CASS
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/02/2025, n. 6781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6781 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OR GA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore IA OL che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 6781 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 17/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22/04/2024, la Corte di appello di Perugia, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento limitatamente alla statuizione concernente l'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R.309/1990, ha confermato la sentenza di primo grado - emessa in sede di rito abbreviato - che aveva dichiarato RI TO responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto e trasportato 150 grammi di cocaina, confezionata in n. 6 involucri occultati in una manica di felpa lasciata sul sedile posteriore della vettura alla cui guida era stato sorpreso dalla polizia giudiziaria in data 04/02/2020 e destinatati ad essere ceduti a ON PE, negando la sussistenza della suddetta attenuante. La Corte territoriale, con la sentenza impugnata, previa acquisizione degli atti inerenti il procedimento penale a carico di ON PE, ha affermato che le dichiarazioni spontanee rese dal TO non hanno fornito alcun proficuo contributo alle indagini a carico della PE, quale potenziale acquirente dello stupefacente detenuto dal TO. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato affidando il ricorso ad un unico motivo con il quale deduce illogicità della motivazione, posto che dalla documentazione acquista, richiesta dalla Procura della Repubblica di Chieti ed inerente al procedimento penale a carico della PE, emerge in modo evidente che solo grazie al contributo offerto dal TO, che ha descritto i fatti e riconosciuto la PE a seguito di ricognizione fotografica, si è giunti alla contestazione dei medesimi fatti a carico della donna e ha avuto avvio il procedimento penale. Infatti, all'atto del controllo effettuato in data 04/02/2020 la PE era stata fermata ma gli agenti avevano acquisto solo le sue generalità senza effettuare alcun fermo. Il giudice a quo non ha considerato che il TO è il principale teste dell'accusa della PE, unitamente al luogotenente Carchivi, nel procedimento a carico della donna, né che il GIP di Chieti, con ordinanza, ha rilevato la posizione di conflitto di interesse dell' avv. Faiulli, odierno difensore del TO, e della PE nell'ambito di quel procedimento, conclusosi ai sensi dell'art. 420 quater cod. proc. pen. Le dichiarazioni del TO hanno quanto meno impedito alla PE di proseguire l'attività illecita. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria difensiva con la quale ha ulteriormente illustrato il motivo di ricorso CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 motivo di ricorso è manifestamente infondato. In giurisprudenza si è affermato che il giudice è tenuto a compiere un'analisi specifica del contenuto delle dichiarazioni rese e della loro astratta idoneità al raggiungimento dei risultati richiesti dalla norma citata, verificando se il mancato approfondimento investigativo sia connesso all'oggettiva genericità e mancanza di novità dei dati offerti dall'imputato ovvero ad un'eventuale 1 inattività degli inquirenti (Sez. 6, n. 19082 del 16/03/2010 Ud., dep. 20/05/2010, Rv. 247082; Sez. 4, n. 42463 del 14/06/2018 Ud. , dep. 27/09/2018, Rv. 274347). La circostanza attenuante speciale della collaborazione, prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R.309/1990, si fonda infatti sul presupposto dell'obiettiva proficuità della collaborazione prestata dall' imputato (Sez. 2, n. 32645 del 26/07/2013, Rv. 256789), essendo necessario che i dati forniti siano nuovi, oggettivamente utili ed esauriscano le conoscenze a disposizione del dichiarante (Sez. 6, n. 15977 del 18/04/2016, Rv. 266998), fornendo un concreto contributo e consentendo un esito favorevole per le indagini (Sez. 6, n. 45457 del 13/11/2015; 45457 del 29/09/2015 Ud. (dep. 13/11/2015 ) Rv. 265522) che senza la collaborazione non si sarebbe potuto conseguire, non essendo sufficiente la mera offerta delle informazioni possedute (Sez. 6, n. 9069 del 25/02/2013; Sez.6, n.9069 del 14/01/2013 Ud. (dep. 25/02/2013) Rv. 256002). Nel caso in disamina la Corte territoriale ha esposto i fatti, affermando che dalle indagini effettuate dagli agenti di polizia, i quali operavano in gruppi distinti e separatamente, è emerso che in data 4 febbraio 2020 il TO, sottoposto a controllo mentre egli si accingeva a fare una manovra per seguire l'auto condotta dalla PE, era in possessóún quantitativo di sostanza stupefacente pari a grammi 150 di cocaina circa, occultata all'interno di un giubbino adagiato su sedile del passeggero. Mentre veniva sottoposta a perquisizione l'auto del TO, altri agenti contestualmente avevano fermato l'auto condotta dalla PE, trovandola in possesso di 