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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 16/09/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.L. 578/2025
VERBALE DELLA CAUSA R.G.L. 578/2025
All'udienza del 16/09/2025 avanti il Giudice del Lavoro dott.ssa Meri Papalia compaiono per parte ricorrente l'avv. Delie Cervellin in sostituzione dell'avv. Coruzzo Marco per delega orale e per parte resistente l'avv. Greco;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Parte ricorrente precisa come da ricorso;
L'avv. Greco precisa come da comparsa;
Dopo discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo alle parti non presenti.
pagina 1 di 8 N. R.G.L. 578/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al n. r.g.l. 578/2025 promossa da:
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
DI IVREA CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 3 aprile 2025 presentava opposizione avverso l'ordinanza- Parte_1 ingiunzione n. OI–001943035, notificata il 25.3.2025, con cui l' aveva intimato il pagamento di CP_1
€.7.918,01 per sanzione amministrativa ed €.10,33 per spese di notifica, per i seguenti motivi:
1) Intervenuta prescrizione quinquennale del credito in forza di quanto previsto dalla L. 335/1995
e dalla L. 689/1981, non avendo parte ricorrente ricevuto alcuna comunicazione prima del
25.3.2025;
2) Carenza di motivazione del provvedimento di irrogazione della sanzione;
3) Insussistenza degli elementi fattuali posti a base dell'irrogata sanzione, come rammostrato dal richiesto l'1.12.2018 (e valido fino al 31.3.2019) che attestava la regolarità contributiva CP_2
della CIC S.r.l. di cui il ricorrente era stato rappresentate legale;
pagina 2 di 8 4) Insussistenza dell'elemento soggettivo in quanto, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 689/1981, la responsabilità richiedeva la coscienza e volontà dell'azione e aveva agito Parte_1
senza colpa, non essendo a conoscenza di alcuna omissione.
Concludeva, quindi, con la richiesta di annullamento dell'ordinanza-ingiunzione.
Con comparsa del 14 maggio 2025 si costituiva in giudizio l' rilevando che la motivazione CP_1 dell'ordinanza ingiunzione era sussistente per relationem rispetto al precedente atto di accertamento notificato in data 19.11.2019, la cui notifica era avvenuta in modo regolare presso il luogo di residenza della controparte, che la prescrizione non era maturata per effetto della sospensione di cui alla normativa COVID-19 per 311 giorni, oltre ai 3 mesi previsti per il pagamento volontario in cui la prescrizione doveva intendersi, altresì, sospesa e che l'ordinanza ingiunzione notificata in data
25.3.2025 aveva efficacia interruttiva della prescrizione. In ordine ai presupposti della sanzione rilevava che il DURC positivo non escludeva l'omissione contributiva riferita al periodo del 2/2018 e che il DURC positivo era stato rilasciato in forza di una rateizzazione concessa ma, poi, revocata per mancato pagamento. Concludeva, quindi, con la richiesta di integrale rigetto dell'opposizione e conferma dell'ordinanza ingiunzione e della sua esecutività.
***
Il ricorso è infondato e non merita alcun accoglimento.
In primo luogo, va analizzata l'eccepita carenza di motivazione dell'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione;
l'eccezione è infondata e non merita alcun accoglimento. In diritto va affermato come
“L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relatio-nem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente.” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16316 del
30/07/2020; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8649 del 13/04/2006). Nel caso di specie, l'ordinanza ingiunzione è univoca nella motivazione per relationem resa con riferimento all'atto di accertamento di cui all'oggetto ovvero a quello numero .8102.28/10/2019.0066704 del 28.10.2019 – riconducibile CP_1 all'anno 2018. Quest'ultimo era un atto già entrato nella sfera giuridica di conoscenza della parte ricorrente in quanto l' ha comprovato di aver regolarmente proceduto alla sua notifica presso il CP_1 luogo di residenza dell'interessato, il quale temporaneamente assente, non ha, poi, provveduto a recarsi all'Ufficio Postale per il suo ritiro nel termine di legge. Ne consegue che, perfezionatasi nei modi di pagina 3 di 8 legge la notifica, l'atto si ha per conosciuto ex lege dall'interessato e che la motivazione di cui all'ordinanza per cui è causa è da intendersi coincidente con quella di cui all'accertamento, prodotto in questa sede da parte resistente, ovvero dal mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dei lavoratori, come da riferimenti legislativi riportati in modo puntuale, per i periodi riportati nel prospetto allegato allo stesso accertamento ovvero 02/2018. D'altro canto che la contestazione fosse motivata ed univoca è emerso anche dalle stesse difese della parte ricorrente, la quale in assenza di motivazione del provvedimento adottato non avrebbe potuto comprendere le ragioni poste a base dell'esercizio del potere amministrativo, ovvero esercitare le difese di merito che
[...]
ha, invece, posto in essere nel presente giudizio. Parte_1
Sempre in ordine logico va analizzato il terzo motivo di opposizione sollevato da parte opponente ovvero la carenza dei presupposti fattuali posti a base dell'illecito amministrativo. Va preliminarmente rilevato che con tale motivo di doglianza parte ricorrente fa, in sostanza, valere un'eccezione estintiva dell'altrui pretesa. Infatti, è univoco tra le parti che la sanzione sia stata irrogata per mancato versamento da parte del rappresentante legale della CIC S.r.l. – odierno ricorrente - dei contributi previdenziali e contributivi, tuttavia, in tesi di , tale elemento non è veritiero in quanto Parte_1
tali versamenti erano avvenuti in maniera regolare. Detto in altri termini, parte ricorrente non contesta che quanto domandato dall' a titolo di versamento dei contributi per trattenute sugli stipendi dei CP_1
dipendenti della CIC S.r.l. sia erroneo, omettendo financo una contestazione in punto quantum, piuttosto egli rileva di aver regolarmente pagato quanto dovuto. A tal punto è necessario precisare che l'onere probatorio in ordine al fatto estintivo grava su parte ricorrente in quanto i presupposti del dovere contributivo e la stessa debenza delle trattenute stipendiali da versarsi all' è elemento CP_1 pacifico mentre contestato da parte resistente è l'effettivo pagamento di quanto dovuto. Sul punto parte ricorrente tenta di assolvere il proprio onere probatorio in via documentale, rilevando che in data 1 dicembre 2018 è stato rilasciato a favore della società un DURC positivo, sì che i contributi risultavano regolarmente versati. Tale versione dei fatti è contestata da parte resistente che rileva come il DURC positivo sia il frutto di una rateizzazione richiesta e concessa all'epoca da parte del datore di lavoro, poi, non rispettata nei pagamenti rateizzati, come da ultima pagina del documento unico prodotto da parte resistente in allegato alla comparsa costitutiva. Ebbene l'emissione di un DURC regolare alla data del 1 dicembre 2018 non è elemento sufficiente a comprovare l'effettivo pagamento dei contributi posti a base della sanzione amministrativa per il periodo di competenza del 2/2018 in quanto è onere dell'obbligato al versamento comprovare l'avvenuto versamento con ricevuta di pagamento di quanto pagina 4 di 8 di spettanza dell' ovvero in caso di rateizzazione comprovare prima la rateizzazione concessa CP_1
seguita da tutti i singoli pagamenti rateizzati dovuti alle scadenze relazionate. Sul punto non risulta superfluo rilevare che l'obbligazione dell'odierno ricorrente è ad egli imputabile in forza della rappresentanza legale che egli aveva della CIC S.r.l. al febbraio 2018, sì che la successiva cessazione della carica per nulla incide sugli obblighi che egli era tenuto ad adempiere, nemmeno ove in favore della società all'epoca rappresentata fosse stata concessa una rateizzazione quale dilazione meramente temporale che non incide sulla titolarità (rectius responsabilità del relativo pagamento). Ne consegue che tale motivo di doglianza sollevato da parte ricorrente è infondato non sussistendo alcuna prova dell'avvenuto regolare e tempestivo pagamento dei contributi debendi per febbraio 2018.
Sempre in via logica va analizzato il quarto motivo di doglianza sollevato da parte ricorrente ed attinente alla carenza dell'elemento soggettivo, quale requisito della sanzione amministrativa. Sul punto giova richiamare testualmente quanto indicato da parte ricorrente nell'atto introduttivo:
Tale principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite della S.C. di Cassazione: “….spetta a colui che ha trasgredito la norma dimostrare di avere agito senza colpa o dolo con riguardo all'illecito amministrativo… .per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva e omissiva, sia essa dolosa o colposa, …..dalla norma si desume una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, incombendo a questi l'onere di provare di avere agito senza colpa…” (Cass. n. 20930/2009).
Sulla scorta di tutto quanto sopra esposto e documentato, risulta evidente, oltre alla mancanza dell'illecito, anche quella dell'elemento soggettivo dello stesso da parte del Sig. il Parte_1
ricorso pertanto, anche per questo motivo, dovrà essere accolto.
Orbene, è corretto e condivisibile in principio di diritto richiamato da parte ricorrente che pone in proprio danno l'onere probatorio di assenza della colpa nella trasgressione commessa mentre è totalmente carente financo l'allegazione (quale elemento a monte della prova) dell'assenza dell'elemento soggettivo. In sostanza parte ricorrente nemmeno ha indicato nella parte in fatto dell'atto gli elementi utili a ravvisare l'assenza della colpa in capo a parte ricorrente. A contrario, vertendosi in ipotesi di pagamento di somme di denaro, ovvero di un'obbligazione di consegna di un bene fungibile che non diviene giammai impossibile, essendo meramente sufficiente che con minima diligenza e perizia la parte effettuate le trattenuti di denari dagli stipendi dei lavoratori, provveda al versamento del dovuto all' , ne risulta evidente l'elemento psicologico del dolo, avendo CP_1 Parte_1
volontariamente omesso di versare le somme che erano imputabili a contributi e oneri assicurativi e pagina 5 di 8 trattenute dagli stipendi dei lavoratori a favore del creditore naturale, omettendo l'adempimento della prestazione pecuniaria debenda con coscienza e volontà.
Infine, va analizzato in ordine logico il primo motivo di doglianza attinente all'intervenuta prescrizione delle somme oggetto dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa. La doglianza è infondata. La prescrizione, come dedotto da entrambe le parti in modo pacifico, è di carattere quinquennale e decorre dal momento in cui è stato emesso l'atto di accertamento (senza che parte ricorrente abbia peraltro mosse doglianze sulla tempestività di tale atto). Infatti, oggetto dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa non sono i contributi, il cui versamento è stato omesso bensì la sanzione amministrativa (oltre spese di notifica), sì che il dies a quo della prescrizione è quello dell'accertamento della violazione da parte dell'ente preposto all'irrogazione della stessa. L'atto di accertamento è stato oggetto di notifica in danno della parte ricorrente in data 25 novembre 2019, dovendo trovare applicazione il disposto di cui all'art. 8 comma 4 della L. 890/82 secondo cui la notificazione si ha, comunque, per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata ovvero nel caso di specie dalla data del
15 novembre 2025, secondo la documentazione di notifica depositata in allegato alla comparsa di costituzione dell' . La prescrizione quinquennale sarebbe, quindi, decorsa in data 25 novembre CP_1
2024 ma a tale data vanno aggiunti 129 giorni in forza del disposto di cui all'articolo 37 del decreto- legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Si tratta di una norma che ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. Il successivo articolo 11, comma 9, del Decreto-Legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza pagina 6 di 8 sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato Decreto-
Legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del Decreto-Legge n. 18/2020. L'articolo 11, comma 9, del Decreto-Legge n. 183/2020 che determina, analogamente a quanto già precisato nella circolare n. 64/2020 con riguardo all'articolo 37, comma 2, del Decreto-Legge n. 18/2020, la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. In sintesi, per effetto delle normative Covid sulla sospensione della prescrizione, si devono aggiungere 129 giorni (art. 37 del D.L. 18/2020, conv. in L. 27/2020 - circ. 64/2020 - dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020, periodo neutro) e 182 giorni (art. 11, comma 9, D.L. 183/2020, conv. in L.
21/2021 - dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 - circ. 126 del 10 agosto 2021). Vi è poi l'art. 68 dello stesso D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) che dispone “
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo
2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. L'art. 12 del D.
Lgs. n. 159/2015 recita: “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento (...) comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”. In sostanza le prime due norme (art. 37 D.L. n. 18/2020 e 11 comma 9 D.L. 183/2020 – convertiti con modificazione) introducono delle cause speciali della sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni, l'articolo 68 dello stesso D.L. 18/2020 rende invece inesigibili i crediti che avrebbero dovuto essere corrisposti in quella finestra temporale. Dunque, essendo applicabili le sospensioni della prescrizione previste dall'art. 37 comma 3 D.L. 18/20 e dall'art. 11 comma 9 D.L. 183/20 e non la sospensione dei termini per i versamenti prevista dall'art. 68 D.L. 18/20, dalla notifica degli avvisi di addebito (4.2.2017 e 3.2.2017) alla notifica dell'intimazione di pagamento pagina 7 di 8 per cui è causa (17.3.2023) la data di prescrizione (con l'aggiunta di 129 giorni) sarebbe spirata in data
3 aprile 2025. A tale data era, tuttavia, già avvenuto l'atto interruttivo attinente all'ordinanza ingiunzione per cui è causa, la cui notifica si è perfezionata il 25 marzo 2025 mediante consegna a famigliare convivente di parte ricorrente. Ne consegue che anche tale motivo di doglianza va reietto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione deve avvenire in base alla materia previdenziale con riferimento allo scaglione previsto per le cause di valore da €.5.201,00 ad
€.26.000,00, in considerazione del valore dell'ordinanza ingiunzione oggetto dell'opposizione respinta
€.7.928,34, e con applicazione dei compensi medi previsti per le fasi di studio e introduttiva, e dei compensi minimi per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la natura documentale della controversia e l'assenza di nuove questioni giuridiche trattate nella discussione orale. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.3.549,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione esperita da (C.F. ; Parte_1 C.F._1
- condanna (C.F. alla refusione delle spese di lite del Parte_1 C.F._1 presente giudizio in favore dell' (C.F. , che liquida nella misura di €.3.549,00 per CP_1 P.IVA_1
compensi, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
Ivrea, 16 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Meri Papalia
pagina 8 di 8
VERBALE DELLA CAUSA R.G.L. 578/2025
All'udienza del 16/09/2025 avanti il Giudice del Lavoro dott.ssa Meri Papalia compaiono per parte ricorrente l'avv. Delie Cervellin in sostituzione dell'avv. Coruzzo Marco per delega orale e per parte resistente l'avv. Greco;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Parte ricorrente precisa come da ricorso;
L'avv. Greco precisa come da comparsa;
Dopo discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo alle parti non presenti.
pagina 1 di 8 N. R.G.L. 578/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al n. r.g.l. 578/2025 promossa da:
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
DI IVREA CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 3 aprile 2025 presentava opposizione avverso l'ordinanza- Parte_1 ingiunzione n. OI–001943035, notificata il 25.3.2025, con cui l' aveva intimato il pagamento di CP_1
€.7.918,01 per sanzione amministrativa ed €.10,33 per spese di notifica, per i seguenti motivi:
1) Intervenuta prescrizione quinquennale del credito in forza di quanto previsto dalla L. 335/1995
e dalla L. 689/1981, non avendo parte ricorrente ricevuto alcuna comunicazione prima del
25.3.2025;
2) Carenza di motivazione del provvedimento di irrogazione della sanzione;
3) Insussistenza degli elementi fattuali posti a base dell'irrogata sanzione, come rammostrato dal richiesto l'1.12.2018 (e valido fino al 31.3.2019) che attestava la regolarità contributiva CP_2
della CIC S.r.l. di cui il ricorrente era stato rappresentate legale;
pagina 2 di 8 4) Insussistenza dell'elemento soggettivo in quanto, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 689/1981, la responsabilità richiedeva la coscienza e volontà dell'azione e aveva agito Parte_1
senza colpa, non essendo a conoscenza di alcuna omissione.
Concludeva, quindi, con la richiesta di annullamento dell'ordinanza-ingiunzione.
Con comparsa del 14 maggio 2025 si costituiva in giudizio l' rilevando che la motivazione CP_1 dell'ordinanza ingiunzione era sussistente per relationem rispetto al precedente atto di accertamento notificato in data 19.11.2019, la cui notifica era avvenuta in modo regolare presso il luogo di residenza della controparte, che la prescrizione non era maturata per effetto della sospensione di cui alla normativa COVID-19 per 311 giorni, oltre ai 3 mesi previsti per il pagamento volontario in cui la prescrizione doveva intendersi, altresì, sospesa e che l'ordinanza ingiunzione notificata in data
25.3.2025 aveva efficacia interruttiva della prescrizione. In ordine ai presupposti della sanzione rilevava che il DURC positivo non escludeva l'omissione contributiva riferita al periodo del 2/2018 e che il DURC positivo era stato rilasciato in forza di una rateizzazione concessa ma, poi, revocata per mancato pagamento. Concludeva, quindi, con la richiesta di integrale rigetto dell'opposizione e conferma dell'ordinanza ingiunzione e della sua esecutività.
***
Il ricorso è infondato e non merita alcun accoglimento.
In primo luogo, va analizzata l'eccepita carenza di motivazione dell'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione;
l'eccezione è infondata e non merita alcun accoglimento. In diritto va affermato come
“L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relatio-nem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente.” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16316 del
30/07/2020; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8649 del 13/04/2006). Nel caso di specie, l'ordinanza ingiunzione è univoca nella motivazione per relationem resa con riferimento all'atto di accertamento di cui all'oggetto ovvero a quello numero .8102.28/10/2019.0066704 del 28.10.2019 – riconducibile CP_1 all'anno 2018. Quest'ultimo era un atto già entrato nella sfera giuridica di conoscenza della parte ricorrente in quanto l' ha comprovato di aver regolarmente proceduto alla sua notifica presso il CP_1 luogo di residenza dell'interessato, il quale temporaneamente assente, non ha, poi, provveduto a recarsi all'Ufficio Postale per il suo ritiro nel termine di legge. Ne consegue che, perfezionatasi nei modi di pagina 3 di 8 legge la notifica, l'atto si ha per conosciuto ex lege dall'interessato e che la motivazione di cui all'ordinanza per cui è causa è da intendersi coincidente con quella di cui all'accertamento, prodotto in questa sede da parte resistente, ovvero dal mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dei lavoratori, come da riferimenti legislativi riportati in modo puntuale, per i periodi riportati nel prospetto allegato allo stesso accertamento ovvero 02/2018. D'altro canto che la contestazione fosse motivata ed univoca è emerso anche dalle stesse difese della parte ricorrente, la quale in assenza di motivazione del provvedimento adottato non avrebbe potuto comprendere le ragioni poste a base dell'esercizio del potere amministrativo, ovvero esercitare le difese di merito che
[...]
ha, invece, posto in essere nel presente giudizio. Parte_1
Sempre in ordine logico va analizzato il terzo motivo di opposizione sollevato da parte opponente ovvero la carenza dei presupposti fattuali posti a base dell'illecito amministrativo. Va preliminarmente rilevato che con tale motivo di doglianza parte ricorrente fa, in sostanza, valere un'eccezione estintiva dell'altrui pretesa. Infatti, è univoco tra le parti che la sanzione sia stata irrogata per mancato versamento da parte del rappresentante legale della CIC S.r.l. – odierno ricorrente - dei contributi previdenziali e contributivi, tuttavia, in tesi di , tale elemento non è veritiero in quanto Parte_1
tali versamenti erano avvenuti in maniera regolare. Detto in altri termini, parte ricorrente non contesta che quanto domandato dall' a titolo di versamento dei contributi per trattenute sugli stipendi dei CP_1
dipendenti della CIC S.r.l. sia erroneo, omettendo financo una contestazione in punto quantum, piuttosto egli rileva di aver regolarmente pagato quanto dovuto. A tal punto è necessario precisare che l'onere probatorio in ordine al fatto estintivo grava su parte ricorrente in quanto i presupposti del dovere contributivo e la stessa debenza delle trattenute stipendiali da versarsi all' è elemento CP_1 pacifico mentre contestato da parte resistente è l'effettivo pagamento di quanto dovuto. Sul punto parte ricorrente tenta di assolvere il proprio onere probatorio in via documentale, rilevando che in data 1 dicembre 2018 è stato rilasciato a favore della società un DURC positivo, sì che i contributi risultavano regolarmente versati. Tale versione dei fatti è contestata da parte resistente che rileva come il DURC positivo sia il frutto di una rateizzazione richiesta e concessa all'epoca da parte del datore di lavoro, poi, non rispettata nei pagamenti rateizzati, come da ultima pagina del documento unico prodotto da parte resistente in allegato alla comparsa costitutiva. Ebbene l'emissione di un DURC regolare alla data del 1 dicembre 2018 non è elemento sufficiente a comprovare l'effettivo pagamento dei contributi posti a base della sanzione amministrativa per il periodo di competenza del 2/2018 in quanto è onere dell'obbligato al versamento comprovare l'avvenuto versamento con ricevuta di pagamento di quanto pagina 4 di 8 di spettanza dell' ovvero in caso di rateizzazione comprovare prima la rateizzazione concessa CP_1
seguita da tutti i singoli pagamenti rateizzati dovuti alle scadenze relazionate. Sul punto non risulta superfluo rilevare che l'obbligazione dell'odierno ricorrente è ad egli imputabile in forza della rappresentanza legale che egli aveva della CIC S.r.l. al febbraio 2018, sì che la successiva cessazione della carica per nulla incide sugli obblighi che egli era tenuto ad adempiere, nemmeno ove in favore della società all'epoca rappresentata fosse stata concessa una rateizzazione quale dilazione meramente temporale che non incide sulla titolarità (rectius responsabilità del relativo pagamento). Ne consegue che tale motivo di doglianza sollevato da parte ricorrente è infondato non sussistendo alcuna prova dell'avvenuto regolare e tempestivo pagamento dei contributi debendi per febbraio 2018.
Sempre in via logica va analizzato il quarto motivo di doglianza sollevato da parte ricorrente ed attinente alla carenza dell'elemento soggettivo, quale requisito della sanzione amministrativa. Sul punto giova richiamare testualmente quanto indicato da parte ricorrente nell'atto introduttivo:
Tale principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite della S.C. di Cassazione: “….spetta a colui che ha trasgredito la norma dimostrare di avere agito senza colpa o dolo con riguardo all'illecito amministrativo… .per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva e omissiva, sia essa dolosa o colposa, …..dalla norma si desume una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, incombendo a questi l'onere di provare di avere agito senza colpa…” (Cass. n. 20930/2009).
Sulla scorta di tutto quanto sopra esposto e documentato, risulta evidente, oltre alla mancanza dell'illecito, anche quella dell'elemento soggettivo dello stesso da parte del Sig. il Parte_1
ricorso pertanto, anche per questo motivo, dovrà essere accolto.
Orbene, è corretto e condivisibile in principio di diritto richiamato da parte ricorrente che pone in proprio danno l'onere probatorio di assenza della colpa nella trasgressione commessa mentre è totalmente carente financo l'allegazione (quale elemento a monte della prova) dell'assenza dell'elemento soggettivo. In sostanza parte ricorrente nemmeno ha indicato nella parte in fatto dell'atto gli elementi utili a ravvisare l'assenza della colpa in capo a parte ricorrente. A contrario, vertendosi in ipotesi di pagamento di somme di denaro, ovvero di un'obbligazione di consegna di un bene fungibile che non diviene giammai impossibile, essendo meramente sufficiente che con minima diligenza e perizia la parte effettuate le trattenuti di denari dagli stipendi dei lavoratori, provveda al versamento del dovuto all' , ne risulta evidente l'elemento psicologico del dolo, avendo CP_1 Parte_1
volontariamente omesso di versare le somme che erano imputabili a contributi e oneri assicurativi e pagina 5 di 8 trattenute dagli stipendi dei lavoratori a favore del creditore naturale, omettendo l'adempimento della prestazione pecuniaria debenda con coscienza e volontà.
Infine, va analizzato in ordine logico il primo motivo di doglianza attinente all'intervenuta prescrizione delle somme oggetto dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa. La doglianza è infondata. La prescrizione, come dedotto da entrambe le parti in modo pacifico, è di carattere quinquennale e decorre dal momento in cui è stato emesso l'atto di accertamento (senza che parte ricorrente abbia peraltro mosse doglianze sulla tempestività di tale atto). Infatti, oggetto dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa non sono i contributi, il cui versamento è stato omesso bensì la sanzione amministrativa (oltre spese di notifica), sì che il dies a quo della prescrizione è quello dell'accertamento della violazione da parte dell'ente preposto all'irrogazione della stessa. L'atto di accertamento è stato oggetto di notifica in danno della parte ricorrente in data 25 novembre 2019, dovendo trovare applicazione il disposto di cui all'art. 8 comma 4 della L. 890/82 secondo cui la notificazione si ha, comunque, per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata ovvero nel caso di specie dalla data del
15 novembre 2025, secondo la documentazione di notifica depositata in allegato alla comparsa di costituzione dell' . La prescrizione quinquennale sarebbe, quindi, decorsa in data 25 novembre CP_1
2024 ma a tale data vanno aggiunti 129 giorni in forza del disposto di cui all'articolo 37 del decreto- legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Si tratta di una norma che ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. Il successivo articolo 11, comma 9, del Decreto-Legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza pagina 6 di 8 sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato Decreto-
Legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del Decreto-Legge n. 18/2020. L'articolo 11, comma 9, del Decreto-Legge n. 183/2020 che determina, analogamente a quanto già precisato nella circolare n. 64/2020 con riguardo all'articolo 37, comma 2, del Decreto-Legge n. 18/2020, la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. In sintesi, per effetto delle normative Covid sulla sospensione della prescrizione, si devono aggiungere 129 giorni (art. 37 del D.L. 18/2020, conv. in L. 27/2020 - circ. 64/2020 - dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020, periodo neutro) e 182 giorni (art. 11, comma 9, D.L. 183/2020, conv. in L.
21/2021 - dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 - circ. 126 del 10 agosto 2021). Vi è poi l'art. 68 dello stesso D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) che dispone “
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo
2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. L'art. 12 del D.
Lgs. n. 159/2015 recita: “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento (...) comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”. In sostanza le prime due norme (art. 37 D.L. n. 18/2020 e 11 comma 9 D.L. 183/2020 – convertiti con modificazione) introducono delle cause speciali della sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni, l'articolo 68 dello stesso D.L. 18/2020 rende invece inesigibili i crediti che avrebbero dovuto essere corrisposti in quella finestra temporale. Dunque, essendo applicabili le sospensioni della prescrizione previste dall'art. 37 comma 3 D.L. 18/20 e dall'art. 11 comma 9 D.L. 183/20 e non la sospensione dei termini per i versamenti prevista dall'art. 68 D.L. 18/20, dalla notifica degli avvisi di addebito (4.2.2017 e 3.2.2017) alla notifica dell'intimazione di pagamento pagina 7 di 8 per cui è causa (17.3.2023) la data di prescrizione (con l'aggiunta di 129 giorni) sarebbe spirata in data
3 aprile 2025. A tale data era, tuttavia, già avvenuto l'atto interruttivo attinente all'ordinanza ingiunzione per cui è causa, la cui notifica si è perfezionata il 25 marzo 2025 mediante consegna a famigliare convivente di parte ricorrente. Ne consegue che anche tale motivo di doglianza va reietto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione deve avvenire in base alla materia previdenziale con riferimento allo scaglione previsto per le cause di valore da €.5.201,00 ad
€.26.000,00, in considerazione del valore dell'ordinanza ingiunzione oggetto dell'opposizione respinta
€.7.928,34, e con applicazione dei compensi medi previsti per le fasi di studio e introduttiva, e dei compensi minimi per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la natura documentale della controversia e l'assenza di nuove questioni giuridiche trattate nella discussione orale. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.3.549,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione esperita da (C.F. ; Parte_1 C.F._1
- condanna (C.F. alla refusione delle spese di lite del Parte_1 C.F._1 presente giudizio in favore dell' (C.F. , che liquida nella misura di €.3.549,00 per CP_1 P.IVA_1
compensi, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
Ivrea, 16 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Meri Papalia
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