Sentenza 29 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2003, n. 4820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4820 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2003 |
Testo completo
| Aula B' IN NOME DI04820 /03 REPUBBLICA ITALDAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: |Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 20647/00 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron. 10882 Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere - Ud.17/12/02 Consigliere -Dott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: FF.SS. S.P.A. FERROVIE DELLO STATO SOCIETA DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliatorappresentante in ROMA VIA L.G. FARAVELLI 22. presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente ...
contro
LO IO, clottivamente domiciliato in ROMA VIA ROMAGNA 14, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO - 2002 BUZZI, rappresentato @ difeso dagli avvocati 5584 GIANFRANCO DI IA, PASQUALE GA, giusta delega -1- in atti;
- controricorrente avverso la sentenza П. 1178/99 del Tribunale di. FOGGIA, depositata il 15/11/99 R.G. N. 1193/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/02 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato ROBERTO ROMEI por delega MARESCA;
udito l'Avvocato BUZZI ALBERTO per delega GA e DI IA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- Ferrovie dello Stato
contro
LL MA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO depositato in data 21 dicembre 1995 MA LLo, Сод ricorso premettendo di essere stato dipendente delle Ferrovie dello Stato s.p.a. e di essere stato collocato in stato di quiescenza in data 31 maggio 1995 all'esito del 9ª procedimento di pensionamento ai sensi della legge n. 141 del 1990 e premettendo, altresi, che nel 1995 aveva beneficiato di un numero di giorni di ferie inferiore rispetto a quello previsto per l'intero anno, mentre avrebbe avuto diritto a fruire dell'intero periodo feriale annuale ai sensi dell'art. 52 comma nono del c.c.n.1.1990/1992 c, per le giornate di ferie non materialmente fruite, a un compenso sostitutivo calcolato ai sensi dell'art. 4 comma 14° del c.c.n.l. 1994/1995 a integrazione dell'art. 52 sopra citato, tutto ciò premesso conveniva in giudizio davanti al Pretore di Foggia le Ferrovie dello Stato s.p.a. chiedendone la condanna al pagamento della somma corrispondente all'indennità sostitutiva per le ferie non godute prevista dall'art. 4 comma 14° c.c.n.l. 1994/1995 oltre rivalutazione monetaria e interessi. Si costituiva la società convenuta eccependo l'inapplicabilità dell'art. 52 citato al prepensionamento in quanto esso si riferirebbe soltanto alle ipotesi ordinarie di risoluzione del rapporto. Eccepiva, ancora, che il diritto al periodo annuale completo di ferie era riconosciuto dall'art. 52 c.c.n.l. cit. a condizione che esso potesse essere integralmente goduto prima della risoluzione del rapporto. Con sentenza in data 28 settembre 1998 il Pretore adito accoglieva la domanda è condannava le Ferrovie dello Stato al pagamento delle spese del giudizio. Con sentenza in data 7 ottobre 1999 il Tribunale di Foggia rigettava l'appello delle Ferrovie dello Stato osservando che l'art. 52 comma 9° c.c.n.l. 1990/1992, secondo i 1 quale il diritto del lavoratore al periodo completo di ferie annuale spettasse senza possibilità di indennità sostitutiva in ogni ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro salvo che esse non potessero essere fruite prima della sua risoluzione, era stato modificato sull'accordo delle parti sociali in senso più favorevole al lavoratore e cioè nel senso che il diritto alla fruizione dell'intero periodo di ferie annuale spettasse al lavoratore mediante corresponsione di una equivalente indennità sostitutiva anche in caso di impossibilità della fruizione prima della risoluzione del rapporto di lavoro e alla sola condizione che la mancata fruizione non fosse dipesa dalla volontà del lavoratore. Da ciò il Tribunale aveva argomentato che al lavoratore spettasse la reclamata indennità sostitutiva, posto che a seguito della domanda di prepensionamento il medesimo non aveva potuto fruire delle ferie non già per cause dipendenti dalla sua volontà bensì, piuttosto, per cause imputabili alla società datrice di lavoro che nel dare attuazione al procedimento di prepensionamento voluto dalla legge aveva imposto in danno dei dipendenti termini cosi ristretti da impedire loro di fruire delle ferie. Le Ferrovie dello Stato ricorrono per cassazione con due motivi. Il lavoratore resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo articolato motivo la società ricorrente, denunziando erronea interpretazione dell'art. 52 comma 9° c.c.nl 1990/1992, violazione dell'art. 36 Cost., dell'art. 2109 c.c., nonché violazione degli artt. 1362 e segg. c.c. e omessa motivazione, deduce che il Tribunale non aveva tenuto conto della funzione attribuita dall'art. 36 Cost., dall'art. 2109 c.c. nonché da dottrina e giurisprudenza, compresa quella costituzionale, alle ferie, che adempiono alla esigenza di consentire il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore con la conseguenza che esse possono essere attribuite al medesimo soltanto con criterio di proporzionalità rispetto al periodo annuale lavorato e con la conseguenza che, in caso di 2 mancata fruizione, esse possono essere fatte godere al lavoratore