5000 euro in contanti. Dal suddetto controllo scaturiva un'attività investigativa a carico della PE, sviluppata anche con intercettazioni, con conseguente iscrizione del procedimento penale a carico della PE in data 05/05/2020. Il giudice a quo, previa acquisizione del verbale dell'interrogatorio del TO e il fascicolo a carico di PE ON, elementi rilevanti - come affermato dalla Corte di cassazione in sede rescissoria ai fini del riconoscimento al ricorrente dell'attenuante della collaborazione di cui al comma 7 dell'art. 73 d.P.R.309/1990, e che non erano stati acquisiti e vagliati dal giudice della sentenza annullata - ha ritenuto scarsamente proficuo il contributo offerto dal ricorrente alla prosecuzione delle indagini, avendo egli, in sede di dichiarazioni spontanee, nell'immediatezza dei fatti, affermato di non essere a conoscenza di quanto occultato nel giubbino che avrebbe dovuto consegnare ad donna alla guida di una Panda, su incarico di un frequentatore del bocciodromo presso cui il TO fa le pulizie che gli aveva chiesto di effettuare tale consegna. Inoltre, in data 17/09/2020, al TO è stata sottoposta la visione di foto ritraenti donne al fine di identificare la conducente dell'auto Panda a cui egli avrebbe dovuto consegnare il giubbino, e in tale occasione il TO ha riconosciuto due donne ( una delle quali è la PE) quali possibili conducenti della Panda. Dal compendio probatorio, ha rilevato il giudice a quo, tuttavia, è emerso che il TO fosse ben consapevole che all'interno del giubbino era occultata la sostanza stupefacente, in quanto le immagini di videosorveglianza lo ritraggono mentre saliva a bordo della propria auto con in mano un vistoso involucro di colore bianco. Sia in sede di informazioni spontanee che in sede di interrogatorio, il TO ha affermato di non essere a 2 conoscenza di star trasportando sostanza stupefacente, nascosta nella manica del giubbino, che avrebbe dovuto consegnare alla PE su incarico di un terzo non identificato. Nulla egli ha riferito in ordine alle modalità e circostanze della cessione della sostanza e alla corresponsione del prezzo di euro 5000 che la PE aveva con sé, fornito alcun contributo all'individuazione di acquirenti e spacciatori dello stupefacente. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è quindi enucleabile una precisa e circostanziata analisi della problematica, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 3.Alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e defla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17/12/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore IA OL che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 6781 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 17/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22/04/2024, la Corte di appello di Perugia, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento limitatamente alla statuizione concernente l'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R.309/1990, ha confermato la sentenza di primo grado - emessa in sede di rito abbreviato - che aveva dichiarato RI TO responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto e trasportato 150 grammi di cocaina, confezionata in n. 6 involucri occultati in una manica di felpa lasciata sul sedile posteriore della vettura alla cui guida era stato sorpreso dalla polizia giudiziaria in data 04/02/2020 e destinatati ad essere ceduti a ON PE, negando la sussistenza della suddetta attenuante. La Corte territoriale, con la sentenza impugnata, previa acquisizione degli atti inerenti il procedimento penale a carico di ON PE, ha affermato che le dichiarazioni spontanee rese dal TO non hanno fornito alcun proficuo contributo alle indagini a carico della PE, quale potenziale acquirente dello stupefacente detenuto dal TO. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato affidando il ricorso ad un unico motivo con il quale deduce illogicità della motivazione, posto che dalla documentazione acquista, richiesta dalla Procura della Repubblica di Chieti ed inerente al procedimento penale a carico della PE, emerge in modo evidente che solo grazie al contributo offerto dal TO, che ha descritto i fatti e riconosciuto la PE a seguito di ricognizione fotografica, si è giunti alla contestazione dei medesimi fatti a carico della donna e ha avuto avvio il procedimento penale. Infatti, all'atto del controllo effettuato in data 04/02/2020 la PE era stata fermata ma gli agenti avevano acquisto solo le sue generalità senza effettuare alcun fermo. Il giudice a quo non ha considerato che il TO è il principale teste dell'accusa della PE, unitamente al luogotenente Carchivi, nel procedimento a carico della donna, né che il GIP di Chieti, con ordinanza, ha rilevato la posizione di conflitto di interesse dell' avv. Faiulli, odierno difensore del TO, e della PE nell'ambito di quel procedimento, conclusosi ai sensi dell'art. 420 quater cod. proc. pen. Le dichiarazioni del TO hanno quanto meno impedito alla PE di proseguire l'attività illecita. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria difensiva con la quale ha ulteriormente illustrato il motivo di ricorso CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 motivo di ricorso è manifestamente infondato. In giurisprudenza si è affermato che il giudice è tenuto a compiere un'analisi specifica del contenuto delle dichiarazioni rese e della loro astratta idoneità al raggiungimento dei risultati richiesti dalla norma citata, verificando se il mancato approfondimento investigativo sia connesso all'oggettiva genericità e mancanza di novità dei dati offerti dall'imputato ovvero ad un'eventuale 1 inattività degli inquirenti (Sez. 6, n. 19082 del 16/03/2010 Ud., dep. 20/05/2010, Rv. 247082; Sez. 4, n. 42463 del 14/06/2018 Ud. , dep. 27/09/2018, Rv. 274347). La circostanza attenuante speciale della collaborazione, prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R.309/1990, si fonda infatti sul presupposto dell'obiettiva proficuità della collaborazione prestata dall' imputato (Sez. 2, n. 32645 del 26/07/2013, Rv. 256789), essendo necessario che i dati forniti siano nuovi, oggettivamente utili ed esauriscano le conoscenze a disposizione del dichiarante (Sez. 6, n. 15977 del 18/04/2016, Rv. 266998), fornendo un concreto contributo e consentendo un esito favorevole per le indagini (Sez. 6, n. 45457 del 13/11/2015; 45457 del 29/09/2015 Ud. (dep. 13/11/2015 ) Rv. 265522) che senza la collaborazione non si sarebbe potuto conseguire, non essendo sufficiente la mera offerta delle informazioni possedute (Sez. 6, n. 9069 del 25/02/2013; Sez.6, n.9069 del 14/01/2013 Ud. (dep. 25/02/2013) Rv. 256002). Nel caso in disamina la Corte territoriale ha esposto i fatti, affermando che dalle indagini effettuate dagli agenti di polizia, i quali operavano in gruppi distinti e separatamente, è emerso che in data 4 febbraio 2020 il TO, sottoposto a controllo mentre egli si accingeva a fare una manovra per seguire l'auto condotta dalla PE, era in possessóún quantitativo di sostanza stupefacente pari a grammi 150 di cocaina circa, occultata all'interno di un giubbino adagiato su sedile del passeggero. Mentre veniva sottoposta a perquisizione l'auto del TO, altri agenti contestualmente avevano fermato l'auto condotta dalla PE, trovandola in possesso di 5000 euro in contanti. Dal suddetto controllo scaturiva un'attività investigativa a carico della PE, sviluppata anche con intercettazioni, con conseguente iscrizione del procedimento penale a carico della PE in data 05/05/2020. Il giudice a quo, previa acquisizione del verbale dell'interrogatorio del TO e il fascicolo a carico di PE ON, elementi rilevanti - come affermato dalla Corte di cassazione in sede rescissoria ai fini del riconoscimento al ricorrente dell'attenuante della collaborazione di cui al comma 7 dell'art. 73 d.P.R.309/1990, e che non erano stati acquisiti e vagliati dal giudice della sentenza annullata - ha ritenuto scarsamente proficuo il contributo offerto dal ricorrente alla prosecuzione delle indagini, avendo egli, in sede di dichiarazioni spontanee, nell'immediatezza dei fatti, affermato di non essere a conoscenza di quanto occultato nel giubbino che avrebbe dovuto consegnare ad donna alla guida di una Panda, su incarico di un frequentatore del bocciodromo presso cui il TO fa le pulizie che gli aveva chiesto di effettuare tale consegna. Inoltre, in data 17/09/2020, al TO è stata sottoposta la visione di foto ritraenti donne al fine di identificare la conducente dell'auto Panda a cui egli avrebbe dovuto consegnare il giubbino, e in tale occasione il TO ha riconosciuto due donne ( una delle quali è la PE) quali possibili conducenti della Panda. Dal compendio probatorio, ha rilevato il giudice a quo, tuttavia, è emerso che il TO fosse ben consapevole che all'interno del giubbino era occultata la sostanza stupefacente, in quanto le immagini di videosorveglianza lo ritraggono mentre saliva a bordo della propria auto con in mano un vistoso involucro di colore bianco. Sia in sede di informazioni spontanee che in sede di interrogatorio, il TO ha affermato di non essere a 2 conoscenza di star trasportando sostanza stupefacente, nascosta nella manica del giubbino, che avrebbe dovuto consegnare alla PE su incarico di un terzo non identificato. Nulla egli ha riferito in ordine alle modalità e circostanze della cessione della sostanza e alla corresponsione del prezzo di euro 5000 che la PE aveva con sé, fornito alcun contributo all'individuazione di acquirenti e spacciatori dello stupefacente. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è quindi enucleabile una precisa e circostanziata analisi della problematica, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 3.Alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e defla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17/12/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente