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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 3671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3671 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
NRG 1980/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr. Roberto Notaro - Consigliere relatore -
ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 1980/2021 del r.g.a.c.c., avverso la sentenza n. 2587/2020, pronunziata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il 9.11.2020 e pendente
TRA
(c.f. ), con sede legale in , Parte_1 P.IVA_1 Pt_1 alla via Unità Italiana n. 28, in persona del Direttore Generale, dr. rappresentata e COroparte_1 difesa dall'Avv. Stefano Vanorio (c.f.: ), dall'Avv. Francesco Paura (c.f.: C.F._1
), dall'Avv. Gemma Maresca (c.f.: ), dall'avv. C.F._2 C.F._3
Marco Alois (c.f.: ), dall'avv. Antonia Sarro (c.f.: ) e C.F._4 C.F._5 dall'avv. Daniela Lumaca (c.f.: ); C.F._6
Appellante
E
(già centro radiologico COroparte_2 dott. (c.f.: ), con sede COroparte_3 P.IVA_2 legale in Aversa (CE), alla via Giotto n. 38, in persona del dr. rappresentata e COroparte_2 difesa dall'Avv. Vincenzo Mirra (c.f.: ; C.F._7
Appellata
1 NRG 1980/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 15.6.2018, il (già COroparte_2 [...]
, in qualità di struttura COroparte_4 definitivamente accreditata per lo svolgimento di prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale afferenti alle macroarea “diagnostica per immagini” e “Radiodiagnostica” (giusta DCA n. 76 del 21.7.2016) nell'ambito territoriale dell' - con cui aveva sottoscritto specifico contratto ai CP_5 sensi dell'art. 8 quinquies ex d.lgs. 502/92 il 12.12.2016 (prot. n. 302058 del 15.12.2016) volto a regolare le prestazioni da rendere nell'anno 2016 e anche nel 2017 - chiedeva ingiungersi alla detta CO il pagamento della somma di € 56.175,56, oltre interessi moratori di cui agli artt. 4,5 e 6 del d.lgs. n. 231/02 dalla data di scadenza della fattura azionata fino al soddisfo, a titolo di saldo residuo impagato relativo alle prestazioni erogate nel 2017 per cui aveva emesso le fatture n. 42 del 31.10.2017, n. 44 del 30.11.2017 e n. 45 del 27.12.2017.
CO 1.2. Con decreto ingiuntivo n. 2070/2018, emesso il 13.12.2018 e notificato alla controparte il 5.9.2018, il Tribunale ingiungeva all' il pagamento della somma richiesta, oltre CP_5
“interessi ex art. 5, D. lgs. n. 231/2002, decorrenti dal 30° giorno successivo a quello di ricevimento della fattura accompagnatoria fino al saldo nonché le spese del procedimento”.
CO 1.3. L proponeva opposizione, con atto di citazione notificato il 15.10.2018, chiedendone la revoca per:
- il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo, spettando a quest'ultimo la cognizione delle controversie che insorgono fra il S.S.N. e i soggetti accreditati stante la natura del rapporto (concessione di servizi);
- l'assoluta infondatezza della pretesa creditoria per il superamento del tetto di spesa di branca che l'opponente deduceva in questi termini:
a) con riguardo al primo trimestre del 2017, al Centro Liguori veniva applicata una R.T.U. pari ad € 82.648,97, come si evince dalle determine dirigenziali nn. 6979/2017 e 7262/2017, sicché, considerato che per il I trimestre veniva determinato un budget liquidabile di € 222.877,50 e che al CO detto Centro era stato liquidato un acconto di € 276.492,94, c'era una differenza a favore dell' i
€ 53.615,44 che avrebbe recuperato in consuntivo;
b) quanto al secondo trimestre, anche qui si era verificato uno sforamento del limite di spesa sicché, a fronte dell'applicazione della R.T.U., per il Centro veniva determinato un fatturato liquidabile in € 237.346,82 e considerato che erano stati liquidati in acconto € 239.620,15 si era determinato un saldo negativo per il Centro di € 2.273,33, come da determinazione dirigenziale n. 8184/2017;
c) quanto alla liquidazione del saldo dell'anno 2017, richiamando il contenuto della determinazione dirigenziale dell' n. 4063/2018, per il Centro veniva previsto un importo a favore pari ad CP_5
€ 26.045,37, tenuto conto delle note di credito richieste per tagli sulle impegnative, per prestazioni rese oltre la data di monitoraggio nonché degli importi decurtati per applicazione della R.T.U. CO Tuttavia, in applicazione dell'art. 7 del contratto sottoscritto l' non liquidava il detto saldo vista
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la mancata emissione delle note di credito da parte del Centro con comunicazioni nn. 123088 del 23.5.2018 e 123184 del 23.5.2018, riferite agli importi decurtati per l'applicazione della R.T.U.
1.4. Con comparsa depositata il 12.06.2019 si costituiva il COroparte_6 che resisteva all'avversa opposizione deducendo che:
[...]
- la giurisdizione spettava al giudice ordinario;
- l'importo ingiunto di € 56.175,56 si componeva dell'acconto sulla fattura n. 42 del 31.10.2017 pari ad € 24.130,40, nonché dei saldi dovuti per le fatture del IV trimestre 2017, in particolare: € 14.842,57 per la fattura n. 42 del 31.10.2017, € 10.174,18 per la fattura n. 44 del 30.11.2017 ed € 7.028,42 per la fattura n. 45 del 27.12.2017;
CO
- le determinazioni dirigenziali allegate non erano state prodotte dall' che comunque si sarebbe CO trattata di documentazione non di diretta emanazione del DG dell' icché non avrebbe consentito di manifestare la volontà dell'Ente circa i vincoli contrattuali assunti e inoltre inidonea a fini probatori trattandosi di documentazione unilaterale, proveniente dalla stessa parte che intendeva avvalersene;
- il mancato adempimento dell'invio delle comunicazioni relative ai report mensili dei livelli di consumo dei limiti di spesa da effettuarsi nelle modalità di cui all'art. 6;
- la tardività della comunicazione della nota con cui aveva richiesto l'emissione delle note di credito rispetto ai limiti temporali stabiliti nel contratto 2017 per il pagamento dei saldi (30.4.2018 per le fatture del IV trimestre). Inoltre, nel merito le note di credito erano afferenti agli importi di regressione tariffaria che il Centro disconosceva e contestava in quanto riteneva viziato il meccanismo di R.T.U. applicato. COestava, inoltre, la richiesta di note di credito alla luce del fatto che l'ente sanitario stesso era stato inadempiente rispetto alle procedure prescritte dal contratto;
CO
- l' aveva applicato erroneamente la R.T.U. in quanto aveva arbitrariamente calcolato le percentuali di sforamento per ogni trimestre del 2017 con la pretesa di recuperare tali presunte eccedenze sui saldi dei successivi trimestri, andando a modificare di fatto la base trimestrale della regressione, tramutandola in una base periodica indefinita, non considerando che i margini di sforamento del budget di un trimestre potevano essere riassorbiti non oltre il trimestre successivo e nei soli limiti del 10%.
