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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/12/2025, n. 1716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1716 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
r.g. 3222/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3222/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Invalidità civile: indennità di accompagnamento e benefici di cui all'art. 3, co. 3, L. 104/1992” e vertente
TRA
( ) - avv. BORZELLECA Parte_1 C.F._1
AL ( ; C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.07.2025, la parte ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu
Pagina 1 di 4 r.g. 3222/25
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva di accertare il requisito sanitario proprio dell'indennità di accompagnamento sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa e non da quella successiva stabilità dal ctu. Chiedeva, altresì, il riconoscimento, dalla suddetta data, del proprio status di soggetto portatore di disabilità grave nonché l'assenza di una data di revisione. CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l , concludendo come in atti.
In diritto si osserva che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, “diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, ma senza impossibilità” (Cass. n. 6091/14; nello stesso senso, Cass. n. 26092/10).
Pertanto, l'indennità di accompagnamento non è indirizzata al sostentamento dei soggetti minorati nelle loro capacità di lavoro, ma è configurabile come misura di integrazione e sostegno del nucleo familiare, incoraggiato a farsi carico di tali soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura ed assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale (Cass. n. 8758/05). Da ciò consegue che la concessione di questa provvidenza economica non è subordinata al possesso di particolari requisiti economici o di età, ma spetta solamente quando ricorrono congiuntamente le due condizioni medico-legali in precedenza indicate.
In definitiva, le condizioni previste dall'art. 1 della legge 11 febbraio
1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma secondo, della legge 21 novembre 1988, n. 508) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è
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richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità. Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l'art. 6 del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509
(che ha aggiunto il terzo comma all'art. 2, della legge 30 marzo 1971, n.
118), lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi - in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 118 del 1971 nel testo originario - non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa (cfr. Cass. n. 12521/09; Cass. n.
10281/03).
Orbene, è palese che anche con il presente giudizio (di merito di Pt_2 ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetti unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Cass. n. 6085/14).
Tanto premesso in diritto, il ricorso attoreo si presenta inammissibile ai sensi del comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., secondo cui i motivi di contestazione dell'atto introduttivo di merito devono essere “specifici”.
Nel caso di specie, si osserva preliminarmente che la consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo si presenta degna di condivisione in quanto scaturente da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali oltre che corretta sotto il profilo logico- conseguenziale. In merito alla decorrenza, che va accertata sulla base dell'alta probabilità scientifica, l'ausiliario ha rilevato che, pur nella incertezza del caso, “sembra corretto ritenere che circa sei mesi prima della nostra visita il quadro clinico dovrebbe avere raggiunto quel grado di
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gravità che ha definitivamente sancito la necessità dell'intervento di terzi per l'espletamento degli atti quotidiani della vita”.
Di contro, le censure mosse alla perizia con il ricorso introduttivo di merito non solo non denunciano specifiche carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, ma si dimostrano del tutto generiche e apodittiche, non consentendo, quindi, al decidente di esaminarle nel merito. La parte ricorrente, in altri termini, non fonda la propria richiesta né su un documento sanitario né, tantomeno, su un ragionamento tecnico-scientifico, tale da poter confutare le determinazioni assunte dal perito nominato nella precedente fase di Atpo.
Quanto alla revisione, la questione posta dalla parte attrice è manifestamente inammissibile, essendo quello un diritto potestativo dell'istituto resistente.
Si impone, quindi, l'inammissibilità del ricorso ex art. 445 bis comma
VI del codice di rito e la declaratoria che la parte ricorrente possiede il requisito sanitario dell'accompagnamento e della disabilità grave da dicembre 2024.
