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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/05/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Anna Coletti Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3245 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
(nata a [...] il [...] – C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Torre del Greco alla via Martiri C.F._1
d'Africa n. 38, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Frulio, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura apposta in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(nato a [...] il [...] – C.F. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Torre del Greco alla Via Duca Lecco de Guevara n. 17, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Briguglio, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura apposta su foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza di comparizione del 13.01.2024 i difensori delle parti si sono riportati alle richieste formulate nei propri scritti difensivi, e hanno chiesto emettersi sentenza parziale sullo status. Il P.M., in data 21.05.2025, ha reso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.07.2024, chiedeva Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1 in Torre del Greco in data 02.04.2005, dalla cui unione erano nate due figlie, , in Per_1 data 01.01.2006, e , in data 23.09.2013. Per_2
La ricorrente deduceva che era separata dal marito dal 17.05.2023, quando il
Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi con decreto n. cronol. 1208/2023, a seguito della comparizione degli stessi in data 19.01.2023 dinanzi al Presidente del Tribunale.
Con i patti su citati, le figlie minori venivano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale in Torre del Greco alla via Cimaglia n. 5, con diritto di visita del padre quale genitore non collocatario. Il si impegnava a corrispondere la somma mensile pari CP_1 ad euro 700,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori (in ragione di euro
350,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie. Nulla veniva previsto a titolo di assegno di mantenimento per i coniugi, che si dichiaravano economicamente autosufficienti.
La ricorrente chiedeva, in via preliminare, di dichiarare anche con sentenza parziale la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando quanto statuito in sede di separazione relativamente all'affidamento congiunto ad entrambi i genitori della figlia minore , e stabilendo, dunque, il suo domicilio preferenziale presso la casa coniugale Per_2 sita in Torre del Greco alla via Cimaglia n. 5, di cui chiedeva la assegnazione, e il diritto di visita del padre quale genitore non collocatario. La chiedeva, inoltre, di porre Parte_1
l'obbligo a carico del di corrisponderle un assegno divorzile pari ad euro 150,00, CP_1 nonché la somma di euro 700,00 (euro 350,00 per ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore e della figlia , maggiorenne ma non Per_2 Per_1 economicamente autosufficiente, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Si costituiva , il quale non si opponeva alla domanda di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio, così come concordava con la ricorrente sull'affido congiunto della figlia minore e della collocazione presso la madre. Il resistente, in ordine al diritto di visita, chiedeva di poter tenere la figlia minore con sé ogni volta che la Per_2 stessa volesse, tenuto conto dell'età della minore e della capacità di discernimento della stessa, previo accordo con la madre almeno 24 ore prima e sempre nel rispetto degli impegni scolastici e sociali. Per quanto concerne i provvedimenti economici, il CP_1 chiedeva di rigettare la richiesta di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente e di porre,
a suo carico, l'obbligo di corrispondere alla la minore somma di euro 500,00 a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento delle figlie (euro 250,00 per ciascuna figlia) o, in subordine, confermare l'assegno di mantenimento delle due figlie nella misura di euro
700,00 come stabilita in sede di separazione.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza di comparizione del 13.01.2025, il Giudice delegato, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, dava i provvedimenti provvisori, revocando le disposizioni relative all'affidamento, alla collocazione ed al diritto di visita della figlia , ormai maggiorenne e confermando, per il resto, le condizioni di Per_1 cui alla separazione consensuale omologata con decreto n. 1208/2023 del 17.05.2023. Il
Giudice delegato rimetteva, dunque, al prosieguo istruttorio la verifica dei presupposti per la modifica delle condizioni della separazione e per la previsione di un assegno divorzile in favore della ricorrente, fissando, ex art. 437-bis 22 c.p.c. per la trattazione della causa l'udienza dell'11.06.2025, rimettendo in termini le parti per il deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c. rispetto alla data della predetta udienza ed invitando i Servizi Sociali del Comune di Torre del Greco ad inoltrare relazione scritta sul nucleo familiare, avendo cura di trasmettere relazione scritta almeno 10 giorni prima dell'udienza innanzi fissata.
Infine, rilevato la richiesta delle parti in tal senso, riservava la causa in decisione al Collegio sullo status, disponendo la trasmissione degli atti al P.M. affinché rendesse le sue conclusioni.
Il P.M. prestava parere favorevole in data 21.05.2025.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi (19.01.2023) innanzi al Presidente del Tribunale di Torre
Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo il giudizio proseguire per le ulteriori domande, va emessa sentenza non definitiva solo sullo status.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
A cura della cancelleria va disposta l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza. Si provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...]