Pertanto, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
1.5. Con la sentenza appellata il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l'opposizione, CO confermava il decreto ingiuntivo impugnato e condannava l' opponente al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.
In particolare:
- in via pregiudiziale, riteneva sussistente la giurisdizione del G.O., in quanto l'oggetto della controversia riguardava “la corretta esecuzione di obbligazioni contrattuali” e non venivano in rilievo questioni relative “all'esercizio del potere autoritativo da parte del soggetto pubblico, bensì
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questioni concernenti il contenuto e l'esecuzione di un contratto, a nulla rilevando, sotto il profilo in esame, che una delle parti contrattuali sia una pubblica amministrazione”;
- nel merito, affermava che il creditore aveva dato prova della sussistenza creditoria azionata con la procedura monitoria, sia per la mancata contestazione da parte dell'opponente dell'esecuzione delle prestazioni e della corrispondenza del quantum dovuto a quello pattuito, sia per il deposito di documentazione da cui si evincevano le singole prestazioni e il periodo di riferimento, nonché per il deposito del contratto posto a fondamento della pretesa creditoria;
- quanto alle ragioni poste a fondamento dell'opposizione, sosteneva che non fossero fondate e all'uopo affermava che le circostanze eccepite dall'opponente erano elementi impeditivi al riconoscimento del credito e non fatti costitutivi della pretesa azionata, sicché l'onere della prova ricadeva in capo all'opponente, come sostenuto dalla giurisprudenza della S.C. (Sent. Cass. n. 17437/2016). A tal proposito affermava che il debitore non aveva dato prova certa e sufficiente della loro sussistenza né era stato provato adeguatamente che i calcoli che avevano dato luogo alle decurtazioni effettuate fossero corretti. In tal senso riteneva non idonea la documentazione prodotta ed evidenziava che “la nota di credito, costituendo atto unilaterale, non può assumere valenza probatoria, da sola considerata ed in assenza di ulteriori adeguati elementi probatori”;
- affermava, poi, che l'inidoneità della documentazione offerta assumeva ancor più valenza a fronte delle contestazioni dell'opposta in ordine al quantum dei fatti impeditivi predetti ed a fronte della non contestazione da parte della debitrice circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni e il calcolo del corrispettivo dovuto in base al contratto, perciò “la nomina di un C.T.U. al fine di calcolare la Con correttezza delle decurtazioni poste in essere dall' avrebbe assunto carattere esplorativo”;
- inoltre, rilevava che l'opponente non aveva dimostrato di aver comunicato il superamento del tetto di spesa né di aver instaurato le procedure previste dal contratto prodromiche all'applicazione delle decurtazioni eccepite, violando gli obblighi di buona fede contrattuale, sicché “la decurtazione effettuata per il superamento del tetto di spesa in assenza di preventiva regolare comunicazione costituisce modifica unilaterale delle condizioni contrattuali a danno dell'altro contraente”;
- infine, sosteneva l'applicabilità al caso de quo del d.lgs. n. 231/2002, sicché potevano riconoscersi al creditore gli interessi cd. commerciali, ossia al tasso previsto dal summenzionato decreto legislativo.
2.1. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' con atto notificato il 3.5.2021, CP_5 deducendo:
- l'erroneità della pronuncia del Tribunale laddove ha disatteso l'eccezione dell'ente sanitario tesa ad ottenere il riconoscimento della R.T.U. e ciò a fronte di quanto dedotto e prodotto in primo grado CO dall' che sarebbe stato sufficiente a dimostrare il superamento del tetto di spesa e l'applicazione della R.T.U.
CO
- che il limite di spesa è indicato dal protocollo di intesa stipulato dalle con le associazioni di categoria trasfuso nei contratti sottoscritti dai singoli Centri e che “con gli atti già versati in primo CO grado sono stati indicati i criteri di calcolo adottati dall' nel determinare lo sconfinamento del tetto di spesa e le relative determinazioni di spesa, tenuto conto che il Centro appellato non ha
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impugnato nessuno degli atti amministrativi adottati dall' recante la fissazione dei tetti di Pt_2 spesa, né l'attività del tavolo tecnico nonché il meccanismo della RTU applicato tanto da non potersi escludere la potestà della P.A. di modulare la regressione tariffaria allo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati, né si può obbligare l'amministrazione ad acquistare prestazioni sanitarie in eccesso rispetto alle risorse disponibili”;
- che la giurisprudenza amministrativa all'uopo sostiene che “il principio della regressione tariffaria [...] rappresenta un criterio legittimo, logico e razionale, in quanto consente di contemperare l'esigenza di risparmio e di contenimento della spesa per il S.s.n. con l'interesse della struttura privata a vedere concretamente dispiegata e attuata la propria capacità operativa, dal momento che esso si pone quale strumento di contenimento della spesa, ma anche come elemento di stimolo per la concorrenzialità e di vantaggio per i soggetti più meritevoli”.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accogliere l'appello proposto in riforma dell'appellata sentenza n. 2587/2020 del Tribunale di S. Maria C.V. e per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Con comparsa depositata il 20.9.2021 si è costituito l'appellato deducendo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis e nel merito la sua infondatezza.
Dunque, ha così concluso: “- in via preliminare, ai sensi dell'art. 348bis c.p.c., dichiarare inammissibile l'appello, in quanto palesemente sprovvisto di elementi di plausibile fondatezza;
- in via principale e nel merito, per le causali sopra esposte, rigettare integralmente l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza n°2587/2020 resa dal Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, Sezione I, e pubblicata 9.11.20200; − di conseguenza, porre a carico dell'appellante spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al procuratore costituito”.
All'udienza del 25.2.2024, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 primo comma c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L appellata a questa Corte censurando la sentenza di prime cure per un unico motivo Pt_3 inerente al rigetto dell'eccezione relativa al superamento del tetto di spesa, deducendo l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto che la documentazione depositata fosse sufficiente a dimostrare il verificarsi di tale circostanza e della corretta applicazione della regressione tariffaria unica.
