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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 05/12/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Frosinone il giudice monocratico onorario dott.ssa Antonella Iacoboni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al n 704/21 RG avente ad oggetto:
opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
in persona del lrpt rapp.ta e difesa da avv. ALFIERI L.M. Zullino in Parte_1
forza di procura alle liti in atti
- Parte opponente -
E
in persona del lrpt rapp.ta e difesa dagli avv.ti Merangolo e Papa in forza CP_1
di procura alle liti in atti
-Parte opposta -
CONCLUSIONI: in esito a discussione orale delle parti ex art 281 sexies cpc all'udienza del 05.12.25
Svolgimento del processo e motivi della decisione
In esito ad assegnazione giudice dott. Ferdinandi il presente giudizio perveniva avanti alla scrivente, all'udienza del 17.11.23, per trattazione e definizione.
La proponeva opposizione avverso il d.i. n. 105 /21 depositato in data Parte_1 27.1.21, dal giudice dell'intestato Tribunale di Frosinone con il quale si ingiungeva il pagamento dì euro 25.000,00 nei confronti dell'odierna opponente, a titolo di applicazione della clausola penale (cfr. art. 10 contratto ) .
Parte opponente deduceva insussistenza del credito vantato per assenza di inadempimento, illegittima applicazione della clausola penale di cui alle condizioni generali di contratto;
in subordine eccessività della clausola penale applicata .
Pertanto, concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine,
la riduzione della clausola penale azionata, a termini dell'art 1384 cc.
Si costituiva la società opposta, chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto, per le motivazioni tutte precisate nella comparsa di risposta .
Nel corso dell'istruttoria il precedente giudice assegnatario dott. MAURO PELLEGRINI
AN rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione, avanzata ai sensi dell'art. 648
cpc, dalla creditrice , per le motivazioni precisate nell'ordinanza riservata ( cfr. CP_1
ordinanza in atti ).
Espletata l'istruttoria, il presente giudizio veniva assegnato a codesto giudice all'udienza del 17.11.23 .
Disposto il tentativo di conciliazione giudiziale tra le parti, stante la mancata adesione, il giudice, ritenuto di poter decidere allo stato degli atti, fissava udienza per discussione orale ex art 281 sexies cpc in data 05.12.25
******
Sulla scorta della svolta istruttoria la proposta opposizione può trovare parziale accoglimento per le motivazioni di seguito spiegate . Come è principio noto, il creditore ha l'onere di provare la fonte negoziale (legale o negoziale) del suo diritto, al fine di richiedere il pagamento della propria prestazione,
peraltro, nel giudizio di opposizione, il creditore opposto assume società la posizione probatoria di attore sostanziale, mentre l'opponente quella di convenuto rispetto, appunto,
la pretesa creditoria azionata.
La opposta in forza di contratto di cessione è succeduta nella posizione CP_1
creditoria vantata dalla B2 IA SR nei confronti dell'odierna società opponente .
Sulla scorta della produzione documentale allegata in istruttoria dalla creditrice opposta deve ritenersi provata la legittimazione attiva in capo alla odierna società cessionaria ( si richiama contratto di cessione e comunicazione al debitore ).
Inoltre, in ragione delle doglianze avanzate dall'opponente, relative all'onere probatorio di provare la fonte negoziale del credito azionato in monitorio , è da dire che, la creditrice ha dimostrato la fonte negoziale del credito azionato ( Cfr. contratto originario e
Condizioni generali in atti ) .
Deriva, da quanto sopra , come a termini del principio normativo di cui all'art 1218 cc,
il creditore deve provare soltanto la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte , mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere probatorio del fatto estintivo dell'altrui pretesa e /o della prova dell'esatto adempimento ( in tal senso, anche, Cass. del 2007 n 21140 ; Cass. Sez.
Unite del 2001 n. 13533 ).
Ritenuto che, in esito alla espletata istruttoria, il creditore ha dimostrato l'inadempimento del contraente, in ordine al ritardo della prestazione, considerato che, come stabilito a termini dell'accordo richiamato, il termine fissato entro 30 agosto 2020, mentre l'invio del report periodico, previsto dall'art 5 delle CGC , veniva trasmesso a mezzo Pec in data 14.9.2020.
Assume, pertanto, la difesa della opposta che il termine essenziale, ai sensi dell'art. 1457
cc, non sarebbe stato rispettato, con conseguente diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa . In particolare , la creditrice opposta, asserisce di aver subito pregiudizio per il dedotto inadempimento della debitrice.
Sul punto, la difesa della rileva che la B2, la creditrice cedente, nella prima Pt_1
annualità del contratto, non sviluppava alcun “obiettivo affari” in favore della stessa, vale a dire, nessuna commessa idonea a generare l'auspicato aumento del volume d'affari per la committente . Consegue, continua la difesa dell'opponente, come solo il raggiungimento “dell'obiettivo affari “ avrebbe generato il diritto al compenso pattuito con la società opposta ( cfr. artt. 5 e 10 Condizioni generali richiamate ).
In sostanza, la debitrice assume che nessun pregiudizio avrebbe subito la creditrice opposta per l'asserito ritardo nell'adempimento e pertanto l'importo della clausola penale, calcolata sul volume d'affari e richiesta in sede monitoria, risulterebbe essere eccessiva .
