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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/03/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 916/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 916/2024 tra
(C.F. ), nato a [...], il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Cattolica Eraclea (AG), nella Via Pozzillo n. 7, elettivamente domiciliato in Parma, Borgo Ronchini n.
9, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Fabio Ganci e Irene Lo Bue;
RICORRENTE contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Modena, Via Elia Rainusso n. 70/100, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla Dott.ssa Maria Teresa Figliomeni.
RESISTENTE
Oggi 26/03/2025 il Giudice, Dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
per , gli Avv.ti Miceli, Lo Bue, Rinaldi e Ganci hanno depositato note di Parte_1
trattazione scritta;
per il DELL'ISTRUZIONE nessuno ha depositato le note di trattazione CP_1 CP_1
scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di
MODENA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 916/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Cattolica Eraclea (AG), nella Via Pozzillo n. 7, elettivamente domiciliato in Parma, Borgo Ronchini n.
9, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Fabio Ganci e Irene Lo Bue;
RICORRENTE contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Modena, Via Elia Rainusso n. 70/100, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla Dott.ssa Maria Teresa Figliomeni.
RESISTENTE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/05/2024, dipendente del in qualità di Parte_1 CP_2
docente, in forza di reiterati contratti a tempo determinato relativi gli aa.ss. 2019/2020,
2020/2021,2021/2022, premettendo di aver accumulato un residuo di ferie non godute, pari alla differenza tra il numero di ferie maturate in ciascun anno scolastico e il numero di giornate di sospensione delle lezioni definite dal calendario scolastico regionale e dei giorni di ferie effettivamente fruiti, ha chiesto la condanna del alla corresponsione in suo favore della relativa indennità CP_1 sostitutiva, quantificata complessivamente in € 1.388,67.
Si è costituito il , deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Ha inoltre CP_2 eccepito in relazione all'a.s. 2020/2021 la fruizione da parte del docente di 2 giorni di ferie su specifica pagina 2 di 9 richiesta.
Con note scritte del 14/03/2025, il procuratore attoreo, preso atto della contestazione del CP_1 convenuto, ha ridotto il quantum debeatur, sottraendo dall'originaria quantificazione dell'indennità sostitutiva i 2 giorni di ferie fruiti a richiesta nell'a.s. 2020/2021, chiedendo il pagamento di complessivi € 1.249,61, ovvero di quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia.
Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'odierna udienza, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono, condividendo questo Giudice le argomentazioni sviluppate nella decisione del Tribunale di Parma n. 41/2022, che quivi si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c..
Al fine di valutare la fondatezza delle domande proposte nel ricorso, è necessario esaminare l'evoluzione della disciplina normativa che ha riguardato la questione della monetizzazione delle ferie non godute in riferimento alla categoria costituita dal personale scolastico.
L'art. 19 del CCNL Scuola 2006/2009, in vigore sino all'anno scolastico 2012/2013, in relazione al personale assunto a tempo determinato, ai primi due commi poneva le seguenti norme: “1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del
1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria.
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
Il contratto collettivo prevedeva, quindi, la monetizzazione delle ferie che non erano state godute in costanza del rapporto di lavoro a tempo determinato e stabiliva altresì il carattere non obbligatorio della fruizione delle ferie nei periodi dell'anno scolastico di sospensione delle lezioni.
È successivamente intervenuto il d.l. n. 95/2012 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pagina 3 di 9 pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, c.d. decreto legge spending review, convertito, con modificazioni dalla l. n. 135/2012, che, all'art. 5, ottavo comma, ha previsto quanto segue: “(l)e ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
Tale disposizione di legge ha introdotto dunque, in maniera netta, senza eccezioni di sorta, il divieto di monetizzazione delle ferie non godute per tutto il pubblico impiego.
La legge n. 228/2012 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato, c.d. legge di stabilità 2013, all'art. 1, comma 55, ha poi aggiunto all'art. 5, ottavo comma, del d.l. n. 35/2012 il seguente periodo: “il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
È stata quindi prevista una specifica deroga per il personale scolastico, con la previsione di una disciplina ad hoc.
