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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 243/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO IO GLAUCO, Presidente
SI RI, RE
PALMIERI ANDREA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1790/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240003222027000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1763/2025 depositato il 10/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 18.6.2024 Ricorrente_1 ON proponeva ricorso avverso la cartella esattoriale n. 29820240003222027000, notificata in data 21.03.2024, limitatamente all'importo complessivo di € 15.075,92 richiesto a titolo di IVA forfettaria per l'anno 2020, connessa all'importo sugli intrattenimenti e relative sanzioni pecuniarie ed interessi di cui al ruolo n. 2024/900013, reso esecutivo il 15.01.202 eccependo di esercitare in forma di impresa individuale attività di noleggio di video giochi e di altri apparecchiature da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 7 del R.D. 773/1931 con la loro concessione in uso gratuito ed a noleggio conteggiando gli incassi derivanti dall'uso di tali apparecchi in base al regime ordinario di determinazione dell'IVA. Precisava che, a decorrere dall'anno di imposta 2008, aveva optato per la determinazione dell'IVA secondo il regime ordinario in luogo di quello forfettario ed infatti per il 2008 l'Iva ordinaria correttamente versata per l'anno di imposta 2020 era stata pari ad € 2.118,00 su un imponibile di € 9.625,00.
Ritenuta quindi la illegittimità della pretesa chiedeva, previa sospensione, l'annullamento della cartella.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo la regolarità del proprio comportamento stante che l'art. 74, comma 6, del DPR n. 633/1972 stabilisce per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR n. 640/1972 un regime speciale di determinazione e versamento dell'IVA che, tra l'altro, prevede: - l'applicazione dell'IVA sullo stesso imponibile medio forfettario determinato ai fini dell'ISI ai sensi dell'art.14-bis del DPR n. 640/1972; - la forfettizzazione della detrazione in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili;
- l'esonero dagli adempimenti contabili e dichiarativi. Il contribuente può optare per l'applicazione e il versamento dell'imposta nei modi ordinari, ma allo scopo deve compilare il quadro VO e deve restare assoggettato a tale tassazione ordinaria per almeno un quinquennio;
in questo caso si applicano le ordinarie regole di determinazione, registrazione e dichiarazione dell'IVA.
Eccepiva l'Agenzia che il ricorrente non aveva indicato al rigo VO7 del Modello IVA 2021 (a.i. 2020) di voler optare per il regime ordinario, con la conseguenza che legittima doveva ritenersi la pretesa.
Rigettata l'istanza di sospensione, alla udienza del 5.12.2025 la vertenza veniva discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato.
L'odierno ricorrente ha impugnato la cartella esattoriale emessa per Iva 2020 contestando la debenza in quanto non tenuto al pagamento dell'IVA in forma forfettaria, come richiesto, poiché già a decorrere dall'anno di imposta 2008, aveva optato per la determinazione dell'IVA secondo il regime ordinario in luogo di quello forfettario .
Invero a fronte della suddetta eccezione parte ricorrente non ha dato prova di aver optato per tale scelta
( da forfettario ad ordinario) non avendo compilato, come richiesto normativamente, il quadro VO7 del modello Iva;
la fattispecie in esame infatti è disciplinata dall'art. 74, comma 6, del DPR n. 633/1972 che stabilisce per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR n. 640/1972 un regime speciale di determinazione e versamento dell'IVA che, tra l'altro, prevede: - l'applicazione dell'IVA sullo stesso imponibile medio forfettario determinato ai fini dell'ISI ai sensi dell'art.14-bis del DPR n.
640/1972; - la forfettizzazione della detrazione in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili;
- l'esonero dagli adempimenti contabili e dichiarativi. Il contribuente però può optare per il regime ordinario ma in questo caso deve compilare il quadro VO e deve restare assoggettato a tale tassazione ordinaria per almeno un quinquennio;
solo in questo caso si applicano le ordinarie regole di determinazione, registrazione e dichiarazione dell'IVA . L'opzione è valida fino a quando non è revocata e comunque per almeno un quinquennio e la comunicazione della revoca deve essere effettuata barrando la casella 2 del rigo VO7.
