Sentenza 9 gennaio 2004
Massime • 1
La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., introdotto dall'art. 68 D.Lgs. n. 51 del 1998, non è atto (documento) distinto dal verbale di causa che la contiene e nel quale il giudice inserisce la redazione del dispositivo e dei motivi della decisione, come si ricava, in particolare, dall'art. 35 disp. att. cod. proc. civ., nel testo novellato dall'art. 117 D.Lgs. n. 51 del 1998 (secondo cui nella raccolta dei provvedimenti originali vanno inserite, appunto, "le copie dei verbali contenenti le sentenze pronunciate a norma dell'art. 281 sexies"), e consiste non soltanto di quella parte del verbale di causa che contiene dispositivo e motivazione, ma anche di tutte le altre indicazioni necessarie (ai sensi dell'art. 132 cod. proc. civ.) che siano riportate nelle restanti parti del verbale stesso, anche relative a precedenti udienze: indicazioni delle quali non avrebbe senso imporre al giudice la riproduzione, perché ciò contrasterebbe con le esigenze di semplificazione ed accelerazione alla base delle riforme processuali degli anni '90. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha escluso la nullita' della sentenza impugnata, dedotta dal ricorrente sul rilievo del difetto di indicazione delle parti processuali, perché ha ricostruito il contenuto necessario della sentenza stessa anche sulla scorta di tutti i verbali di causa, dai quali tale indicazione chiaramente emergeva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/01/2004, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NC PI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 1, presso l'avvocato MARIO PERONE, rappresentato e difeso da se medesimo;
- ricorrente -
contro
E.TR. ESAZIONE TRIBUTI SPA, COMUNE DI SAN GIOVANNI A PIRO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 25/00 del Tribunale di SALA CONSILINA, depositata il 22/09/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2003 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito il P.M. in persona dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Sala Consilina in composizione monocratica, con sentenza del 22 settembre 2000, dichiarava inammissibile l'opposizione proposta da PI GI avverso cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione dei tributi del Comune di S. Giovanni a Piro, osservando che il ricorso era intempestivo in quanto:
- a norma degli artt. 22 e 23 l. 689/1981, l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione deve essere proposta entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento;
- il ricorso era stato, invece, depositato l'11 gennaio 2000, mentre dalla cartella esattoriale si evinceva che il pagamento era richiesto in virtù di verbale n. 89/87, emesso dall'amministrazione comunale di S. Giovanni a Piro per violazione del codice della strada e (come risultava dagli atti prodotti in giudizio dal Comune) notificato il 25 ottobre 1997.
Avverso la sentenza lo GI propone ricorso per Cassazione con due motivi.
Gli intimati E.TR. Esazione Tributi s.p.a. e Comune di S. Giovanni a Piro non svolgono attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il primo motivo di ricorso deduce "nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 161 1^ comma e 132 c.p.c.)":
a) per omessa lettura del dispositivo in udienza, ai sensi dell'art. 23 l. 689/981;
b) per avere la sentenza, come emerge sia dalla "intestazione" che dal contenuto della stessa, statuito tra l'opponente ed il Comune di S. Giovanni a Piro senza che quest'ultimo si fosse costituito in giudizio, non essendo parte in causa, e pretermesso, invece, il soggetto effettivamente legittimato a resistere alla domanda, ossia il concessionario del servizio di riscossione, peraltro regolarmente costituito.
1.1. - Il motivo è infondato.
In ordine alla censura sub a), va in contrario rilevato che il verbale dell'udienza del 22 settembre 2000, alla quale la sentenza è stata pronunciata, da espressamente atto che "il giudice decide dando lettura del dispositivo e dei motivi a fine udienza", e dunque non è vero che la lettura del dispositivo sia mancata.
La censura di nullità sub b) sembra sostanziarsi nella allegazione di una carenza o confusione, in sentenza, quanto alla indicazione delle parti processuali (come si evince anche dal richiamo dell'art. 132 c.p.c., che al n. 2 del secondo comma menziona, appunto, la indicazione delle parti nel contenuto necessario della sentenza), avendo il giudice, per un verso, indicato una parte (il Comune) non presente in giudizio e non avendo, per altro verso, indicato una parte necessaria e regolarmente costituita (il concessionario della riscossione).
È principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte che l'omessa o inesatta indicazione, nell'intestazione della sentenza, del nome di alcuna delle parti, in tanto produce nullità della sentenza stessa in quanto riveli che il contraddittorio non si è regolarmente costituito a norma dell'art. 101 c.p.c, o generi incertezza circa i soggetti ai quali la decisione si riferisce;
mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza dell'intestazione, o addirittura l'omessa menzione, in essa, del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti, giacché in tal caso la sentenza è idonea a raggiungere i fini a cui tende (ex multis, Cass. 4843/1991, 10448/1996, 1386/1997, 7242/2001). Tanto premesso, va evidenziato che nella specie, sia dall'attestazione, sopra menzionata, del verbale di causa ("il giudice decide dando lettura del dispositivo e dei motivi a fine udienza"), sia dalla stessa epigrafe della sentenza - la quale richiama espressamente l'art. 281 sexies c.p.c. - emerge che trattasi di sentenza redatta a verbale in udienza, ai sensi di detta norma (e ciò è confermato anche dalla seguente annotazione, apposta sulla sentenza allegata in copia conforme al ricorso: "foglio da considerarsi parte integrante del verbale di udienza del 22 settembre 2000 nella causa civile..").
L'art. 281 sexies c.p.c. - introdotto dall'art. 68 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 e riproducente, in sostanza, l'istituto, proprio del rito pretorile, di cui all'abrogato art. 315 c.p.c. - stabilisce, al primo comma, che il giudice (ove abbia optato per la trattazione orale della causa), "fatta precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale dalla causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", e aggiunge, al secondo comma, che "In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria". La norma prevede una particolare modalità di redazione della sentenza, in casi ritenuti (dal giudice) di non significativa complessità, ispirata alla ratio di semplificazione e accelerazione che sta alla base delle riforme processuali degli anni '90 (anche l'art. 315 c.p.c., prima di essere abrogato dal d.lgs. 51/1998, era stato modificato, con la introduzione dell'istituto in esame, dal primo intervento riformatore di tale periodo, la legge 26 novembre 1990, n. 353). Risulta chiaro, anche alla luce di tale ratio, che la sentenza pronunciata ai sensi della norma in esame non e' un atto (documento) distinto dal verbale di causa, che la contiene, nel quale il giudice inserisce la redazione del dispositivo e dei motivi della decisione. Le discussioni sul punto dell'autonomia della sentenza rispetto al verbale, sviluppatesi in dottrina nel vigore dell'art. 315 c.p.c, sembrano ora da senz'altro da superare in base al nuovo testo dell'art. 35 disp. att. c.p.c. (pure introdotto dal d.lgs. 51/1998), secondo cui nella raccolta dei provvedimenti originali vanno inserite, appunto, "le copie dei verbali contenenti le sentenze pronunciate a norma dell'art. 281-sexies").
La sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dunque, consiste non soltanto di quella parte del verbale che contiene dispositivo e motivazione, ma anche di tutte le altre indicazioni necessaria (ai sensi dell'art. 132 c.p.c.) che siano riportate nelle restanti parti del verbale stesso (anche relative a precedenti udienze): indicazioni delle quali non avrebbe senso imporre al giudice la riproduzione, perché ciò contrasterebbe con le richiamate esigenze di semplificazione ed accelerazione alla base della riforma. In altri termini, la descritta tecnica di redazione semplificata della sentenza è concepita e configurata per far si che il giudice non sia tenuto a riprodurre elementi - quali la indicazione delle parti e dei loro difensori, le conclusioni delle parti stesse, l'esposizione dello svolgimento del processo - pur necessari ai sensi dell'art. 132 c.p.c., ma che già sono ricavabili dal verbale.
Ora, la sentenza qui impugnata reca una epigrafe, redatta dal giudice, nella quale questi ha ritenuto di indicare anche le parti processuali, ma in maniera incompleta: ha infatti menzionato quale opposto il solo Comune di S. Giovanni a Piro, e non il concessionario della riscossione. Tale omissione, tuttavia, non può costituire causa di nullità, giacché nessun dubbio in ordine alle effettive parti processuali, cui si riferisce la sentenza, è possibile sulla scorta del verbale di causa (cui, come si è visto, deve attingersi per integrare i contenuti della sentenza stessa), che da chiaramente atto della partecipazione al processo sia del concessionario della riscossione E.TR. s.p.a., sia del Comune di S. Giovanni a Piro. Del quale ultimo è, peraltro, inesatto sostenere, come fa il ricorrente, l'estraneità al giudizio, risultando, invece, esplicitamente dal verbale (nonché, implicitamente, dalla stessa motivazione della sentenza, la quale da atto che il Comune aveva prodotto in giudizio il verbale di contestazione al carico dell'opponente) che, in sede di integrazione del contraddittorio, gli era stato notificato il ricorso con il provvedimento di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, l. 689/1981: e ciò è sufficiente a qualificarlo come parte chiamata in giudizio, dunque parte processuale, ancorché non costituita.
2. - Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione, il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione, sul rilievo della sua tardività rispetto alla notifica del verbale di contravvenzione, mentre, invece, egli aveva inteso opporsi alla cartella esattoriale in quanto nulla per mancanza degli elementi necessari alla individuazione del verbale di infrazione, del quale veniva indicato soltanto il numero e l'anno, non anche il giorno ed il mese, in violazione degli artt. 3 e 6 D.M. 3 settembre 1991, n. 321 (che tali elementi prevedono come contenuto minimo del ruolo e della cartella).
2.1. - Il motivo e inammissibile perché generico e non decisivo. Non si riesce, invero, a comprendere la ragione (il ricorso non la indica) per la quale il giudice, ove avesse correttamente inteso - secondo la prospettazione del ricorrente - il contenuto dell'opposizione, avrebbe poi dovuto emettere una pronuncia diversa da quella di inammissibilità. Vero è, anzi, che, se effettivamente l'opposizione avesse avuto il contenuto indicato dal ricorrente, avrebbe dovuto essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi (tale essendo quella con cui si facciano valere gli enunciati vizi formali della cartella esattoriale), la quale va proposta entro il termine di cinque giorni dalla notifica dell'atto impugnato (art. 617 c.p.c), a pena di inammissibilità rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità (Cass. 9912/2001, 10711/2001);
e, come si rileva dallo stesso ricorso per Cassazione, la cartella esattoriale fu al GI notificata il 10 novembre 1999, mentre risulta dalla sentenza che il ricorso in opposizione fu depositato soltanto l'11 gennaio 2000, onde era comunque inammissibile. 3. - In conclusione, il ricorso va respinto.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004