La medesima legge, all'art. 1, comma 54, ha poi posto un'ulteriore norma concernente la disciplina delle ferie per il personale scolastico, stabilendo che “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
pagina 4 di 9 Tale disposizione ha dunque stabilito per il personale scolastico l'obbligo - precedentemente non sussistente ai sensi dell'art. 19 CCNL Scuola 2006-2009 - di godere delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici, con l'eccezione dei periodi destinati allo svolgimento delle attività connesse e collaterali a quella di insegnamento, come gli scrutini, gli esami e qualsivoglia ulteriore attività di tipo valutativo, e la facoltà eventuale, compatibilmente alla possibilità per le scuole di disporre le sostituzioni necessarie, di godere di altri sei giorni di ferie durante la rimanente parte dell'anno.
Al comma 56 dell'articolo 1 è stato poi previsto che “le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro” e che “le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
In virtù della nuova disciplina legislativa complessiva concernente le ferie e i limiti alla loro monetizzazione per il personale scolastico, come risultante dal combinato disposto dell'art. 5, comma
8, d.l. n. 95/2012 e dell'art. 1, comma 54, l. n. 228/2012, a partire dall'anno scolastico 2013/2014, secondo la prospettiva di cui al ricorso, la docente a percepire un'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari alla differenza tra il numero complessivo dei giorni di ferie maturati negli anni scolastici per cui è causa e, come sottraendi dell'operazione, sia il numero dei giorni di ferie fruiti obbligatoriamente nei suddetti anni scolastici in ragione della sospensione dell'attività didattica, sia il numero di giorni di ferie fruiti durante gli stessi a domanda.
Il ha contestato le pretese avversarie sostenendo la capienza del periodo di Controparte_1
sospensione delle lezioni rispetto ai giorni di ferie maturati in forza dei contratti a tempo determinato sottoscritti dall'insegnante, tenuto conto in particolare dei giorni di sospensione delle attività didattiche nel mese di giugno di ciascun anno scolastico. Il ha inoltre provato che durante l'a.s. CP_1
2020/2021 il docente ha usufruito di 2 giorni di ferie a fronte di specifica richiesta (all. n. 3).
Parte ricorrente ha calcolato i numeri di giorni di ferie non goduti applicando la normativa di legge, ovvero sottraendo, per ciascun anno scolastico oggetto di causa, al numero di giorni di ferie complessivamente maturati il numero di giorni in cui l'attività didattica era sospesa sulla base del calendario scolastico.
Quanto all'argomento sostenuto dal secondo cui il ricorrente avrebbe goduto di ferie nel CP_1
periodo dal termine delle lezioni a giugno e quindi fino alla data di cessazione del contratto a termine il
30 giugno, nonché all'interpretazione da attribuire all'espressione “quelli (ovvero i giorni n.d.r.) in cui
è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” contenuta nell'art. 5, comma 8, d.l. n.
95/2012, come modificato dalla l. n. 228/2012, si condivide quanto argomentato in merito dal pagina 5 di 9 Tribunale di Verbania: “l'impianto normativo in parola non pone un obbligo di fruizione delle ferie al personale docente durante l'anno scolastico. Se, infatti, è espressamente specificato che i giorni di ferie vengono “automaticamente spesi” durante i periodi di sospensione delle lezioni previsti dai calendari regionali, così non è previsto con riferimento ai sei giorni di ferie che pure il docente – durante l'anno scolastico – può chiedere e può legittimamente vedersi rifiutato. Pertanto, posta l'assenza dell'obbligo di fruizione delle ferie – ovvero dell'obbligo di richiesta delle ferie – durante l'anno scolastico, la lettura del comma 8 laddove prevede la locuzione “quelli in cui è consentito” nel senso inteso dal determinerebbe l'insorgenza implicita di un obbligo di richiesta delle ferie da parte del docente. CP_2
