Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 17/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Vallo della Lucania n. 209/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania - Composizione Collegiale
Il Collegio composto dai magistrati, riuniti in camera di consiglio, dott. Elvira Bellantoni Presidente dott. Marianna Frangiosa Giudice dott. Carmine Esposito Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 209/2022, avente ad oggetto “cessazione effetti civili e vertente tra (C.F. ), luogo di nascita: Parte_1 C.F._1
(SA), data di nascita: 12/10/1972, col ministero/assistenza dell'avv. Pt_2
CERNELLI ANTONIA ROSA, giusta procura a margine dell'atto introduttivo del presente giudizio,
- ricorrente -
e
(C.F. ), luogo di nascita: Controparte_1 C.F._2
CENTOLA (SA), data di nascita: 06/04/1968, col ministero/assistenza dell'avv. PUGLIA FILIPPO, giusta procura a margine della comparsa di costituzione,
- resistente - nonchè con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
- interventore necessario - CONCLUSIONI Parte ricorrente concludeva come in atti MOTIVAZIONE Fatti rilevanti della causa Le parti contraevano in data 24/10/1996 matrimonio concordatario, costituendo, quale regime patrimoniale della famiglia quello convenzionale della separazione dei beni. Dal matrimonio nascevano i figli: 1. , nata ad [...] il CP_2
21.10.200, 2. , nata ad [...] il [...] e 3. Controparte_3 [...]
nato a [...] il [...], i primi due attualmente Persona_1
1
maggiorenni, ma non autosufficienti economicamente ed il terzo ancora minorenne. Omologata la separazione consensuale fra i coniugi (v. decreto di cui in atti), introduceva il presente procedimento contenzioso nei Parte_1 confronti di , per ottenere la dichiarazione di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato. Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, pronunziati i provvedimenti presidenziali provvisori, la causa, previo invio degli atti al Pubblico Ministero, veniva assegnata a sentenza all'udienza indicata, nella dichiarata contumacia del resistente. Ragioni giuridiche della decisione Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
Sussistenti si ritengono, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), legge n. 898/1970, così come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, ratione temporis applicabile alla controversia in esame, per la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, consensualmente separatesi (v. decreto di omologa in atti).
L'inutile esperimento del tentativo di conciliazione, il tenore delle dichiarazioni rese e il comportamento complessivamente tenuto in corso di causa, infatti, inducono a ritenere accertata l'impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi coinvolti in giudizio, considerato l'ininterrotto protrarsi della relativa separazione, per il termine semestrale (separazione consensuale, anche trasformata) normativamente previsto, computato a far data dall'avvenuta comparizione innanzi al presidente del tribunale (21.4.2008), fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (19.2.2022).
. Sui provvedimenti accessori
In punto di provvedimenti accessori, il Tribunale, tenendo presenti gli interessi morali e materiali della famiglia e delle risultanze di cui alla documentazione di rito debitamente depositata dalla parte ricorrente, ritiene opportuno - in conformità con quanto già statuito in sede presidenziale (v. ordinanza in atti in data 20.6.2022) - confermare le statuizioni di cui all'ordinanza di provvedimenti temporanei ed urgenti in data 20.6.2022, ove si è disposto:”… assegna ex. art 337 sexies c.c. il primo piano della casa familiare sita in S. Nicola di Centola alla Via Per_ M. R. De Martino alla ricorrente che l'abiterà unitamente al figlio minorenne ed alle figlie CP maggiorenni e , ma non economicamente autosufficienti, in tutte le occasioni in cui lo vorranno CP_3
(il resistente, se lo vorrà, abiterà il secondo piano dello stesso fabbricato); ammonisce sin d'ora entrambe le parti ad un integrale rispetto della privacy di ognuno di loro, tenendo conto che i due appartamenti sono dotati ciascuno di ingresso autonomo;
3. avuto riguardo agli aspetti economici, considerato che nel decreto di omologa è fissato un assegno di mantenimento per le figlie di euro 1.500,00, all'epoca
2 Tribunale di Vallo della Lucania n. 209/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Per_ minorenni;
