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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/06/2025, n. 4098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4098 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 4407/2019, posta in deliberazione con provvedimento del 6 marzo 2025 e vertente
TRA
C. F./P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1
Avv. Mattia Alessandro Conti (C.F. ) CodiceFiscale_1
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. - P.IVA Controparte_1 P.IVA_2
) P.IVA_3
Avv. Giancarlo Nunè (C.F. ) C.F._2 PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n.11417/2019 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n.11417/2019 il Tribunale di Roma, provvedendo sull'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. 9074/17 Parte_1
ottenuto dalla - Concessionaria di Pubblicità per la somma di € 5.142,17, CP_1
ha così statuito:
“rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto del quale dichiara l'efficacia esecutiva ex art.653 c.p.c.; condanna la parte opponente rimborso delle spese di lite, liquidate in euro 1.782,00 oltre ad Iva, cpa e rimborso spese generali.”
Avverso la citata sentenza, la ha proposto appello e ha Parte_1
chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione disattesa, in riforma della impugnata sentenza,
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: previa sospensione dell'efficacia esecutiva, accertare e dichiarare, per le motivazioni meglio addotte in narrativa, che i contratti
c.d. “d'inserzione” eseguiti da sono affetti da nullità insanabile e CP_1
come tali non sono produttivi di alcun effetto giuridico, e conseguentemente condannare la convenuta opposta al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1338 c.c.
o di quell'altra norma che dovesse risultare di giustizia, in misura pari all'importo azionato da nei confronti dell'opponente in virtù di dette prestazioni CP_1
non richieste, ed in ogni caso accertare e dichiarare la nullità o comunque l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 9074/17 disponendone la revoca;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inadempimento e/o inesatto adempimento dei contratti pubblicitari de quibus da parte della convenuta opposta e, conseguentemente, dichiararli risolti e condannare la convenuta opposta al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa nei limiti della competenza del giudice adito, ed in ogni caso accertare e dichiarare la nullità o comunque l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 9074/17 disponendone la revoca”.
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare la minor somma dovuta da
[...]
, in relazione all'inesatto adempimento dei contratti pubblicitari da Parte_1
parte di CP_1
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la Controparte_1
che ha rassegnato le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
1. in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342
e 348 bis e ss c.p.c.;
2. in via principale, respingere l'appello avversario, poiché infondato in fatto e diritto
e non provato, con conferma nel merito dell'impugnata Sentenza.
3. In via subordinata gradata, nella denegata ipotesi, si chiede concedersi
l'esecutorietà della Sentenza impugnata e dello stesso decreto ingiuntivo limitatamente alla minor somma di Euro 2.900,00 oltre IVA di cui agli ordinativi o, nella ancor minor somma non contestata di Euro 1.900,00 oltre IVA ovvero nella diversa somma di giustizia oltre interessi e spese legali della fase monitoria.
4. In subordine ed in via incidentale, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale del gravame, si reiterano, anche in questa sede, tutte le eccezioni e deduzioni formulate in primo grado che qui si debbono intendere integralmente richiamate e trascritte, con conseguente accoglimento delle conclusioni già formulate nella comparsa di costituzione e risposta di seguito riproposte: “voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
a. concedere l'esecutorietà del Decreto Ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione così come richiesto dall'art. 648 c.p.c.;
b. in via principale, rigettare le domande avversarie infondate in fatto e diritto e non provate, e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo n. 9074/2017 (R.G.
20007/2017) e il diritto di credito della , per l'effetto, confermare la CP_1
condanna della in persona del L.R.P.T., al pagamento Parte_1
dell'importo di Euro 5.142,17 o di quella minore o maggiore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione.
c. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di legge.”
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 20 febbraio 2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio trae origine dall'opposizione proposta dalla Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 9074/17 emesso in favore della
[...] [...]
(di seguito per l'importo di € Controparte_1 CP_1
5.142,17 a titolo di saldo delle fatture relative al contratto di diffusione pubblicitaria a mezzo stampa o “d'inserzione”, avente ad oggetto la pubblicazione di annunci grafici sulle pagine de “Il Messaggero”, nelle sue diverse edizioni, nel periodo 29 gennaio
2013/19 maggio 2013 per la sponsorizzazione di vetture ad impianto GPL. Con la sentenza gravata il Tribunale ha respinto l'opposizione, sotto il duplice profilo che il credito vantato dalla si fondava sugli ordinativi sottoscritti dalla CP_1
mai disconosciuti, costituenti il titolo delle fatture Parte_1
azionate in sede monitoria, e che la contestazione sull'asserita erronea pubblicazione, nella forma e nel contenuto, delle inserzioni pubblicitarie rispetto a quelle richieste non era avvenuta nei termini previsti dalle condizioni generali di contratto;
ha confermato integralmente il decreto ingiuntivo opposto dichiarandone l'efficacia esecutiva;
ha condannato la al rimborso delle spese di lite. Parte_1
L'appello non è fondato e deve essere respinto.