Obbligo che, si ripete, non si rinviene nella norma ed è anzi in contrasto con il principio della libertà di fruizione delle ferie durante l'anno scolastico – a condizione di non gravare le casse dello Stato – prevista dal comma 54 laddove prevede che durante le lezioni è consentita (non obbligata) la fruizione di 6 giorni di ferie. Accantonato, quindi, l'argomento per cui incomberebbe sul docente provare di aver chiesto e di essersi visto rifiutare le ferie durante le lezioni scolastiche, si passa all'ulteriore argomento speso dal per cui nell'ambito delle lezioni “sospese” dovrebbero ricadere anche i giorni anteriori CP_2
al 15 settembre e successivi al 15 giugno in cui non vi sarebbero lezioni. Se così fosse dovrebbe allora ritenersi che anche per il personale docente di ruolo – a tempo indeterminato – i giorni non dedicati alle lezioni in classe dovrebbero ritenersi “giorni obbligatori di ferie”. Così però non è in quanto è lo stesso legislatore al più volte citato comma 54 che ne prevede la fruizione obbligatoria solo nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali. Dopo il 15 giugno non vi è sospensione delle lezioni ma semplicemente le lezioni sono terminate. Ciò, però, non coincide con la cessazione dell'attività didattica che, invece, è nozione ben più complessa, articolata e ricca di sfaccettate attività. Ne consegue, come, in definitiva al termine delle lezioni, il docente con contratto fino al 30 giugno non possa ritenersi implicitamente “in ferie” bensì ancora impegnato in tutte le altre attività di docenza (tra le quali ad esempio i collegi dei docenti o la preparazione degli esami) che concorrono assieme alle lezioni in classe a determinare l'attività didattica nel suo complesso” (sentenza
10.05.2020, n. 22).
Pur concludendosi solitamente le lezioni non oltre i primi dieci giorni del mese di giugno, è indubbio infatti, come, nella restante parte del mese, pur non avendo luogo l'attività di insegnamento in classe,
l'attività didattica in senso lato non sia parimenti interrotta, posto che è previsto lo svolgimento degli scrutini per la valutazione degli studenti e, per determinate classi, anche lo svolgimento degli esami di stato. Del resto, se l'attività lavorativa dell'insegnante si concludesse effettivamente alla fine delle lezioni, non si comprenderebbe il perché della stipula di contratti di lavoro a tempo determinato su posti di organico di fatto sino al 30 giugno di ciascun anno scolastico. pagina 6 di 9 Anche per quanto riguarda i giorni di settembre antecedenti all'inizio delle lezioni, si rileva come, in tale periodo, siano previste attività quali gli esami per il recupero dei debiti scolastici degli studenti nonché debba essere pianificata la programmazione dell'attività didattica per l'anno scolastico.
Ancora, non può sostenersi che sarebbe onere del docente dimostrare di essere stato impiegato negli
“scrutini, esami di Stato o nelle attività valutative”, incombenze menzionate dal comma 54, art. 1 cit., dovendo altrimenti essere considerato in ferie, giacché trattasi di argomento spendibile unicamente per i giorni compresi tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, che sono solitamente deputati al dispiegamento delle suddette attività, ma non certo per i giorni compresi tra il 1° settembre e l'inizio delle lezioni, in cui non si effettuano gli scrutini et similia ma si compiono le attività prodromiche all'avvio dell'anno scolastico, non essendo sostenibile che i docenti siano in ferie sol perché non sono calendarizzate specifiche attività.
A ciò si aggiunga come la precedente regolamentazione delle ferie, recata dal CCNL 2006/2009, all'art. 13,comma 9, prevedeva che le ferie dovessero essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, mentre l'attuale disciplina fa riferimento specificamente alla sospensione delle lezioni: si può ritenere, dunque, che il legislatore, non mutuando l'espressione utilizzata dalla contrattazione collettiva, abbia inteso rimarcare proprio questa differenza, ovvero che non vi sia sovrapposizione tra inizio e fine delle lezioni e inizio e fine delle attività didattiche, coprendo queste ultime un arco temporale più esteso.
Infine, si consideri come l'art. 14 del C.C.N.L.1 comparto scuola del 29/11/2007 prevedeva che “A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo” (comma 1) e “Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”(comma 2), con ciò raffigurando plasticamente l'ontologica diversità tra il periodo in cui le lezioni sono terminate e i periodi di sospensione delle lezioni.