Ritenuto che
nessuna valida opzione ha esercitato il Ricorrente_1 non avendo sbarrato la relativa casella VO7 nel Modello IVA, correttamente per il 2020 l'IVA è stata determinata in maniera forfettaria, applicando alla base imponibile ai fini ISI l'aliquota ordinaria del 22% e, successivamente, la detrazione forfettaria pari al
50 per cento.
Peraltro rileva questa Corte che alcuna documentazione risulta depositata in atti – quale, ad esempio, i registri contabili IVA - da cui potere eventualmente desumere, per fatti concludenti, l'effettivo esercizio di detta opzione.
Va in tal senso la circolare n. 32/E/2023 della Agenzia delle Entrate che offre una panoramica dettagliata e delle indicazioni fondamentali riguardo la transizione tra il regime fiscale ordinario e quello forfettario, nonché la procedura inversa, illustrando chiaramente le modalità di passaggio e le implicazioni di tale scelta per i contribuenti. Il documento sottolinea come l'adesione al regime forfetario avvenga in maniera quasi automatica per chi ne soddisfi i requisiti, evidenziando la semplicità e l'accessibilità di questo regime fiscale, pensato per alleggerire gli oneri burocratici e fiscali per le piccole imprese e i lavoratori autonomi. Qualora però si voglia abbandonare tale regime a favore di quello ordinario, viene specificato che tale passaggio deve essere manifestato chiaramente attraverso l'opzione esercitata dal contribuente, la quale si concretizza e si perfeziona con un comportamento concludente e con la successiva comunicazione all'Agenzia delle
Entrate mediante la prima dichiarazione IVA che segue l'adozione del regime ordinario.
Stante quindi la mancata opzione da parte del ricorrente e l'assenza di con comportamento concludentea riprova della sua scelta, va rigettato il ricorso stante la correttezza della pretesa e la legittimità della cartella.
Le spese segono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione I rigetta il ricorso in epigrafe. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.191,20, oltre accessori. Così deciso a
Siracusa, il 05.12.2025.
Il RE Il Presidente
Dr.ssa Adriana Puglisi Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO IO GLAUCO, Presidente
SI RI, RE
PALMIERI ANDREA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1790/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240003222027000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1763/2025 depositato il 10/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 18.6.2024 Ricorrente_1 ON proponeva ricorso avverso la cartella esattoriale n. 29820240003222027000, notificata in data 21.03.2024, limitatamente all'importo complessivo di € 15.075,92 richiesto a titolo di IVA forfettaria per l'anno 2020, connessa all'importo sugli intrattenimenti e relative sanzioni pecuniarie ed interessi di cui al ruolo n. 2024/900013, reso esecutivo il 15.01.202 eccependo di esercitare in forma di impresa individuale attività di noleggio di video giochi e di altri apparecchiature da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 7 del R.D. 773/1931 con la loro concessione in uso gratuito ed a noleggio conteggiando gli incassi derivanti dall'uso di tali apparecchi in base al regime ordinario di determinazione dell'IVA. Precisava che, a decorrere dall'anno di imposta 2008, aveva optato per la determinazione dell'IVA secondo il regime ordinario in luogo di quello forfettario ed infatti per il 2008 l'Iva ordinaria correttamente versata per l'anno di imposta 2020 era stata pari ad € 2.118,00 su un imponibile di € 9.625,00.
Ritenuta quindi la illegittimità della pretesa chiedeva, previa sospensione, l'annullamento della cartella.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo la regolarità del proprio comportamento stante che l'art. 74, comma 6, del DPR n. 633/1972 stabilisce per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR n. 640/1972 un regime speciale di determinazione e versamento dell'IVA che, tra l'altro, prevede: - l'applicazione dell'IVA sullo stesso imponibile medio forfettario determinato ai fini dell'ISI ai sensi dell'art.14-bis del DPR n. 640/1972; - la forfettizzazione della detrazione in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili;
- l'esonero dagli adempimenti contabili e dichiarativi. Il contribuente può optare per l'applicazione e il versamento dell'imposta nei modi ordinari, ma allo scopo deve compilare il quadro VO e deve restare assoggettato a tale tassazione ordinaria per almeno un quinquennio;
in questo caso si applicano le ordinarie regole di determinazione, registrazione e dichiarazione dell'IVA.