La prima censura, rubricata “inserzioni non richieste”, con la quale l'appellante lamenta che le prestazioni effettivamente richieste erano solo cinque (per un importo di € 1.900,00 oltre Iva) rispetto alle tredici eseguite e fatturate dalla CP_1
(per il maggiore importo di € 5.142,17), otto delle quali in assenza di accordo tra le parti, non merita condivisione.
Va, innanzitutto, premesso che il contratto di diffusione pubblicitaria a mezzo stampa o “d'inserzione” prevede, nel rispetto di un obbligo di cooperazione tra le parti, che la società committente (inserzionista) fornisca al titolare del mezzo (concessionaria di pubblicità) il messaggio pubblicitario da diffondere, in conformità delle prescrizioni tecniche e di contenuto stabilite dal mezzo di comunicazione, e che la consegna del materiale pubblicitario avvenga entro termini congrui.
Ciò posto, dalla documentazione in atti è emerso che la Parte_1
ha regolarmente sottoscritto gli ordinativi di pubblicazione -rispettivamente la
[...]
“proposta n.287869 del 29/01/2013” e la “proposta n 287864 del 01/02/2013” - riguardanti le inserzioni di annunci grafici sulle pagine de “Il Messaggero” per la sponsorizzazione e la vendita di vetture ad impianto GPL.
Con la sottoscrizione di tali ordinativi la società appellante ha accettato le condizioni generali di contratto e, nello spirito di continuità del rapporto tra le parti iniziato già nel novembre del 2012, ha inserito nel secondo ordinativo del 1°febbraio 2013 la clausola recante la dicitura “quantità superabile”, così accordando alla CP_1
la facoltà di implementare il numero delle inserzioni senza l'adozione di particolari formalità.
Ora, durante il periodo in cui si è protratto il rapporto contrattuale la società committente non ha sollevato obiezioni in merito al numero delle pubblicazioni eseguite, avendo omesso di contestare le fatture emesse dalla e la CP_1
successiva richiesta di pagamento del credito, avvenuta con lettera di messa in mora del 23 novembre 2016; per l'effetto, deve ritenersi che l'operato della CP_1
sia stato pienamente avallato, con l'accettazione del maggior numero delle prestazioni eseguite in virtù dell'accordo estensivo, riferibile alle “quantità superabile”.
Tra l'altro, l'aumento delle inserzioni si è mantenuto nei limiti della ragionevolezza, sotto il profilo quantitativo e temporale, e ha evidentemente assicurato il vantaggio di una maggiore visibilità all'opponente, che resta quindi tenuta al pagamento del corrispettivo per le prestazioni ricevute.
La seconda censura, rubricata “Vizi e difformità dei messaggi pubblicitari”, muove dall'assunto secondo cui le pubblicazioni effettuate dalla risultano CP_1
diverse, per forma e contenuto, rispetto alle inserzioni concordate, con conseguente inadempimento contrattuale da parte della società appellata.
Tale doglianza va, del pari, disattesa.
Innanzitutto, dall'esame della documentazione in atti manca la prova della presunta difformità dei messaggi pubblicitari pubblicati su “Il Messaggero” rispetto alle inserzioni originali, risultando del tutto generiche le critiche mosse in sede di opposizione per supportare il dedotto inadempimento contrattuale della CP_1
In ogni caso, in virtù dell'art. 7 delle condizioni generali “i reclami relativi alla pubblicità devono essere fatti entro cinque giorni dalla omessa o dalla errata pubblicazione di ogni messaggio con fax, e/o con lettera raccomandata diretta a nella sua sede di Roma, Via Montello 10. I reclami relativi a messaggi CP_1
ripetitivi devono essere fatti per telegramma nello stesso giorno di pubblicazione del primo messaggio e, in ogni caso, almeno due giorni prima della pubblicazione del messaggio successivo. I reclami relativi alle fatture devono essere fatti entro trenta giorni dalla emissione della fattura contestata, con le modalità di cui al primo comma”.
Nel caso in esame, è pacifico, oltre che documentato, che le contestazioni sollevate dalla società appellante in merito ai vizi e alle difformità dei messaggi pubblicitari sono avvenute solo in sede di opposizione avverso il decreto ingiuntivo (a distanza di più di tre anni dalla pubblicazione delle inserzioni e dall'emissione delle relative fatture), ossia ben oltre i termini suindicati.
Come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure, l'opponente è, quindi, decaduta dalla possibilità di far valere eventuali vizi e/o difformità dei messaggi pubblicitari.