Pertanto, dal monte dei giorni ferie maturati dal docente per il servizio prestato andranno decurtati i soli giorni di sospensione delle attività didattiche secondo il calendario scolastico dell'anno di riferimento e 1 Tale previsione corrobora la rivendicazione del diritto alla monetizzazione delle festività soppresse, poiché i docenti a termine non potrebbero fruirne nel periodo tra la fine degli scrutini o degli esami e l'inizio del successivo anno scolastico, in cui non prestano servizio a causa della scadenza del contratto, mentre per i periodi di sospensione delle lezioni valgono le medesime considerazioni svolte in relazione alle ferie. pagina 7 di 9 i giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti.
Ciò premesso, dalla disamina delle prove in atti e facendo applicazione dei principi sopra esposti, si rileva non sia oggetto di contestazione tra le parti il conteggio relativo la quantificazione dei giorni di ferie maturati, pari a n. 21,42 giorni per l'a.s. 2019/2020, n. 21,83 per l'a.s. 2020/2021 e complessivi
71,08 per l'a.s. 2021/2022; da questi parte ricorrente ha correttamente detratto i soli giorni di sospensione previsti dal calendario scolastico regionale di riferimento, pervenendo ad un residuo pari a complessivi n. 40,33 giorni di ferie maturate e non godute.
Non essendo stati specificatamente contestati dal convenuto gli importi assunti come base di CP_1
calcolo e indicati in ricorso, si riconosce a parte ricorrente il diritto a ricevere a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, la complessiva somma di € 1.249,61.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 1.100,00 e € 5.200,00) e si determina in € 1.314,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) ACCERTA E DICHIARA il diritto di all'indennità sostitutiva per ferie non Parte_1
godute per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico e i giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti;
2) CONDANNA il al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità Controparte_1 pagina 8 di 9 per ferie maturate e non godute per complessivi € 1.249,61, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3) CONDANNA il a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, Controparte_1 che liquida nella complessiva somma di € 1.314,00, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.; dispone la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Modena, 26/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 916/2024 tra
(C.F. ), nato a [...], il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Cattolica Eraclea (AG), nella Via Pozzillo n. 7, elettivamente domiciliato in Parma, Borgo Ronchini n.
9, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Fabio Ganci e Irene Lo Bue;
RICORRENTE contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Modena, Via Elia Rainusso n. 70/100, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla Dott.ssa Maria Teresa Figliomeni.
RESISTENTE
Oggi 26/03/2025 il Giudice, Dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
per , gli Avv.ti Miceli, Lo Bue, Rinaldi e Ganci hanno depositato note di Parte_1
trattazione scritta;
per il DELL'ISTRUZIONE nessuno ha depositato le note di trattazione CP_1 CP_1
scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di
MODENA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 916/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Cattolica Eraclea (AG), nella Via Pozzillo n. 7, elettivamente domiciliato in Parma, Borgo Ronchini n.
9, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Fabio Ganci e Irene Lo Bue;
RICORRENTE contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Modena, Via Elia Rainusso n. 70/100, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla Dott.ssa Maria Teresa Figliomeni.
RESISTENTE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/05/2024, dipendente del in qualità di Parte_1 CP_2
docente, in forza di reiterati contratti a tempo determinato relativi gli aa.ss. 2019/2020,
2020/2021,2021/2022, premettendo di aver accumulato un residuo di ferie non godute, pari alla differenza tra il numero di ferie maturate in ciascun anno scolastico e il numero di giornate di sospensione delle lezioni definite dal calendario scolastico regionale e dei giorni di ferie effettivamente fruiti, ha chiesto la condanna del alla corresponsione in suo favore della relativa indennità CP_1 sostitutiva, quantificata complessivamente in € 1.388,67.
Si è costituito il , deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Ha inoltre CP_2 eccepito in relazione all'a.s. 2020/2021 la fruizione da parte del docente di 2 giorni di ferie su specifica pagina 2 di 9 richiesta.