CO Orbene, con la citazione introduttiva del giudizio di opposizione, l' aveva dedotto che le somme richieste a titolo di saldo non erano dovute per effetto dell'applicazione della regressione tariffaria unica, depositando a tal fine la seguente documentazione dalla quale si desumeva la riduzione applicata al fatturato del centro:
- determinazione dirigenziale n. 6979/2017 del 23 ottobre 2017, avente ad oggetto “Specialistica Ambulatoriale Saldo I trimestre 2017”, con nota metodologica e tre tabelle;
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- determinazione dirigenziale n. 7262/2107 del 3 novembre 2017, avente ad oggetto “Specialistica Ambulatoriale Saldo I trimestre 2017 – RADIOLOGIA – Errata Corrige”, con tre tabelle;
- determinazione dirigenziale n. 8184/2017 del 5 dicembre 2017, avente ad oggetto “Specialistica Ambulatoriale Saldo II trimestre 2017” con nota metodologica e tre tabelle;
- determinazione dirigenziale n. 4063/2018 del 29 maggio 2018, avente ad oggetto “Consuntivo Liquidazione saldo 2017 Branca di Radiologia” con relativi allegati;
- nota prot. n. 123088 del 23.05.2018, avente ad oggetto “Richiesta nota di credito prestazioni oltre la data limite del tetto di spesa – RADIOLOGIA anno 2017”, con ricevuta di consegna p.e.c. trasmessa in data 24 maggio 2018;
- nota prot. n. 123184 del 23.5.2018, avente ad oggetto “Richiesta nota di credito prestazioni oltre la data limite del tetto di spesa – RADIOLOGIA anno 2017”, con ricevuta di consegna p.e.c. trasmessa in data 24 maggio 2018.
A tali determinazioni erano allegate le tabelle contenenti gli importi da detrarre in applicazione della cd. R.T.U. (regressione tariffaria unica) con riguardo all'intera branca e poi ai singoli centri, tra cui il con l'indicazione dei corrispettivi totali per le prestazioni COroparte_2 svolte e del rapporto tra le prestazioni erogate da ciascun Centro e quelle totali della Branca.
Ciò considerato, va premesso che la violazione dell'obbligo di monitoraggio periodico e di comunicazione della data presuntiva di superamento del tetto di spesa, nonché dei termini per l'adozione dei provvedimenti che dispongono la regressione tariffaria non escludono l'applicabilità di quest'ultima. Ed infatti – come già affermato in numerose sentenze di questa Corte - la giurisprudenza è assolutamente pacifica nell'affermare che, anche ove vi provveda in ritardo e seppur senza rispettare gli impegni di procedere al monitoraggio periodico, l'ente sanitario non perde affatto il diritto di applicare la regressione tariffaria al fine di salvaguardare i limiti di spesa.
Anche se l'amministrazione sanitaria ha assunto l'obbligo di eseguire, per il tramite del tavolo tecnico, un monitoraggio delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate, in modo da poter fornire alle parti private tempestive informazioni in ordine al raggiungimento dei limiti di spesa individuati per le singole branche, deve escludersi che, a fronte del mancato o ritardato adempimento di questa obbligazione, venga meno la potestà dell'amministrazione sanitaria di modulare la regressione tariffaria allo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati (Cons. St. n. 2857/2012).
Anche nello schema chiaramente ed espressamente consensualistico disegnato dal d.lgs. n. CO 502/1992, non è possibile ipotizzare l'obbligo per l' di acquistare prestazioni sanitarie impiegando risorse superiori a quelle disponibili (Cons. St., V, 2581/2005); l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria e l'osservanza dei limiti di spesa non sono subordinati, né sono condizionati all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, in quanto, pur in assenza di tale passaggio, rimane da soddisfare l'esigenza fondamentale ed ineludibile di contenere la remunerazione a carico del servizio sanitario regionale;
ove, infatti, venisse per qualsiasi via consentito lo sforamento dei tetti complessivi di spesa fissati dalla Regione il suo indefettibile potere di programmazione risulterebbe palesemente vanificato (cfr. Cons. St. n. 4529/2011).
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Proprio per tali motivi, viene ormai pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa la legittimità del provvedimento che dispone la regressione tariffaria con riguardo a periodi (anche di molto tempo) precedenti;
in particolare il Consiglio di Stato ha osservato che “il sistema di regressione tariffaria delle prestazioni sanitarie che eccedono il tetto massimo prefissato è espressione del potere autoritativo di fissazione dei tetti di spesa e di controllo pubblicistico della spesa sanitaria in funzione di tutela della finanza pubblica affidato alle regioni e trova giustificazione concorrente nella possibilità che le imprese fruiscano di economie di scala nonché effettuino opportune programmazioni della rispettiva attività (Cons. Stato, IV, 15 febbraio 2002 n. 939). Ove infatti venisse consentito lo sforamento dei tetti complessivi di spesa fissati dalla Regione il potere di programmazione regionale ne risulterebbe vanificato.
Peraltro la Corte Costituzionale, nel valutare le linee fondamentali del sistema sanitario nel nostro ordinamento, ha sottolineato l'importanza del collegamento tra responsabilità e spesa ed ha evidenziato come l'autonomia dei vari soggetti ed organi operanti nel settore non può che essere correlata alle disponibilità finanziarie e non può prescindere dalla limitatezza delle risorse e dalle esigenze di risanamento del bilancio nazionale (Corte Cost., 28 luglio 1995 n. 416). In particolare, la Corte ha ribadito che "non è pensabile di poter spendere senza limite avendo riguardo soltanto ai bisogni quale ne sia la gravità e l'urgenza; è viceversa la spesa a dover essere commisurata alle effettive disponibilità finanziarie, le quali condizionano la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, da determinarsi previa valutazione delle priorità e delle compatibilità e tenuto ovviamente conto delle fondamentali esigenze connesse alla tutela del diritto alla salute, certamente non compromesse con le misure ora in esame" (cfr. anche Corte Cost., 23 luglio 1992, n. 356; Cons. St., a. p. 2 maggio 2006 n. 8)”. Conseguentemente, il relativo provvedimento resta valido indipendentemente dalla tempestività dell'attività di monitoraggio e del rispetto delle relative scadenze;
infatti, “atteso il carattere autoritativo e pubblicistico della potestà programmatoria regionale, il mancato o ritardato adempimento di alcuni adempimenti di natura procedimentale, come quelli lamentati dalla appellante, non esclude la potestà dell'amministrazione di imporre la regressione tariffaria allo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati, né comporta l'obbligo per l'amministrazione sanitaria di acquistare prestazioni sanitarie impiegando risorse superiori a quelle disponibili, permanendo, fondamentale ed ineludibile, l'esigenza di contenimento della spesa pubblica sanitaria nei limiti fissati dalle delibere regionali di programmazione” (Cons. St. 17/5/2012 n. 2857; in termini analoghi, con riguardo alle stesse questioni, Cons. St. 5/10/2011 n. 2264; Cons. St. 13/4/2011 n. 2290; Cons. St. 9/1/2012 n. 4623; Cons. St. 30/10/13 n. 4540; Cons. St. 5/2/2013 n. 679); per tali ragioni, quindi, l'applicazione della regressione tariffaria è legittima anche se operata molto tempo dopo il verificarsi dello sforamento del tetto di spesa, non potendo ipotizzarsi una tutela dell'affidamento del creditore. Ove tali obblighi siano previsti dal contratto, gli stessi daranno luogo ad inadempimenti contrattuali che CO potrebbero far sorgere obbligazioni di tipo risarcitorio a carico dell' tuttavia, in assenza di domande in tal senso, la questione relativa alle conseguenze di tali inadempimenti non può essere esaminata.
