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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 60/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
PALMIERI ROBERTO MICHELE, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 613/2025 depositato il 19/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia - Via De Marchi 16 30135 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T63COFT00315 - 2025 IVA-ALTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede accogliersi il ricorso.
Resistente: chiede respingersi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società ricorrente ha impugnato l'avviso di contestazione in epigrafe, emesso dall'Agenzia delle Entrate
a cagione della mancata memorizzazione dell'importo di € 1,20, per la vendita di un caffè.
A fondamento del ricorso, essa ha dedotto l'insussistenza dei presupposti normativi richiesti ai fini del tributo.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza pubblica del 20.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è fondato.
Emerge dalla documentazione in atti che nel corso di un controllo eseguito presso il Bar “Società_1”, sito in Venezia, Indirizzo_1, avente ad oggetto di obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi, è stata rilevata la non tempestiva memorizzazione elettronica del corrispettivo per la vendita di un caffè, pari a € 1,20.
Senonché, la vicenda, evincibile dal verbale e dalle dichiarazioni di parte, è tale da escludere ogni addebito in capo alla ricorrente.
Invero, è accaduto che i militari verbalizzanti, nel corso dell'accesso, hanno chiesto al titolare che si trovava in cassa l'esibizione di uno scontrino che era stato emesso regolarmente.
Durante questa fase del controllo dal lato opposto del bancone si trovava un cliente intento a consumare un caffè. Ebbene, durante il controllo, mentre il titolare del bar era impegnato con i militari verbalizzati, il cliente, senza avvisare e senza aspettare, ha lasciato sul bancone il corrispettivo della consumazione
(€ 1,20), di poi uscendo dal bar.
Orbene, alla luce di tali accadimenti di fatto, è evidente che la mancata memorizzazione elettronica del corrispettivo è dipesa non già dalla volontà del gestore del bar di non adempiervi, ma unicamente dalla circostanza che egli – essendo in quel momento impegnato con i militari verbalizzanti – non ha avuto materiale contezza dell'operazione di pagamento posta in essere dal consumatore. La qual cosa è tanto più vera, se si considera che per il pagamento delle varie consumazioni il cliente deve recarsi in prossimità della cassa, ove riceve lo scontrino fiscale attestante l'avvenuta transazione.
Nel caso in esame, invece, il cliente ha del tutto omesso tale passaggio, e tale situazione ha impedito al gestore del bar – del tutto ignaro dell'accaduto – l'emissione dello scontrino fiscale.
3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è fondato.
Ne consegue l'annullamento dell'atto impugnato.
4. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e annulla per l'effetto l'atto impugnato;
b) spese di lite compensate.
venezia 20 Gennaio 2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
PALMIERI ROBERTO MICHELE, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 613/2025 depositato il 19/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia - Via De Marchi 16 30135 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T63COFT00315 - 2025 IVA-ALTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede accogliersi il ricorso.
Resistente: chiede respingersi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società ricorrente ha impugnato l'avviso di contestazione in epigrafe, emesso dall'Agenzia delle Entrate
a cagione della mancata memorizzazione dell'importo di € 1,20, per la vendita di un caffè.
A fondamento del ricorso, essa ha dedotto l'insussistenza dei presupposti normativi richiesti ai fini del tributo.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza pubblica del 20.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è fondato.
Emerge dalla documentazione in atti che nel corso di un controllo eseguito presso il Bar “Società_1”, sito in Venezia, Indirizzo_1, avente ad oggetto di obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi, è stata rilevata la non tempestiva memorizzazione elettronica del corrispettivo per la vendita di un caffè, pari a € 1,20.
Senonché, la vicenda, evincibile dal verbale e dalle dichiarazioni di parte, è tale da escludere ogni addebito in capo alla ricorrente.
Invero, è accaduto che i militari verbalizzanti, nel corso dell'accesso, hanno chiesto al titolare che si trovava in cassa l'esibizione di uno scontrino che era stato emesso regolarmente.
Durante questa fase del controllo dal lato opposto del bancone si trovava un cliente intento a consumare un caffè. Ebbene, durante il controllo, mentre il titolare del bar era impegnato con i militari verbalizzati, il cliente, senza avvisare e senza aspettare, ha lasciato sul bancone il corrispettivo della consumazione
(€ 1,20), di poi uscendo dal bar.
Orbene, alla luce di tali accadimenti di fatto, è evidente che la mancata memorizzazione elettronica del corrispettivo è dipesa non già dalla volontà del gestore del bar di non adempiervi, ma unicamente dalla circostanza che egli – essendo in quel momento impegnato con i militari verbalizzanti – non ha avuto materiale contezza dell'operazione di pagamento posta in essere dal consumatore. La qual cosa è tanto più vera, se si considera che per il pagamento delle varie consumazioni il cliente deve recarsi in prossimità della cassa, ove riceve lo scontrino fiscale attestante l'avvenuta transazione.
Nel caso in esame, invece, il cliente ha del tutto omesso tale passaggio, e tale situazione ha impedito al gestore del bar – del tutto ignaro dell'accaduto – l'emissione dello scontrino fiscale.
3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è fondato.
Ne consegue l'annullamento dell'atto impugnato.
4. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e annulla per l'effetto l'atto impugnato;
b) spese di lite compensate.
venezia 20 Gennaio 2026