Con note scritte del 14/03/2025, il procuratore attoreo, preso atto della contestazione del CP_1 convenuto, ha ridotto il quantum debeatur, sottraendo dall'originaria quantificazione dell'indennità sostitutiva i 2 giorni di ferie fruiti a richiesta nell'a.s. 2020/2021, chiedendo il pagamento di complessivi € 1.249,61, ovvero di quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia.
Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'odierna udienza, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono, condividendo questo Giudice le argomentazioni sviluppate nella decisione del Tribunale di Parma n. 41/2022, che quivi si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c..
Al fine di valutare la fondatezza delle domande proposte nel ricorso, è necessario esaminare l'evoluzione della disciplina normativa che ha riguardato la questione della monetizzazione delle ferie non godute in riferimento alla categoria costituita dal personale scolastico.
L'art. 19 del CCNL Scuola 2006/2009, in vigore sino all'anno scolastico 2012/2013, in relazione al personale assunto a tempo determinato, ai primi due commi poneva le seguenti norme: “1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del
1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria.
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
Il contratto collettivo prevedeva, quindi, la monetizzazione delle ferie che non erano state godute in costanza del rapporto di lavoro a tempo determinato e stabiliva altresì il carattere non obbligatorio della fruizione delle ferie nei periodi dell'anno scolastico di sospensione delle lezioni.
È successivamente intervenuto il d.l. n. 95/2012 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pagina 3 di 9 pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, c.d. decreto legge spending review, convertito, con modificazioni dalla l. n. 135/2012, che, all'art. 5, ottavo comma, ha previsto quanto segue: “(l)e ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
Tale disposizione di legge ha introdotto dunque, in maniera netta, senza eccezioni di sorta, il divieto di monetizzazione delle ferie non godute per tutto il pubblico impiego.
La legge n. 228/2012 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato, c.d. legge di stabilità 2013, all'art. 1, comma 55, ha poi aggiunto all'art. 5, ottavo comma, del d.l. n. 35/2012 il seguente periodo: “il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
È stata quindi prevista una specifica deroga per il personale scolastico, con la previsione di una disciplina ad hoc.
La medesima legge, all'art. 1, comma 54, ha poi posto un'ulteriore norma concernente la disciplina delle ferie per il personale scolastico, stabilendo che “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
pagina 4 di 9 Tale disposizione ha dunque stabilito per il personale scolastico l'obbligo - precedentemente non sussistente ai sensi dell'art. 19 CCNL Scuola 2006-2009 - di godere delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici, con l'eccezione dei periodi destinati allo svolgimento delle attività connesse e collaterali a quella di insegnamento, come gli scrutini, gli esami e qualsivoglia ulteriore attività di tipo valutativo, e la facoltà eventuale, compatibilmente alla possibilità per le scuole di disporre le sostituzioni necessarie, di godere di altri sei giorni di ferie durante la rimanente parte dell'anno.
Al comma 56 dell'articolo 1 è stato poi previsto che “le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro” e che “le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
In virtù della nuova disciplina legislativa complessiva concernente le ferie e i limiti alla loro monetizzazione per il personale scolastico, come risultante dal combinato disposto dell'art. 5, comma
8, d.l. n. 95/2012 e dell'art. 1, comma 54, l. n. 228/2012, a partire dall'anno scolastico 2013/2014, secondo la prospettiva di cui al ricorso, la docente a percepire un'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari alla differenza tra il numero complessivo dei giorni di ferie maturati negli anni scolastici per cui è causa e, come sottraendi dell'operazione, sia il numero dei giorni di ferie fruiti obbligatoriamente nei suddetti anni scolastici in ragione della sospensione dell'attività didattica, sia il numero di giorni di ferie fruiti durante gli stessi a domanda.
Il ha contestato le pretese avversarie sostenendo la capienza del periodo di Controparte_1
sospensione delle lezioni rispetto ai giorni di ferie maturati in forza dei contratti a tempo determinato sottoscritti dall'insegnante, tenuto conto in particolare dei giorni di sospensione delle attività didattiche nel mese di giugno di ciascun anno scolastico. Il ha inoltre provato che durante l'a.s. CP_1
2020/2021 il docente ha usufruito di 2 giorni di ferie a fronte di specifica richiesta (all. n. 3).