Ciò posto, quel che qui rileva, controvertendosi sulla debenza degli importi relativi al saldo del quarto trimestre del 2017, è la determina n. 4063/2018 avente ad oggetto la liquidazione del saldo 2017 per la branca di Radiologia in cui, dalle tabelle alla stessa allegate, si evince sia la percentuale
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di R.T.U. applicata alle mensilità del quarto trimestre (5,0790% ott.- dic.) sia gli importi decurtati in applicazione della detta percentuale.
E infatti:
- per il mese di ottobre 2017, a fronte di note di credito richieste per applicazione di R.T.U. pari ad
€ 7.537,62 resta un saldo in favore del pari ad € 32.799,38; CP_2
- per il mese di novembre 2017, a fronte di note di credito richieste per applicazione di R.T.U. pari ad € 5.166,55 resta un saldo in favore del pari ad € 4.989,54; CP_2
- per il mese di dicembre 2017, a fronte di note di credito richieste per applicazione di R.T.U. pari ad € 3.558,81 resta un saldo in favore del pari ad € 3.441,51. CP_2
Quindi, da quanto appena esposto si evince che, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale, CO l' ha adempiuto al proprio onere probatorio, depositando la detta determinazione dirigenziale n. 4063 del 29.05.2018 che nel liquidare i saldi per il 2017 dà atto dell'avvenuto superamento del tetto di spesa e contiene l'indicazione della regressione tariffaria da applicare al Centro Liguori con riferimento al quarto trimestre del 2017.
Inoltre, a fronte del contenuto di tale documentazione è priva di qualsiasi pregio l'eccezione formulata dal circa la mancata approvazione del consuntivo per l'anno 2017 che, a CP_2 suo avviso, avrebbe dovuto avvenire a mezzo di delibera del Direttore Generale. Infatti, appare evidente che dalla determina n. 4063/2018 si desume l'approvazione del consuntivo per l'anno de quo sicché, in assenza di contestazioni precipue sul contenuto, l'eccezione risulta generica. A tal proposito, il avrebbe dovuto contestarne compiutamente il contenuto con specifiche CP_2 deduzioni e non limitarsi a sostenere genericamente la carenza di prova di quanto affermato nello stesso, dal momento che l'appellata certamente è a conoscenza del numero di prestazioni relative alla branca oggetto della R.T.U. effettivamente svolte e di altri elementi idonei a consentire una compiuta contestazione dei dati riportati.
Ad ogni modo deve aggiungersi – e tale considerazione è assorbente – che le eventuali contestazioni avverso il contenuto dei provvedimenti aventi ad oggetto la determinazione della regressione tariffaria non possono comunque costituire oggetto del presente procedimento. Invero, tali atti non costituiscono documenti unilateralmente formati di mera rilevanza interna, bensì atti CO autoritativi emessi dall' Ed infatti, “in tema di attività sanitaria esercitata in regime di CO accreditamento, l'esercizio da parte della del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o all'imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, trattandosi di organi di fonte contrattuale che hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale” (Cass. 4375/2023; nello stesso senso Cass. 25184/2024, in motivazione;
Cass. 31364/2024, in motivazione). È evidente, pertanto, che per contestare la validità di tale provvedimento di carattere autoritativo, il Centro avrebbe dovuto provvedere ad impugnarlo innanzi al G.A.
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2. Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Tuttavia, alla luce della documentazione depositata si evince che per i tre mesi del quarto trimestre 2017 esiste un saldo a favore del pari a complessivi € 41.230,43 (€ 32.799,38 per ottobre CP_2 CO 2017 + € 4.989,54 per novembre 2017 + € 3.441,51 per dicembre 2017) sicché l' deve essere condannata al pagamento in favore del COroparte_6 della somma suddetta oltre interessi ex d.lgs. n. 231/02 secondo le decorrenze previste dal contratto stipulato dalle parti. Quest'ultimo prevede all'art. 7 che per gli acconti le fatture devono essere pagate entro novanta giorni dal mese al quale si riferiscono, mentre i saldi entro il 31 luglio per le fatture relative al primo trimestre, entro il 31 gennaio dell'anno successivo per le fatture relative al terzo trimestre ed entro il 30 aprile dell'anno successivo per le fatture relative all'ultimo trimestre.
Orbene, trattandosi di saldi afferenti ad importi relativi a fatture emesse per prestazioni del IV trimestre 2017, la decorrenza degli interessi va considerata dal 1° maggio 2018 sino al soddisfo.
CO 3. Sebbene l'appello sia stato accolto, va riconosciuta la sostanziale soccombenza dell' permanendo comunque una parte significativa del credito del che non è stata soddisfatta;
CP_2 CO l' va quindi condannata al pagamento, in favore del COroparte_6
delle spese di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi – in base ai parametri contenuti
[...] nella tabella 12 allegata al decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55 (come modificato dal d.m. 147/2022), per le controversie di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, in relazione all'entità del decisum - nei seguenti importi:
per il giudizio di primo grado:
Fase di studio € 950,00
Fase introduttiva € 750,00
Fase trattazione ed istruzione
€ 1.100,00
Fase decisionale € 1.650,00
Spese forfett. (15%) € 667,50
Totale € 5.117,50
per il giudizio di secondo grado:
Fase di studio € 1.500,00
Fase introduttiva € 1.100,00
Fase trattazione ed
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istruzione € 2.200,00
Fase decisionale € 2.800,00
Spese forfett. (15%) € 1.140,00
Totale € 8.740,00
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2587/2020, pronunziata il 9.11.2020, proposto dall'
[...]