L'appello va, dunque, respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nella misura tariffaria minima, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e delle questioni trattate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna la parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del grado, che liquida in complessivi € 1.984,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, come per legge;
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 19 giugno 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 4407/2019, posta in deliberazione con provvedimento del 6 marzo 2025 e vertente
TRA
C. F./P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1
Avv. Mattia Alessandro Conti (C.F. ) CodiceFiscale_1
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. - P.IVA Controparte_1 P.IVA_2
) P.IVA_3
Avv. Giancarlo Nunè (C.F. ) C.F._2 PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n.11417/2019 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n.11417/2019 il Tribunale di Roma, provvedendo sull'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. 9074/17 Parte_1
ottenuto dalla - Concessionaria di Pubblicità per la somma di € 5.142,17, CP_1
ha così statuito:
“rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto del quale dichiara l'efficacia esecutiva ex art.653 c.p.c.; condanna la parte opponente rimborso delle spese di lite, liquidate in euro 1.782,00 oltre ad Iva, cpa e rimborso spese generali.”
Avverso la citata sentenza, la ha proposto appello e ha Parte_1
chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione disattesa, in riforma della impugnata sentenza,
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: previa sospensione dell'efficacia esecutiva, accertare e dichiarare, per le motivazioni meglio addotte in narrativa, che i contratti
c.d. “d'inserzione” eseguiti da sono affetti da nullità insanabile e CP_1
come tali non sono produttivi di alcun effetto giuridico, e conseguentemente condannare la convenuta opposta al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1338 c.c.
o di quell'altra norma che dovesse risultare di giustizia, in misura pari all'importo azionato da nei confronti dell'opponente in virtù di dette prestazioni CP_1
non richieste, ed in ogni caso accertare e dichiarare la nullità o comunque l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 9074/17 disponendone la revoca;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inadempimento e/o inesatto adempimento dei contratti pubblicitari de quibus da parte della convenuta opposta e, conseguentemente, dichiararli risolti e condannare la convenuta opposta al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa nei limiti della competenza del giudice adito, ed in ogni caso accertare e dichiarare la nullità o comunque l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 9074/17 disponendone la revoca”.
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare la minor somma dovuta da
[...]
, in relazione all'inesatto adempimento dei contratti pubblicitari da Parte_1
parte di CP_1
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la Controparte_1
che ha rassegnato le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
1. in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342
e 348 bis e ss c.p.c.;
2. in via principale, respingere l'appello avversario, poiché infondato in fatto e diritto
e non provato, con conferma nel merito dell'impugnata Sentenza.
3. In via subordinata gradata, nella denegata ipotesi, si chiede concedersi
l'esecutorietà della Sentenza impugnata e dello stesso decreto ingiuntivo limitatamente alla minor somma di Euro 2.900,00 oltre IVA di cui agli ordinativi o, nella ancor minor somma non contestata di Euro 1.900,00 oltre IVA ovvero nella diversa somma di giustizia oltre interessi e spese legali della fase monitoria.
4. In subordine ed in via incidentale, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale del gravame, si reiterano, anche in questa sede, tutte le eccezioni e deduzioni formulate in primo grado che qui si debbono intendere integralmente richiamate e trascritte, con conseguente accoglimento delle conclusioni già formulate nella comparsa di costituzione e risposta di seguito riproposte: “voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
a. concedere l'esecutorietà del Decreto Ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione così come richiesto dall'art. 648 c.p.c.;
b. in via principale, rigettare le domande avversarie infondate in fatto e diritto e non provate, e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo n. 9074/2017 (R.G.
20007/2017) e il diritto di credito della , per l'effetto, confermare la CP_1
condanna della in persona del L.R.P.T., al pagamento Parte_1
dell'importo di Euro 5.142,17 o di quella minore o maggiore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione.
c. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di legge.”
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 20 febbraio 2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio trae origine dall'opposizione proposta dalla Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 9074/17 emesso in favore della
[...] [...]
(di seguito per l'importo di € Controparte_1 CP_1
5.142,17 a titolo di saldo delle fatture relative al contratto di diffusione pubblicitaria a mezzo stampa o “d'inserzione”, avente ad oggetto la pubblicazione di annunci grafici sulle pagine de “Il Messaggero”, nelle sue diverse edizioni, nel periodo 29 gennaio
2013/19 maggio 2013 per la sponsorizzazione di vetture ad impianto GPL. Con la sentenza gravata il Tribunale ha respinto l'opposizione, sotto il duplice profilo che il credito vantato dalla si fondava sugli ordinativi sottoscritti dalla CP_1
mai disconosciuti, costituenti il titolo delle fatture Parte_1
azionate in sede monitoria, e che la contestazione sull'asserita erronea pubblicazione, nella forma e nel contenuto, delle inserzioni pubblicitarie rispetto a quelle richieste non era avvenuta nei termini previsti dalle condizioni generali di contratto;
ha confermato integralmente il decreto ingiuntivo opposto dichiarandone l'efficacia esecutiva;
ha condannato la al rimborso delle spese di lite. Parte_1
L'appello non è fondato e deve essere respinto.
