Ordinanza cautelare 9 dicembre 2025
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 1981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1981 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01981/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04013/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4013 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
B. AU Milano S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B6A29C6089, rappresentata e difesa dagli avvocati Jacopo Emilio PA Recla, Lara Bonoldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di DI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Piero Zoppolato, Giulia Agrati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense, Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco, Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano, Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese, Azienda Socio Sanitaria Territoriale Melegnano e della Martesana, Azienda Socio Sanitaria Territoriale AN PA e Carlo, Azienda Socio Sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, non costituite in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari:
- della determinazione di esclusione di B. AU Milano S.p.A. “B. AU” dai Lotti nn. 1 (CIG.: B6A29C6089), 2 (CIG: B6A29C715C) , 4 (CIG: B6A29C9302), 6 (CIG: B6A29CB4A8) , 17 (CIG: B6A29D6DB9), 18 (CIG: B6A29D7E8C) e 22 (CIG: B6A29DB1DD) della “gara d’appalto a procedura aperta aggregata multilotto, attraverso il sistema informatico di negoziazione TE ai sensi dell’rt. 71 del d. lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii, per la fornitura di dispositivi di sala operatoria per specialità chirurgica, otorinolaringoiatrica, urologica, oculistica, endoscopia digestiva, occorrente alla SS DI (capofila) ed alla SS Rhodense, SS Fatebenefratelli Sacco, SS nord Milano, SS Ovest Milanese, SS Melegnano Martesana, SS santi PA e Carlo, SS Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, fondazione IRCCS ca’Granda ospedale maggiore Policlinico, in qualità di mandanti, per un periodo di 36 mesi;
- ove occorrer possa, del provvedimento di esclusione e/o dei sottesi verbali - ad oggi non noti, né trasmessi a B. AU - e/o della comunicazione dell’esclusione e/o dei sottesi verbali - ad oggi non noti né trasmessi a B. AU (ivi inclusa, ove occorrer possa e/o ove esistente, della non meglio precisata “comunicazione del 29 settembre 2025” citata dall’Ente nella nota del 20 ottobre 2025 mai trasmessa a B. AU e, allo stato, non nota, né cognita);
- della nota prot. n. 0037456/25 del 10 ottobre 2025 trasmessa via PEC a B. AU in pari data con cui l’SS DI ha respinto la prima istanza di riammissione alla procedura di gara formulata da B. AU in data 3 ottobre 2025;
- ove occorrer possa, dell’ulteriore nota dell’SS DI trasmessa via PEC in data 20 ottobre 2025 - a mezzo del proprio legale - con cui è stata respinta la seconda istanza di riammissione alla procedura di gara formulata da B. AU in data 15 ottobre 2025;
- dell’Avviso denominato “Avviso procedura ID 200723476” pubblicato su TE in data 30 aprile 2025;
- del chiarimento n. 2 reso dalla Stazione Appaltante;
- della lex specialis , comprensiva dei relativi allegati, nelle parti di cui in esposizione;
- di ogni atto presupposto, conseguenziale e connesso anche ove allo stato non noto;
Nonché per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente economico.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da B. RA MILANO S.P.A. il 28\11\2025:
per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelare,
dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo:
- “della determinazione di esclusione di B. AU Milano S.p.A. “B. AU” dai Lotti nn. 1 (CIG.: B6A29C6089), 2 (CIG: B6A29C715C) , 4 (CIG: B6A29C9302), 6 (CIG: B6A29CB4A8) , 17 (CIG: B6A29CC57B), 18 (CIG: B6A29D7E8C) e 22 (CIG: B6A29DB1DD) della “gara d’appalto a procedura aperta aggregata multilotto, attraverso il sistema informatico di negoziazione TE ai sensi dell’art. 71 del d. lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii, per la fornitura di dispositivi di sala operatoria per specialità chirurgica, otorinolaringoiatrica, urologica, oculistica, endoscopia digestiva, occorrente alla SS lodi (capofila) ed alla SS rhodense, SS Fatebenefratelli Sacco, SS nord Milano, SS ovest milanese, SS Melegnano Martesana, SS santi paolo e carlo, SS grande ospedale metropolitano Niguarda, fondazione IRCCS ca’ Granda ospedale maggiore policlinico, in qualità di mandanti, per un periodo di 36 mesi. atti 1.6.3/20.2024” disposta dall’SS DI in data 24 settembre 2025 nell’ambito della seduta pubblica tenutasi in pari data (doc.1);