, così provvede: CP_5
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, revoca il decreto ingiuntivo n. 2070/2018 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere l'11.8.2018 e condanna l'
[...]
al pagamento in favore del della CP_5 COroparte_2 somma di € 41.230,43, oltre interessi, al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/02, a decorrere dall'1.5.2018;
2. condanna l' al pagamento, in favore del CP_5 COroparte_2
delle spese di entrambi i gradi di giudizio che per il primo grado liquida in € 4.450,00 per
[...] compenso professionale ed € 667,50 per il rimborso forfettario delle spese generali;
mentre per il secondo grado liquida in € 7.600,00 per compenso professionale ed € 1.140,00 per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione in favore del procuratore dell'appellato, avv. Vincenzo Mirra, essendosi dichiarato antistatario;
Così deciso in Napoli, l'1 luglio 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr. Roberto Notaro - Consigliere relatore -
ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 1980/2021 del r.g.a.c.c., avverso la sentenza n. 2587/2020, pronunziata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il 9.11.2020 e pendente
TRA
(c.f. ), con sede legale in , Parte_1 P.IVA_1 Pt_1 alla via Unità Italiana n. 28, in persona del Direttore Generale, dr. rappresentata e COroparte_1 difesa dall'Avv. Stefano Vanorio (c.f.: ), dall'Avv. Francesco Paura (c.f.: C.F._1
), dall'Avv. Gemma Maresca (c.f.: ), dall'avv. C.F._2 C.F._3
Marco Alois (c.f.: ), dall'avv. Antonia Sarro (c.f.: ) e C.F._4 C.F._5 dall'avv. Daniela Lumaca (c.f.: ); C.F._6
Appellante
E
(già centro radiologico COroparte_2 dott. (c.f.: ), con sede COroparte_3 P.IVA_2 legale in Aversa (CE), alla via Giotto n. 38, in persona del dr. rappresentata e COroparte_2 difesa dall'Avv. Vincenzo Mirra (c.f.: ; C.F._7
Appellata
1 NRG 1980/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 15.6.2018, il (già COroparte_2 [...]
, in qualità di struttura COroparte_4 definitivamente accreditata per lo svolgimento di prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale afferenti alle macroarea “diagnostica per immagini” e “Radiodiagnostica” (giusta DCA n. 76 del 21.7.2016) nell'ambito territoriale dell' - con cui aveva sottoscritto specifico contratto ai CP_5 sensi dell'art. 8 quinquies ex d.lgs. 502/92 il 12.12.2016 (prot. n. 302058 del 15.12.2016) volto a regolare le prestazioni da rendere nell'anno 2016 e anche nel 2017 - chiedeva ingiungersi alla detta CO il pagamento della somma di € 56.175,56, oltre interessi moratori di cui agli artt. 4,5 e 6 del d.lgs. n. 231/02 dalla data di scadenza della fattura azionata fino al soddisfo, a titolo di saldo residuo impagato relativo alle prestazioni erogate nel 2017 per cui aveva emesso le fatture n. 42 del 31.10.2017, n. 44 del 30.11.2017 e n. 45 del 27.12.2017.
CO 1.2. Con decreto ingiuntivo n. 2070/2018, emesso il 13.12.2018 e notificato alla controparte il 5.9.2018, il Tribunale ingiungeva all' il pagamento della somma richiesta, oltre CP_5
“interessi ex art. 5, D. lgs. n. 231/2002, decorrenti dal 30° giorno successivo a quello di ricevimento della fattura accompagnatoria fino al saldo nonché le spese del procedimento”.
CO 1.3. L proponeva opposizione, con atto di citazione notificato il 15.10.2018, chiedendone la revoca per:
- il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo, spettando a quest'ultimo la cognizione delle controversie che insorgono fra il S.S.N. e i soggetti accreditati stante la natura del rapporto (concessione di servizi);
- l'assoluta infondatezza della pretesa creditoria per il superamento del tetto di spesa di branca che l'opponente deduceva in questi termini:
a) con riguardo al primo trimestre del 2017, al Centro Liguori veniva applicata una R.T.U. pari ad € 82.648,97, come si evince dalle determine dirigenziali nn. 6979/2017 e 7262/2017, sicché, considerato che per il I trimestre veniva determinato un budget liquidabile di € 222.877,50 e che al CO detto Centro era stato liquidato un acconto di € 276.492,94, c'era una differenza a favore dell' i
€ 53.615,44 che avrebbe recuperato in consuntivo;
b) quanto al secondo trimestre, anche qui si era verificato uno sforamento del limite di spesa sicché, a fronte dell'applicazione della R.T.U., per il Centro veniva determinato un fatturato liquidabile in € 237.346,82 e considerato che erano stati liquidati in acconto € 239.620,15 si era determinato un saldo negativo per il Centro di € 2.273,33, come da determinazione dirigenziale n. 8184/2017;
c) quanto alla liquidazione del saldo dell'anno 2017, richiamando il contenuto della determinazione dirigenziale dell' n. 4063/2018, per il Centro veniva previsto un importo a favore pari ad CP_5
€ 26.045,37, tenuto conto delle note di credito richieste per tagli sulle impegnative, per prestazioni rese oltre la data di monitoraggio nonché degli importi decurtati per applicazione della R.T.U. CO Tuttavia, in applicazione dell'art. 7 del contratto sottoscritto l' non liquidava il detto saldo vista
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la mancata emissione delle note di credito da parte del Centro con comunicazioni nn. 123088 del 23.5.2018 e 123184 del 23.5.2018, riferite agli importi decurtati per l'applicazione della R.T.U.
1.4. Con comparsa depositata il 12.06.2019 si costituiva il COroparte_6 che resisteva all'avversa opposizione deducendo che:
[...]
- la giurisdizione spettava al giudice ordinario;
- l'importo ingiunto di € 56.175,56 si componeva dell'acconto sulla fattura n. 42 del 31.10.2017 pari ad € 24.130,40, nonché dei saldi dovuti per le fatture del IV trimestre 2017, in particolare: € 14.842,57 per la fattura n. 42 del 31.10.2017, € 10.174,18 per la fattura n. 44 del 30.11.2017 ed € 7.028,42 per la fattura n. 45 del 27.12.2017;
CO
- le determinazioni dirigenziali allegate non erano state prodotte dall' che comunque si sarebbe CO trattata di documentazione non di diretta emanazione del DG dell' icché non avrebbe consentito di manifestare la volontà dell'Ente circa i vincoli contrattuali assunti e inoltre inidonea a fini probatori trattandosi di documentazione unilaterale, proveniente dalla stessa parte che intendeva avvalersene;
- il mancato adempimento dell'invio delle comunicazioni relative ai report mensili dei livelli di consumo dei limiti di spesa da effettuarsi nelle modalità di cui all'art. 6;
- la tardività della comunicazione della nota con cui aveva richiesto l'emissione delle note di credito rispetto ai limiti temporali stabiliti nel contratto 2017 per il pagamento dei saldi (30.4.2018 per le fatture del IV trimestre). Inoltre, nel merito le note di credito erano afferenti agli importi di regressione tariffaria che il Centro disconosceva e contestava in quanto riteneva viziato il meccanismo di R.T.U. applicato. COestava, inoltre, la richiesta di note di credito alla luce del fatto che l'ente sanitario stesso era stato inadempiente rispetto alle procedure prescritte dal contratto;
CO
- l' aveva applicato erroneamente la R.T.U. in quanto aveva arbitrariamente calcolato le percentuali di sforamento per ogni trimestre del 2017 con la pretesa di recuperare tali presunte eccedenze sui saldi dei successivi trimestri, andando a modificare di fatto la base trimestrale della regressione, tramutandola in una base periodica indefinita, non considerando che i margini di sforamento del budget di un trimestre potevano essere riassorbiti non oltre il trimestre successivo e nei soli limiti del 10%.