In tema , occorre sottolineare come, più volte la Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito relativa alla possibilità di ridurre una clausola penale ritenuta eccessiva . La Cassazione, in una recente pronuncia, ha osservato che il giudice ha il potere- dovere di ridurre anche d'ufficio la clausola penale eccessiva .
Secondo la Suprema Corte, questo potere ufficioso , previsto dalla norma di cui all'art.
dell'ordinamento “ per mantenere l'equilibrio e l'equità nei rapporti contrattuali . Di conseguenza, rileva la Corte , “il giudice può intervenire per ricondurre l'autonomia
contrattuale entro i limiti di meritevolezza, a prescindere da una specifica richiesta della
parte ( in tal senso , Cass. n . 25061 /2025; Cass. n. 18128 del 2005 ).
Peraltro, il potere esercitabile dal giudice d'ufficio non è neanche impedito dalla previsione delle parti circa la non riducibilità della clausola penale concordata e dalla circostanza che le stesse parti abbiano definito equa la penale ( in tema, Cass. n 26901
del 2023 )
L'orientamento della Corte di legittimità citato, peraltro, ha rilevato che la sproporzione della penale si può evincere da alcuni elementi, tra questi il parziale adempimento da parte del debitore, quindi l'entità della prestazione già eseguita, l'interesse che il creditore aveva all'adempimento integrale ed anche la concreta assenza di un danno per il creditore.
Per quanto sopra, occorre evidenziare, nella presente controversia, che la debitrice seppure in ritardo aveva provveduto ad inoltrare i report alla controparte, con ciò
concretizzando un parziale adempimento dell'obbligazione (anche se tardivo di 15 gg rispetto la data convenuta).
Peraltro, rileva come il creditore opposto, nella presente istruttoria , non abbia dimostrato in concreto il danno subito , come enunciato dai principi giurisprudenziali richiamati in materia.
Sotto questo profilo, infatti, l'opponente ha dedotto che solo il raggiungimento
“dell'obiettivo affari “ avrebbe generato il diritto al compenso pattuito con la società
opposta ( cfr. artt. 5 e 10 Condizioni generali richiamate ). Obiettivo che il creditore non ha dimostrato di aver raggiunto. In difetto di prova, in ordine all'interesse che aveva il creditore all'adempimento, di cui era onerata la odierna opposta, deriva come, per i principi normativi e giurisprudenziali soprarichiamati, la clausola penale applicata , manifesti una evidente sproporzione che legittima la riduzione a termini dell'art.1384 cc.
Per le motivazioni che precedono deve essere dichiarata la risoluzione del contratto intercorso tra le parti e B2 IA in dat 26.7.19 per inadempimento della Pt_1
opponente . Parte_1
In accoglimento della domanda subordinata avanzata dall'opponente , ai sensi dell'art .
1384 cc, può essere diminuito l'importo della clausola penale , richiesto in sede monitoria
, nella misura ritenuta equa del 50 % , quindi nella somma di euro 12.500,00. La
fissazione di tale importo , è motivata anche dalla circostanza che la riduzione della penale, in questi termini, è stata richiesta dalla opposta in sede di conciliazione giudiziale
( cfr. verbale d'udienza in atti ).
La riduzione dell'importo azionato con la pretesa monitoria comporta la declaratoria di revoca del decreto ingiuntivo opposto n.105 del 2021 depositato 27.1.21 e la conseguente condanna dell' opponente al pagamento, in favore della opposta, Parte_2
della minor somma di euro 12.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo,
importo come sopra determinato ex art 1384 cc.
Tenuto conto della reciproca soccombenza, ricorrono giusti motivi per compensare del
50% le spese di lite tra le parti di causa, che si liquidano in favore della società opposta come da dispositivo.
PQM
L'intestato Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione disattesa , così decide :
- Sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da in persona del lrpt nei Parte_1
confronti di in persona del legale rapp.te pt Parte_3
- Dichiara la risoluzione del contratto sottoscritto in data 26.7.19 per inadempimento della opponente;
Parte_1
- Accoglie la domanda subordinata avanzata dalla opponente , ai sensi dell'art. Parte_1
1384 cc e per l'effetto dispone la riduzioni dell'importo della clausola penale, richiesto in monitorio, nella minor somma di euro 12.500,00 ;
- La riduzione della pretesa monitoria comporta la revoca del decreto ingiuntivo n. 105
/21 depositato in data 27.1.21 dal giudice dell'intestato Tribunale e condanna l'opponente al pagamento, in favore della società opposta in persona del lrpt, della Pt_1 CP_1
somma di euro 12.500,00 , oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
- Sussistono giusti motivi, vista la reciproca soccombenza, per compensare del 50 % le spese di lite, che liquida in favore della opposta nella somma di euro 2500,00 per compensi , oltre rimborso spese generali e accessori di legge .
Così deciso in Frosinone a verbale d'udienza del 05.12.25 alle ore 14,40
Il giudice dott.ssa Antonella Iacoboni 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1384 cc, non è posta solo a tutela del debitore , ma anche nell'interesse generale