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Sentenza 15 maggio 2026
Sentenza 15 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/05/2026, n. 14497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14497 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6278/2022 R.G. proposto da: DI IA NO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO N 79, presso lo studio dell’avvocato FERNANDO PETRIVELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE CANCELLARO:
- ricorrente -
contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, N. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ex lege;
- controricorrente -
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. MILENA FALASCHI Presidente SANZIONI AMMINISTRATIVE Dott. GIUSEPPE FORTUNATO Consigliere Dott. RICCARDO GUIDA Consigliere Ud. 16/12/2025 PU Dott. LUCA VARRONE Rel. Consigliere Dott. CRISTINA AMATO Consigliere Civile Sent. Sez. 2 Num. 14497 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: VARRONE LUCA Data pubblicazione: 15/05/2026 2 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO BARI n. 1037/2021, depositata il 3/09/2021, Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16/12/2025 dal Consigliere LUCA VARRONE;
Udito il Sostituto Procuratore generale in persona della dott.ssa RO RI DEER che ha concluso per la cessazione della materia del contendere;
udito l’avvocato FERDINANDO PETRIVELLI per la parte ricorrente. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza del 21 febbraio 2019 il Tribunale di Foggia rigettava l’opposizione ex artt. 22 legge n. 689 del 1981 e 6 d.lgs. n. 150 del 2011 proposta da VI Di NO, nella qualità di legale rappresentante del Centro Sportivo, corrente in Zapponeta, avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa il 12 settembre 2017 dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise, con la quale gli era stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro per violazione dell’art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 2012, consistita nell’avere messo a disposizione presso il suddetto circolo privato apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentivano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco apprestate dai concessionari on-line, soggetti privi di titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità. 2. L’appello successivamente spiegato dal soccombente veniva respinto dalla Corte d’appello di Bari con la sentenza n. 1037/2021, depositata il 3 settembre 2021, che confermava integralmente la decisione di primo grado. 3 In particolare, la Corte d'appello evidenziava che l'ufficio accertatore aveva riscontrato presso il circolo sportivo ricorrente la presenza di n.5 computer collegati ad internet con i quali era consentito ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari online. Doveva, pertanto, farsi applicazione dell'articolo 7, comma 3- quater, del d.l. n. 158 del 2012 in quanto dal tenore della norma emergeva chiaramente che la condotta illecita non poteva ritenersi limitata esclusivamente ai cosiddetti totem ma doveva estendersi a tutti gli apparecchi presenti nei pubblici esercizi che consentivano la navigazione sui siti di gioco online e, quindi, anche la messa a disposizione di normali personal computer che oltre alla libera navigazione consentivano anche l'accesso a tali siti senza aver predisposto il blocco di accesso. Nella specie lo stesso ricorrente aveva riconosciuto di svolgere attività di promozione pubblicizzazione e diffusione di giochi per conto del concessionario Gad People pertanto era evidente che i computer erano collocati per consentire il gioco a distanza. La Corte d'appello di Bari rigettava anche la questione di costituzionalità ritenendola manifestamente infondata così come quella di violazione delle direttive comunitarie 3. VI Di NO ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza. 4. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha resistito all’avversa impugnazione mediante controricorso. 5. All’udienza del 14/03/2024 il collegio rilevato che è stata sollevata questione di legittimità costituzionale ha ritenuto di differire la trattazione del presente ricorso a nuovo ruolo, in attesa della definizione dell’incidente di costituzionalità. 4 6. Parte ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’odierna udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso e ha dato atto dell’intervenuto annullamento dell’ordinanza ingiunzione prot. n. 318 del 12.09.2017, emessa nei confronti di DI IA VI, in qualità di legale rappresentante della Circolo privato CENTRO SPORTIVO ITALSUD con provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 7. Il Procuratore Generale ha concluso per la cessazione della materia del contendere. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 923, della legge n. 208 del 2015 per violazione del combinato disposto degli artt. 3, 42 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 1 del protocollo addizionale CEDU, e nel secondo motivo l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 2012, per violazione del canone di ragionevolezza, in relazione agli artt. 3, 42 e 117, comma 1, Cost. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2010 avendo errato la Corte di appello nel ritenere che l'indicata disposizione consenta di sanzionare come avvenuto nella specie il gestore di un internet point che installi dei personal computer dai quali i clienti possano virgola in autonomia e liberamente, navigare in Internet raggiungere un sito di gioco e giocare adoperando credenziali personali rilasciate dal concessionario giochi pubblici a distanza. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma tre-quater del decreto-legge 5 numero 158 del 2010 per violazione del canone di ragionevolezza in relazione agli articoli 3, 42, 117, primo comma, della costituzione. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione dell'articolo 9 della direttiva 98/34 CE e dove applicabili in relazione a temporis degli articoli 5 e 6 direttiva 2015/1535 UE come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Inopponibilità alla ricorrente dell'articolo 7, comma tre quater del decreto-legge numero 158 del 2012 del 2012, come convertito. 3.1 Va esaminata in via prioritaria l’istanza di cessazione della materia del contendere e la richiesta della parte ricorrente oltre che di accoglimento del ricorso anche di condanna della controparte alle spese in base al principio di soccombenza virtuale. L’annullamento dell’ordinanza ingiunzione, infatti, determina la declaratoria d’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse cui consegue, tuttavia, la necessità di esaminare alla luce del principio della soccombenza virtuale i motivi di ricorso al fine di accertare quale sarebbe stato l'esito del processo ove inammissibilità non fosse intervenuta. Trova, infatti, applicazione il principio secondo cui: «La cessazione della materia del contendere - che, se si verifichi in sede d'impugnazione, giustifica non l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì la rimozione delle sentenze già emesse, perché prive di attualità - si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba 6 sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese» (Cass. Sez. 1, 07/05/2009, n. 10553). 4. Deve pertanto procedersi allo scrutinio dei motivi di ricorso sia pure ai soli fini dell’accertamento della soccombenza virtuale, tuttavia, può già anticiparsi che nella specie anche se i motivi di ricorso sono fondati e, dunque, la soccombenza virtuale è a carico della parte controricorrente, per le ragioni di seguito esposte, le spese di lite devono comunque essere compensate. Deve altresì precisarsi che la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata con la presente sentenza opera alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti (ex plurimis Sez. 5, Sent. n. 6068 del 24/02/2022; Sez. 6- 5, Ord.n. 9753 del 18/04/2017; Sez. 5, Sent. n. 19533 del 23/09/2011). 5. I primi due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono fondati. Questa Corte con ordinanza n.20485 del 2024 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3 quater del d.l. n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189/2012 e dell’art. 1, comma 923 della legge 208/2015 in 7 relazione all'art. 3 Cost., con gli artt. 25, 41, 42 e 117, primo comma Cost., e in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, e agli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 104 del 2025 ha accolto la questione di legittimità sollevata e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e dell’art. 1, comma 923, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa di euro ventimila per la violazione dell’art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158. La Corte Costituzionale ha messo in evidenza che: la disposizione censurata vieta la mera messa a disposizione di qualsiasi apparecchiatura che consenta di collegarsi a siti di gioco online. Essa accomuna, nella medesima valutazione di illiceità, condotte ampiamente diversificate sul piano dell’offesa all’interesse giuridico protetto. Il divieto in esame attiene, infatti, alla messa a disposizione di apparecchiature che consentono l’accesso al gioco sia legale che illegale, cioè praticato al di fuori della rete dei concessionari o dei soggetti autorizzati. La norma, inoltre, colpisce allo stesso modo sia la destinazione occasionale delle apparecchiature al gioco, sia quella esclusiva e permanente. Il precetto risulta, dunque, eccessivamente inclusivo, in quanto 8 riferito a una gamma assai estesa di comportamenti, connotati da un diverso grado di offensività degli interessi protetti e da rilevanti differenze di disvalore. L’estensione dell’area dell’illecito risulta effettivamente sproporzionata rispetto al fine legittimamente perseguito, in violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. Secondo la Corte Costituzionale è irragionevole il bilanciamento operato tra i contrapposti interessi della tutela della salute rispetto alla necessità di fronteggiare la ludopatia e quello della libertà di impresa. Infatti, la misura diretta a fronteggiare la tutela della salute è di modestissima efficacia dato che l’offerta di gioco online rimane comunque capillare e vastissima, anche attraverso canali di accesso diversi da quelli contemplati dal divieto, a fronte di una significativa e immediata compressione della libertà di impresa. La Corte Costituzionale richiama anche la giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, che è costante nel ritenere che, pur essendo gli Stati membri liberi di fissare gli obiettivi della loro politica in materia di giochi d’azzardo ed, eventualmente, di definire con precisione il livello di protezione ricercato, le restrizioni da essi imposte alla libera prestazione dei servizi devono nondimeno soddisfare le condizioni risultanti dalla giurisprudenza della stessa Corte per quanto riguarda la loro proporzionalità (Corte di giustizia UE, nona sezione, sentenza 16 marzo 2023, causa C-517/20, OL, punto 52; sesta sezione, sentenza 28 febbraio 2018, causa C-3/17, Sporting Odds Ltd., punto 62; quarta sezione, sentenza 13 settembre 2007, causa C-260/04, Commissione delle Comunità europee, punto 28; grande sezione, sentenza 6 marzo 2007, cause riunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04, Placanica, punto 48). In 9 particolare, occorre verificare, tenendo conto delle concrete modalità di applicazione della normativa restrittiva di cui si tratta, che quest’ultima risponda veramente all’intento di ridurre le occasioni di gioco, di limitare le attività in tale settore e di combattere la criminalità connessa a tali giochi in maniera coerente e sistematica (Corte di giustizia UE, seconda sezione, sentenza 14 giugno 2017, causa C-685/15, Online Games Handels GmbH e altri, punti 49 e 50; terza sezione, sentenza 30 aprile 2014, causa C- 390/12, Pfleger e altri, punti 49 e 50). In definitiva, il divieto, nella sua indiscriminata estensione, sacrifica in modo irragionevole e sproporzionato altri interessi contrapposti, fra i quali la libertà di impresa. 5.1 Questa corte non può che prendere atto del venir meno tanto della norma che disciplinava la condotta illecita quanto di quella sanzionatoria con effetto ex tunc e di conseguenza affermare la fondatezza dei motivi di ricorso ai soli fini della soccombenza virtuale, ma, come già detto, nel regolare le spese del presente giudizio deve considerarsi che la fondatezza nel merito dell’opposizione sarebbe dipesa dalla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma sanzionatoria e che la sentenza della Corte Costituzionale è intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione. Sussistono, pertanto, i presupposti per la compensazione delle spese di questo giudizio fermo restando che la condanna della parte ricorrente alle spese dei giudizi di merito è venuta meno a seguito del venir meno delle sentenze di merito non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti. 6. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non sussistono i 10 presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato".
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Dispone compensarsi tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 16 dicembre 2025. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE LU NE NA AL
- ricorrente -
contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, N. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ex lege;
- controricorrente -
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. MILENA FALASCHI Presidente SANZIONI AMMINISTRATIVE Dott. GIUSEPPE FORTUNATO Consigliere Dott. RICCARDO GUIDA Consigliere Ud. 16/12/2025 PU Dott. LUCA VARRONE Rel. Consigliere Dott. CRISTINA AMATO Consigliere Civile Sent. Sez. 2 Num. 14497 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: VARRONE LUCA Data pubblicazione: 15/05/2026 2 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO BARI n. 1037/2021, depositata il 3/09/2021, Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16/12/2025 dal Consigliere LUCA VARRONE;
Udito il Sostituto Procuratore generale in persona della dott.ssa RO RI DEER che ha concluso per la cessazione della materia del contendere;
udito l’avvocato FERDINANDO PETRIVELLI per la parte ricorrente. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza del 21 febbraio 2019 il Tribunale di Foggia rigettava l’opposizione ex artt. 22 legge n. 689 del 1981 e 6 d.lgs. n. 150 del 2011 proposta da VI Di NO, nella qualità di legale rappresentante del Centro Sportivo, corrente in Zapponeta, avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa il 12 settembre 2017 dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise, con la quale gli era stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro per violazione dell’art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 2012, consistita nell’avere messo a disposizione presso il suddetto circolo privato apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentivano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco apprestate dai concessionari on-line, soggetti privi di titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità. 2. L’appello successivamente spiegato dal soccombente veniva respinto dalla Corte d’appello di Bari con la sentenza n. 1037/2021, depositata il 3 settembre 2021, che confermava integralmente la decisione di primo grado. 