Cass. civ., sez. I, sentenza 09/01/2004, n. 118
CASS
Sentenza 9 gennaio 2004

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La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., introdotto dall'art. 68 D.Lgs. n. 51 del 1998, non è atto (documento) distinto dal verbale di causa che la contiene e nel quale il giudice inserisce la redazione del dispositivo e dei motivi della decisione, come si ricava, in particolare, dall'art. 35 disp. att. cod. proc. civ., nel testo novellato dall'art. 117 D.Lgs. n. 51 del 1998 (secondo cui nella raccolta dei provvedimenti originali vanno inserite, appunto, "le copie dei verbali contenenti le sentenze pronunciate a norma dell'art. 281 sexies"), e consiste non soltanto di quella parte del verbale di causa che contiene dispositivo e motivazione, ma anche di tutte le altre indicazioni necessarie (ai sensi dell'art. 132 cod. proc. civ.) che siano riportate nelle restanti parti del verbale stesso, anche relative a precedenti udienze: indicazioni delle quali non avrebbe senso imporre al giudice la riproduzione, perché ciò contrasterebbe con le esigenze di semplificazione ed accelerazione alla base delle riforme processuali degli anni '90. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha escluso la nullita' della sentenza impugnata, dedotta dal ricorrente sul rilievo del difetto di indicazione delle parti processuali, perché ha ricostruito il contenuto necessario della sentenza stessa anche sulla scorta di tutti i verbali di causa, dai quali tale indicazione chiaramente emergeva).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 09/01/2004, n. 118
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 118
    Data del deposito : 9 gennaio 2004

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