[...] Parte_1 del Greco il 02.04.1979) in Torre del Greco il 02.04.2005;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torre del Greco per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 39, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno
2005);
c) dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
d) spese al definitivo;
e) provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Torre Annunziata in camera di consiglio, in data 21.05.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Dott.ssa Marianna Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Anna Coletti Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3245 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
(nata a [...] il [...] – C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Torre del Greco alla via Martiri C.F._1
d'Africa n. 38, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Frulio, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura apposta in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(nato a [...] il [...] – C.F. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Torre del Greco alla Via Duca Lecco de Guevara n. 17, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Briguglio, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura apposta su foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza di comparizione del 13.01.2024 i difensori delle parti si sono riportati alle richieste formulate nei propri scritti difensivi, e hanno chiesto emettersi sentenza parziale sullo status. Il P.M., in data 21.05.2025, ha reso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.07.2024, chiedeva Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1 in Torre del Greco in data 02.04.2005, dalla cui unione erano nate due figlie, , in Per_1 data 01.01.2006, e , in data 23.09.2013. Per_2
La ricorrente deduceva che era separata dal marito dal 17.05.2023, quando il
Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi con decreto n. cronol. 1208/2023, a seguito della comparizione degli stessi in data 19.01.2023 dinanzi al Presidente del Tribunale.
Con i patti su citati, le figlie minori venivano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale in Torre del Greco alla via Cimaglia n. 5, con diritto di visita del padre quale genitore non collocatario. Il si impegnava a corrispondere la somma mensile pari CP_1 ad euro 700,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori (in ragione di euro
350,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie. Nulla veniva previsto a titolo di assegno di mantenimento per i coniugi, che si dichiaravano economicamente autosufficienti.
La ricorrente chiedeva, in via preliminare, di dichiarare anche con sentenza parziale la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando quanto statuito in sede di separazione relativamente all'affidamento congiunto ad entrambi i genitori della figlia minore , e stabilendo, dunque, il suo domicilio preferenziale presso la casa coniugale Per_2 sita in Torre del Greco alla via Cimaglia n. 5, di cui chiedeva la assegnazione, e il diritto di visita del padre quale genitore non collocatario. La chiedeva, inoltre, di porre Parte_1
l'obbligo a carico del di corrisponderle un assegno divorzile pari ad euro 150,00, CP_1 nonché la somma di euro 700,00 (euro 350,00 per ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore e della figlia , maggiorenne ma non Per_2 Per_1 economicamente autosufficiente, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Si costituiva , il quale non si opponeva alla domanda di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio, così come concordava con la ricorrente sull'affido congiunto della figlia minore e della collocazione presso la madre. Il resistente, in ordine al diritto di visita, chiedeva di poter tenere la figlia minore con sé ogni volta che la Per_2 stessa volesse, tenuto conto dell'età della minore e della capacità di discernimento della stessa, previo accordo con la madre almeno 24 ore prima e sempre nel rispetto degli impegni scolastici e sociali. Per quanto concerne i provvedimenti economici, il CP_1 chiedeva di rigettare la richiesta di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente e di porre,
a suo carico, l'obbligo di corrispondere alla la minore somma di euro 500,00 a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento delle figlie (euro 250,00 per ciascuna figlia) o, in subordine, confermare l'assegno di mantenimento delle due figlie nella misura di euro
700,00 come stabilita in sede di separazione.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza di comparizione del 13.01.2025, il Giudice delegato, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, dava i provvedimenti provvisori, revocando le disposizioni relative all'affidamento, alla collocazione ed al diritto di visita della figlia , ormai maggiorenne e confermando, per il resto, le condizioni di Per_1 cui alla separazione consensuale omologata con decreto n. 1208/2023 del 17.05.2023. Il
Giudice delegato rimetteva, dunque, al prosieguo istruttorio la verifica dei presupposti per la modifica delle condizioni della separazione e per la previsione di un assegno divorzile in favore della ricorrente, fissando, ex art. 437-bis 22 c.p.c. per la trattazione della causa l'udienza dell'11.06.2025, rimettendo in termini le parti per il deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c. rispetto alla data della predetta udienza ed invitando i Servizi Sociali del Comune di Torre del Greco ad inoltrare relazione scritta sul nucleo familiare, avendo cura di trasmettere relazione scritta almeno 10 giorni prima dell'udienza innanzi fissata.
Infine, rilevato la richiesta delle parti in tal senso, riservava la causa in decisione al Collegio sullo status, disponendo la trasmissione degli atti al P.M. affinché rendesse le sue conclusioni.
Il P.M. prestava parere favorevole in data 21.05.2025.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi (19.01.2023) innanzi al Presidente del Tribunale di Torre
Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo il giudizio proseguire per le ulteriori domande, va emessa sentenza non definitiva solo sullo status.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
A cura della cancelleria va disposta l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza. Si provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...]
[...] Parte_1 del Greco il 02.04.1979) in Torre del Greco il 02.04.2005;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torre del Greco per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 39, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno
2005);
c) dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
d) spese al definitivo;
e) provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Torre Annunziata in camera di consiglio, in data 21.05.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Dott.ssa Marianna Lopiano