3 In particolare, la Corte d'appello evidenziava che l'ufficio accertatore aveva riscontrato presso il circolo sportivo ricorrente la presenza di n.5 computer collegati ad internet con i quali era consentito ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari online. Doveva, pertanto, farsi applicazione dell'articolo 7, comma 3- quater, del d.l. n. 158 del 2012 in quanto dal tenore della norma emergeva chiaramente che la condotta illecita non poteva ritenersi limitata esclusivamente ai cosiddetti totem ma doveva estendersi a tutti gli apparecchi presenti nei pubblici esercizi che consentivano la navigazione sui siti di gioco online e, quindi, anche la messa a disposizione di normali personal computer che oltre alla libera navigazione consentivano anche l'accesso a tali siti senza aver predisposto il blocco di accesso. Nella specie lo stesso ricorrente aveva riconosciuto di svolgere attività di promozione pubblicizzazione e diffusione di giochi per conto del concessionario Gad People pertanto era evidente che i computer erano collocati per consentire il gioco a distanza. La Corte d'appello di Bari rigettava anche la questione di costituzionalità ritenendola manifestamente infondata così come quella di violazione delle direttive comunitarie 3. VI Di NO ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza. 4. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha resistito all’avversa impugnazione mediante controricorso. 5. All’udienza del 14/03/2024 il collegio rilevato che è stata sollevata questione di legittimità costituzionale ha ritenuto di differire la trattazione del presente ricorso a nuovo ruolo, in attesa della definizione dell’incidente di costituzionalità. 4 6. Parte ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’odierna udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso e ha dato atto dell’intervenuto annullamento dell’ordinanza ingiunzione prot. n. 318 del 12.09.2017, emessa nei confronti di DI IA VI, in qualità di legale rappresentante della Circolo privato CENTRO SPORTIVO ITALSUD con provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 7. Il Procuratore Generale ha concluso per la cessazione della materia del contendere. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 923, della legge n. 208 del 2015 per violazione del combinato disposto degli artt. 3, 42 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 1 del protocollo addizionale CEDU, e nel secondo motivo l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 2012, per violazione del canone di ragionevolezza, in relazione agli artt. 3, 42 e 117, comma 1, Cost. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2010 avendo errato la Corte di appello nel ritenere che l'indicata disposizione consenta di sanzionare come avvenuto nella specie il gestore di un internet point che installi dei personal computer dai quali i clienti possano virgola in autonomia e liberamente, navigare in Internet raggiungere un sito di gioco e giocare adoperando credenziali personali rilasciate dal concessionario giochi pubblici a distanza. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma tre-quater del decreto-legge 5 numero 158 del 2010 per violazione del canone di ragionevolezza in relazione agli articoli 3, 42, 117, primo comma, della costituzione. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione dell'articolo 9 della direttiva 98/34 CE e dove applicabili in relazione a temporis degli articoli 5 e 6 direttiva 2015/1535 UE come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Inopponibilità alla ricorrente dell'articolo 7, comma tre quater del decreto-legge numero 158 del 2012 del 2012, come convertito. 3.1 Va esaminata in via prioritaria l’istanza di cessazione della materia del contendere e la richiesta della parte ricorrente oltre che di accoglimento del ricorso anche di condanna della controparte alle spese in base al principio di soccombenza virtuale. L’annullamento dell’ordinanza ingiunzione, infatti, determina la declaratoria d’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse cui consegue, tuttavia, la necessità di esaminare alla luce del principio della soccombenza virtuale i motivi di ricorso al fine di accertare quale sarebbe stato l'esito del processo ove inammissibilità non fosse intervenuta. Trova, infatti, applicazione il principio secondo cui: «La cessazione della materia del contendere - che, se si verifichi in sede d'impugnazione, giustifica non l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì la rimozione delle sentenze già emesse, perché prive di attualità - si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba 6 sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese» (Cass. Sez. 1, 07/05/2009, n. 10553). 4. Deve pertanto procedersi allo scrutinio dei motivi di ricorso sia pure ai soli fini dell’accertamento della soccombenza virtuale, tuttavia, può già anticiparsi che nella specie anche se i motivi di ricorso sono fondati e, dunque, la soccombenza virtuale è a carico della parte controricorrente, per le ragioni di seguito esposte, le spese di lite devono comunque essere compensate. Deve altresì precisarsi che la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata con la presente sentenza opera alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti (ex plurimis Sez. 5, Sent. n. 6068 del 24/02/2022; Sez. 6- 5, Ord.n. 9753 del 18/04/2017; Sez. 5, Sent. n. 19533 del 23/09/2011). 