con una indennità patrimoniale sostitutiva proporzionale alle giornate di ferie non usufruite. Da ciò la società ricorrente trae la conclusione che il Tribunale abbia erroneamente interpretato l'art. 52 comma 9° del citato contratto collettivo nella locuzione “semprechè le stesse ( ferie) possano essere godute prima della data di risoluzione o sospensione." Le Ferrovie dello Stato deducono, infatti, che tale locuzione, in ammonia con le disposizioni di cui all'art. 36 Cost. e dell'art. 2109 terzo comma c.c. debba essere interpretata nel + senso che la norma collettiva vuole attribuire al lavoratore le ferie soltanto se esse potevano essere usufruite prima della risoluzione del rapporto di lavoro, esclusa, peraltro, la corresponsione di una indennità sostitutiva, in riferimento alla quale le parti sociali nulla avevano stabilito e nulla avevano inteso disporre. Il dedotto motivo è infondato. Va, intanto, precisato che la funzione delle ferie del lavoratore vista come esigenza del medesimo di recuperare le energie psico-fisiche e di curare le energie affettive e sociali, con la conseguenza che esse maturano in proporzione alla durata della prestazione lavorativa, come viene ad evincersi dall'art. 36 Cost. e dall'art 2109 terzo comma c.c., non eschide che gli accordi collettivi possano ragguagliarle all'anno lavorativo prescindendo dal periodo effettivamente lavorato senza con ciò incorrere in una violazione della norma costituzionale o di quella citata del codice civile se la proporzione viene mantenuta a vantaggio del lavoratore e non a suo sfavore.( v. Cass.5 gennaio 2001 n. 96 ; Cass. 10 dicembre 2001 n. 15597; ecc.). Le citate disposizioni costituzionali e codicistiche vanno, infatti, intese come norme inderogabili nella disciplina delle ferie in modo che esse consentano al lavoratore il recupero delle energie lavorative in misura proporzionale al periodo lavorato con la conseguenza che esse rendono nulle ex art. 1418 primo comma c.c. i contratti individuali o collettivi di lavoro che in qualche modo limitino o escludanu tale proporzionalità in darmo 3 del lavoratore, ma non già quelli che riconoscano al lavoratore feric superiori a quelle richieste dalla stretta proporzionalità tra recupero delle energie psico-fisiche e loro fruizione. 1.'interpretazione delle citate norme collettive proposta dalle Ferrovie dello Stato in senso ad essa favorevole e come unica interpretazione esigibile attraverso la lettura delle indicate disposizioni pattizie, in alternativa a quella offerta dal Tribunale, si pone come una richiesta alternativa di accertamento in fatto non devolutile al giudice della legittimità e, comunque, non si concretizza in una denunzia di violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale previsti dagli artt. 1362 c segg. c.c. Infatti l'interpretazione offerta dal Tribunale appare articolata, in conformità ai criteri di ermeneutica contrattuale previsti dagli artt. 1362 e segg. c.c., sulle disposizioni de! contratto collettiva esaminate nel loro complesso e in conformità alla ritenuta comune intenzione delle parti sociali. Inoltre essa è supportata da una motivazione esauriente, immune da vizi logici e non configgente con le citate norme imperative, poiché conduce come risultato all'affermazione secondo cui le clausole collettive viste complessivamente riconoscono al lavoratore, in caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e con trattamento più favorevole, una indennità sostitutiva per le ferie non usufruite commisurata all'anno a prescindere dal periodo lavorato in tale arco di tempo alla sola condizione che la mancata fruizione delle ferie non sia dipesa da mera volontà (arbitrio ) del lavoratore. Il primo motivo di ricorso va, pertanto, rigettato. Con il secondo motivo le Ferrovie dello Stato denunziano violazione e falsa applicazione della legge 7 giugno 1990 n. 141 per il fatto che il Tribunale aveva ritenuto che esse avessero colposamente ristretto i tempi per le modalità di presentazione delle domande di prepensionamento, pur essendo evidente in base alla legge che esse fossero vincolate a perfezionare le procedure di prepensionamento secondo precise e inderogabili norme di legge e secondo gli accordi con le organizzazioni sindacali territoriali. Anche tale secondo e ultimo motivo è infondato. La censura così formulata, infatti, non cade ex art. 360 nn.3 e 5 c.p.c., su punti decisivi della controversia, poiché, secondo l'interpretazione della nonna collettiva offerta dal Tribunale e ritemita da questa Corte immune da vizi logici, da violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale disciplinati dagli artt. 1362 e segg. c.c. e da violazione di norme di norme imperative, il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie spettava al lavoratore a prescindere dai giorni lavorati nel corso dell'anno in relazione al quale fosse stato reclamato, essendo di ostacolo al sorgere di tale diritto soltanto la circostanza che la mancata fruizione fosse dipesa da mera volontà (arbitrio) del lavoratore medesimo. I' propusto ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese del presente giudizio che liquida in euro…… 00 oltre euro 1000,00 (mille/00) per quorari. Cosi deciso in Roma il 17 dicembre 2002. 11 Consigliere estensore Matale Casitas Il Presidente IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria/ oggi. 29 , 2013 IL CANCELLI G 5