Eccepiva l'Agenzia che il ricorrente non aveva indicato al rigo VO7 del Modello IVA 2021 (a.i. 2020) di voler optare per il regime ordinario, con la conseguenza che legittima doveva ritenersi la pretesa.
Rigettata l'istanza di sospensione, alla udienza del 5.12.2025 la vertenza veniva discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato.
L'odierno ricorrente ha impugnato la cartella esattoriale emessa per Iva 2020 contestando la debenza in quanto non tenuto al pagamento dell'IVA in forma forfettaria, come richiesto, poiché già a decorrere dall'anno di imposta 2008, aveva optato per la determinazione dell'IVA secondo il regime ordinario in luogo di quello forfettario .
Invero a fronte della suddetta eccezione parte ricorrente non ha dato prova di aver optato per tale scelta
( da forfettario ad ordinario) non avendo compilato, come richiesto normativamente, il quadro VO7 del modello Iva;
la fattispecie in esame infatti è disciplinata dall'art. 74, comma 6, del DPR n. 633/1972 che stabilisce per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR n. 640/1972 un regime speciale di determinazione e versamento dell'IVA che, tra l'altro, prevede: - l'applicazione dell'IVA sullo stesso imponibile medio forfettario determinato ai fini dell'ISI ai sensi dell'art.14-bis del DPR n.
640/1972; - la forfettizzazione della detrazione in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili;
- l'esonero dagli adempimenti contabili e dichiarativi. Il contribuente però può optare per il regime ordinario ma in questo caso deve compilare il quadro VO e deve restare assoggettato a tale tassazione ordinaria per almeno un quinquennio;
solo in questo caso si applicano le ordinarie regole di determinazione, registrazione e dichiarazione dell'IVA . L'opzione è valida fino a quando non è revocata e comunque per almeno un quinquennio e la comunicazione della revoca deve essere effettuata barrando la casella 2 del rigo VO7.
Ritenuto che
nessuna valida opzione ha esercitato il Ricorrente_1 non avendo sbarrato la relativa casella VO7 nel Modello IVA, correttamente per il 2020 l'IVA è stata determinata in maniera forfettaria, applicando alla base imponibile ai fini ISI l'aliquota ordinaria del 22% e, successivamente, la detrazione forfettaria pari al
50 per cento.
Peraltro rileva questa Corte che alcuna documentazione risulta depositata in atti – quale, ad esempio, i registri contabili IVA - da cui potere eventualmente desumere, per fatti concludenti, l'effettivo esercizio di detta opzione.
Va in tal senso la circolare n. 32/E/2023 della Agenzia delle Entrate che offre una panoramica dettagliata e delle indicazioni fondamentali riguardo la transizione tra il regime fiscale ordinario e quello forfettario, nonché la procedura inversa, illustrando chiaramente le modalità di passaggio e le implicazioni di tale scelta per i contribuenti. Il documento sottolinea come l'adesione al regime forfetario avvenga in maniera quasi automatica per chi ne soddisfi i requisiti, evidenziando la semplicità e l'accessibilità di questo regime fiscale, pensato per alleggerire gli oneri burocratici e fiscali per le piccole imprese e i lavoratori autonomi. Qualora però si voglia abbandonare tale regime a favore di quello ordinario, viene specificato che tale passaggio deve essere manifestato chiaramente attraverso l'opzione esercitata dal contribuente, la quale si concretizza e si perfeziona con un comportamento concludente e con la successiva comunicazione all'Agenzia delle
Entrate mediante la prima dichiarazione IVA che segue l'adozione del regime ordinario.
Stante quindi la mancata opzione da parte del ricorrente e l'assenza di con comportamento concludentea riprova della sua scelta, va rigettato il ricorso stante la correttezza della pretesa e la legittimità della cartella.
Le spese segono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione I rigetta il ricorso in epigrafe. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.191,20, oltre accessori. Così deciso a
Siracusa, il 05.12.2025.
Il RE Il Presidente
Dr.ssa Adriana Puglisi Dr. Dauno Trebastoni