5. I primi due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono fondati. Questa Corte con ordinanza n.20485 del 2024 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3 quater del d.l. n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189/2012 e dell’art. 1, comma 923 della legge 208/2015 in 7 relazione all'art. 3 Cost., con gli artt. 25, 41, 42 e 117, primo comma Cost., e in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, e agli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 104 del 2025 ha accolto la questione di legittimità sollevata e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e dell’art. 1, comma 923, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa di euro ventimila per la violazione dell’art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158. La Corte Costituzionale ha messo in evidenza che: la disposizione censurata vieta la mera messa a disposizione di qualsiasi apparecchiatura che consenta di collegarsi a siti di gioco online. Essa accomuna, nella medesima valutazione di illiceità, condotte ampiamente diversificate sul piano dell’offesa all’interesse giuridico protetto. Il divieto in esame attiene, infatti, alla messa a disposizione di apparecchiature che consentono l’accesso al gioco sia legale che illegale, cioè praticato al di fuori della rete dei concessionari o dei soggetti autorizzati. La norma, inoltre, colpisce allo stesso modo sia la destinazione occasionale delle apparecchiature al gioco, sia quella esclusiva e permanente. Il precetto risulta, dunque, eccessivamente inclusivo, in quanto 8 riferito a una gamma assai estesa di comportamenti, connotati da un diverso grado di offensività degli interessi protetti e da rilevanti differenze di disvalore. L’estensione dell’area dell’illecito risulta effettivamente sproporzionata rispetto al fine legittimamente perseguito, in violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. Secondo la Corte Costituzionale è irragionevole il bilanciamento operato tra i contrapposti interessi della tutela della salute rispetto alla necessità di fronteggiare la ludopatia e quello della libertà di impresa. Infatti, la misura diretta a fronteggiare la tutela della salute è di modestissima efficacia dato che l’offerta di gioco online rimane comunque capillare e vastissima, anche attraverso canali di accesso diversi da quelli contemplati dal divieto, a fronte di una significativa e immediata compressione della libertà di impresa. La Corte Costituzionale richiama anche la giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, che è costante nel ritenere che, pur essendo gli Stati membri liberi di fissare gli obiettivi della loro politica in materia di giochi d’azzardo ed, eventualmente, di definire con precisione il livello di protezione ricercato, le restrizioni da essi imposte alla libera prestazione dei servizi devono nondimeno soddisfare le condizioni risultanti dalla giurisprudenza della stessa Corte per quanto riguarda la loro proporzionalità (Corte di giustizia UE, nona sezione, sentenza 16 marzo 2023, causa C-517/20, OL, punto 52; sesta sezione, sentenza 28 febbraio 2018, causa C-3/17, Sporting Odds Ltd., punto 62; quarta sezione, sentenza 13 settembre 2007, causa C-260/04, Commissione delle Comunità europee, punto 28; grande sezione, sentenza 6 marzo 2007, cause riunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04, Placanica, punto 48). In 9 particolare, occorre verificare, tenendo conto delle concrete modalità di applicazione della normativa restrittiva di cui si tratta, che quest’ultima risponda veramente all’intento di ridurre le occasioni di gioco, di limitare le attività in tale settore e di combattere la criminalità connessa a tali giochi in maniera coerente e sistematica (Corte di giustizia UE, seconda sezione, sentenza 14 giugno 2017, causa C-685/15, Online Games Handels GmbH e altri, punti 49 e 50; terza sezione, sentenza 30 aprile 2014, causa C- 390/12, Pfleger e altri, punti 49 e 50). In definitiva, il divieto, nella sua indiscriminata estensione, sacrifica in modo irragionevole e sproporzionato altri interessi contrapposti, fra i quali la libertà di impresa. 5.1 Questa corte non può che prendere atto del venir meno tanto della norma che disciplinava la condotta illecita quanto di quella sanzionatoria con effetto ex tunc e di conseguenza affermare la fondatezza dei motivi di ricorso ai soli fini della soccombenza virtuale, ma, come già detto, nel regolare le spese del presente giudizio deve considerarsi che la fondatezza nel merito dell’opposizione sarebbe dipesa dalla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma sanzionatoria e che la sentenza della Corte Costituzionale è intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione. Sussistono, pertanto, i presupposti per la compensazione delle spese di questo giudizio fermo restando che la condanna della parte ricorrente alle spese dei giudizi di merito è venuta meno a seguito del venir meno delle sentenze di merito non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti. 6. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non sussistono i 10 presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato".
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Dispone compensarsi tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 16 dicembre 2025. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE LU NE NA AL