Pertanto, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
1.5. Con la sentenza appellata il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l'opposizione, CO confermava il decreto ingiuntivo impugnato e condannava l' opponente al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.
In particolare:
- in via pregiudiziale, riteneva sussistente la giurisdizione del G.O., in quanto l'oggetto della controversia riguardava “la corretta esecuzione di obbligazioni contrattuali” e non venivano in rilievo questioni relative “all'esercizio del potere autoritativo da parte del soggetto pubblico, bensì
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questioni concernenti il contenuto e l'esecuzione di un contratto, a nulla rilevando, sotto il profilo in esame, che una delle parti contrattuali sia una pubblica amministrazione”;
- nel merito, affermava che il creditore aveva dato prova della sussistenza creditoria azionata con la procedura monitoria, sia per la mancata contestazione da parte dell'opponente dell'esecuzione delle prestazioni e della corrispondenza del quantum dovuto a quello pattuito, sia per il deposito di documentazione da cui si evincevano le singole prestazioni e il periodo di riferimento, nonché per il deposito del contratto posto a fondamento della pretesa creditoria;
- quanto alle ragioni poste a fondamento dell'opposizione, sosteneva che non fossero fondate e all'uopo affermava che le circostanze eccepite dall'opponente erano elementi impeditivi al riconoscimento del credito e non fatti costitutivi della pretesa azionata, sicché l'onere della prova ricadeva in capo all'opponente, come sostenuto dalla giurisprudenza della S.C. (Sent. Cass. n. 17437/2016). A tal proposito affermava che il debitore non aveva dato prova certa e sufficiente della loro sussistenza né era stato provato adeguatamente che i calcoli che avevano dato luogo alle decurtazioni effettuate fossero corretti. In tal senso riteneva non idonea la documentazione prodotta ed evidenziava che “la nota di credito, costituendo atto unilaterale, non può assumere valenza probatoria, da sola considerata ed in assenza di ulteriori adeguati elementi probatori”;
- affermava, poi, che l'inidoneità della documentazione offerta assumeva ancor più valenza a fronte delle contestazioni dell'opposta in ordine al quantum dei fatti impeditivi predetti ed a fronte della non contestazione da parte della debitrice circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni e il calcolo del corrispettivo dovuto in base al contratto, perciò “la nomina di un C.T.U. al fine di calcolare la Con correttezza delle decurtazioni poste in essere dall' avrebbe assunto carattere esplorativo”;
- inoltre, rilevava che l'opponente non aveva dimostrato di aver comunicato il superamento del tetto di spesa né di aver instaurato le procedure previste dal contratto prodromiche all'applicazione delle decurtazioni eccepite, violando gli obblighi di buona fede contrattuale, sicché “la decurtazione effettuata per il superamento del tetto di spesa in assenza di preventiva regolare comunicazione costituisce modifica unilaterale delle condizioni contrattuali a danno dell'altro contraente”;
- infine, sosteneva l'applicabilità al caso de quo del d.lgs. n. 231/2002, sicché potevano riconoscersi al creditore gli interessi cd. commerciali, ossia al tasso previsto dal summenzionato decreto legislativo.
2.1. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' con atto notificato il 3.5.2021, CP_5 deducendo:
- l'erroneità della pronuncia del Tribunale laddove ha disatteso l'eccezione dell'ente sanitario tesa ad ottenere il riconoscimento della R.T.U. e ciò a fronte di quanto dedotto e prodotto in primo grado CO dall' che sarebbe stato sufficiente a dimostrare il superamento del tetto di spesa e l'applicazione della R.T.U.
CO
- che il limite di spesa è indicato dal protocollo di intesa stipulato dalle con le associazioni di categoria trasfuso nei contratti sottoscritti dai singoli Centri e che “con gli atti già versati in primo CO grado sono stati indicati i criteri di calcolo adottati dall' nel determinare lo sconfinamento del tetto di spesa e le relative determinazioni di spesa, tenuto conto che il Centro appellato non ha
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impugnato nessuno degli atti amministrativi adottati dall' recante la fissazione dei tetti di Pt_2 spesa, né l'attività del tavolo tecnico nonché il meccanismo della RTU applicato tanto da non potersi escludere la potestà della P.A. di modulare la regressione tariffaria allo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati, né si può obbligare l'amministrazione ad acquistare prestazioni sanitarie in eccesso rispetto alle risorse disponibili”;
- che la giurisprudenza amministrativa all'uopo sostiene che “il principio della regressione tariffaria [...] rappresenta un criterio legittimo, logico e razionale, in quanto consente di contemperare l'esigenza di risparmio e di contenimento della spesa per il S.s.n. con l'interesse della struttura privata a vedere concretamente dispiegata e attuata la propria capacità operativa, dal momento che esso si pone quale strumento di contenimento della spesa, ma anche come elemento di stimolo per la concorrenzialità e di vantaggio per i soggetti più meritevoli”.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accogliere l'appello proposto in riforma dell'appellata sentenza n. 2587/2020 del Tribunale di S. Maria C.V. e per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Con comparsa depositata il 20.9.2021 si è costituito l'appellato deducendo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis e nel merito la sua infondatezza.
Dunque, ha così concluso: “- in via preliminare, ai sensi dell'art. 348bis c.p.c., dichiarare inammissibile l'appello, in quanto palesemente sprovvisto di elementi di plausibile fondatezza;
- in via principale e nel merito, per le causali sopra esposte, rigettare integralmente l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza n°2587/2020 resa dal Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, Sezione I, e pubblicata 9.11.20200; − di conseguenza, porre a carico dell'appellante spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al procuratore costituito”.
All'udienza del 25.2.2024, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 primo comma c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L appellata a questa Corte censurando la sentenza di prime cure per un unico motivo Pt_3 inerente al rigetto dell'eccezione relativa al superamento del tetto di spesa, deducendo l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto che la documentazione depositata fosse sufficiente a dimostrare il verificarsi di tale circostanza e della corretta applicazione della regressione tariffaria unica.
CO Orbene, con la citazione introduttiva del giudizio di opposizione, l' aveva dedotto che le somme richieste a titolo di saldo non erano dovute per effetto dell'applicazione della regressione tariffaria unica, depositando a tal fine la seguente documentazione dalla quale si desumeva la riduzione applicata al fatturato del centro:
- determinazione dirigenziale n. 6979/2017 del 23 ottobre 2017, avente ad oggetto “Specialistica Ambulatoriale Saldo I trimestre 2017”, con nota metodologica e tre tabelle;
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- determinazione dirigenziale n. 7262/2107 del 3 novembre 2017, avente ad oggetto “Specialistica Ambulatoriale Saldo I trimestre 2017 – RADIOLOGIA – Errata Corrige”, con tre tabelle;
- determinazione dirigenziale n. 8184/2017 del 5 dicembre 2017, avente ad oggetto “Specialistica Ambulatoriale Saldo II trimestre 2017” con nota metodologica e tre tabelle;
- determinazione dirigenziale n. 4063/2018 del 29 maggio 2018, avente ad oggetto “Consuntivo Liquidazione saldo 2017 Branca di Radiologia” con relativi allegati;
- nota prot. n. 123088 del 23.05.2018, avente ad oggetto “Richiesta nota di credito prestazioni oltre la data limite del tetto di spesa – RADIOLOGIA anno 2017”, con ricevuta di consegna p.e.c. trasmessa in data 24 maggio 2018;
- nota prot. n. 123184 del 23.5.2018, avente ad oggetto “Richiesta nota di credito prestazioni oltre la data limite del tetto di spesa – RADIOLOGIA anno 2017”, con ricevuta di consegna p.e.c. trasmessa in data 24 maggio 2018.
A tali determinazioni erano allegate le tabelle contenenti gli importi da detrarre in applicazione della cd. R.T.U. (regressione tariffaria unica) con riguardo all'intera branca e poi ai singoli centri, tra cui il con l'indicazione dei corrispettivi totali per le prestazioni COroparte_2 svolte e del rapporto tra le prestazioni erogate da ciascun Centro e quelle totali della Branca.
Ciò considerato, va premesso che la violazione dell'obbligo di monitoraggio periodico e di comunicazione della data presuntiva di superamento del tetto di spesa, nonché dei termini per l'adozione dei provvedimenti che dispongono la regressione tariffaria non escludono l'applicabilità di quest'ultima. Ed infatti – come già affermato in numerose sentenze di questa Corte - la giurisprudenza è assolutamente pacifica nell'affermare che, anche ove vi provveda in ritardo e seppur senza rispettare gli impegni di procedere al monitoraggio periodico, l'ente sanitario non perde affatto il diritto di applicare la regressione tariffaria al fine di salvaguardare i limiti di spesa.
Anche se l'amministrazione sanitaria ha assunto l'obbligo di eseguire, per il tramite del tavolo tecnico, un monitoraggio delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate, in modo da poter fornire alle parti private tempestive informazioni in ordine al raggiungimento dei limiti di spesa individuati per le singole branche, deve escludersi che, a fronte del mancato o ritardato adempimento di questa obbligazione, venga meno la potestà dell'amministrazione sanitaria di modulare la regressione tariffaria allo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati (Cons. St. n. 2857/2012).
Anche nello schema chiaramente ed espressamente consensualistico disegnato dal d.lgs. n. CO 502/1992, non è possibile ipotizzare l'obbligo per l' di acquistare prestazioni sanitarie impiegando risorse superiori a quelle disponibili (Cons. St., V, 2581/2005); l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria e l'osservanza dei limiti di spesa non sono subordinati, né sono condizionati all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, in quanto, pur in assenza di tale passaggio, rimane da soddisfare l'esigenza fondamentale ed ineludibile di contenere la remunerazione a carico del servizio sanitario regionale;
ove, infatti, venisse per qualsiasi via consentito lo sforamento dei tetti complessivi di spesa fissati dalla Regione il suo indefettibile potere di programmazione risulterebbe palesemente vanificato (cfr. Cons. St. n. 4529/2011).
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Proprio per tali motivi, viene ormai pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa la legittimità del provvedimento che dispone la regressione tariffaria con riguardo a periodi (anche di molto tempo) precedenti;
in particolare il Consiglio di Stato ha osservato che “il sistema di regressione tariffaria delle prestazioni sanitarie che eccedono il tetto massimo prefissato è espressione del potere autoritativo di fissazione dei tetti di spesa e di controllo pubblicistico della spesa sanitaria in funzione di tutela della finanza pubblica affidato alle regioni e trova giustificazione concorrente nella possibilità che le imprese fruiscano di economie di scala nonché effettuino opportune programmazioni della rispettiva attività (Cons. Stato, IV, 15 febbraio 2002 n. 939). Ove infatti venisse consentito lo sforamento dei tetti complessivi di spesa fissati dalla Regione il potere di programmazione regionale ne risulterebbe vanificato.
Peraltro la Corte Costituzionale, nel valutare le linee fondamentali del sistema sanitario nel nostro ordinamento, ha sottolineato l'importanza del collegamento tra responsabilità e spesa ed ha evidenziato come l'autonomia dei vari soggetti ed organi operanti nel settore non può che essere correlata alle disponibilità finanziarie e non può prescindere dalla limitatezza delle risorse e dalle esigenze di risanamento del bilancio nazionale (Corte Cost., 28 luglio 1995 n. 416). In particolare, la Corte ha ribadito che "non è pensabile di poter spendere senza limite avendo riguardo soltanto ai bisogni quale ne sia la gravità e l'urgenza; è viceversa la spesa a dover essere commisurata alle effettive disponibilità finanziarie, le quali condizionano la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, da determinarsi previa valutazione delle priorità e delle compatibilità e tenuto ovviamente conto delle fondamentali esigenze connesse alla tutela del diritto alla salute, certamente non compromesse con le misure ora in esame" (cfr. anche Corte Cost., 23 luglio 1992, n. 356; Cons. St., a. p. 2 maggio 2006 n. 8)”. Conseguentemente, il relativo provvedimento resta valido indipendentemente dalla tempestività dell'attività di monitoraggio e del rispetto delle relative scadenze;
infatti, “atteso il carattere autoritativo e pubblicistico della potestà programmatoria regionale, il mancato o ritardato adempimento di alcuni adempimenti di natura procedimentale, come quelli lamentati dalla appellante, non esclude la potestà dell'amministrazione di imporre la regressione tariffaria allo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati, né comporta l'obbligo per l'amministrazione sanitaria di acquistare prestazioni sanitarie impiegando risorse superiori a quelle disponibili, permanendo, fondamentale ed ineludibile, l'esigenza di contenimento della spesa pubblica sanitaria nei limiti fissati dalle delibere regionali di programmazione” (Cons. St. 17/5/2012 n. 2857; in termini analoghi, con riguardo alle stesse questioni, Cons. St. 5/10/2011 n. 2264; Cons. St. 13/4/2011 n. 2290; Cons. St. 9/1/2012 n. 4623; Cons. St. 30/10/13 n. 4540; Cons. St. 5/2/2013 n. 679); per tali ragioni, quindi, l'applicazione della regressione tariffaria è legittima anche se operata molto tempo dopo il verificarsi dello sforamento del tetto di spesa, non potendo ipotizzarsi una tutela dell'affidamento del creditore. Ove tali obblighi siano previsti dal contratto, gli stessi daranno luogo ad inadempimenti contrattuali che CO potrebbero far sorgere obbligazioni di tipo risarcitorio a carico dell' tuttavia, in assenza di domande in tal senso, la questione relativa alle conseguenze di tali inadempimenti non può essere esaminata.
