Articolo 3 della Legge 9 gennaio 1956, n. 26
Articolo 2Articolo 4
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31 gennaio 1956
Art. 3.
Per i prodotti di cui al n. 2) del precedente art. 2 il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha la facolta' di riconoscere, con propri decreti di concerto con il Ministro per il tesoro, il contributo statale alle partite non conferite all'ammasso che venissero acquistate da enti o associazioni agricole per la difesa del mercato del prodotto oggetto dell'operazione.
Nello stesso decreto Ministeriale saranno precisati i quantitativi di prodotti ammissibili al contributo e le altre modalita' e condizioni, alle quali l'operazione dovra' essere subordinata.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1956