria Elena de Tura