Parte ricorrente ha calcolato i numeri di giorni di ferie non goduti applicando la normativa di legge, ovvero sottraendo, per ciascun anno scolastico oggetto di causa, al numero di giorni di ferie complessivamente maturati il numero di giorni in cui l'attività didattica era sospesa sulla base del calendario scolastico.
Quanto all'argomento sostenuto dal secondo cui il ricorrente avrebbe goduto di ferie nel CP_1
periodo dal termine delle lezioni a giugno e quindi fino alla data di cessazione del contratto a termine il
30 giugno, nonché all'interpretazione da attribuire all'espressione “quelli (ovvero i giorni n.d.r.) in cui
è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” contenuta nell'art. 5, comma 8, d.l. n.
95/2012, come modificato dalla l. n. 228/2012, si condivide quanto argomentato in merito dal pagina 5 di 9 Tribunale di Verbania: “l'impianto normativo in parola non pone un obbligo di fruizione delle ferie al personale docente durante l'anno scolastico. Se, infatti, è espressamente specificato che i giorni di ferie vengono “automaticamente spesi” durante i periodi di sospensione delle lezioni previsti dai calendari regionali, così non è previsto con riferimento ai sei giorni di ferie che pure il docente – durante l'anno scolastico – può chiedere e può legittimamente vedersi rifiutato. Pertanto, posta l'assenza dell'obbligo di fruizione delle ferie – ovvero dell'obbligo di richiesta delle ferie – durante l'anno scolastico, la lettura del comma 8 laddove prevede la locuzione “quelli in cui è consentito” nel senso inteso dal determinerebbe l'insorgenza implicita di un obbligo di richiesta delle ferie da parte del docente. CP_2
Obbligo che, si ripete, non si rinviene nella norma ed è anzi in contrasto con il principio della libertà di fruizione delle ferie durante l'anno scolastico – a condizione di non gravare le casse dello Stato – prevista dal comma 54 laddove prevede che durante le lezioni è consentita (non obbligata) la fruizione di 6 giorni di ferie. Accantonato, quindi, l'argomento per cui incomberebbe sul docente provare di aver chiesto e di essersi visto rifiutare le ferie durante le lezioni scolastiche, si passa all'ulteriore argomento speso dal per cui nell'ambito delle lezioni “sospese” dovrebbero ricadere anche i giorni anteriori CP_2
al 15 settembre e successivi al 15 giugno in cui non vi sarebbero lezioni. Se così fosse dovrebbe allora ritenersi che anche per il personale docente di ruolo – a tempo indeterminato – i giorni non dedicati alle lezioni in classe dovrebbero ritenersi “giorni obbligatori di ferie”. Così però non è in quanto è lo stesso legislatore al più volte citato comma 54 che ne prevede la fruizione obbligatoria solo nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali. Dopo il 15 giugno non vi è sospensione delle lezioni ma semplicemente le lezioni sono terminate. Ciò, però, non coincide con la cessazione dell'attività didattica che, invece, è nozione ben più complessa, articolata e ricca di sfaccettate attività. Ne consegue, come, in definitiva al termine delle lezioni, il docente con contratto fino al 30 giugno non possa ritenersi implicitamente “in ferie” bensì ancora impegnato in tutte le altre attività di docenza (tra le quali ad esempio i collegi dei docenti o la preparazione degli esami) che concorrono assieme alle lezioni in classe a determinare l'attività didattica nel suo complesso” (sentenza
10.05.2020, n. 22).
Pur concludendosi solitamente le lezioni non oltre i primi dieci giorni del mese di giugno, è indubbio infatti, come, nella restante parte del mese, pur non avendo luogo l'attività di insegnamento in classe,
l'attività didattica in senso lato non sia parimenti interrotta, posto che è previsto lo svolgimento degli scrutini per la valutazione degli studenti e, per determinate classi, anche lo svolgimento degli esami di stato. Del resto, se l'attività lavorativa dell'insegnante si concludesse effettivamente alla fine delle lezioni, non si comprenderebbe il perché della stipula di contratti di lavoro a tempo determinato su posti di organico di fatto sino al 30 giugno di ciascun anno scolastico. pagina 6 di 9 Anche per quanto riguarda i giorni di settembre antecedenti all'inizio delle lezioni, si rileva come, in tale periodo, siano previste attività quali gli esami per il recupero dei debiti scolastici degli studenti nonché debba essere pianificata la programmazione dell'attività didattica per l'anno scolastico.