La prima censura, rubricata “inserzioni non richieste”, con la quale l'appellante lamenta che le prestazioni effettivamente richieste erano solo cinque (per un importo di € 1.900,00 oltre Iva) rispetto alle tredici eseguite e fatturate dalla CP_1
(per il maggiore importo di € 5.142,17), otto delle quali in assenza di accordo tra le parti, non merita condivisione.
Va, innanzitutto, premesso che il contratto di diffusione pubblicitaria a mezzo stampa o “d'inserzione” prevede, nel rispetto di un obbligo di cooperazione tra le parti, che la società committente (inserzionista) fornisca al titolare del mezzo (concessionaria di pubblicità) il messaggio pubblicitario da diffondere, in conformità delle prescrizioni tecniche e di contenuto stabilite dal mezzo di comunicazione, e che la consegna del materiale pubblicitario avvenga entro termini congrui.
Ciò posto, dalla documentazione in atti è emerso che la Parte_1
ha regolarmente sottoscritto gli ordinativi di pubblicazione -rispettivamente la
[...]
“proposta n.287869 del 29/01/2013” e la “proposta n 287864 del 01/02/2013” - riguardanti le inserzioni di annunci grafici sulle pagine de “Il Messaggero” per la sponsorizzazione e la vendita di vetture ad impianto GPL.
Con la sottoscrizione di tali ordinativi la società appellante ha accettato le condizioni generali di contratto e, nello spirito di continuità del rapporto tra le parti iniziato già nel novembre del 2012, ha inserito nel secondo ordinativo del 1°febbraio 2013 la clausola recante la dicitura “quantità superabile”, così accordando alla CP_1
la facoltà di implementare il numero delle inserzioni senza l'adozione di particolari formalità.
Ora, durante il periodo in cui si è protratto il rapporto contrattuale la società committente non ha sollevato obiezioni in merito al numero delle pubblicazioni eseguite, avendo omesso di contestare le fatture emesse dalla e la CP_1
successiva richiesta di pagamento del credito, avvenuta con lettera di messa in mora del 23 novembre 2016; per l'effetto, deve ritenersi che l'operato della CP_1
sia stato pienamente avallato, con l'accettazione del maggior numero delle prestazioni eseguite in virtù dell'accordo estensivo, riferibile alle “quantità superabile”.
Tra l'altro, l'aumento delle inserzioni si è mantenuto nei limiti della ragionevolezza, sotto il profilo quantitativo e temporale, e ha evidentemente assicurato il vantaggio di una maggiore visibilità all'opponente, che resta quindi tenuta al pagamento del corrispettivo per le prestazioni ricevute.
La seconda censura, rubricata “Vizi e difformità dei messaggi pubblicitari”, muove dall'assunto secondo cui le pubblicazioni effettuate dalla risultano CP_1
diverse, per forma e contenuto, rispetto alle inserzioni concordate, con conseguente inadempimento contrattuale da parte della società appellata.
Tale doglianza va, del pari, disattesa.
Innanzitutto, dall'esame della documentazione in atti manca la prova della presunta difformità dei messaggi pubblicitari pubblicati su “Il Messaggero” rispetto alle inserzioni originali, risultando del tutto generiche le critiche mosse in sede di opposizione per supportare il dedotto inadempimento contrattuale della CP_1
In ogni caso, in virtù dell'art. 7 delle condizioni generali “i reclami relativi alla pubblicità devono essere fatti entro cinque giorni dalla omessa o dalla errata pubblicazione di ogni messaggio con fax, e/o con lettera raccomandata diretta a nella sua sede di Roma, Via Montello 10. I reclami relativi a messaggi CP_1
ripetitivi devono essere fatti per telegramma nello stesso giorno di pubblicazione del primo messaggio e, in ogni caso, almeno due giorni prima della pubblicazione del messaggio successivo. I reclami relativi alle fatture devono essere fatti entro trenta giorni dalla emissione della fattura contestata, con le modalità di cui al primo comma”.
Nel caso in esame, è pacifico, oltre che documentato, che le contestazioni sollevate dalla società appellante in merito ai vizi e alle difformità dei messaggi pubblicitari sono avvenute solo in sede di opposizione avverso il decreto ingiuntivo (a distanza di più di tre anni dalla pubblicazione delle inserzioni e dall'emissione delle relative fatture), ossia ben oltre i termini suindicati.
Come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure, l'opponente è, quindi, decaduta dalla possibilità di far valere eventuali vizi e/o difformità dei messaggi pubblicitari.
L'appello va, dunque, respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nella misura tariffaria minima, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e delle questioni trattate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna la parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del grado, che liquida in complessivi € 1.984,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, come per legge;
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 19 giugno 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino