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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/12/2025, n. 7791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7791 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. DI AR AN IN Presidente
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. AR NO Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2538 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(c.f. , Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Pietricola Luca e dall'Avv. Maschietto Ilario
Appellante
E
(c.f. Controparte_1
), P.IVA_2 difeso dall'Avv. Esposito Ciro
Appellato
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 605/2022 emessa dal Tribunale di Roma.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Con atto di citazione notificato il 28 aprile 2022, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 605/2022 del Tribunale di Latina, pubblicata il 28 marzo 2022, che aveva accolto integralmente la domanda proposta dalla curatela del Controparte_1
ai sensi dell'art. 67 L.F., condannando la convenuta alla restituzione di euro 56.040,78 oltre interessi e spese.
In primo grado, la curatela aveva dedotto che la società fallita aveva effettuato pagamenti da dichiararsi anomali nell'anno anteriore alla domanda di concordato preventivo (16 novembre 2015), in esecuzione di un piano di rientro a mezzo cambiali sottoscritto l'11 marzo 2014, a decorrere dal mese di giugno 2014, per complessivi euro 56.040,78, relativi a forniture risalenti nel tempo.
All'esito del giudizio, il Tribunale, ha ritenuto che “il meccanismo di soddisfazione delle pretese creditorie … appare anomalo nel suo complesso ed in rapporto alle peculiarità tutte del caso concreto, apprezzati … anche il correlato piano di rientro intervenuto inter partes a fronte delle difficoltà gestionali e/o finanziarie in senso ampio di , la distanza temporale dalla maturazione e Parte_2 scadenza dei relativi debiti, la rilevante diversità del sistema di pagamento così adottato rispetto a quello usuale e/o pattuito, il rilevante ammontare delle somme in contestazione e l'ampia dilazione di pagamento prevista e così concessa giusta la data di emissione al 11.03.2014 degli effetti cambiari in questione a fronte della scadenza di ciascuno di essi al giorno 10 di ciascun mese e ciò per di più a decorrere da giugno 2014 ossia a decorrere da circa tre mesi dopo la data della ridetta loro emissione, circostanze tutte indicative altresì – a ben vedere – della consapevolezza di parte odierna convenuta dell'incapacità di controparte di far fronte regolarmente all'adempimento delle proprie obbligazioni attesi pure la continuità dei rapporti tra le parti e/o il medesimo ambito territoriale/merceologico di operatività delle stesse”, ritenendo così provata la scientia decoctionis e concludendo altresì per l'inapplicabilità dell'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. a) L.F., in quanto l'intera operazione esulerebbe dagli ordinari “termini d'uso”, così come individuati e interpretati dalla giurisprudenza.
2 Con l'atto di appello, ha dedotto due motivi: (i) erronea valutazione della Parte_1
scientia decoctionis, per omessa considerazione di elementi contrari (regolarità pagamenti, prosecuzione forniture) e carenza di acquisizione probatoria sul punto in primo grado;
(ii) violazione e falsa applicazione dell'art. 67, comma I, n. 2 l. fall., e l'omessa applicazione della esenzione di cui all'art. 67, comma III, lett.a, l. fall., per erronea qualificazione dei pagamenti e mancata applicazione dell'esenzione per forniture correnti. Per tali ragioni ha chiesto, previa assunzione della prova testimoniale, la riforma integrale della sentenza, e in subordine la limitazione della revoca ai soli pagamenti individuati nel piano di rientro, con esclusione di quelli effettuati in contante e/o a mezzo di bonifico bancario quale corrispettivo delle nuove forniture pari ad € 21.040,78.
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1 sentenza, ovvero, in subordine la revoca parziale per euro 22.926,18 dei pagamenti avvenuti nel semestre anteriore all'iscrizione della domanda di concordato preventivo nel Registro delle Imprese.
Nel merito, l'appellata, ritenendo la sentenza di primo grado immune da censure, ha ribadito la natura anomale dei pagamenti revocati, avvenuti nell'anno antecedente alla dichiarazione di fallimento, in quanto realizzati in esecuzione del piano di rientro con valenza transattiva.
A parere dell'appellata, la sarebbe poi stata pienamente consapevole dello Parte_1 stato di insolvenza della richiamando sul punto elementi sintomatici quali: CP_1
bilanci negativi, protesti e transazioni dilatorie, il medesimo contesto economico- territoriale.
In via meramente subordinata, l'appellata chiedeva la revoca, ex art. 67, II co. L.f., del pagamento anomalo di € 22.626,18, avvenuto dal 15.5.2015 al 26.8.2015, rientrante nei sei mesi dall'iscrizione della domanda di concordato nel registro delle imprese.
§ 2. L'appello è parzialmente fondato nei termini che seguono.
Ai fini delle seguenti valutazioni del caso in esame, occorre premettere che la materia del contendere attiene alla richiesta di revoca dei pagamenti eseguiti dalla in bonis CP_1
3 nell'anno antecedente la domanda di quest'ultima di ammissione al concordato preventivo
( pubblicata il 16/20.11.2015 (pagamenti specificamente indicati da parte appellata ( v. p. 15 costituzione : euro 78,78 del 24.11.2014; euro 78,26 del 8.1.2015; euro 33.54 Controparte_1 del 8.1.2015; euro 5.000,00 del 26.1.2015; euro 5.000,00 del 11.2.2015; euro 5.000,00 dl
11.3.2015; euro 2.864,09 del 31.3.2015; euro 4.852,76 del 29.4.2015; euro 5.000,00 del 13.5.2015; euro 461,40 del 18.5.2015; euro 7.220,40 del 28.5.2015; euro 6.275,57 del 9.6.2015; euro 365,30 del 12.6.2015; euro 5.000,00 del 15.6.2015; euro 3.603,51 del 9.7.2015), in quanto eseguiti in attuazione di un piano di rientro concordato tra e per l'estinzione di CP_1 Parte_1 una cospicua esposizione debitoria maturata da tra Febbraio 2012 - Gennaio 2014, a CP_1
fronte di forniture di prodotti ortofrutticoli da parte di . Parte_1
§ 2.1 Primo motivo di appello (erronea valutazione della scientia decoctionis).
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado sostenendo che il giudice di prime cure avrebbe errato nella valutazione della scientia decoctionis,in quanto non avrebbe tenuto in debita considerazione elementi contrari a tale stato soggettivo, mancando altresì l'acquisizione di adeguati elementi probatori sul punto.
In particolare, con la sentenza con cui è stata disposta la revocatoria di tutti i pagamenti reclamati dal senza distinzione alcuna, il Tribunale avrebbe omesso di Controparte_1 considerare elementi contrari alla presunzione della conoscenza dello stato di decozione della quali la regolarità e puntualità dei pagamenti per le forniture correnti nel CP_1
periodo febbraio 2014 – luglio 2015, la prosecuzione delle forniture, e che il piano di rientro non sarebbe ex se sintomatico di insolvenza.
Tale doglianza, così come articolata, tuttavia, alla luce degli elementi di fatto e di diritto emersi e valutati nel corso del processo di primo e secondo grado è infondata limitatamente ai pagamenti eseguiti in attuazione del piano di rientro.
Il Tribunale ha infatti correttamente valorizzato il compendio indiziario a disposizione valutando complessivamente:
- il piano di rientro a mezzo cambiali, formato l'11.03.2014, con scadenze mensili dal giugno
2014 riferibile a debiti commerciali risalenti (2012-2014) ( v. all. 8 – primo grado);
4 - i pagamenti frazionati e dilazionati per un debito scaduto, protratti tra novembre 2014 e luglio 2015;
- il mutamento apprezzabile del sistema di pagamento rispetto ai patti originari;
- la rilevanza economica dell'esposizione e della contiguità operativa fra le parti nel medesimo ambito territoriale.
Sul punto, in tema di revocatoria fallimentare la giurisprudenza di legittimità ha specificato che “l'onere della prova della c.d. scienza decoctionis facente capo all'attore in revocatoria è suscettibile di essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c, sempreché gli elementi indiziari … si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza- rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato ad operare- non possa aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore” (Cass. ord n.13445/2023).
La giurisprudenza di legittimità è poi costante nel ritenere che «la nozione di mezzo anormale di pagamento […] si polarizza sul parametro dei mezzi comunemente accettati nella comune pratica commerciale, considerata rispetto a un dato periodo temporale e rispetto a una data zona di mercato», inoltre, «la misura della distanza temporale dalla scadenza del debito e la rilevante diversità del sistema di pagamento adottato rispetto a quello originariamente stabilito sono fattori potenzialmente in grado di rendere “anormale” il pagamento» (Cass. 11 ottobre 2019, n. 25725, nonché Cass.
26241/2021);
Per quanto riguarda la prova della scientia decoctionis dell'accipiens, essa è ricavabile dalle modalità non più regolari dei pagamenti, dall'esistenza di un eccesso di indebitamento verso i fornitori e dalla continuità dei rapporti tra le parti, ove la convenuta sia fornitrice abituale della fallita ed operante nello stesso ambito territoriale (v. in tal senso Cass. N.
4794/2018).
A ciò si aggiunge l'ulteriore circostanza per cui, «non contrasta con alcuna regola di diritto la possibilità che proprio la singolarità dell'atto e del negozio o dei negozi collegati, le modalità specifiche della loro stipulazione e la sostanziale configurazione degli stessi come mezzo anormale di pagamento siano assunti quali indici della conoscenza dello stato d'insolvenza.» (v. Cass. 7508/2019).
Nel caso di specie, le argomentazioni addotte da parte appellante anche in sede di gravame non sono idonee ad offrire una lettura differente degli elementi addotti da parte attrice e già valutati nella sentenza gravata, essendo emerso in questa sede in maniera incontestata
5 l'esistenza di forniture per euro 206.855,39 maturato in un arco temporale Parte_3
piuttosto ampio ( 2012-2014), la redazione di un piano di rientro a mezzo pagamento mensile con cambiali dell'11 marzo 2014 dell'importo di € 5.000 ciascuna con decorrenza da giugno 2014; il pagamento di sole 12 cambiali ( per € 60.000 – v. all. 7 citazione- domanda di ammissione al passivo , la circostanza che entrambe le società Parte_4
operassero nello stesso ristretto ambito commerciale del mercato ortofrutticolo, per cui la notizia di un'esposizione debitoria della anche verso altri operatori era nota anche CP_1
alla (v. p. 2 memorie art. 183 cpc ). Parte_1 Parte_1
Al che va aggiunto che le istanze di prova testimoniale reiterate dall'appellante anche in sede di gravame non possono essere accolte in quanto superate dal dato documentale, sia relativo alla stipula dell'accordo transattivo e dalla previsione dei mezzi anomali di pagamento sia delle ulteriori forniture correnti di prodotti anche successive all'accordo ( v. fatture allegate alla memoria ex art. 183 da ), vertendosi, allo stato, sulla Parte_1 qualificazione giuridica propria della condotta solutoria dell'appellante e della sua eventuale ricaduta sulla revocabilità dei diversi pagamento effettuati.
Tuttavia, alla luce di quanto sopra e della giurisprudenza su richiamata, sussistono fondati motivi per ritenere che i presupposti di cui all'art. 67 1° comma l.f., come dedotto anche in atto di citazione dal fallimento, si rilevano in maniera chiara solo nei pagamenti eseguiti in attuazione del piano di rientro mediante il versamento di cambiali mensili di € 5.000 – così come reclamate dal fallimento e risultanti dai documenti allegati ( v. vari allegati sub 8 atto di citazione), a differenza degli ulteriori pagamenti reclamati – diversi dalle cambiali – per i quali - come si dirà di seguito - hanno trovato riscontro le argomentazioni di parte appellante sulla differente portata di tali atti satisfattori ( v. II motivo ).
§ 2.2 Con il secondo motivo di ricorso (errata analisi e valutazione dei pagamenti relativi alle forniture correnti e sulla mancanza dei requisiti di cui all'art. 67 co. 1, n 2) l.f.; errata e omessa applicazione della esenzione di cui all'art. 67 c 3 lett. A) l.f.) l'appellante sostiene che parte dei pagamenti sarebbe corrispettivo di forniture correnti, regolato con mezzi ordinari (contanti/bonifico), e quindi non anomalo, invocando l'esenzione di cui all'art. 67, co. 3, lett. a).
6 L'esenzione di cui all'art. 67, III co., lett. a) L.F. presuppone pagamenti “effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa nei termini d'uso”, ossia con modalità ordinarie nel corso del rapporto.
Nel caso di specie, le rimesse “correnti”, alla luce di quanto versato in atti, esulano dal
“piano di rientro” stipulato dalle parti, rientrando piuttosto all'interno dei normali rapporti commerciali intercorrenti tra le parti e contemplati dalla legge fallimentare al fine di consentire quella continuità aziendale perseguita dalla norma.
In particolare, i pagamenti in questione sono da ritenersi imputabili all'attività di impresa ordinariamente svolta dalla trattandosi di forniture correnti di prodotti ortofrutticoli CP_1 usualmente utilizzati nello svolgimento della sua attività.
Quanto, poi, alla configurabilità dei “termini d'uso” nei pagamenti, si osserva che la
Suprema Corte ha precisato che «la locuzione va riferita alle modalità di pagamento utilizzate dalle parti nel corso del rapporto » (Cass. 25162/2016). Dunque, le argomentazioni di parte appellante, in merito al fatto che i pagamenti ulteriori eseguiti nel periodo considerato fossero in realtà il corrispettivo prestato a fronte di forniture correnti della , Parte_1 differenti dall'accordo transattivo e autonomi rispetto a quest'ultimo, hanno effettivamente trovato riscontro nei seguenti elementi:
-Il ha agito in revocatoria sostanzialmente vedersi riconoscere l'inefficacia Controparte_1
dei pagamenti eseguiti dalla società in attuazione dell'accordo di transazione, teso al rientro da una lunga e cospicua esposizione debitoria, da estinguere con il versamento di cambiali mensili di € 5000; situazione palesemente sussumibile nell'alveo dell'estinzione anomala dei debiti aziendali ex art. 67 co. 1, sia per i caratteri dell'accordo che per i mezzi di pagamento concordati (cambiali);
-Dei vari pagamenti reclamati dal come successivi all'accordo transattivo (v. CP_1
sopra), solo alcuni effettivamente corrispondono all'accordo suddetto, ovvero quelli a cifra tonda ( € 5.000) ricorrenti con una periodicità sostanzialmente mensile;
-Gli altri pagamenti riportati in citazione, invece, benché successivi all'accordo, presentano caratteri di disallinemanto da quest'ultimo ben noti all'appellato ( v. all. 8 costituzione appello
- prospetto pagamento), risultando in somme di vario importo, alcune pagate in contanti altre con bonifico e con una scansione temporale che tiene conto delle varie fatture cumulativamente pagate con ciascun bonifico, ed una sostanziale corrispondenza tra le fatture allegate da parte appellante ( v. allegati memori ex art. 183 cpc) ed i numeri indicati
7 nella causale di pagamento dei bonifici riportata nell'estratto conto / mastrini allegati dal appellato ( cfr. all. 8 comparsa appellato - estratto conto); CP_1
-I pagamenti con bonifici delle fatture relative a forniture correnti possono certamente considerarsi ordinari in una normale pratica commerciale, in ossequio al principio secondo cui “Il rinvio dell'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. ai "termini d'uso", ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività
d'impresa, attiene alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti e non già alla prassi del settore economico di riferimento ( v. Cassaz. n. 25162 del 07/12/2016); dato supportato anche dal fatto che parte appellata, a fronte delle difese di parte appellante ( ), sin dall'atto Parte_1 di costituzione, nulla ha osservato in merito ai termini d'uso in essere tra le parti ed un'eventuale contrarietà ad essi di questi pagamenti. Come, invece, sarebbe stato suo onere secondo consolidato principio sull'onere della prova.
-I pagamenti in contanti indicati come tali anche nel prospetto depositato dal ( CP_1
v. All. 8), non presentando i caratteri dei pagamenti concordati nell'accordo transattivo posto dal alla base dell'azione revocatoria, sia per le modalità di corresponsione CP_1 che per gli importi, i quali appaiono ragionevolmente riconducibili al pagamento di fatture correnti piuttosto che all'esecuzione di un più ampio piano di riparto.
Ne consegue, conclusivamente, che parte delle somme reclamate come effettuate nel periodo sospetto dell'anno antecedente all'istanza di concordato, sono, invece, riconducibili alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale da parte della in bonis ed alla CP_1 fattispecie di specifica esenzione dalla revocatoria di cui al comma 3 dell'art. 67 l.f. secondo il principio che “in tema di revocatoria fallimentare, l'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett.
a), l.fall., volta a favorire la conservazione dell'impresa nell'ottica dell'uscita dalla crisi, esclude la revocabilità dei pagamenti di forniture riferibili all'oggetto tipico dell'attività imprenditoriale, che, seppur eseguiti in tempi e con modalità diversi da quelli contrattualmente previsti, sono corrispondenti a pratiche commerciali consolidate e stabili, in precedenza invalse tra le parti, salvo che esse non siano in concreto individuabili, trattandosi di forniture effettuate per la prima volta o regolate in modo diverso dai precedenti, ipotesi in cui il parametro di riferimento ai fini della valutazione torna ad essere costituito dalle condizioni contrattualmente pattuite” (v. Cass. n.
30127 del 22/11/2024).
8 Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, è da dichiararsi inefficace nei confronti di
( ), in persona del l.r.p.t., il CP_1 Controparte_2
pagamento di complessivi € 25.000, come somma ricevuta in esecuzione del contestato piano di rientro e, per l'effetto, condanna , Parte_1
in persona del l.r.p.t. alla restituzione ed al versamento del detto importo di € 25.000, oltre interessi.
§3. Quanto alle spese di lite di entrambi i gradi, atteso l'esito del giudizio, possono essere compensate in misura del 50% e poste per la restante parte a carico di parte appellante, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello, nei termini di cui in parte motiva;
- condanna , in persona del l.r.p.t., alla Parte_1
restituzione ed al versamento della somma di € 25.000, oltre interessi;
- compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura del 50% e pone a carico di parte appellante la restante parte;
spese liquidate per l'intero nella somma di € 5000 per il primo grado e € 5000 per il secondo grado, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti.
Roma, 28.11.2025
Il Cons. Est Il Presidente
AR NO DI AR AN IN
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