Ancora, non può sostenersi che sarebbe onere del docente dimostrare di essere stato impiegato negli
“scrutini, esami di Stato o nelle attività valutative”, incombenze menzionate dal comma 54, art. 1 cit., dovendo altrimenti essere considerato in ferie, giacché trattasi di argomento spendibile unicamente per i giorni compresi tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, che sono solitamente deputati al dispiegamento delle suddette attività, ma non certo per i giorni compresi tra il 1° settembre e l'inizio delle lezioni, in cui non si effettuano gli scrutini et similia ma si compiono le attività prodromiche all'avvio dell'anno scolastico, non essendo sostenibile che i docenti siano in ferie sol perché non sono calendarizzate specifiche attività.
A ciò si aggiunga come la precedente regolamentazione delle ferie, recata dal CCNL 2006/2009, all'art. 13,comma 9, prevedeva che le ferie dovessero essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, mentre l'attuale disciplina fa riferimento specificamente alla sospensione delle lezioni: si può ritenere, dunque, che il legislatore, non mutuando l'espressione utilizzata dalla contrattazione collettiva, abbia inteso rimarcare proprio questa differenza, ovvero che non vi sia sovrapposizione tra inizio e fine delle lezioni e inizio e fine delle attività didattiche, coprendo queste ultime un arco temporale più esteso.
Infine, si consideri come l'art. 14 del C.C.N.L.1 comparto scuola del 29/11/2007 prevedeva che “A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo” (comma 1) e “Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”(comma 2), con ciò raffigurando plasticamente l'ontologica diversità tra il periodo in cui le lezioni sono terminate e i periodi di sospensione delle lezioni.
Pertanto, dal monte dei giorni ferie maturati dal docente per il servizio prestato andranno decurtati i soli giorni di sospensione delle attività didattiche secondo il calendario scolastico dell'anno di riferimento e 1 Tale previsione corrobora la rivendicazione del diritto alla monetizzazione delle festività soppresse, poiché i docenti a termine non potrebbero fruirne nel periodo tra la fine degli scrutini o degli esami e l'inizio del successivo anno scolastico, in cui non prestano servizio a causa della scadenza del contratto, mentre per i periodi di sospensione delle lezioni valgono le medesime considerazioni svolte in relazione alle ferie. pagina 7 di 9 i giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti.
Ciò premesso, dalla disamina delle prove in atti e facendo applicazione dei principi sopra esposti, si rileva non sia oggetto di contestazione tra le parti il conteggio relativo la quantificazione dei giorni di ferie maturati, pari a n. 21,42 giorni per l'a.s. 2019/2020, n. 21,83 per l'a.s. 2020/2021 e complessivi
71,08 per l'a.s. 2021/2022; da questi parte ricorrente ha correttamente detratto i soli giorni di sospensione previsti dal calendario scolastico regionale di riferimento, pervenendo ad un residuo pari a complessivi n. 40,33 giorni di ferie maturate e non godute.
Non essendo stati specificatamente contestati dal convenuto gli importi assunti come base di CP_1
calcolo e indicati in ricorso, si riconosce a parte ricorrente il diritto a ricevere a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, la complessiva somma di € 1.249,61.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 1.100,00 e € 5.200,00) e si determina in € 1.314,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) ACCERTA E DICHIARA il diritto di all'indennità sostitutiva per ferie non Parte_1
godute per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico e i giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti;
2) CONDANNA il al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità Controparte_1 pagina 8 di 9 per ferie maturate e non godute per complessivi € 1.249,61, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3) CONDANNA il a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, Controparte_1 che liquida nella complessiva somma di € 1.314,00, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.; dispone la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Modena, 26/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea Marangoni
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