- ove occorrer possa, del provvedimento di esclusione e/o dei sottesi verbali - ad oggi non noti, né trasmessi a B. AU - e/o della comunicazione dell’esclusione e/o dei sottesi verbali - ad oggi non noti né trasmessi a B. AU (ivi inclusa, ove occorrer possa e/o ove esistente, la non meglio precisata “comunicazione del 29 settembre 2025” citata dall’Ente nella nota del 20 ottobre 2025 mai trasmessa a B. AU e, allo stato, non nota, né cognita);
- della nota “Comunicazione ID 208.410.300 sulla Procedura ID 200723476” trasmessa via PEC a B. AU in data 10 ottobre 2025 con cui l’SS DI ha respinto la prima istanza di riammissione alla procedura di gara formulata da B. AU in data 3 ottobre 2025 (doc.2);
- ove occorrer possa, dell’ulteriore nota dell’SS DI trasmessa via PEC in data 20 ottobre 2025
- a mezzo del proprio legale - con cui è stata respinta la seconda istanza di riammissione alla procedura di gara formulata da B. AU in data 15 ottobre 2025 (doc.3);
- dell’Avviso denominato “Avviso procedura ID 200723476” pubblicato su TE in data 30 ottobre 2025 (doc.4);
- del chiarimento n. 2 pubblicato su TE (doc.5);
- della lex specialis (doc.6; doc.7), comprensiva dei relativi allegati, nelle parti di cui in esposizione;
- di ogni atto presupposto, conseguenziale e connesso anche ove allo stato non noto”;
del provvedimento impugnato con il presente ricorso per motivi aggiunti:
- del verbale della seduta di gara del 24 settembre 2025 durante la quale è stata disposta l’esclusione della Società B. AU depositato in giudizio in data 31 ottobre 2025 comprensivo dei relativi allegati; (doc.1);
nonché per la condanna:
- al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente economico.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Socio Sanitaria Territoriale di DI;
Vista la Dichiarazione di sopravvenuto difetto d’interesse del 23.03.2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 il dott. GI ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
Con il ricorso in epigrafe, integrato da motivi aggiunti, la società B. AU Milano S.p.A. ha impugnato i provvedimenti con cui l’SS di DI, in qualità di capofila, l’ha esclusa da diversi lotti di una procedura di gara aperta per la fornitura di dispositivi di sala operatoria.
L’esclusione era motivata da una presunta violazione del principio di segretezza dell’offerta economica.
La ricorrente ha contestato la legittimità di tali provvedimenti, deducendo, tra l’altro, l’insussistenza della violazione contestata, attribuendo l’accaduto a un errore della piattaforma telematica TE, e lamentando la violazione dei principi del risultato e di leale collaborazione.
Ha chiesto, pertanto, l’annullamento degli atti impugnati e il risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente.
L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
Nel corso del giudizio, la ricorrente, con atto depositato in data 23 marzo 2026, ha formalmente dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito della controversia, a fronte della prosecuzione della procedura di gara e delle decisioni cautelari adottate. In tale atto, la società ha chiesto che il Tribunale dichiari l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite.
Alla camera di consiglio del 14 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DI
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c), del Codice del processo amministrativo, “ Il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso: (...) c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione (...) ”.
La giurisprudenza amministrativa è costante nell’affermare che il processo amministrativo è governato dal principio dispositivo, in forza del quale la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione e può, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, dichiarare di aver perso interesse alla pronuncia di merito. Di fronte a una tale dichiarazione, il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi alla parte nella valutazione della persistenza dell’interesse ad agire, ma deve prenderne atto e dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio non può che prendere atto della volontà espressa dalla parte ricorrente e, in applicazione dei principi sopra richiamati, dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto al regime delle spese di lite, la parte ricorrente ha chiesto espressamente la loro compensazione.
Il Collegio ritiene che tale richiesta possa essere accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GA NZ, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
GI ET, Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| GI ET | GA NZ |
IL SEGRETARIO