che successivamente è nato il figlio minorenne;
tenuto altresì conto della certificazione CP reddituale depositata da resistente, il Tribunale, ritiene, allo stato e salva diversa determinazione, anche sulla base dei necessari approfondimenti istruttori, equo determinare in euro 1500,00 (millecinqucento,00) l'assegno di mantenimento che il resistente dovrà versare complessivamente in favore dei figli, così ripartito : euro 600,00 (seicento,00) a favore di ciascuna delle figlie, da corrispondersi direttamente alle stesse, con le modalità che saranno concordate tra le parti;
ed euro 300,00 (trecento,00) a favore del figlio entro, il giorno cinque di ciascun mese, presso il domicilio Persona_1 ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dagli stessi, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N. e straordinarie relative al figli, previo riscontro tramite adeguata documentazione;
4. relativamente all'affidamento, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (Cass. 26587/2009, Cass. 24526/2010); Ciò premesso, affida il figlio minore nato Persona_1
a Roma il 18.06.2013 ad entrambi i genitori in forma condivisa (che peraltro sul punto sono concordi), con il collocamento presso la madre alla quale è affidata la gestione ordinaria;
; i tempi di permanenza del minore presso il padre verranno stabiliti dai genitori di comune accordo;
in mancanza di accordo, il padre potrà tenere con sè il minore nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana, dalle ore 18,00 alle 21,30 compatibilmente con gli impegni scolastici, le attività sportive e ludiche del minore;
il minore trascorrerà il fine settimana (sabato e domenica) alternativamente una volta presso il padre e una volta presso la madre e precisamente: durante il periodo scolastico dall'uscita della scuola di sabato fino alle ore 20,00/21,00 (ora solare/ora legale) della domenica e durante il periodo non scolastico dalle ore 09,00 del sabato alle ore 20,00/21,00 (ora solare/ora legale) della domenica;
durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno il minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
nelle vacanze Pasquali i minori trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non coresidente in mancanza di diverso accordo. Inoltre, il figlio minore trascorrerà, anche in parziale deroga a quanto sopra stabilito in ordine ai giorni della settimana, con la madre il giorno in cui ricorre il compleanno e l'onomastico della stessa, nonché la festa della mamma;
con il padre quello in cui ricorre il compleanno e l'onomastico di quest'ultimo, nonché la festa del papà. Infine, il padre e la madre potranno tenere con sé il figlio minore per due settimane nel periodo estivo e, precisamente, una nel mese di luglio ed una ad agosto;
i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del figlio presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio, secondo quanto previsto dall'art 337 ter c.c.; 5. Conferma, per il resto, le condizioni di cui decreto di omologa del 26.5.2008…”, da intendersi qui integralmente riportate, non essendo emerse, né tantomeno debitamente dedotte, circostanze tali da renderne necessaria la modificazione. Sulle spese
3 Tribunale di Vallo della Lucania n. 209/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Quanto alle spese, le ragioni della decisione, il comune comportamento processuale delle parti, non indenne da profili dilatori, unitamente alla peculiarità e delicatezza della materia trattata, e alla situazione di soccombenza reciproca venutasi a creare, impongono una compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sul giudizio insorto fra le Parti indicate in epigrafe, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CAPACCIO il 24/10/1996, fra (C.F. ), luogo di Parte_1 C.F._1 nascita: (SA), data di nascita: 12/10/1972, e Pt_2 CP_1
(C.F. ), luogo di nascita: CENTOLA
[...] C.F._2
(SA), data di nascita: 06/04/1968; conferma le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale in data 20.6.2022 da intendersi qui integralmente ribaditi e richiamati;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove il predetto matrimonio venne trascritto di procedere, all'esito del passaggio in giudicato, all'annotazione della presente sentenza. Così deciso in Vallo della Lucania, Camera di Consiglio del 17/1/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Carmine Esposito dott. Elvira Bellantoni
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