Le spese processuali sono interamente compensate per reciproca CP_ soccombenza. Sono poste a definitivo carico dell' le spese della ctu, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) dichiara inammissibile il ricorso di merito e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente possiede il requisito sanitario dell'accompagnamento e della disabilità grave da dicembre 2024;
2) compensa le spese legali;
CP_
3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu liquidate in € 290,00 per onorario in favore del dott. Persona_1
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3222/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Invalidità civile: indennità di accompagnamento e benefici di cui all'art. 3, co. 3, L. 104/1992” e vertente
TRA
( ) - avv. BORZELLECA Parte_1 C.F._1
AL ( ; C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.07.2025, la parte ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu
Pagina 1 di 4 r.g. 3222/25
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva di accertare il requisito sanitario proprio dell'indennità di accompagnamento sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa e non da quella successiva stabilità dal ctu. Chiedeva, altresì, il riconoscimento, dalla suddetta data, del proprio status di soggetto portatore di disabilità grave nonché l'assenza di una data di revisione. CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l , concludendo come in atti.
In diritto si osserva che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, “diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, ma senza impossibilità” (Cass. n. 6091/14; nello stesso senso, Cass. n. 26092/10).
Pertanto, l'indennità di accompagnamento non è indirizzata al sostentamento dei soggetti minorati nelle loro capacità di lavoro, ma è configurabile come misura di integrazione e sostegno del nucleo familiare, incoraggiato a farsi carico di tali soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura ed assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale (Cass. n. 8758/05). Da ciò consegue che la concessione di questa provvidenza economica non è subordinata al possesso di particolari requisiti economici o di età, ma spetta solamente quando ricorrono congiuntamente le due condizioni medico-legali in precedenza indicate.
In definitiva, le condizioni previste dall'art. 1 della legge 11 febbraio
1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma secondo, della legge 21 novembre 1988, n. 508) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è
Pagina 2 di 4 r.g. 3222/25
richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità. Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l'art. 6 del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509
(che ha aggiunto il terzo comma all'art. 2, della legge 30 marzo 1971, n.
118), lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi - in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 118 del 1971 nel testo originario - non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa (cfr. Cass. n. 12521/09; Cass. n.
10281/03).
Orbene, è palese che anche con il presente giudizio (di merito di Pt_2 ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetti unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Cass. n. 6085/14).
Tanto premesso in diritto, il ricorso attoreo si presenta inammissibile ai sensi del comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., secondo cui i motivi di contestazione dell'atto introduttivo di merito devono essere “specifici”.
Nel caso di specie, si osserva preliminarmente che la consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo si presenta degna di condivisione in quanto scaturente da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali oltre che corretta sotto il profilo logico- conseguenziale. In merito alla decorrenza, che va accertata sulla base dell'alta probabilità scientifica, l'ausiliario ha rilevato che, pur nella incertezza del caso, “sembra corretto ritenere che circa sei mesi prima della nostra visita il quadro clinico dovrebbe avere raggiunto quel grado di
Pagina 3 di 4 r.g. 3222/25
gravità che ha definitivamente sancito la necessità dell'intervento di terzi per l'espletamento degli atti quotidiani della vita”.
Di contro, le censure mosse alla perizia con il ricorso introduttivo di merito non solo non denunciano specifiche carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, ma si dimostrano del tutto generiche e apodittiche, non consentendo, quindi, al decidente di esaminarle nel merito. La parte ricorrente, in altri termini, non fonda la propria richiesta né su un documento sanitario né, tantomeno, su un ragionamento tecnico-scientifico, tale da poter confutare le determinazioni assunte dal perito nominato nella precedente fase di Atpo.
Quanto alla revisione, la questione posta dalla parte attrice è manifestamente inammissibile, essendo quello un diritto potestativo dell'istituto resistente.
Si impone, quindi, l'inammissibilità del ricorso ex art. 445 bis comma
VI del codice di rito e la declaratoria che la parte ricorrente possiede il requisito sanitario dell'accompagnamento e della disabilità grave da dicembre 2024.
Le spese processuali sono interamente compensate per reciproca CP_ soccombenza. Sono poste a definitivo carico dell' le spese della ctu, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) dichiara inammissibile il ricorso di merito e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente possiede il requisito sanitario dell'accompagnamento e della disabilità grave da dicembre 2024;
2) compensa le spese legali;
CP_
3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu liquidate in € 290,00 per onorario in favore del dott. Persona_1
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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