Ciò posto, quel che qui rileva, controvertendosi sulla debenza degli importi relativi al saldo del quarto trimestre del 2017, è la determina n. 4063/2018 avente ad oggetto la liquidazione del saldo 2017 per la branca di Radiologia in cui, dalle tabelle alla stessa allegate, si evince sia la percentuale
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di R.T.U. applicata alle mensilità del quarto trimestre (5,0790% ott.- dic.) sia gli importi decurtati in applicazione della detta percentuale.
E infatti:
- per il mese di ottobre 2017, a fronte di note di credito richieste per applicazione di R.T.U. pari ad
€ 7.537,62 resta un saldo in favore del pari ad € 32.799,38; CP_2
- per il mese di novembre 2017, a fronte di note di credito richieste per applicazione di R.T.U. pari ad € 5.166,55 resta un saldo in favore del pari ad € 4.989,54; CP_2
- per il mese di dicembre 2017, a fronte di note di credito richieste per applicazione di R.T.U. pari ad € 3.558,81 resta un saldo in favore del pari ad € 3.441,51. CP_2
Quindi, da quanto appena esposto si evince che, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale, CO l' ha adempiuto al proprio onere probatorio, depositando la detta determinazione dirigenziale n. 4063 del 29.05.2018 che nel liquidare i saldi per il 2017 dà atto dell'avvenuto superamento del tetto di spesa e contiene l'indicazione della regressione tariffaria da applicare al Centro Liguori con riferimento al quarto trimestre del 2017.
Inoltre, a fronte del contenuto di tale documentazione è priva di qualsiasi pregio l'eccezione formulata dal circa la mancata approvazione del consuntivo per l'anno 2017 che, a CP_2 suo avviso, avrebbe dovuto avvenire a mezzo di delibera del Direttore Generale. Infatti, appare evidente che dalla determina n. 4063/2018 si desume l'approvazione del consuntivo per l'anno de quo sicché, in assenza di contestazioni precipue sul contenuto, l'eccezione risulta generica. A tal proposito, il avrebbe dovuto contestarne compiutamente il contenuto con specifiche CP_2 deduzioni e non limitarsi a sostenere genericamente la carenza di prova di quanto affermato nello stesso, dal momento che l'appellata certamente è a conoscenza del numero di prestazioni relative alla branca oggetto della R.T.U. effettivamente svolte e di altri elementi idonei a consentire una compiuta contestazione dei dati riportati.
Ad ogni modo deve aggiungersi – e tale considerazione è assorbente – che le eventuali contestazioni avverso il contenuto dei provvedimenti aventi ad oggetto la determinazione della regressione tariffaria non possono comunque costituire oggetto del presente procedimento. Invero, tali atti non costituiscono documenti unilateralmente formati di mera rilevanza interna, bensì atti CO autoritativi emessi dall' Ed infatti, “in tema di attività sanitaria esercitata in regime di CO accreditamento, l'esercizio da parte della del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o all'imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, trattandosi di organi di fonte contrattuale che hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale” (Cass. 4375/2023; nello stesso senso Cass. 25184/2024, in motivazione;
Cass. 31364/2024, in motivazione). È evidente, pertanto, che per contestare la validità di tale provvedimento di carattere autoritativo, il Centro avrebbe dovuto provvedere ad impugnarlo innanzi al G.A.
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2. Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Tuttavia, alla luce della documentazione depositata si evince che per i tre mesi del quarto trimestre 2017 esiste un saldo a favore del pari a complessivi € 41.230,43 (€ 32.799,38 per ottobre CP_2 CO 2017 + € 4.989,54 per novembre 2017 + € 3.441,51 per dicembre 2017) sicché l' deve essere condannata al pagamento in favore del COroparte_6 della somma suddetta oltre interessi ex d.lgs. n. 231/02 secondo le decorrenze previste dal contratto stipulato dalle parti. Quest'ultimo prevede all'art. 7 che per gli acconti le fatture devono essere pagate entro novanta giorni dal mese al quale si riferiscono, mentre i saldi entro il 31 luglio per le fatture relative al primo trimestre, entro il 31 gennaio dell'anno successivo per le fatture relative al terzo trimestre ed entro il 30 aprile dell'anno successivo per le fatture relative all'ultimo trimestre.
Orbene, trattandosi di saldi afferenti ad importi relativi a fatture emesse per prestazioni del IV trimestre 2017, la decorrenza degli interessi va considerata dal 1° maggio 2018 sino al soddisfo.
CO 3. Sebbene l'appello sia stato accolto, va riconosciuta la sostanziale soccombenza dell' permanendo comunque una parte significativa del credito del che non è stata soddisfatta;
CP_2 CO l' va quindi condannata al pagamento, in favore del COroparte_6
delle spese di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi – in base ai parametri contenuti
[...] nella tabella 12 allegata al decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55 (come modificato dal d.m. 147/2022), per le controversie di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, in relazione all'entità del decisum - nei seguenti importi:
per il giudizio di primo grado:
Fase di studio € 950,00
Fase introduttiva € 750,00
Fase trattazione ed istruzione
€ 1.100,00
Fase decisionale € 1.650,00
Spese forfett. (15%) € 667,50
Totale € 5.117,50
per il giudizio di secondo grado:
Fase di studio € 1.500,00
Fase introduttiva € 1.100,00
Fase trattazione ed
9 NRG 1980/2025
istruzione € 2.200,00
Fase decisionale € 2.800,00
Spese forfett. (15%) € 1.140,00
Totale € 8.740,00
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2587/2020, pronunziata il 9.11.2020, proposto dall'
[...]
, così provvede: CP_5
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, revoca il decreto ingiuntivo n. 2070/2018 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere l'11.8.2018 e condanna l'
[...]
al pagamento in favore del della CP_5 COroparte_2 somma di € 41.230,43, oltre interessi, al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/02, a decorrere dall'1.5.2018;
2. condanna l' al pagamento, in favore del CP_5 COroparte_2
delle spese di entrambi i gradi di giudizio che per il primo grado liquida in € 4.450,00 per
[...] compenso professionale ed € 667,50 per il rimborso forfettario delle spese generali;
mentre per il secondo grado liquida in € 7.600,00 per compenso professionale ed € 1.140,00 per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione in favore del procuratore dell'appellato, avv. Vincenzo Mirra, essendosi dichiarato antistatario;
Così deciso in Napoli, l'1 luglio 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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